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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3856/2023 R.G. promossa con atto di citazione dd. 21.12.2023 e notificato a , a mezzo del Testimone_1
servizio postale, in data 22.12.2023 e alla convenuta Controparte_1
a mezzo pec, in data 28.12.2023 da:
[...]
FALLIMENTO MIAMI IMMOBILIARE S.R.L. (fall. n. 41/2020 –
sentenza nr. 46 dd. 01.10.2020 del Tribunale di Udine), (C.F. e P.I.
), in persona del Curatore avv. , P.IVA_1 Controparte_2
rappr. e difesa dal proc. e dom avv. Eliana Massaro, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice;
nei confronti di
1 , (C.F. e P.I. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
NA IA (UD), rappr. e difesa dal proc. e dom. avv.
UR Conti, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
nonché di
, (C.F. ), res. a Sofia Testimone_1 C.F._1
(Bulgaria), Ul. Bosilek, n. 41,
convenuto
contumace;
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c..
Causa iscritta a ruolo il 28.12.2023 e rimessa in decisione,
previa concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 23.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: “nel merito: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o disattesa, Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato e dichiarato che sussistono i presupposti di legge, revocare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'odierno attore dell'atto di transazione stipulato tra e Testimone_1 [...]
in data 4 ottobre 2019. Spese di lite rifuse. CP_1
In via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dell'immobile sito al piano seminterrato del fabbricato condominiale “ ”, in via Valdagno n. 35 a Udine Parte_1
2 (censito al NCEU del Comune di Udine al Fg. 65, mapp. 60, sub 22),
l'esistenza di vizi e/o di violazioni della normativa urbanistica, edilizia ed antisismica che ne impediscano la vendita o tali da ridurne il valore e di determinare il valore dello stesso, alla luce dei precedenti accertamenti effettuati.
Per parte convenuta : Nel merito: respingersi Controparte_1
la domanda attorea siccome infondata. Spese di lite rifuse, con ogni accessorio.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ME MI
Immobiliare s.r.l. ha convenuto al giudizio dell'intestato Tribunale
e proponendo nei loro confronti Controparte_1 Testimone_1
azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di transazione che i convenuti avevano stipulato il 4.10.2019 con il quale, premesso, in sintesi:
- che con contratto di compravendita del 19.12.2003 MI Fitness
Club di BA LU & C. s.a.s. aveva acquistato da CP_1 CP_1
un'unità immobiliare al grezzo e relative parti comuni situata al
[...]
piano seminterrato del condominio “ ” di Udine, via Parte_1
Valdagno n. 35 al prezzo di €. 205.600,00 eseguendovi successivamente gli interventi di completamento per una spesa di ulteriori €. 211.703,92, in funzione dello svolgimento dell'attività di centro wellness e centro fitness;
3 - che con successivo contratto di compravendita del 28.01.2005
l'immobile era stato rivenduto da MI Fitness Club di BA LU
& C. s.a.s. a MI Immobiliare s.r.l., allora in bonis, al prezzo di €.
410.000,00;
- che con provvedimento dd. 14.04.2010 e confermato in data
25.03.2011 il aveva ordinato la chiusura Controparte_3
dell'immobile per l'accertato stato di pericolo per l'incolumità pubblica causato dalle infiltrazioni d'acqua e dal conseguente stato di insalubrità;
- che entrambi i contratti di compravendita erano stati dichiarati risolti per inadempimento delle venditrici con la sentenza n. 393/2018
emessa dal Tribunale di Udine il 23.03.2018 che aveva, altresì,
statuito: a) la condanna di (essendo che nelle more era Testimone_1
venuta meno la pluralità dei soci, la s.a.s. era stata sciolta ed il aveva proseguito l'attività di impresa in forma individuale) a Tes_1
restituire a MI Immobiliare s.r.l. il prezzo di €. 410.000,00 oltre interessi;
b) la condanna di a pagare, a sua Controparte_1
volta, al la somma di €. 205.600,00, oltre al risarcimento del Tes_1
danno che veniva determinato nella differenza tra i due prezzi di acquisto del bene;
c) il rigetto delle domande di Controparte_1
che condannava a rifondere le spese di lite a il quale Testimone_1
veniva a sua volta condannato a rifonderle a MI Immobiliare s.r.l.;
- che con sentenza n. 211/2019 del 4.04.2019 la Corte d'appello di
Trieste aveva respinto l'impugnazione proposta da Controparte_1
confermando così la sentenza di primo grado;
[...]
4 - che in data 4.04.2019 MI Immobiliare aveva notificato la sentenza di secondo grado sia al sia a Tes_1 Controparte_1
e che solo quest'ultima aveva proposto ricorso per la cassazione avverso quella parte di sentenza che aveva confermato la risoluzione per suo inadempimento del primo contratto di compravendita d.d.
19.12.2003 stipulato tra e MI Fitness s.a.s. con i CP_1
conseguenti effetti restitutori e risarcitori ma suo carico;
- che il ricorso per cassazione datato 5.08.2019 era stato notificato alle controparti l'8.08.2019;
- che in data 5.08.2019 aveva ricevuto la Controparte_1
notifica dell'atto di precetto intimatole da per il Testimone_1
pagamento della somma complessiva di €. 422.362,47 in forza delle due conformi sentenze di merito;
- che con atto notificato il 9.08.2019 si era Controparte_1
opposta al precetto;
- che nell'atto di transazione poneva a parziale CP_1
compensazione del credito del : a) il proprio diritto di credito Tes_1
derivante dall'obbligo in capo al , conseguente alla Tes_1
risoluzione del contratto di compravendita, di restituire l'immobile o,
in caso di impossibilità, di corrispondere a un importo CP_1
equivalente al valore dell'immobile stesso;
b) il controcredito di complessivi €. 8.234,75, di cui €. 2.689,75 a titolo di rimborso quota spese di CTU relative ad altri precedenti giudizi già definiti con sentenza irrevocabile tra il e NA ET ed €. 5.554,00 Tes_1
relativo ad alcune fatture insolute;
5 un tanto premesso, nell'impugnato atto di transazione le parti convenivano, “al fine di evitare l'alea ed i costi della prosecuzione del
giudizio… e facendosi reciproche concessioni” di definire la controversia alle seguenti condizioni:
1) a tacitazione delle pretese dedotte dal sig. nei Tes_1
procedimenti di cui alle premesse e senza che ciò implichi
riconoscimento delle stesse, ET si obbliga a CP_1
corrispondere al , che accetta, la somma omnicomprensiva di Tes_1
€. 190.000,00 con le seguenti modalità: €. 95.000,00 con assegno
circolare da intestare a alla sottoscrizione della Testimone_1
transazione; €. 95.000,00 entro il 31.08.2020 mediante bonifico
bancario sul conto corrente che verrà comunicato dal creditore o, a
scelta di quest'ultimo, assegno circolare intestato al medesimo;
2) rinuncia sin d'ora al giudizio promosso innanzi alla CP_1
Corte di Cassazione e si obbliga a depositare entro l'8.10.2019
apposito atto di rinuncia;
3) le parti rinunciano sin d'ora al giudizio di opposizione a precetto di
cui alle premesse che verrà estinto a spese compensate”.
Assume parte attrice che la transazione in questione, cui avrebbe peraltro dato solo parziale esecuzione, CP_1
pagando con assegno la prima rata di €. 95.000,00, ma versando,
per la seconda rata, solo €. 81.390,68 mediante bonifico su c/c acceso presso un istituto di credito bulgaro intestato al , Tes_1
costituisce negozio di disposizione patrimoniale incidente sulla garanzia patrimoniale generica del disponente, come tale soggetto a 6 revocatoria in quanto suscettibile di ledere le ragioni creditorie di
MI Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
di Udine di data 1.10.2020. Pacifico, infatti, che quest'ultima era creditrice nei confronti di della somma di €. 410.000,00, Testimone_1
oltre interessi, in forza di titolo giudiziale che tra MI Immobiliare
s.r.l. ed il era già passato in giudicato, l'eventus damni Tes_1
sarebbe rappresentato dal fatto che con la transazione de qua il aveva disposto del diritto di credito di €. 422.362,47 che Tes_1
vantava, a sua volta, nei confronti di Controparte_1
accettando – ad integrale estinzione del medesimo – il minor importo di €. 190.000,00 e la compensazione con un presunto controcredito,
non provato, in capo a e con l'altrettanto Controparte_1
presunto diritto di quest'ultima alla restituzione dell'immobile il cui valore, tuttavia, era pressochè nullo in ragione della sua incommerciabilità e/o inutilizzabilità a causa delle accertate violazioni urbanistiche ed edilizie e dell'assenza del titolo di proprietà dell'area di sedime di parte dei volumi ed accessori dello stesso, come accertato giudizialmente con la sentenza n. 393/2018. Quanto alla
scientia damni, trattandosi di atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito di MI Immobiliare s.r.l., non vi sarebbe dubbio sul fatto che il nullatenente fosse pienamente Tes_1
consapevole del danno che la transazione veniva ad arrecare alle ragioni di MI Immobiliare s.r.l., stante la rinuncia ad oltre la metà
(€. 245.972 calcolato alla data della transazione) di un credito da lui vantato nei confronti di una debitrice ampiamente solvibile, quale era 7 e curando di pattuire modalità di pagamento Controparte_1
che gli avrebbero consentito di sottrarre immediatamente il denaro ricevuto ad iniziative esecutive da parte della società poi fallita.
[...]
, peraltro, avrebbe sempre operato anche quale Tes_1
amministratore di fatto di MI Immobiliare s.r.l., come aveva lui stesso dichiarato al curatore (doc. 10 attoreo). Altrettanto pacifica sarebbe la conoscenza del pregiudizio in capo a Controparte_1
che (in quanto parte processuale del giudizio definito con la
[...]
sentenza n. 393/2018) era perfettamente consapevole del debito di
€. 410.000,00 che aveva nei confronti dell'attrice e sapeva Tes_1
altresì di corrispondere al un valore complessivo di gran Tes_1
lunga inferiore a quanto dovutogli.
Nella contumacia di , si è invece costituita Testimone_1
per resistere alla domanda attorea di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto. Sostiene la convenuta: - che aveva CP_1
integralmente adempiuto alla transazione, pagando non solo gli importi riconosciuti da controparte in atto di citazione, ma anche l'ulteriore somma di €. 13.609,32 che, su istruzioni del , era Tes_1
stata versata direttamente al difensore di quest'ultimo, avv. Serena
Giliberti, in data 2.09.2020; - che l'attrice aveva omesso di riferire una circostanza di fatto fondamentale, ossia che Controparte_1
aveva presentato ricorso per la cassazione della sentenza
[...]
d'appello n. 211/2019 per cui il credito vantato da nei Testimone_1
suoi confronti era incerto ed inesigibile fino a quando la Corte di
Cassazione non si fosse pronunciata sul ricorso proposto da
[...]
[...
[...] - che la transazione si era perciò risolta in un vantaggio Parte_2
per il e comunque mai si sarebbe potuta predicare la Tes_1
“rilevante sproporzione” tra le reciproche concessioni e rinunce delle parti in quanto all'importo di €. 190.000,00 pagato al Tes_1
dovevano aggiungersi anche i controcrediti opposti in compensazione ed il valore residuo dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, mai restituitole né materialmente né
giuridicamente; - che la transazione non aveva vulnerato le aspettative della società poi fallita perché, se anche CP_1
avesse pagato l'intero credito a , non per questo MI Testimone_1
Immobiliare s.r.l. ne avrebbe tratto beneficio, non essendovi certezza che il denaro le sarebbe stato poi riversato dal il quale aveva Tes_1
ammesso davanti al curatore (doc. 10 attoreo) di essere l'amministratore di fatto di MI Immobiliare s.r.l., ma si era ben guardato dal corrispondere a quest'ultima i due importi incassati da ed avrebbe certamente omesso di ritrasferire anche CP_1
gli eventuali ulteriori importi dovuti da qualora non CP_1
fosse intervenuta la transazione ed il ricorso per cassazione fosse stato respinto;
- che non sussisteva la “partecipatio fraudis” da parte di , giacchè il pagamento all'estero dell'importo di €. CP_1
190.000,00 non era contemplato nell'atto di transazione, ma era stato richiesto dal solo a distanza di mesi dalla sua Tes_1
sottoscrizione.
La causa, istruita solo documentalmente, dopo alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti nel tentativo di pervenire ad un 9 accordo transattivo, è stata rimessa per la decisione all'udienza del
23.09.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Così ricostruiti i fatti, ritiene il Tribunale, all'esito di una valutazione complessiva dell'acquisito compendio istruttorio, che,
pacifica la legittimazione del curatore fallimentare a svolgere l'azione revocatoria ordinaria, sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per dichiarare inefficace nei confronti del ME di
MI Immobiliare s.r.l. l'atto di transazione stipulato tra Testimone_1
e in data 4.10.2019. Controparte_1
Incontestata, infatti, l'anteriorità dell'insorgenza del credito di
€. 410.000,00, giudizialmente accertato con sentenza già passata in giudicato, in capo a MI Immobiliare s.r.l. nei confronti dell'impresa individuale di ., non è neppure revocabile in dubbio che Testimone_1
la transazione de qua integri un atto di disposizione del patrimonio da parte del “debitore” , avendo chiarito la giurisprudenza Testimone_1
che “gli atti di disposizione del patrimonio dei quali può essere
dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono tutti quegli atti
negoziali mediante i quali il debitore modifica 'in peius' la consistenza
del suo patrimonio, o trasferendo ad altri la titolarità di un diritto che
gli appartiene, o assumendo un nuovo obbligo verso terzi,
costituendo sui propri beni diritti e vincoli a favore di altri” (Cass. n.
1982/2015). Nel caso di specie – creditore, a sua volta, Testimone_1
nei confronti di di un importo complessivo che, Controparte_1
alla data del 02.08.2019 in cui provvide a notificare a quest'ultima 10 l'atto di precetto, ammontava ad €. 422.362,47, in forza di due sentenze conformi di primo e di secondo grado - accettando in pagamento da (soggetto la cui solidità e Controparte_1
solvibilità non è mai stata messa in discussione) il minor importo di €.
190.000,00, ha di fatto rinunciato con l'impugnata transazione ad un credito di €. 232.362,47, con una corrispondente riduzione quantitativa del suo patrimonio.
Neppure si potrebbe sostenere che il rilevante sacrificio economico sopportato dal in sede transattiva fosse Tes_1
“bilanciato” e giustificato dalle contrapposte concessioni fattegli da per porre fine alla vertenza giudiziaria tra le parti CP_1
transigenti, dal momento che: a) né né Testimone_1 Controparte_1
(parti venditrici riconosciute gravemente inadempienti nella
[...]
sentenza n. 393/2018 del Tribunale di Udine) avevano mai svolto in quel giudizio una domanda subordinata di restituzione dell'immobile per il caso in cui fosse stata dichiarata la risoluzione dei due contratti di compravendita, sicchè l'immobile rimaneva, allo stato, ancora nella disponibilità giuridica e materiale dell'ultima acquirente MI
Immobiliare s.r.l., (soggetto estraneo alla transazione). Si trattava,
peraltro, di un immobile che di fatto era incommerciabile (per le gravi irregolarità rispetto alle norme urbanistiche accertate in causa e per l'assenza del titolo di proprietà in capo a sul Controparte_1
sedime ove erano state realizzate le scale di accesso al seminterrato), inutilizzabile (essendo stato dichiarato inagibile per la sua insalubrità), in grave stato di abbandono e danneggiato da 11 copiose infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalle parti condominiali, il cui valore commerciale era quindi praticamente pari a zero a fronte, invece, delle sicure spese ed oneri (spese condominiali, imposte, ecc.) che il proprietario avrebbe dovuto sostenere anche in futuro. Nessun interesse concreto poteva dunque avere a riappropriarsene;
b) il ricorso per Controparte_1
cassazione proposto da non solo poteva avere Controparte_1
scarse possibilità di accoglimento nel merito, a fronte di due conformi sentenze di primo e di secondo grado che l'avevano vista soccombente, ma vi era anche un'elevata probabilità che venisse dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto: MI
Immobiliare s.r.l. (attrice nella causa iscritta al n. 6364/2013 R.G. in cui aveva convenuto il suo venditore, , e terza chiamata Testimone_1
nella causa iscritta al n. 6800/2013 R.G. promossa da Testimone_1
nei confronti di cause che erano state poi Controparte_1
riunite e decise con la sentenza n. 393/2018) aveva, infatti, notificato la sentenza di secondo grado sia al che a Tes_1 CP_1
ancora in data 4.04.2019, mentre il ricorso per cassazione proposto da quest'ultima nei confronti del reca la data del 5.08.2019 e Tes_1
venne notificato l'8.08.2019 anche a MI Immobiliare s.r.l. sia pure
“ai fini della denuntiatio litis.” L'impugnazione in cassazione presentata da subito dopo avere ricevuto la notifica CP_1
dell'atto di precetto con cui il le intimava il pagamento della Tes_1
somma di €. 422.362,47 aveva, dunque, tutta l'aria di essere strumentalmente finalizzata a bloccare (o quanto meno a posticipare 12 il più possibile) i tempi di estinzione dell'ingente debito nei confronti del che minacciava l'avvio dell'espropriazione forzata e che, Tes_1
a sua volta, ha dimostrato con il suo comportamento di avere molta fretta di incassare, non essendo neppure in condizione di pagare la parcella del suo legale ed avendo evidentemente già maturato anche la decisione di trasferirsi definitivamente in Bulgaria, dove aveva provveduto ad aprire un conto corrente bancario sul quale confluì poi l'importo di €. 176.390,68 pagato da in Controparte_1
esecuzione dell'atto di transazione.
Rimaneva, dunque, quale contropartita dell'accettazione di soli
€. 190.000,00 da parte del , la rinuncia di ad Tes_1 CP_1
un presunto e modesto controcredito di soli €. 8.234,75.
Il pregiudizio alle ragioni della creditrice MI Immobiliare
s.r.l. risulta pacifico dal momento che non sono stati rinvenuti dalla creditrice nel patrimonio del altri beni su cui potersi Tes_1
soddisfare, ragion per cui il ME di MI Immobiliare s.r.l.
tentò di recuperare il credito di €. 410.000,00 proprio pignorando il credito che il vantava nei confronti di , Tes_1 CP_1
venendo così a scoprire dell'esistenza dell'atto di transazione del
4.10.2019. Va ricordato, peraltro, che, se è vero che la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, resta invece onere del debitore, per sottrarsi agli affetti dell'azione ex art. 2901 c.c., provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le
13 ragioni del creditore (Cass. n. 21492/2011, Cass. 1902/2015), onere che il convenuto contumace non ha affatto assolto.
Ad integrare l'atteggiamento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. in capo al debitore ed al terzo “è sufficiente la consapevolezza
da parte di entrambi della diminuzione della garanzia generica per la
riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo
necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza,
da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione,
invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo
oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. n. 28423/2021,
Cass. n. 16825/2013). La prova della “scientia damni” come sopra specificata può ricavarsi anche per presunzioni, purchè basate su elementi gravi, precisi e concordanti. Orbene, quanto al debitore si osserva che lo stesso è stato amministratore unico di Testimone_1
MI Immobiliare s.r.l. fino al 2011 ed in seguito ne è stato, per sua stessa ammissione, l'amministratore di fatto. La stretta cointeressenza tra MI Immobiliare s.r.l. e MI Fitness s.a.s. si ricava anche dal contratto di locazione che intercorse tra le due società relativamente proprio all'immobile sito in Udine, via Valdagno
n. 35 e di cui si dà atto nella sentenza n. 393/2018. era, Testimone_1
dunque, perfettamente al corrente della critica situazione economica-
patrimoniale di MI Immobiliare s.r.l. nel momento in cui sottoscrisse la transazione con e, ovviamente, Controparte_1
era ben consapevole del fatto che solo incassando da quest'ultima il credito di €. 422.362,47 avrebbe potuto estinguere, a sua volta, il 14 debito di pari importo verso MI Immobiliare s.r.l.. Dall'atto di transazione traspare chiaramente che il considerava Tes_1
quest'ultima società e la sua impresa individuale come un unico centro di interessi laddove al punto o) delle premesse accettava che ponesse “a parziale compensazione del credito del CP_1
” il diritto di credito derivante dall'obbligo di restituire Tes_1
l'immobile che in quel momento si trovava ancora nella titolarità di
MI Immobiliare s.r.l. (soggetto terzo rispetto alla transazione) ed al punto 7) “rinunciava a svolgere qualsivoglia azione di manleva o di
chiamata in giudizio nei confronti di anche nel Controparte_1
caso di esperimento di future azioni nei suoi confronti da parte di
MI Immobiliare s.r.l.”. Tutte queste circostanze non potevano certamente sfuggire neppure a ben a Parte_3
conoscenza anche del fatto che MI Immobiliare s.r.l. vantava un credito di €. 410.000,00 nei confronti del (essendo stata Tes_1
parte processuale nel giudizio definito con la sentenza n. 393/2018),
che gli accordi definiti con l'atto di transazione del 4.10.2019 erano senz'altro idonei a compromettere la possibilità da parte di MI
Immobiliare s.r.l. di trovare soddisfazione del proprio credito nel patrimonio (pressochè nullo) che residuava in capo al e che, Tes_1
in definitiva, l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'importo di €.
190.000,00 a fronte di un credito di circa €. 420.000,00 integrava un vero e proprio atto di dissipazione del patrimonio in danno della creditrice MI Immobiliare s.r.l..
15 La domanda svolta dall'attore va, dunque, accolta e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento in relazione a tutte e quattro le fasi processuali, dovendo disporsi che il pagamento avvenga in favore dell'Erario, in quanto il
ME è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 3856/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda proposta da ME MI
Immobiliare s.r.l., dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di transazione stipulato il 4.10.2019 tra Parte_4
[...] Controparte_1
2. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €. 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario, CNA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore dell'Erario.
Così deciso, in Udine, l'8.10.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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