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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n. 520/2024 sub 2 r.g. p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile – Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. ssa Valentina D'Aprile - Giudice rel.
relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 48, co. III, e 57 cc.ii. n. 520/2024 sub 2 r.g.p.u. introdotto da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bari, Via G. Amendola, n. 106/D, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandro Brudaglio, , prof. Avv. ti Andrea Zoppini e Giulio Angeloni Parte_2
- ricorrente – nei confronti di
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colapinto e dal Prof. Avv. Filippo Colapinto, domiciliatari;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lofoco, domiciliatario;
Parte_3
- opponenti - con l'intervento di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Pietro Cristiano Cacciapaglia e dall'Avv. Marco Cornaro, domiciliatari, come da procura allegata al presente atto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- A seguito di istanza presentata il 31.12.2024 ai sensi dell'art. 44, co. I, lett. a) cc.ii. e della relativa concessione del termine, con decreto del Tribunale di Bari del 13.1.2025, al fine del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, termine successivamente prorogato con decreto del 27.3.2025, con ricorso depositato il 19 maggio 2025, ha Parte_1 domandato al Tribunale l'omologazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 cc.ii. gli accordi di ristrutturazione dei debiti allo stesso allegati, sottoscritti in data 13-15 maggio 2025 a mezzo di scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni a ministero del dott. Notaio in Roma ed, in particolare, Persona_1
l'accordo intercorso con e con ulteriori società facenti parte del gruppo Controparte_3 Co societario che fa capo ad (“Accordo Gruppo FS”) e l'accordo con i fornitori aderenti (“Accordo Fornitori”).
In data 16.6.2025 è stato reso il parere favorevole da parte dei Commissari giudiziali.
Con memorie difensive depositate rispettivamente il 18.6.2025 e il 19.6.2025 hanno presentato opposizione all'omologazione l' , quale ente esponenziale degli interessi di categoria, e , CP_1 Parte_3 creditore della CP_5
Con memoria di intervento depositata l'11.7.2025 si è costituita nel procedimento la
[...]
quale creditrice della società Controparte_2 Parte_1 in concordato preventivo.
All'udienza del 14.7.2025, l'opponente ha dichiarato, per il tramite del proprio Parte_3 difensore munito di procura speciale, di rinunciare all'opposizione ex art. 48 cc.ii.; rinuncia accettata dall'institore della società debitrice, previo accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza il Tribunale si è riservato per la decisione.
*****
II.- La domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 48, co. III, e 57 cc.ii. è stata proposta da che, quale impresa pubblica ai sensi dell'art. Parte_1
107 TFUE, è da considerarsi imprenditore fallibile (assoggettabile a liquidazione giudiziale) anche ai sensi dell'attuale disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP), che si trova in stato di crisi e che svolge attività di impresa nel settore del trasporto di passeggeri e merci a mezzo di ferrovie, autolinee ed altri veicoli, esercitando, nello specifico, le seguenti attività di pubblico servizio:
1) gestione e manutenzione di un'infrastruttura ferroviaria di circa 474 km, di proprietà della
, sulla base del “Contratto di servizio” sottoscritto in data 29 dicembre 2009 la CP_6 cui durata, con riferimento al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, è stata da ultimo estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'“Atto Aggiuntivo” sottoscritto dalla Società con la in data 27 aprile 2022 (di seguito, il “Contratto di Servizio Infrastruttura”); CP_6
2) erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri sull'infrastruttura dalla medesima gestita sulla base del “Contratto di servizio pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii.” avente decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31 Cont dicembre 2032, che ha formato oggetto di aggiudicazione diretta in favore di da parte della e che è stato stipulato tra le predette parti in data 11 agosto 2023 (di CP_6 seguito, il “Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario”);
3) erogazione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus sul territorio della CP_6
sulla base del “Contratto di servizio” del 29 dicembre 2009 la cui durata, avuto riguardo
[...] alla gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico, è stata estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'“Atto di proroga” sottoscritto dalla Società con la in data CP_6 02 maggio 2023 (di seguito, il “Contratto di Servizio Trasporto Automobilistico” e, congiuntamente al Contratto di Servizio Infrastruttura e al Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario, i “Contratti di Servizio Pubblico”);
Il piano di ristrutturazione dei debiti è stato regolarmente depositato nel registro delle imprese e nel termine di legge sono pervenute le opposizioni di e di . CP_1 Parte_3
Come anticipato, quest'ultimo ha rinunciato alla propria contestazione formale all'omologazione del piano e la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla società debitrice, con compensazione delle spese.
In data 11.7.2025 sono stati sollevati ulteriori profili di contestazione dalla creditrice della Parte_4 precedente procedura concordataria, con memoria difensiva depositata oltre il termine dei trenta giorni dall'iscrizione della domanda ex art. 40 cc.ii. nel registro delle imprese, ma che, tuttavia, si procede a valutare nel merito, perché tesa a sollecitare i poteri officiosi del Collegio in merito alla verifica di legittimità sostanziale della procedura.
II.1. -Procedendo ad esaminare i profili dell'opposizione spiegata dall' si evidenzia come la stessa CP_1 abbia, in primo luogo, giustificato l'ammissibilità del proprio intervento in ragione della propria qualità di
“interessato” in quanto associato effettivo alla Confederazione Generale dell'Industria italiana, dunque, quale ente esponenziale rappresentativo “delle imprese che esercitano servizi di trasporto viaggiatori, nazionali ed internazionali, nonché servizi connessi o comunque riconducibili all'attività di trasporto, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario”, ente ritenuto, oltretutto, adeguatamente rappresentativo degli interessi di categoria anche dal Consiglio di Stato nel giudizio definito con la recente sentenza n. 6983 del 5.8.2024 con la quale è stato disposto l'annullamento del decreto n. 264 del 4 agosto 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT Con
o Ministero), all'epoca socio unico di (di seguito anche ), Parte_1 in virtù dell'art. 1 comma 867 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha individuato Con nelle (di seguito anche FSI) il soggetto a cui trasferire . Controparte_3
A fondamento di tale qualifica soggettiva, d'altronde, si è valorizzato come la medesima decisione del giudice amministrativo abbia chiarito che “l'interesse di categoria azionato mediante l'intervento in esame si distingue da quello vantato da queste ultime, ma è comunque riflesso e con esso convergente: mentre le ricorrenti aspirano al ripristino di un'opportunità di mercato, consistente nell'acquisto della medesima partecipazione di controllo oggetto dell'operazione di dismissione azionaria impugnata, dall'accoglimento del ricorso l' vedrebbe contemporaneamente ristabilita una situazione di mercato conforme alle proprie CP_1 finalità statutarie a favore di alcuni operatori del settore. Sotto il profilo ora evidenziato emergono dunque tanto la legittimazione quanto l'interesse dell'ente associativo di categoria ad intervenire in adesione al ricorso”.
Peraltro, la legittimazione all'opposizione deriverebbe dall'ulteriore circostanza in base alla quale l' CP_1 Con sarebbe pure creditrice nei confronti di a titolo risarcitorio ex art. 2601 c.c., come si ricava anche dal contenuto del ricorso ex art. 40 cc.ii. della stessa società proponente, nonché dalla relazione in merito alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano ex art. 57 cc.ii. (doc. n. 6, allegato all'atto di opposizione); sicché Con la circostanza che i due aiuti illegali abbiano determinato la cessione di senza gara e, al tempo stesso, il suo salvataggio, consentendole di ritrovare i mezzi finanziari e patrimoniali necessari per evitare il fallimento, proseguire le attività e mantenere in essere le concessioni regionali che le stanno tuttora garantendo la gestione esclusiva dei servizi pubblici a essa affidati dalla evidenzierebbe il carattere plurioffensivo CP_6 della condotta per la lesione arrecata dal beneficio derivante dall'aiuto selettivo illegittimo (consapevolmente Con accettato da ) non solo nei riguardi degli operatori esclusi dalla quota di mercato interessato, ma anche all'ulteriore e differenziato interesse alla concorrenza sul mercato nella titolarità dell'ente rappresentativo. L' ha contestato che la proposta di accordo di ristrutturazione in esame perpetrerebbe CP_1
l'inosservanza dei principi di diritto affermati da CGUE nella C – 385/2018 e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6983 del 5.8.2024, in particolare, sollevando dubbi in merito all'integrale restituzione dell'aiuto illegittimo ricevuto da FSI, atteso che l'Accordo Gruppo FS, al punto 124, al fine di consentire in ogni caso la Con chiusura in bonis del processo di liquidazione di , stabilirebbe che “qualora, alla data di chiusura della liquidazione, l' e gli interessi sulla stessa maturati dovessero risultare, in tutto o in parte, Parte_5 ancora non pagati, tale eventuale porzione non pagata dell'esposizione FSI e degli interessi sulla stessa maturati dovrà intendersi rinunciata da parte di FSI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.”, con l'ulteriore previsione al punto 140 precisa che “l'art.
8.4 dell'Accordo Gruppo FS, prevede la rinuncia da Co parte di ora per allora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ., alla porzione dell' Parte_5
[... Con e degli interessi sulla stessa maturati che alla data di chiusura della liquidazione di dovessero risultare ancora non pagati dalla ”, remissione del debito che provenendo da una società/impresa pubblica, CP_7 avendo ad oggetto debiti derivanti da aiuti di Stato, dichiarati illegali, potrebbe configurare un'altra forma di aiuto di Stato, ovvero, di modificazione del precedente, che dovrebbe necessariamente essere preventivamente sottoposta alla valutazione della Commissione UE e comunque osterebbe alla prosecuzione dell'attività di impresa, come affermato dalla Commissione UE al punto 67 della Comunicazione n. 2007/C-207/05 del 2007, alla cui stregua “qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell'attività del beneficiario, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell'attività del beneficiario. In assenza di un rimborso integrale e immediato dell'aiuto illegittimo e incompatibile, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione dovrebbero prendere tutti i provvedimenti disponibili per opporsi all'adozione di un piano di continuazione e dovrebbero insistere sulla cessazione dell'attività del beneficiario entro il termine fissato nella decisione di recupero”.
Infine, il medesimo ente di categoria ha eccepito l'assenza di fattibilità del piano di cessione del ramo d'azienda operativo alla nuova società con successivo ritrasferimento delle quote nella titolarità di FSI, posto che la validità delle delibere di Giunta della nn. 408/2023 (doc. n. 8) e del relativo contratto di CP_6 proroga del 9 maggio 2023 Prot n. 02555 (doc. n 9), 411/2023 (doc. n. 10) e 917/2023 (doc. n. 11), su cui si Con era fondata negli anni la prosecuzione dell'attività di servizio pubblico esercitata da , dipendeva proprio dalla definizione del cd. “Contenzioso Aiuti”, avvenuta con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6844/2024 che, annullando il decreto del MIT del 4.8.2016 inerente il trasferimento dell'intera partecipazione sociale in capo ad FSI, e rendendo invalidi, a cascata, anche i successivi atti in proroga (docc. n. 8 e 9), relativi ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, assunti espressamente “nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie tra e rep.011020 del 29.12.2009”, CP_6 Parte_6 Con determinerebbe l'impossibilità per e, di conseguenza, anche per la società di nuova costituzione di adempiere regolarmente gli obblighi assunti nella sua qualità di soggetto attuatore nel quadro programmatico di investimenti della a valere sui fondi FSC/POC/FESR e del PNRR, per un importo CP_6 complessivo finanziato pari a circa 1 miliardo di euro.
II.2.- Il Collegio ritiene che, se, da un lato, la legittimazione all'opposizione da parte di si possa CP_8 intravedere nella descritta qualità di “creditore potenziale” in quanto l'ente è parte di un giudizio promosso innanzi al TAR Puglia avente ad oggetto il risarcimento dei danni da illecito concorrenziale ex art. 2601 c.c. e, Con dunque, la condanna di al pagamento di una somma pari ad €500.000,00, ovvero di ogni altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori, importo per il quale risulta costituito dalla medesima società apposito fondo rischi, come rilevato dall'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57, co. IV, cc.ii.; dall'altro, nella misura in cui l' possa, per il tramite della circostanza, CP_1 già riconosciuta in sede giurisdizionale amministrativa, di rappresentare in modo stabile l'interesse di categoria al ripristino di “una situazione di mercato conforme alle proprie finalità statutarie a favore di alcuni operatori del settore”, sollevare profili di illegittimità sostanziale della proposta di accordo di ristrutturazione per violazione degli obblighi derivanti dalle sentenze della CGUE e del CDS, alla stessa ben può attribuirsi la qualifica di “altro interessato” pure legittimato all'opposizione in base al tenore letterale dell'art. 48, co. IV, cc.ii., dovendo, imprescindibilmente, apprezzarsi siffatto “interesse processuale” alla stregua delle specifiche finalità perseguite dalla specifica procedura di risoluzione della crisi di impresa prescelta dalla società debitrice, non già di qualsivoglia esigenza di tutela dell'interesse giuridicamente riconosciuto a livello sostanziale all'ente opponente.
La Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 12064 dell'8/5/2019 ha chiarito che “l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (v. Cass. n. 1182-18, Cass. n. 9087-18, Cass. n. 16347-18). E in coerenza con quanto questa Corte ha già affermato a proposito dell'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (v. Cass. n. 9071-17, Cass. n. 5825-18, Cass. 21175-18), deve essere affermato il principio secondo cui nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti all'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini. Cosa che questa Corte ha in qualche modo anticipato allorché si è occupata del similare profilo del sindacato giurisdizionale sulle istanze di misure protettive. Anche in quel caso, difatti, il provvedimento, reso in esito a cognizione sommaria avente natura cautelare, con il quale il tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 182-bis, comma 7, si pronuncia sull'istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, è stato ritenuto non conseguente a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presupponente, da parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all'art. 182-bis, comma 1, oltre che delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare (Cass. n. 16161-18). È ovvio che un'identica potestà di verifica deve riconoscersi al giudice nella sede di merito, pienamente deputata a omologare l'accordo”.
È bene, dunque, procedere dall'esame dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 385 del 19.12.2019, resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE da parte del Consiglio di Stato, nonché da quest'ultimo nel successivo giudizio di rinvio, rispetto ai quali è stato individuato il potenziale contrasto dell'accordo di ristrutturazione oggetto di domanda di omologa.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la decisione C- 385/2019 del 19 dicembre 2019, ha stabilito che “l'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa ad un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo, per quest'ultima, di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE”.
Nella fattispecie sottoposta ad esame del Collegio, va, sin da subito, sottolineato che lo stanziamento Con di €70 mln da parte del MIT in favore di per l'anno 2016 allo scopo di consentire l'attuazione del piano di risanamento e assicurare la continuità operativa della medesima società previsto con la legge Finanziaria per il 2016, n. 208/2015, non è mai stato erogato, atteso che il MIT con nota dell'8.10.2018 ha comunicato ad Con
di non volervi procedere in pendenza del procedimento di impugnazione promosso innanzi al Consiglio di Stato da e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Nella relazione circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano svolta dal professionista dott. è stato, inoltre, precisato che “la variazione più significativa della voce dei crediti verso Persona_2 altri rispetto al 31 dicembre 2023, è relativa al credito verso il MIT di Euro 70.000 migliaia iscritto nel bilancio 2016 quale contributo previsto all'art. 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge Con di Stabilità 2016. Come anticipato, a seguito della Sentenza del CdS, il Consiglio di Amministrazione di ha approvato un aggiornamento della situazione economico patrimoniale della Società al 30 giugno 2024, mediante la cancellazione della posta contabile del valore di Euro 70.000 migliaia relativa al credito nei confronti del MIT avente ad oggetto lo Stanziamento. Si osservi che, tale cancellazione ha determinato, quale contropartita contabile, l'iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto del medesimo ammontare”.
In conseguenza delle rettifiche contabili apportate in esecuzione della sentenza, la situazione Con economica-patrimoniale di al 31 agosto 2024 evidenziava un patrimonio netto negativo per €125,7 milioni Con e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di ha convocato l'assemblea sociale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ., la quale ha mostrato indisponibilità ad una soluzione tesa alla ricapitalizzazione dell'ente.
Rispetto, invece, alla seconda misura considerata “aiuto di Stato”, ossia il trasferimento della partecipazione sociale ad FSI da parte del MIT in forza del decreto del 4.8.2016 annullato, la CGUE, al punto 70 della motivazione, ha evidenziato come “un siffatto trasferimento di capitale, senza alcun corrispettivo finanziario, genera, in via di principio, un vantaggio selettivo per l'entità alla quale il capitale è trasferito qualora, alla data del trasferimento, il valore di tale capitale superi il costo degli eventuali obblighi assunti da tale entità nell'ambito di detta operazione di trasferimento” e, di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento in questione sarebbe stato idoneo a costituire un vantaggio selettivo per FSI, qualora il valore di Con
alla data di tale trasferimento, come aumentato, ove occorresse, dallo stanziamento della somma di €70 milioni in suo favore da parte dello Stato italiano, avesse superato l'importo dell'investimento che FSI si era Con impegnata ad effettuare al fine di onorare il proprio obbligo di rimuovere lo squilibrio patrimoniale di , circostanza la cui verifica la CGUE rimetteva al giudice del rinvio.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6983 del 5/08/2024, all'esito della verificazione tecnica disposta in corso di giudizio, i cui risultati hanno consentito di accertare che “alla data del trasferimento sociale, il Con valore di era negativo, sia in assenza dello stanziamento dei 70m€ del MIT, sia in considerazione di detto stanziamento, quindi la ricapitalizzazione era necessaria e di valore ampiamente superiore ai 70m€, inizialmente messi a disposizione dal MIT e che, pertanto, l'investimento necessario per rimuovere lo Con Con squilibrio patrimoniale di dovesse considerarsi superiore al valore del capitale economico di ”, ha concluso affermando che “sia per i valori definiti, sia per le modalità operative seguite, si ravvisano Con Con nell'operazione di trasferimento di in FSI ipotesi di vantaggi selettivi a beneficio di , per una non coerenza di decisione, che un c.d. investitore privato avrebbe assunto in quel contesto in una economia di mercato”.
Il giudice amministrativo ha ulteriormente precisato che, nel caso qui esaminato, “è in discussione non soltanto il trasferimento del capitale di un'impresa pubblica in difficoltà finanziaria ad un'altra impresa pubblica, ma anche l'obbligo accettato dall'impresa pubblica destinataria di tale trasferimento di rimuovere lo squilibrio patrimoniale dell'impresa pubblica in difficoltà”, in quanto siffatto obbligo è comunque riconducibile, nella vicenda, alla promessa di erogazione dello stanziamento di €70mln a risanamento effettuato.
Tuttavia, al punto 32, della motivazione, il giudice amministrativo ha ribadito che “l'effetto demolitorio e conformativo della presente decisione consente di rimediare concretamente agli effetti della situazione illegittima (Corte giust., 12 febbraio 2008, causa C-199/06, CELF;
18 dicembre 2008, causa C- 384/17 , punto 28) poiché consente di raggiungere il risultato voluto dal diritto dell'Unione europea Per_3 e cioè il ripristino dello status quo ante (Corte giust., 8 dicembre 2011, causa C-199/06, Residex Capital IV, punto 39). Il ripristino della situazione precedente all'erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (punto 85 della sentenza della Corte di giustizia in Causa pregiudiziale C- 385/18)”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “al fine di assicurare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato, in un caso come quello qui all'esame, soccorre l'art. 35 comma 1 lettera e) del codice del processo amministrativo che prevede che il Giudice dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato. Misure idonee che sono già individuate nei punti 87 e 88 della sentenza della Corte di giustizia in Causa pregiudiziale C-385/18 che qui sono integralmente richiamati”.
L'affermazione di principio appena esposta si chiarisce anche alla stregua del disposto di cui al punto 88 della motivazione della sentenza della CGUE, in cui si afferma che “per quanto riguarda il trasferimento Con a FSI della partecipazione nel capitale di , il ripristino dello status quo ante implicherà, se necessario, la Con revoca di tale trasferimento mediante la riassegnazione della partecipazione nel capitale di al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la neutralizzazione di tutti gli effetti di tale trasferimento”.
Orbene, al riguardo, si osserva che, la tematica delle modalità attuative del ritrasferimento della Con partecipazione sociale in al MIT, ossia se tale risultato finale debba conseguirsi per effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del decreto del MIT del 4.8.2016 ovvero previa assunzione di un formale atto di revoca da parte del medesimo ente, come suggerito dalla CGUE, interferisce con l'oggetto del giudizio di ottemperanza proposto dalle stesse società ricorrenti nel giudizio concluso con la sentenza del CDS n. 6983/2024, ma in alcuno modo pone tra detta azione per l'attuazione del giudicato amministrativo e il presente procedimento di regolazione della crisi un rapporto di pregiudizialità logico – giuridica presupposto alla sospensione ex art. 295 c.p.c., invocata dall'opponente e dall'interventore all'udienza del 14.7.2025, atteso che, oggetto di delibazione da parte del Tribunale è una proposta di accordo finalizzato alla ristrutturazione dei debiti funzionale al risanamento e alla salvaguardia della continuità aziendale, nel cui ambito si inserisce la decisione degli organi gestori in carica, pienamente legittimati ad operare a fronte della chiara previsione del disposto di cui all'art. 120 bis cc.ii. e non potendosi i relativi atti ritenersi automaticamente travolti sul piano della validità ed efficacia per effetto dell'annullamento giurisdizionale del trasferimento sociale della Con partecipazione in del MIT in favore di FSI, sebbene le relative modalità di attuazione pratica di detto annullamento siano sub iudice; diversamente argomentando se ne potrebbe ricavare la paralisi di qualsivoglia atto inerente la gestione sociale.
Né vale richiamare, in proposito, l'applicazione giurisprudenziale relativa ai limiti impliciti al potere rappresentativo dell'organo amministrativo e, dunque, in ordine alla necessità dell'adozione dell'assunzione di una previa delibera assembleare dei soci ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5) c.c., atteso che la norma di cui all'art. 120 bis del cc.ii. è da considerarsi prevalente in quanto norma speciale;
in ogni caso, pur essendo il ricorso ex art. 40 cc.ii. stato depositato regolarmente nel registro delle imprese alcuna iniziativa formale risulta, allo stato, essere stata intrapresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrastante con la decisione Con dell'organo gestorio di .
Privo di pregio giuridico è anche il rilievo sollevato dall'interventrice che ha prospettato la Parte_4 costituzione di un nuovo ente a cui trasferire il ramo operativo dell'impresa con cessione delle quote ad FSI a Con compensazione parziale del debito vantato da quest'ultima nei confronti di per la restituzione dei Con finanziamenti erogati troverebbe titolo proprio nella persistenza della qualità di socio di in virtù della partecipazione illegittimamente acquisita, misura, quindi, da ritenersi irrispettosa dell'obbligo di neutralizzare qualsivoglia effetto del trasferimento illegittimo nelle more del ritrasferimento della quota sociale detenuta da Con FSI nel capitale sociale di al MIT. Con In altri termini, non potrebbe, in disparte l'ulteriore questione circa le sorti degli atti posti in essere da FSI sino alla pronuncia del CdS, compiere atti dispositivi della partecipazione sociale sia atti esecutivi ed attuativi di essa;
in definitiva, aggiunge la che “in sintesi, FSI dovrebbe astenersi dal voler esercitare Parte_4 Con facoltà, diritti o prerogative che abbiano titolo nella propria qualità di socio di in virtù della partecipazione illegittimamente acquisita. Ed invece l'intera operazione societaria prevista dal Piano di Ristrutturazione ruota intorno alla centralità della figura del socio FSI, presupponendo - ogni operazione Con descritta dal Piano - la deliberazione del socio FSI e non già dell'organo amministrativo di ”.
Si nota, a ben vedere, come la validità ed efficacia della decisione assunta dal consiglio di amministrazione di accedere allo strumento di regolazione della crisi di impresa ex art. 57 cc.ii. non solo risulti condivisa dal socio attuale FSI, che invero ha aderito all'accordo, ma neppure impugnata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, pertanto, un successivo (ri)trasferimento della partecipazione sociale nel Con capitale in capo a quest'ultimo inciderà sugli assetti proprietari futuri dell'impresa, non potendosi paralizzare, nell'ottica della procedura concorsuale, i tentativi di riduzione delle poste debitorie posti in essere dall'ente con i propri creditori (in particolare, con il creditore FSI titolare del debito maggiore per circa
€190.256.216,00) e attualmente gravanti in modo significativo sul patrimonio sociale, oltre ad essere incidenti peraltro anche sullo stesso valore delle quote (anche in prospettiva di una futura liquidazione della società).
II.3.- Il piano di ristrutturazione presuppone una sintetica illustrazione della complessiva esposizione debitoria della società in crisi.
Con L'Esposizione debitoria di nei confronti di FS si compone nel seguente modo:
• quanto all'importo di € 81.271.342,00, comprensivo di capitale ed interessi alla data del 31.12.2024, scadenza del finanziamento concesso in data 19 dicembre 2018 di importo pari in linea capitale a € 70 milioni, corrispondenti all'ammontare dello stanziamento del MIT e, a seguito, della decisione del medesimo di non erogare detta somma (di seguito, il “Contratto Finanziamento Ponte”);
• quanto all'importo di € 94.467.879,00, comprensivo di capitale e interessi, fondato Co sull'obbligo di restituzione degli apporti di capitale effettuati da nella Società a seguito del perfezionamento dell'operazione di Trasferimento derivante dalla sentenza del CDS n. 6983/2024 (cd. “debito da Aumento di Capitale”);
• quanto all'importo di €14.047.220,00, fondato sul “Contratto Linea di Credito”, linea di credito infruttifera concessa il 19 dicembre 2016 al fine di fare fronte alle indifferibili esigenze di cassa connesse all'operatività aziendale determinatisi in ragione dello stato di gravissima Co tensione finanziaria in cui la società versava al momento del trasferimento in favore di;
Co
• quanto all'importo di € 469.774,00, derivante dai rapporti commerciali in essere tra e la Società (cd. “debito Commerciale FS”).
Con Al riguardo ha provveduto ad iscrivere nella contabilità della Società un debito verso FS di importo Con pari al valore degli apporti patrimoniali dalla medesima effettuati a beneficio di nel contesto dell'operazione di “Aumento di Capitale” eseguita ad ottobre 2018, ossia €73,3 milioni, maggiorato di un tasso Con di interesse di mercato (ossia un tasso di interesse equivalente a quello che sarebbe stato applicato ad se avesse dovuto reperire i medesimi importi sul mercato) individuato nel tasso fisso annuo del 5,47% (corrispondente al tasso di interessi applicato ai sensi del Contratto Finanziamento Ponte).
Il Debito Aumento di Capitale risulta dunque composto: (a) quanto a € 73,3 milioni, dal debito in linea Co Con capitale corrispondente agli apporti patrimoniali effettuati da a beneficio di in esecuzione dell'Aumento di Capitale;
(b) quanto a € 21.167.879,00 dagli interessi maturati sul predetto importo e calcolati al tasso annuo fisso del 5,47% con riferimento al periodo intercorrente dalla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale (26 ottobre 2018) e sino alla Data di Riferimento (31 dicembre 2024).
Co Con Quanto all'Esposizione nei confronti delle Società del Gruppo la debitoria di risulta così composta:
L'Esposizione debitoria nei confronti dei Fornitori Aderenti all'Accordo viene, invece, così articolata: Il Piano di Ristrutturazione è articolato su un intervallo di 5 anni, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2029, prendendo in considerazione l'orizzonte temporale ipotizzato per il completamento della manovra finanziaria prevista dagli Accordi di Ristrutturazione.
Le principali azioni possono essere sintetizzate come di seguito riportate:
1) l'avvio del processo di liquidazione in bonis della Società a decorrere dalla data di omologazione degli Accordi;
Cont
2) la prosecuzione diretta dall'attività aziendale da parte di per il solo esercizio 2025 e, segnatamente, sino alla data ipotizzata per l'esecuzione dell'operazione di conferimento di cui al successivo punto 3);
3) il conferimento del compendio aziendale della Società costituito dall'insieme dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio della relativa attività operativa (di seguito, il “Ramo d'Azienda”) in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione interamente Cont partecipata da (di seguito, la “WC”), la cui esecuzione è convenzionalmente ipotizzata nel Piano alla data del 1° gennaio 2026 (di seguito, il “Conferimento”);
4) la cessione delle quote rappresentative del capitale sociale della WC (di seguito, le Co
“Quote”) a e la compensazione del relativo prezzo di cessione con una porzione di pari Co ammontare dell'Esposizione ; 5) la destinazione di tutte le residue poste attive del patrimonio della Società, anche potenziali (le “Attività Residue”), a servizio del rimborso dei debiti non trasferiti nella WC, ivi inclusa la porzione residua dell'Esposizione FS.
Con Si tratta di un'operazione di ristrutturazione che procede dalla liquidazione della società e si sviluppa con la prosecuzione dell'attività aziendale mediante un altro ente societario di nuova costituzione da parte della Con stessa , che acquisisce il solo ramo operativo del precedente ente, nel rispetto delle seguenti modalità:
1) pagamento dei creditori non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione (esclusi i Creditori Contestati) alla data di omologazione dei predetti Accordi per quanto riguarda i debiti già scaduti alla predetta data e, per quelli non ancora scaduti a tale data, alla relativa scadenza, con espressa rinuncia della Società ad avvalersi della moratoria di cui all'articolo 57, comma 3, CCII;
2) pagamento integrale dei creditori aderenti all'Accordo Fornitori entro cinque giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi (ad eccezione degli importi ritenuti in garanzia e di quelli dovuti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 come infra definito), con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;
3) pagamento integrale dei crediti delle Società del Gruppo e del Debito Commerciale FS entro venti giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi, con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;
Co
4) rimborso dell'indebitamento finanziario nei confronti di mediante: (a) compensazione con il debito di FS verso la Società relativo al prezzo di vendita delle quote della WC;
(b) l'impiego, con le modalità previste nell'Accordo Gruppo FS, delle risorse derivanti dalla liquidazione delle Attività Residue. Il Piano, per quanto, alla stregua delle previsioni appena illustrate, possa dirsi teso, in via prevalente, al Con soddisfacimento del ceto creditorio con i risultati dell'attività di liquidazione di , tuttavia, persegue anche una finalità di prosecuzione dell'attività di impresa in relazione alla concessione del servizio di trasporto pubblico regionale nelle forme della continuità diretta fino al termine dell'esercizio 2025, nonché in quelle della cd. continuità indiretta per il tramite del conferimento e della successiva cessione delle quote della Co WC a , che subentra nella qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dei Disciplinari di Finanziamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi di cui ai Contratti di Servizio Pubblico in essere con la CP_6
sino alla loro scadenza, rispettivamente fissata, come sopra indicato, al 31 dicembre 2026 e al 31
[...] dicembre 2032.
In definitiva, il perimetro del Ramo d'Azienda oggetto del conferimento alla WC ricomprenderà tutti Con i beni e i rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività aziendale attualmente svolta da quale Soggetto Attuatore ed in esecuzione dei Contratti di Servizio Pubblico in essere con la Nello specifico CP_6 verranno trasferiti: a) tutte le attività materiali ed immateriali, nonché le rimanenze;
b) le disponibilità liquide e i depositi cauzionali, al netto degli importi stimati necessari per la copertura del fabbisogno finanziario Con dell'attività di liquidazione di e dei depositi cauzionali relativi alla procedura di concordato preventivo;
c) tutti i rapporti di lavoro con il personale dipendente della Società, nonché i relativi debiti e fondi rischi ed il fondo TFR;
d) tutti i contratti attivi funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, ivi inclusi i contratti di Servizio Pubblico e i disciplinari di finanziamento, nonché i relativi crediti;
e) tutti i contratti passivi funzionali Con all'esercizio dell'attività aziendale, ivi inclusi i contratti facenti capo a nella propria qualità di soggetto attuatore, nonché i relativi debiti;
f) tutte le fideiussioni emesse e ricevute;
g) tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie all'esercizio dell'attività aziendale. In aggiunta, vi confluiranno anche tutti i rapporti Con Co contrattuali intrattenuti da con e le Società del Gruppo, i quali, essendo caratterizzati dalla specificità del know how oggetto della fornitura, dalla presenza di rilevanti sinergie commerciali e tecnologiche, dall'insostituibilità del fornitore per ragioni tecniche, normative e temporali, risultano essenziali per la preservazione della continuità aziendale del ramo d'azienda.
Con Resteranno, invece, in capo ad anche a seguito dell'esecuzione del conferimento, i seguenti principali elementi: a) le disponibilità liquide necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario dell'attività di Con liquidazione di;
b) tutte le partite patrimoniali residue afferenti alla procedura di concordato preventivo;
c) i contenziosi attivi e passivi e i relativi fondi rischi (al netto di quelli collegati all'attività aziendale); d) il Co debito finanziario verso e) eventuali ulteriori debiti e crediti relativi alla procedura di concordato, ovvero a rapporti contrattuali non più in essere.
Il Ramo d'Azienda è stato valutato dall'esperto commercialista dott. con stima Persona_4 pari ad €37 milioni circa.
Terminate le attività preliminari all'esercizio dell'attività di gestione del servizio pubblico (ottenimento del consenso della ed ogni ulteriore consenso, autorizzazione o nulla osta necessari, per legge CP_6
o contrattualmente, ai fini: a) del trasferimento in capo alla WC, in esecuzione del Conferimento, dei Contratti di Servizio Pubblico e dei Disciplinari di Finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro esecuzione;
b) del mantenimento in capo alla WC dei Contratti di Servizio Pubblico e dei Disciplinari di Finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro Co esecuzione, nel contesto, e a fronte dell'esecuzione, della cessione di Quote a attuazione delle attività necessarie ai fini del trasferimento e/o della voltura in capo alla WC, ovvero del rilascio ex novo alla medesima WC, di tutti i permessi, le licenze, le autorizzazioni e i certificati necessari, ai sensi della normativa applicabile, per lo svolgimento dell'attività esercitata dal Ramo d'Azienda con effetto dalla data di esecuzione del Conferimento;
compimento, congiuntamente con la WC, le comunicazioni previste dall'articolo 47 della legge 9 dicembre 1990, n. 428 e, se del caso, espletare la procedura di consultazione Con sindacale ivi prevista), il conferimento sarà eseguito mediante la sottoscrizione, da parte di , di un aumento a pagamento del capitale sociale della WC e la sua liberazione in natura, nelle forme di cui all'art. 2465 cod. civ., mediante trasferimento alla WC della proprietà del Ramo d'Azienda.
Co Le quote della WC saranno, poi, oggetto di cessione a al prezzo corrispondente al valore del Ramo d'Azienda sopra indicato (€37.000.000,00) risultante dall'aggiornamento della Perizia di Stima.
Co Pertanto, l'Esposizione verrà rimborsata come segue:
Con (a) il Debito Commerciale FS sarà rimborsato da entro 20 giorni lavorativi dalla data di omologa degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego della liquidità a quella data nella disponibilità della Società;
(b) una ulteriore porzione dell'Esposizione FS sarà estinta nel contesto dell'operazione di cessione delle Quote della WC mediante compensazione, sino a concorrenza del relativo importo, con il debito per il Co Con prezzo della cessione dovuto da a;
(c) la porzione dell'Esposizione FS che residuerà a seguito dei rimborsi di cui ai precedenti punti (a) e (b) sarà ripagata mediante utilizzo delle risorse finanziarie acquisite o liberate dalla Società nel corso del processo di liquidazione. Segnatamente, tale porzione residua dell'Esposizione FS sarà rimborsata mediante impiego: Con (i) delle risorse finanziarie nella disponibilità di che, al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Piano, risultino in eccesso rispetto alla riserva di cassa necessaria per il completamento del processo di liquidazione in bonis della Società (da calcolarsi sulla base della formula prevista all'articolo 1.2 dell'Accordo Gruppo FS, Con sotto la definizione di “Riserva di Cassa”); (ii) dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie di che, all'atto dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 cod. civ., residueranno nella disponibilità della Società dopo l'estinzione di ogni altro debito della stessa.
Con Allo scopo di definire il processo di liquidazione di in bonis, inoltre, si stabilisce che qualora, alla data di chiusura della liquidazione, detta debitoria e gli interessi sulla stessa maturati dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora non pagati, tale eventuale porzione non pagata dell' e degli interessi Parte_5 Co sulla stessa maturati dovrà intendersi rinunciata da parte di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
L'Esposizione Società del Gruppo sarà rimborsata mediante pagamento integrale, in un'unica soluzione, Con da parte di in favore di ciascuna Società del Gruppo dell'intero importo alla medesima dovuto a valere sulla predetta esposizione, entro 20 giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego di risorse finanziarie a tale data nella disponibilità della Società. Subordinatamente all'integrale esecuzione dei predetti pagamenti, gli interessi legali e/o di mora a qualsiasi titolo eventualmente maturati sull'Esposizione Società del Gruppo dalla Data di Riferimento sino alla data del suo effettivo pagamento in favore di ciascuna Società del Gruppo, si intenderanno rinunciati da parte delle medesime Società del Gruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
L'Esposizione Fornitori Aderenti sarà rimborsata con le seguenti modalità:
Cont
- il Debito Fornitori Scaduto sarà oggetto di pagamento integrale da parte di in favore di ciascun Fornitore Aderente entro 5 giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego di risorse finanziarie a tale data nella disponibilità della Società;
- il Debito Ritenute a Garanzia sarà soddisfatto ai termini e alle condizioni previste nei contratti originari in essere tra la Società e i Fornitori Aderenti;
(iii) il Debito Decreto Aiuti sarà oggetto Cont di pagamento da parte di in favore di ciascun Fornitore Aderente mediante uno o più pagamenti da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui, in accoglimento delle Cont istanze all'uopo presentate dalla Società, saranno trasferite a le corrispondenti risorse finanziarie di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022.
Subordinatamente all'integrale esecuzione dei pagamenti di cui sopra, gli interessi legali e/o di mora a qualsiasi titolo eventualmente maturati sull'Esposizione Fornitori Aderenti dalla Data di Riferimento sino alla data del suo effettivo pagamento in favore di ciascun Fornitore Aderente, si intenderanno da questi ultimi rinunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
Nel complesso l'adesione agli accordi di ristrutturazione risulta formalizzata da una percentuale del 79,58%, ben superiore alla soglia del 60% richiesto dall'art. 57 cc.ii.
Infine, il Piano di Ristrutturazione prevede che i creditori non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione
– ad esclusione dei Creditori Contestati – siano soddisfatti, con rinuncia alla moratoria di cui all'art. 57, co. III, cc.ii., mediante:
- pagamento alla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, per quanto riguarda i debiti già scaduti alla predetta data;
- pagamento alla relativa data di scadenza, per quanto riguarda i debiti che non risultino già scaduti alla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione.
Per quanto riguarda i debiti (potenziali) nei confronti dei Creditori Contestati si richiama che, rispetto a tali posizioni, la Società ha promosso in sede giudiziale azione di accertamento negativo di tali debiti e che i relativi giudizi sono allo stato ancora pendenti;
sicché la società provvederà al pagamento di tali posizioni previo accertamento della relativa effettiva sussistenza (in tutto o in parte) con provvedimento giudiziale passato in giudicato.
Il parere dei Commissari giudiziali e l'esame della documentazione allegata al ricorso consentono di ritenere soddisfatti anche gli ulteriori presupposti sostanziali previsti dall'art. 57 cc.ii., contenendo il piano una descrizione esaustiva della situazione economico- patrimoniale della società, una chiara articolazione della manovra e un'esposizione dettagliata delle modalità operative e finanziarie di esecuzione degli accordi, attraverso la puntuale individuazione delle fonti di soddisfacimento dei creditori, i tempi di realizzazione delle operazioni previste, nonché le modalità di imputazione e riparto delle risorse rispetto alle classi dei creditori.
Anche sul piano della struttura tecnica tanto la relazione dell'attestatore ex art. 57 cc.ii., quanto la relazione dei commissari giudiziali ha sottolineato come venga fornita una rappresentazione attendibile della sostenibilità finanziaria e dell'equilibrio prospettico della manovra, attraverso proiezioni economiche e patrimoniali su base triennale, con analisi di sensitività e verifica dell'impatto delle principali variabili critiche. Le assunzioni alla base delle previsioni risultano esplicitate e ragionevoli, fondate su dati storici attendibili e supportate da allegati tecnici.
Sul piano della fattibilità, con specifico riguardo alla clausola di eventuale remissione del debito da Co parte di contenuta nell'articolo 4 dell'Accordo FSI, i commissari non hanno compiuto rilievi particolari. Anzi hanno evidenziato come “risulta, per un verso, ridotto, nell'arco dell'esercizio in continuità del ramo Con d'azienda operativo da parte di (che si prevede si protrarrà sino a tutto il 2025), il rischio di eventuali scostamenti, in termini economici e/o finanziari, rispetto alle previsioni contenute nel Piano. Per altro verso, anche laddove dovessero manifestarsi degli scostamenti, gli stessi, pur potendo incidere sul prezzo di cessione delle quote della WC (e dunque sull'entità della conseguente compensazione parziale dell'esposizione debitoria nei confronti di FSI), non inciderebbero sulla fattibilità del Piano, che risulterebbe garantita dall'anzidetta clausola di remissione, da parte di FSI, dell'eventuale debitoria Con residua alla conclusione della prevista liquidazione di . Si ritiene, poi, di sottolineare che il Piano, prudenzialmente, non fattorizza alcun flusso derivante dall'eventuale realizzo dei contenziosi civili e penali incardinati dalla Società per un petitum complessivamente superiore a €800.000.000, dal quale la Società stima, sulla base dello stato dei procedimenti, di poter ottenere risarcimenti non inferiori a € 220.000.000 (cfr. pag. 104 Piano)”.
Co II.4.- Orbene, in merito a tale specifico profilo del contenuto dell'Accordo con , l'opponente CP_8 ha contestato come la previsione di una parziale remissione del debito nei rapporti tra imprese pubbliche
“potrebbe” costituire un'ulteriore forma di aiuto di Stato non consentita. Per vero, specie in considerazione della eventualità solo come futura ed eventuale di detta circostanza, il relativo accertamento, da compiersi all'evidenza al termine del processo di liquidazione, è demandato dai Trattati europei alla competenza della Commissione europea;
sicché la pattuizione non osta, allo stato, all'omologazione del piano di ristrutturazione del debito.
D'altronde, la prospettiva dell'accordo consente, nell'arco temporale di riferimento, di ripianare la consistenza esposizione debitoria nei confronti dell'impresa pubblica partecipante, circostanza che verosimilmente non si realizzerebbe in egual misura in caso di messa in liquidazione giudiziale dell'ente in crisi.
A ben vedere, neppure il finanziamento ponte e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Co hanno costituito oggetto di accertamento in sede europea della non conformità alla normativa degli aiuti di Stato.
Di conseguenza, non persuade la ricostruzione difensiva dell' nella parte in cui assume che CP_8 secondo il diritto unionale, il mancato recupero dell'aiuto illegale comporterebbe la liquidazione dell'impresa interessata dalla stessa procedura di insolvenza e la cessazione definitiva della sua attività.
Il riferimento compiuto dall'Anav alla Comunicazione n. 2007/C-207/05 della Commissione europea, nella parte in cui prevede che “qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell'attività del beneficiario, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell'attività del beneficiario”, non appare di pertinente e di immediata applicazione.
Invero, nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia UE, non vi è alcun riferimento Con Co ad obblighi di rimborso di capitale costituente aiuto di Stato da parte di in favore di , bensì della mera necessità di ripristinare la titolarità originaria della partecipazione totalitaria nel suo capitale sociale in capo al MIT;
né tantomeno vi è il riferimento a puntuali tempi e modalità di adempimento, circostanza che impedisce ritenere applicabile il principio giuridico condiviso dalla menzionata comunicazione della Commissione europea.
Analogamente non può trovare applicazione alla fattispecie quanto richiamato con riguardo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 140 del 2008, alla cui stregua i crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili non possano costituire oggetto di transazione fiscale, né di falcidia in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, atteso che nella specie, il finanziamento Co ponte e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di in FSE non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'autorità istituzionalmente preposta a qualificare una misura quale la sovvenzione come “aiuto di Stato” .
II.5.- Anche l'ulteriore doglianza sollevata dall' non persuade nella sua fondatezza. CP_1 Si assume che la non potrebbe rilasciare gli atti di assenso e le autorizzazioni necessarie CP_6 alla prosecuzione dell'attività di gestione del servizio pubblico per il tramite della WC, in quanto tanto le delibere di Giunta nn. 408/2023, quanto il relativo contratto di proroga del servizio CP_6 pubblico di trasporto del 9 maggio 2023, nonché l'ulteriore contratto dell'11 agosto 2023 sarebbero caducati automaticamente in quanto intervenuti successivamente alla sentenza della CGUE del 19.12.2019 e contrastanti con l'ordine pubblico economico a cui si collega sia la tutela della concorrenza nel e per il mercato, sia la materia degli aiuti di Stato.
In disparte l'ambiguo riferimento compiuto nella memoria di opposizione sia alla categoria della
“caducazione automatica” dei contratti e dei prodromici atti amministrativi, sia alla declaratoria di “nullità negoziale” originaria, non può non evidenziarsi come, allo stato, anche per effetto della nota della
[...] prot. n. Controparte_12
0058119/2025 del 3.2.2025, alcun rapporto di presupposizione logico – giuridica riconducibili all'antico brocardo latino simul stabunt simul cadent può intravedersi tra le sentenze in tema di aiuti di Stato e la validità dei contratti di servizio, peraltro, sub iudice, pendendo impugnativa giurisdizionale innanzi al Tar
proposta dalla medesima , da cui, allo stato, non è scaturita alcuna preclusione sul piano CP_6 CP_1 dell'efficacia dei contratti medesimi.
In proposito, poi, il parere dei Commissari giudiziali evidenzia come, dalla lettura dell'articolo 13, co. 1, dell'Accordo FS, la complessiva operazione propedeutica alla cessione delle quote della WC risulta subordinata all'ottenimento, dalla delle autorizzazioni e/o dei nulla osta necessari al CP_6 trasferimento in capo alla WC dei contratti di servizio e dei disciplinari di finanziamento attualmente Con facenti capo a , nonché al mantenimento di tali contratti, in capo alla WC anche all'esito della Co cessione delle relative quote a
II.6.- Infine, si deve compiere un ultimo riferimento alle modalità di selezione del soggetto a cui trasferire da ultimo la partecipazione sociale in capo alla WC, con capitale sociale conferito Con inizialmente alla stessa .
Com'è noto, in tema di concordato preventivo, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 136 del 2024, con cui sono stati abrogati i commi 8 e 9 dell'art. 84, l'ipotesi per la continuità aziendale indiretta non precludeva che l'offerente della prospettata cessione d'azienda fosse già previamente individuato, privilegiando in caso contrario il ricorso a procedure rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza.
Nella specie, viene in rilievo un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Com'è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha negli ultimi anni ribadito l'inclusione dell'ADR all'interno dei famosi “centri concentrici” della concorsualità, così come ridefiniti dalla nota Cass. n. 9087/2018. Se già, in effetti, le decisioni “gemelle” rese da Cass. n. 1182/2018 e 1896/2018, pubblicate nel gennaio 2018, avevano affermato la natura prededucibile del credito del professionista che ha assistito alla predisposizione dell'accordo a seguito della dichiarazione di fallimento, è in particolare alla citata sentenza n. 9087/2018 che si deve la piena affermazione della natura concorsuale dell'istituto dell'ADR, affermazione ribadita anche dalle successive decisioni Cass. n. 16347/2018, laddove ha affermato ancora la natura prededucibile del credito da finanziamento (realizzato attraverso la costituzione di una garanzia personale) funzionale alla esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e successivamente non più messa in discussione (ad es. per farne dipendere le analogie circa lo spettro valutativo del giudizio di omologazione dell'ADR e quello concordatario).
Considerato, dunque, l'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis l.fall. e dal nuovo art. 57 cc.ii. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali, non può non tenersi conto nell'applicazione dei principi generali della finalità prevalente di ripianare il debito mediante lo strumento negoziale con i propri creditori.
In tale prospettiva, si pone il mancato ricorso alle procedure pubblicitarie e competitive per l'individuazione del soggetto che, per il tramite della sottoscrizione del capitale sociale originariamente Con posseduto da nella WC, subentrerà nei contratti di gestione del servizio pubblico di trasporto regionale.
Co Infatti, l'obiettivo di ripianare, seppur parzialmente, la cospicua esposizione debitoria nei confronti di Con a fronte dello squilibrio patrimoniale creatosi all'interno della situazione economico – finanziaria di per effetto della mancata disponibilità della somma oggetto dell'originario stanziamento da parte del MIT, può dirsi possibile esclusivamente ipotizzando una cessione del ramo d'azienda operativo al creditore pubblico titolare della maggiore posta di debito della società in crisi, dietro il corrispettivo pari al valore di stima del ramo d'azienda e oggetto di accordo di compensazione tra creditori.
Invero, nella prospettiva concorsuale di risanamento si procede all'individuazione dell'unico soggetto che, quale offerente predeterminato, acquisendo il ramo operativo dell'azienda possa contribuire, in forma compensativa, a ridurre il livello di indebitamento che, allo stato, paralizza la sana gestione sociale e l'efficiente erogazione del servizio pubblico.
D'altronde, non si pone in senso stretto un problema di assenza di rigore nel rispetto del principio della concorrenza “per” il mercato, che, a dire delle opponenti, avrebbe dovuto indurre a privilegiare forme di competitività per la trasmissione della partecipazione sociale.
Ciò in quanto i contratti di servizio pubblico, in assenza, allo stato, di una formale declaratoria di invalidità (pendendo al riguardo separato giudizio innanzi al Tar Puglia di Bari), risultano ancora in essere e non scaduti;
sicché le imprese concorrenti del settore non possono dolersi della perdita di chance di aggiudicazione, atteso che, pur sempre, il servizio fino alla naturale scadenza del contratto avrebbe dovuto continuare per il tramite della legittima affidataria che, nelle more, sta cercando di ristrutturare il proprio debito.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti avanzata da
[...] CP_ con il ricorso in esame va omologata.
III.- In relazione alle spese di lite, si prende atto dell'accordo tra l'opponente e la Parte_3 [...] CP_ in merito alla compensazione delle stesse.
Vanno, invece, poste a carico delle altre parti opponenti, in solido tra loro, anche in ragione della comunanza dei profili di interesse oggetto delle opposizioni, ai sensi degli artt. 91 e 97, co. II, c.p.c., in applicazione della tabella 7 del dm 147/2022, secondo lo scaglione indeterminabile alto, dunque compreso tra l'importo di €52.000,00 ed €260.000,00, aumentato del 50% per la particolare complessità del procedimento.
P.Q.M.
in relazione al ricorso ex artt. 40, 48, co. III, e 57 cc.ii., il Tribunale di Bari:
- omologa gli accordi di ristrutturazione di cui in premessa;
- condanna l' Controparte_13 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere ad le spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo
[...] CP_5 importo di €4.995,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
- compensa interamente le spese tra e;
CP_5 Parte_3
- onera la Cancelleria di provvedere all'iscrizione del presente decreto sul Registro delle Imprese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile – Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza del Tribunale di Bari, il giorno 21.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina D'Aprile Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile – Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. ssa Valentina D'Aprile - Giudice rel.
relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 48, co. III, e 57 cc.ii. n. 520/2024 sub 2 r.g.p.u. introdotto da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bari, Via G. Amendola, n. 106/D, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandro Brudaglio, , prof. Avv. ti Andrea Zoppini e Giulio Angeloni Parte_2
- ricorrente – nei confronti di
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colapinto e dal Prof. Avv. Filippo Colapinto, domiciliatari;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lofoco, domiciliatario;
Parte_3
- opponenti - con l'intervento di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Pietro Cristiano Cacciapaglia e dall'Avv. Marco Cornaro, domiciliatari, come da procura allegata al presente atto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- A seguito di istanza presentata il 31.12.2024 ai sensi dell'art. 44, co. I, lett. a) cc.ii. e della relativa concessione del termine, con decreto del Tribunale di Bari del 13.1.2025, al fine del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, termine successivamente prorogato con decreto del 27.3.2025, con ricorso depositato il 19 maggio 2025, ha Parte_1 domandato al Tribunale l'omologazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 cc.ii. gli accordi di ristrutturazione dei debiti allo stesso allegati, sottoscritti in data 13-15 maggio 2025 a mezzo di scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni a ministero del dott. Notaio in Roma ed, in particolare, Persona_1
l'accordo intercorso con e con ulteriori società facenti parte del gruppo Controparte_3 Co societario che fa capo ad (“Accordo Gruppo FS”) e l'accordo con i fornitori aderenti (“Accordo Fornitori”).
In data 16.6.2025 è stato reso il parere favorevole da parte dei Commissari giudiziali.
Con memorie difensive depositate rispettivamente il 18.6.2025 e il 19.6.2025 hanno presentato opposizione all'omologazione l' , quale ente esponenziale degli interessi di categoria, e , CP_1 Parte_3 creditore della CP_5
Con memoria di intervento depositata l'11.7.2025 si è costituita nel procedimento la
[...]
quale creditrice della società Controparte_2 Parte_1 in concordato preventivo.
All'udienza del 14.7.2025, l'opponente ha dichiarato, per il tramite del proprio Parte_3 difensore munito di procura speciale, di rinunciare all'opposizione ex art. 48 cc.ii.; rinuncia accettata dall'institore della società debitrice, previo accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza il Tribunale si è riservato per la decisione.
*****
II.- La domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 48, co. III, e 57 cc.ii. è stata proposta da che, quale impresa pubblica ai sensi dell'art. Parte_1
107 TFUE, è da considerarsi imprenditore fallibile (assoggettabile a liquidazione giudiziale) anche ai sensi dell'attuale disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP), che si trova in stato di crisi e che svolge attività di impresa nel settore del trasporto di passeggeri e merci a mezzo di ferrovie, autolinee ed altri veicoli, esercitando, nello specifico, le seguenti attività di pubblico servizio:
1) gestione e manutenzione di un'infrastruttura ferroviaria di circa 474 km, di proprietà della
, sulla base del “Contratto di servizio” sottoscritto in data 29 dicembre 2009 la CP_6 cui durata, con riferimento al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, è stata da ultimo estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'“Atto Aggiuntivo” sottoscritto dalla Società con la in data 27 aprile 2022 (di seguito, il “Contratto di Servizio Infrastruttura”); CP_6
2) erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri sull'infrastruttura dalla medesima gestita sulla base del “Contratto di servizio pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii.” avente decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31 Cont dicembre 2032, che ha formato oggetto di aggiudicazione diretta in favore di da parte della e che è stato stipulato tra le predette parti in data 11 agosto 2023 (di CP_6 seguito, il “Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario”);
3) erogazione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus sul territorio della CP_6
sulla base del “Contratto di servizio” del 29 dicembre 2009 la cui durata, avuto riguardo
[...] alla gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico, è stata estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'“Atto di proroga” sottoscritto dalla Società con la in data CP_6 02 maggio 2023 (di seguito, il “Contratto di Servizio Trasporto Automobilistico” e, congiuntamente al Contratto di Servizio Infrastruttura e al Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario, i “Contratti di Servizio Pubblico”);
Il piano di ristrutturazione dei debiti è stato regolarmente depositato nel registro delle imprese e nel termine di legge sono pervenute le opposizioni di e di . CP_1 Parte_3
Come anticipato, quest'ultimo ha rinunciato alla propria contestazione formale all'omologazione del piano e la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla società debitrice, con compensazione delle spese.
In data 11.7.2025 sono stati sollevati ulteriori profili di contestazione dalla creditrice della Parte_4 precedente procedura concordataria, con memoria difensiva depositata oltre il termine dei trenta giorni dall'iscrizione della domanda ex art. 40 cc.ii. nel registro delle imprese, ma che, tuttavia, si procede a valutare nel merito, perché tesa a sollecitare i poteri officiosi del Collegio in merito alla verifica di legittimità sostanziale della procedura.
II.1. -Procedendo ad esaminare i profili dell'opposizione spiegata dall' si evidenzia come la stessa CP_1 abbia, in primo luogo, giustificato l'ammissibilità del proprio intervento in ragione della propria qualità di
“interessato” in quanto associato effettivo alla Confederazione Generale dell'Industria italiana, dunque, quale ente esponenziale rappresentativo “delle imprese che esercitano servizi di trasporto viaggiatori, nazionali ed internazionali, nonché servizi connessi o comunque riconducibili all'attività di trasporto, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario”, ente ritenuto, oltretutto, adeguatamente rappresentativo degli interessi di categoria anche dal Consiglio di Stato nel giudizio definito con la recente sentenza n. 6983 del 5.8.2024 con la quale è stato disposto l'annullamento del decreto n. 264 del 4 agosto 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT Con
o Ministero), all'epoca socio unico di (di seguito anche ), Parte_1 in virtù dell'art. 1 comma 867 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha individuato Con nelle (di seguito anche FSI) il soggetto a cui trasferire . Controparte_3
A fondamento di tale qualifica soggettiva, d'altronde, si è valorizzato come la medesima decisione del giudice amministrativo abbia chiarito che “l'interesse di categoria azionato mediante l'intervento in esame si distingue da quello vantato da queste ultime, ma è comunque riflesso e con esso convergente: mentre le ricorrenti aspirano al ripristino di un'opportunità di mercato, consistente nell'acquisto della medesima partecipazione di controllo oggetto dell'operazione di dismissione azionaria impugnata, dall'accoglimento del ricorso l' vedrebbe contemporaneamente ristabilita una situazione di mercato conforme alle proprie CP_1 finalità statutarie a favore di alcuni operatori del settore. Sotto il profilo ora evidenziato emergono dunque tanto la legittimazione quanto l'interesse dell'ente associativo di categoria ad intervenire in adesione al ricorso”.
Peraltro, la legittimazione all'opposizione deriverebbe dall'ulteriore circostanza in base alla quale l' CP_1 Con sarebbe pure creditrice nei confronti di a titolo risarcitorio ex art. 2601 c.c., come si ricava anche dal contenuto del ricorso ex art. 40 cc.ii. della stessa società proponente, nonché dalla relazione in merito alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano ex art. 57 cc.ii. (doc. n. 6, allegato all'atto di opposizione); sicché Con la circostanza che i due aiuti illegali abbiano determinato la cessione di senza gara e, al tempo stesso, il suo salvataggio, consentendole di ritrovare i mezzi finanziari e patrimoniali necessari per evitare il fallimento, proseguire le attività e mantenere in essere le concessioni regionali che le stanno tuttora garantendo la gestione esclusiva dei servizi pubblici a essa affidati dalla evidenzierebbe il carattere plurioffensivo CP_6 della condotta per la lesione arrecata dal beneficio derivante dall'aiuto selettivo illegittimo (consapevolmente Con accettato da ) non solo nei riguardi degli operatori esclusi dalla quota di mercato interessato, ma anche all'ulteriore e differenziato interesse alla concorrenza sul mercato nella titolarità dell'ente rappresentativo. L' ha contestato che la proposta di accordo di ristrutturazione in esame perpetrerebbe CP_1
l'inosservanza dei principi di diritto affermati da CGUE nella C – 385/2018 e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6983 del 5.8.2024, in particolare, sollevando dubbi in merito all'integrale restituzione dell'aiuto illegittimo ricevuto da FSI, atteso che l'Accordo Gruppo FS, al punto 124, al fine di consentire in ogni caso la Con chiusura in bonis del processo di liquidazione di , stabilirebbe che “qualora, alla data di chiusura della liquidazione, l' e gli interessi sulla stessa maturati dovessero risultare, in tutto o in parte, Parte_5 ancora non pagati, tale eventuale porzione non pagata dell'esposizione FSI e degli interessi sulla stessa maturati dovrà intendersi rinunciata da parte di FSI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.”, con l'ulteriore previsione al punto 140 precisa che “l'art.
8.4 dell'Accordo Gruppo FS, prevede la rinuncia da Co parte di ora per allora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ., alla porzione dell' Parte_5
[... Con e degli interessi sulla stessa maturati che alla data di chiusura della liquidazione di dovessero risultare ancora non pagati dalla ”, remissione del debito che provenendo da una società/impresa pubblica, CP_7 avendo ad oggetto debiti derivanti da aiuti di Stato, dichiarati illegali, potrebbe configurare un'altra forma di aiuto di Stato, ovvero, di modificazione del precedente, che dovrebbe necessariamente essere preventivamente sottoposta alla valutazione della Commissione UE e comunque osterebbe alla prosecuzione dell'attività di impresa, come affermato dalla Commissione UE al punto 67 della Comunicazione n. 2007/C-207/05 del 2007, alla cui stregua “qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell'attività del beneficiario, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell'attività del beneficiario. In assenza di un rimborso integrale e immediato dell'aiuto illegittimo e incompatibile, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione dovrebbero prendere tutti i provvedimenti disponibili per opporsi all'adozione di un piano di continuazione e dovrebbero insistere sulla cessazione dell'attività del beneficiario entro il termine fissato nella decisione di recupero”.
Infine, il medesimo ente di categoria ha eccepito l'assenza di fattibilità del piano di cessione del ramo d'azienda operativo alla nuova società con successivo ritrasferimento delle quote nella titolarità di FSI, posto che la validità delle delibere di Giunta della nn. 408/2023 (doc. n. 8) e del relativo contratto di CP_6 proroga del 9 maggio 2023 Prot n. 02555 (doc. n 9), 411/2023 (doc. n. 10) e 917/2023 (doc. n. 11), su cui si Con era fondata negli anni la prosecuzione dell'attività di servizio pubblico esercitata da , dipendeva proprio dalla definizione del cd. “Contenzioso Aiuti”, avvenuta con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6844/2024 che, annullando il decreto del MIT del 4.8.2016 inerente il trasferimento dell'intera partecipazione sociale in capo ad FSI, e rendendo invalidi, a cascata, anche i successivi atti in proroga (docc. n. 8 e 9), relativi ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, assunti espressamente “nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie tra e rep.011020 del 29.12.2009”, CP_6 Parte_6 Con determinerebbe l'impossibilità per e, di conseguenza, anche per la società di nuova costituzione di adempiere regolarmente gli obblighi assunti nella sua qualità di soggetto attuatore nel quadro programmatico di investimenti della a valere sui fondi FSC/POC/FESR e del PNRR, per un importo CP_6 complessivo finanziato pari a circa 1 miliardo di euro.
II.2.- Il Collegio ritiene che, se, da un lato, la legittimazione all'opposizione da parte di si possa CP_8 intravedere nella descritta qualità di “creditore potenziale” in quanto l'ente è parte di un giudizio promosso innanzi al TAR Puglia avente ad oggetto il risarcimento dei danni da illecito concorrenziale ex art. 2601 c.c. e, Con dunque, la condanna di al pagamento di una somma pari ad €500.000,00, ovvero di ogni altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori, importo per il quale risulta costituito dalla medesima società apposito fondo rischi, come rilevato dall'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57, co. IV, cc.ii.; dall'altro, nella misura in cui l' possa, per il tramite della circostanza, CP_1 già riconosciuta in sede giurisdizionale amministrativa, di rappresentare in modo stabile l'interesse di categoria al ripristino di “una situazione di mercato conforme alle proprie finalità statutarie a favore di alcuni operatori del settore”, sollevare profili di illegittimità sostanziale della proposta di accordo di ristrutturazione per violazione degli obblighi derivanti dalle sentenze della CGUE e del CDS, alla stessa ben può attribuirsi la qualifica di “altro interessato” pure legittimato all'opposizione in base al tenore letterale dell'art. 48, co. IV, cc.ii., dovendo, imprescindibilmente, apprezzarsi siffatto “interesse processuale” alla stregua delle specifiche finalità perseguite dalla specifica procedura di risoluzione della crisi di impresa prescelta dalla società debitrice, non già di qualsivoglia esigenza di tutela dell'interesse giuridicamente riconosciuto a livello sostanziale all'ente opponente.
La Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 12064 dell'8/5/2019 ha chiarito che “l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (v. Cass. n. 1182-18, Cass. n. 9087-18, Cass. n. 16347-18). E in coerenza con quanto questa Corte ha già affermato a proposito dell'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (v. Cass. n. 9071-17, Cass. n. 5825-18, Cass. 21175-18), deve essere affermato il principio secondo cui nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti all'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini. Cosa che questa Corte ha in qualche modo anticipato allorché si è occupata del similare profilo del sindacato giurisdizionale sulle istanze di misure protettive. Anche in quel caso, difatti, il provvedimento, reso in esito a cognizione sommaria avente natura cautelare, con il quale il tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 182-bis, comma 7, si pronuncia sull'istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, è stato ritenuto non conseguente a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presupponente, da parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all'art. 182-bis, comma 1, oltre che delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare (Cass. n. 16161-18). È ovvio che un'identica potestà di verifica deve riconoscersi al giudice nella sede di merito, pienamente deputata a omologare l'accordo”.
È bene, dunque, procedere dall'esame dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 385 del 19.12.2019, resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE da parte del Consiglio di Stato, nonché da quest'ultimo nel successivo giudizio di rinvio, rispetto ai quali è stato individuato il potenziale contrasto dell'accordo di ristrutturazione oggetto di domanda di omologa.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la decisione C- 385/2019 del 19 dicembre 2019, ha stabilito che “l'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa ad un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo, per quest'ultima, di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE”.
Nella fattispecie sottoposta ad esame del Collegio, va, sin da subito, sottolineato che lo stanziamento Con di €70 mln da parte del MIT in favore di per l'anno 2016 allo scopo di consentire l'attuazione del piano di risanamento e assicurare la continuità operativa della medesima società previsto con la legge Finanziaria per il 2016, n. 208/2015, non è mai stato erogato, atteso che il MIT con nota dell'8.10.2018 ha comunicato ad Con
di non volervi procedere in pendenza del procedimento di impugnazione promosso innanzi al Consiglio di Stato da e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Nella relazione circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano svolta dal professionista dott. è stato, inoltre, precisato che “la variazione più significativa della voce dei crediti verso Persona_2 altri rispetto al 31 dicembre 2023, è relativa al credito verso il MIT di Euro 70.000 migliaia iscritto nel bilancio 2016 quale contributo previsto all'art. 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge Con di Stabilità 2016. Come anticipato, a seguito della Sentenza del CdS, il Consiglio di Amministrazione di ha approvato un aggiornamento della situazione economico patrimoniale della Società al 30 giugno 2024, mediante la cancellazione della posta contabile del valore di Euro 70.000 migliaia relativa al credito nei confronti del MIT avente ad oggetto lo Stanziamento. Si osservi che, tale cancellazione ha determinato, quale contropartita contabile, l'iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto del medesimo ammontare”.
In conseguenza delle rettifiche contabili apportate in esecuzione della sentenza, la situazione Con economica-patrimoniale di al 31 agosto 2024 evidenziava un patrimonio netto negativo per €125,7 milioni Con e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di ha convocato l'assemblea sociale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ., la quale ha mostrato indisponibilità ad una soluzione tesa alla ricapitalizzazione dell'ente.
Rispetto, invece, alla seconda misura considerata “aiuto di Stato”, ossia il trasferimento della partecipazione sociale ad FSI da parte del MIT in forza del decreto del 4.8.2016 annullato, la CGUE, al punto 70 della motivazione, ha evidenziato come “un siffatto trasferimento di capitale, senza alcun corrispettivo finanziario, genera, in via di principio, un vantaggio selettivo per l'entità alla quale il capitale è trasferito qualora, alla data del trasferimento, il valore di tale capitale superi il costo degli eventuali obblighi assunti da tale entità nell'ambito di detta operazione di trasferimento” e, di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento in questione sarebbe stato idoneo a costituire un vantaggio selettivo per FSI, qualora il valore di Con
alla data di tale trasferimento, come aumentato, ove occorresse, dallo stanziamento della somma di €70 milioni in suo favore da parte dello Stato italiano, avesse superato l'importo dell'investimento che FSI si era Con impegnata ad effettuare al fine di onorare il proprio obbligo di rimuovere lo squilibrio patrimoniale di , circostanza la cui verifica la CGUE rimetteva al giudice del rinvio.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6983 del 5/08/2024, all'esito della verificazione tecnica disposta in corso di giudizio, i cui risultati hanno consentito di accertare che “alla data del trasferimento sociale, il Con valore di era negativo, sia in assenza dello stanziamento dei 70m€ del MIT, sia in considerazione di detto stanziamento, quindi la ricapitalizzazione era necessaria e di valore ampiamente superiore ai 70m€, inizialmente messi a disposizione dal MIT e che, pertanto, l'investimento necessario per rimuovere lo Con Con squilibrio patrimoniale di dovesse considerarsi superiore al valore del capitale economico di ”, ha concluso affermando che “sia per i valori definiti, sia per le modalità operative seguite, si ravvisano Con Con nell'operazione di trasferimento di in FSI ipotesi di vantaggi selettivi a beneficio di , per una non coerenza di decisione, che un c.d. investitore privato avrebbe assunto in quel contesto in una economia di mercato”.
Il giudice amministrativo ha ulteriormente precisato che, nel caso qui esaminato, “è in discussione non soltanto il trasferimento del capitale di un'impresa pubblica in difficoltà finanziaria ad un'altra impresa pubblica, ma anche l'obbligo accettato dall'impresa pubblica destinataria di tale trasferimento di rimuovere lo squilibrio patrimoniale dell'impresa pubblica in difficoltà”, in quanto siffatto obbligo è comunque riconducibile, nella vicenda, alla promessa di erogazione dello stanziamento di €70mln a risanamento effettuato.
Tuttavia, al punto 32, della motivazione, il giudice amministrativo ha ribadito che “l'effetto demolitorio e conformativo della presente decisione consente di rimediare concretamente agli effetti della situazione illegittima (Corte giust., 12 febbraio 2008, causa C-199/06, CELF;
18 dicembre 2008, causa C- 384/17 , punto 28) poiché consente di raggiungere il risultato voluto dal diritto dell'Unione europea Per_3 e cioè il ripristino dello status quo ante (Corte giust., 8 dicembre 2011, causa C-199/06, Residex Capital IV, punto 39). Il ripristino della situazione precedente all'erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (punto 85 della sentenza della Corte di giustizia in Causa pregiudiziale C- 385/18)”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “al fine di assicurare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato, in un caso come quello qui all'esame, soccorre l'art. 35 comma 1 lettera e) del codice del processo amministrativo che prevede che il Giudice dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato. Misure idonee che sono già individuate nei punti 87 e 88 della sentenza della Corte di giustizia in Causa pregiudiziale C-385/18 che qui sono integralmente richiamati”.
L'affermazione di principio appena esposta si chiarisce anche alla stregua del disposto di cui al punto 88 della motivazione della sentenza della CGUE, in cui si afferma che “per quanto riguarda il trasferimento Con a FSI della partecipazione nel capitale di , il ripristino dello status quo ante implicherà, se necessario, la Con revoca di tale trasferimento mediante la riassegnazione della partecipazione nel capitale di al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la neutralizzazione di tutti gli effetti di tale trasferimento”.
Orbene, al riguardo, si osserva che, la tematica delle modalità attuative del ritrasferimento della Con partecipazione sociale in al MIT, ossia se tale risultato finale debba conseguirsi per effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del decreto del MIT del 4.8.2016 ovvero previa assunzione di un formale atto di revoca da parte del medesimo ente, come suggerito dalla CGUE, interferisce con l'oggetto del giudizio di ottemperanza proposto dalle stesse società ricorrenti nel giudizio concluso con la sentenza del CDS n. 6983/2024, ma in alcuno modo pone tra detta azione per l'attuazione del giudicato amministrativo e il presente procedimento di regolazione della crisi un rapporto di pregiudizialità logico – giuridica presupposto alla sospensione ex art. 295 c.p.c., invocata dall'opponente e dall'interventore all'udienza del 14.7.2025, atteso che, oggetto di delibazione da parte del Tribunale è una proposta di accordo finalizzato alla ristrutturazione dei debiti funzionale al risanamento e alla salvaguardia della continuità aziendale, nel cui ambito si inserisce la decisione degli organi gestori in carica, pienamente legittimati ad operare a fronte della chiara previsione del disposto di cui all'art. 120 bis cc.ii. e non potendosi i relativi atti ritenersi automaticamente travolti sul piano della validità ed efficacia per effetto dell'annullamento giurisdizionale del trasferimento sociale della Con partecipazione in del MIT in favore di FSI, sebbene le relative modalità di attuazione pratica di detto annullamento siano sub iudice; diversamente argomentando se ne potrebbe ricavare la paralisi di qualsivoglia atto inerente la gestione sociale.
Né vale richiamare, in proposito, l'applicazione giurisprudenziale relativa ai limiti impliciti al potere rappresentativo dell'organo amministrativo e, dunque, in ordine alla necessità dell'adozione dell'assunzione di una previa delibera assembleare dei soci ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5) c.c., atteso che la norma di cui all'art. 120 bis del cc.ii. è da considerarsi prevalente in quanto norma speciale;
in ogni caso, pur essendo il ricorso ex art. 40 cc.ii. stato depositato regolarmente nel registro delle imprese alcuna iniziativa formale risulta, allo stato, essere stata intrapresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrastante con la decisione Con dell'organo gestorio di .
Privo di pregio giuridico è anche il rilievo sollevato dall'interventrice che ha prospettato la Parte_4 costituzione di un nuovo ente a cui trasferire il ramo operativo dell'impresa con cessione delle quote ad FSI a Con compensazione parziale del debito vantato da quest'ultima nei confronti di per la restituzione dei Con finanziamenti erogati troverebbe titolo proprio nella persistenza della qualità di socio di in virtù della partecipazione illegittimamente acquisita, misura, quindi, da ritenersi irrispettosa dell'obbligo di neutralizzare qualsivoglia effetto del trasferimento illegittimo nelle more del ritrasferimento della quota sociale detenuta da Con FSI nel capitale sociale di al MIT. Con In altri termini, non potrebbe, in disparte l'ulteriore questione circa le sorti degli atti posti in essere da FSI sino alla pronuncia del CdS, compiere atti dispositivi della partecipazione sociale sia atti esecutivi ed attuativi di essa;
in definitiva, aggiunge la che “in sintesi, FSI dovrebbe astenersi dal voler esercitare Parte_4 Con facoltà, diritti o prerogative che abbiano titolo nella propria qualità di socio di in virtù della partecipazione illegittimamente acquisita. Ed invece l'intera operazione societaria prevista dal Piano di Ristrutturazione ruota intorno alla centralità della figura del socio FSI, presupponendo - ogni operazione Con descritta dal Piano - la deliberazione del socio FSI e non già dell'organo amministrativo di ”.
Si nota, a ben vedere, come la validità ed efficacia della decisione assunta dal consiglio di amministrazione di accedere allo strumento di regolazione della crisi di impresa ex art. 57 cc.ii. non solo risulti condivisa dal socio attuale FSI, che invero ha aderito all'accordo, ma neppure impugnata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, pertanto, un successivo (ri)trasferimento della partecipazione sociale nel Con capitale in capo a quest'ultimo inciderà sugli assetti proprietari futuri dell'impresa, non potendosi paralizzare, nell'ottica della procedura concorsuale, i tentativi di riduzione delle poste debitorie posti in essere dall'ente con i propri creditori (in particolare, con il creditore FSI titolare del debito maggiore per circa
€190.256.216,00) e attualmente gravanti in modo significativo sul patrimonio sociale, oltre ad essere incidenti peraltro anche sullo stesso valore delle quote (anche in prospettiva di una futura liquidazione della società).
II.3.- Il piano di ristrutturazione presuppone una sintetica illustrazione della complessiva esposizione debitoria della società in crisi.
Con L'Esposizione debitoria di nei confronti di FS si compone nel seguente modo:
• quanto all'importo di € 81.271.342,00, comprensivo di capitale ed interessi alla data del 31.12.2024, scadenza del finanziamento concesso in data 19 dicembre 2018 di importo pari in linea capitale a € 70 milioni, corrispondenti all'ammontare dello stanziamento del MIT e, a seguito, della decisione del medesimo di non erogare detta somma (di seguito, il “Contratto Finanziamento Ponte”);
• quanto all'importo di € 94.467.879,00, comprensivo di capitale e interessi, fondato Co sull'obbligo di restituzione degli apporti di capitale effettuati da nella Società a seguito del perfezionamento dell'operazione di Trasferimento derivante dalla sentenza del CDS n. 6983/2024 (cd. “debito da Aumento di Capitale”);
• quanto all'importo di €14.047.220,00, fondato sul “Contratto Linea di Credito”, linea di credito infruttifera concessa il 19 dicembre 2016 al fine di fare fronte alle indifferibili esigenze di cassa connesse all'operatività aziendale determinatisi in ragione dello stato di gravissima Co tensione finanziaria in cui la società versava al momento del trasferimento in favore di;
Co
• quanto all'importo di € 469.774,00, derivante dai rapporti commerciali in essere tra e la Società (cd. “debito Commerciale FS”).
Con Al riguardo ha provveduto ad iscrivere nella contabilità della Società un debito verso FS di importo Con pari al valore degli apporti patrimoniali dalla medesima effettuati a beneficio di nel contesto dell'operazione di “Aumento di Capitale” eseguita ad ottobre 2018, ossia €73,3 milioni, maggiorato di un tasso Con di interesse di mercato (ossia un tasso di interesse equivalente a quello che sarebbe stato applicato ad se avesse dovuto reperire i medesimi importi sul mercato) individuato nel tasso fisso annuo del 5,47% (corrispondente al tasso di interessi applicato ai sensi del Contratto Finanziamento Ponte).
Il Debito Aumento di Capitale risulta dunque composto: (a) quanto a € 73,3 milioni, dal debito in linea Co Con capitale corrispondente agli apporti patrimoniali effettuati da a beneficio di in esecuzione dell'Aumento di Capitale;
(b) quanto a € 21.167.879,00 dagli interessi maturati sul predetto importo e calcolati al tasso annuo fisso del 5,47% con riferimento al periodo intercorrente dalla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale (26 ottobre 2018) e sino alla Data di Riferimento (31 dicembre 2024).
Co Con Quanto all'Esposizione nei confronti delle Società del Gruppo la debitoria di risulta così composta:
L'Esposizione debitoria nei confronti dei Fornitori Aderenti all'Accordo viene, invece, così articolata: Il Piano di Ristrutturazione è articolato su un intervallo di 5 anni, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2029, prendendo in considerazione l'orizzonte temporale ipotizzato per il completamento della manovra finanziaria prevista dagli Accordi di Ristrutturazione.
Le principali azioni possono essere sintetizzate come di seguito riportate:
1) l'avvio del processo di liquidazione in bonis della Società a decorrere dalla data di omologazione degli Accordi;
Cont
2) la prosecuzione diretta dall'attività aziendale da parte di per il solo esercizio 2025 e, segnatamente, sino alla data ipotizzata per l'esecuzione dell'operazione di conferimento di cui al successivo punto 3);
3) il conferimento del compendio aziendale della Società costituito dall'insieme dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio della relativa attività operativa (di seguito, il “Ramo d'Azienda”) in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione interamente Cont partecipata da (di seguito, la “WC”), la cui esecuzione è convenzionalmente ipotizzata nel Piano alla data del 1° gennaio 2026 (di seguito, il “Conferimento”);
4) la cessione delle quote rappresentative del capitale sociale della WC (di seguito, le Co
“Quote”) a e la compensazione del relativo prezzo di cessione con una porzione di pari Co ammontare dell'Esposizione ; 5) la destinazione di tutte le residue poste attive del patrimonio della Società, anche potenziali (le “Attività Residue”), a servizio del rimborso dei debiti non trasferiti nella WC, ivi inclusa la porzione residua dell'Esposizione FS.
Con Si tratta di un'operazione di ristrutturazione che procede dalla liquidazione della società e si sviluppa con la prosecuzione dell'attività aziendale mediante un altro ente societario di nuova costituzione da parte della Con stessa , che acquisisce il solo ramo operativo del precedente ente, nel rispetto delle seguenti modalità:
1) pagamento dei creditori non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione (esclusi i Creditori Contestati) alla data di omologazione dei predetti Accordi per quanto riguarda i debiti già scaduti alla predetta data e, per quelli non ancora scaduti a tale data, alla relativa scadenza, con espressa rinuncia della Società ad avvalersi della moratoria di cui all'articolo 57, comma 3, CCII;
2) pagamento integrale dei creditori aderenti all'Accordo Fornitori entro cinque giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi (ad eccezione degli importi ritenuti in garanzia e di quelli dovuti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 come infra definito), con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;
3) pagamento integrale dei crediti delle Società del Gruppo e del Debito Commerciale FS entro venti giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi, con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;
Co
4) rimborso dell'indebitamento finanziario nei confronti di mediante: (a) compensazione con il debito di FS verso la Società relativo al prezzo di vendita delle quote della WC;
(b) l'impiego, con le modalità previste nell'Accordo Gruppo FS, delle risorse derivanti dalla liquidazione delle Attività Residue. Il Piano, per quanto, alla stregua delle previsioni appena illustrate, possa dirsi teso, in via prevalente, al Con soddisfacimento del ceto creditorio con i risultati dell'attività di liquidazione di , tuttavia, persegue anche una finalità di prosecuzione dell'attività di impresa in relazione alla concessione del servizio di trasporto pubblico regionale nelle forme della continuità diretta fino al termine dell'esercizio 2025, nonché in quelle della cd. continuità indiretta per il tramite del conferimento e della successiva cessione delle quote della Co WC a , che subentra nella qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dei Disciplinari di Finanziamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi di cui ai Contratti di Servizio Pubblico in essere con la CP_6
sino alla loro scadenza, rispettivamente fissata, come sopra indicato, al 31 dicembre 2026 e al 31
[...] dicembre 2032.
In definitiva, il perimetro del Ramo d'Azienda oggetto del conferimento alla WC ricomprenderà tutti Con i beni e i rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività aziendale attualmente svolta da quale Soggetto Attuatore ed in esecuzione dei Contratti di Servizio Pubblico in essere con la Nello specifico CP_6 verranno trasferiti: a) tutte le attività materiali ed immateriali, nonché le rimanenze;
b) le disponibilità liquide e i depositi cauzionali, al netto degli importi stimati necessari per la copertura del fabbisogno finanziario Con dell'attività di liquidazione di e dei depositi cauzionali relativi alla procedura di concordato preventivo;
c) tutti i rapporti di lavoro con il personale dipendente della Società, nonché i relativi debiti e fondi rischi ed il fondo TFR;
d) tutti i contratti attivi funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, ivi inclusi i contratti di Servizio Pubblico e i disciplinari di finanziamento, nonché i relativi crediti;
e) tutti i contratti passivi funzionali Con all'esercizio dell'attività aziendale, ivi inclusi i contratti facenti capo a nella propria qualità di soggetto attuatore, nonché i relativi debiti;
f) tutte le fideiussioni emesse e ricevute;
g) tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie all'esercizio dell'attività aziendale. In aggiunta, vi confluiranno anche tutti i rapporti Con Co contrattuali intrattenuti da con e le Società del Gruppo, i quali, essendo caratterizzati dalla specificità del know how oggetto della fornitura, dalla presenza di rilevanti sinergie commerciali e tecnologiche, dall'insostituibilità del fornitore per ragioni tecniche, normative e temporali, risultano essenziali per la preservazione della continuità aziendale del ramo d'azienda.
Con Resteranno, invece, in capo ad anche a seguito dell'esecuzione del conferimento, i seguenti principali elementi: a) le disponibilità liquide necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario dell'attività di Con liquidazione di;
b) tutte le partite patrimoniali residue afferenti alla procedura di concordato preventivo;
c) i contenziosi attivi e passivi e i relativi fondi rischi (al netto di quelli collegati all'attività aziendale); d) il Co debito finanziario verso e) eventuali ulteriori debiti e crediti relativi alla procedura di concordato, ovvero a rapporti contrattuali non più in essere.
Il Ramo d'Azienda è stato valutato dall'esperto commercialista dott. con stima Persona_4 pari ad €37 milioni circa.
Terminate le attività preliminari all'esercizio dell'attività di gestione del servizio pubblico (ottenimento del consenso della ed ogni ulteriore consenso, autorizzazione o nulla osta necessari, per legge CP_6
o contrattualmente, ai fini: a) del trasferimento in capo alla WC, in esecuzione del Conferimento, dei Contratti di Servizio Pubblico e dei Disciplinari di Finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro esecuzione;
b) del mantenimento in capo alla WC dei Contratti di Servizio Pubblico e dei Disciplinari di Finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro Co esecuzione, nel contesto, e a fronte dell'esecuzione, della cessione di Quote a attuazione delle attività necessarie ai fini del trasferimento e/o della voltura in capo alla WC, ovvero del rilascio ex novo alla medesima WC, di tutti i permessi, le licenze, le autorizzazioni e i certificati necessari, ai sensi della normativa applicabile, per lo svolgimento dell'attività esercitata dal Ramo d'Azienda con effetto dalla data di esecuzione del Conferimento;
compimento, congiuntamente con la WC, le comunicazioni previste dall'articolo 47 della legge 9 dicembre 1990, n. 428 e, se del caso, espletare la procedura di consultazione Con sindacale ivi prevista), il conferimento sarà eseguito mediante la sottoscrizione, da parte di , di un aumento a pagamento del capitale sociale della WC e la sua liberazione in natura, nelle forme di cui all'art. 2465 cod. civ., mediante trasferimento alla WC della proprietà del Ramo d'Azienda.
Co Le quote della WC saranno, poi, oggetto di cessione a al prezzo corrispondente al valore del Ramo d'Azienda sopra indicato (€37.000.000,00) risultante dall'aggiornamento della Perizia di Stima.
Co Pertanto, l'Esposizione verrà rimborsata come segue:
Con (a) il Debito Commerciale FS sarà rimborsato da entro 20 giorni lavorativi dalla data di omologa degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego della liquidità a quella data nella disponibilità della Società;
(b) una ulteriore porzione dell'Esposizione FS sarà estinta nel contesto dell'operazione di cessione delle Quote della WC mediante compensazione, sino a concorrenza del relativo importo, con il debito per il Co Con prezzo della cessione dovuto da a;
(c) la porzione dell'Esposizione FS che residuerà a seguito dei rimborsi di cui ai precedenti punti (a) e (b) sarà ripagata mediante utilizzo delle risorse finanziarie acquisite o liberate dalla Società nel corso del processo di liquidazione. Segnatamente, tale porzione residua dell'Esposizione FS sarà rimborsata mediante impiego: Con (i) delle risorse finanziarie nella disponibilità di che, al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Piano, risultino in eccesso rispetto alla riserva di cassa necessaria per il completamento del processo di liquidazione in bonis della Società (da calcolarsi sulla base della formula prevista all'articolo 1.2 dell'Accordo Gruppo FS, Con sotto la definizione di “Riserva di Cassa”); (ii) dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie di che, all'atto dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 cod. civ., residueranno nella disponibilità della Società dopo l'estinzione di ogni altro debito della stessa.
Con Allo scopo di definire il processo di liquidazione di in bonis, inoltre, si stabilisce che qualora, alla data di chiusura della liquidazione, detta debitoria e gli interessi sulla stessa maturati dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora non pagati, tale eventuale porzione non pagata dell' e degli interessi Parte_5 Co sulla stessa maturati dovrà intendersi rinunciata da parte di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
L'Esposizione Società del Gruppo sarà rimborsata mediante pagamento integrale, in un'unica soluzione, Con da parte di in favore di ciascuna Società del Gruppo dell'intero importo alla medesima dovuto a valere sulla predetta esposizione, entro 20 giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego di risorse finanziarie a tale data nella disponibilità della Società. Subordinatamente all'integrale esecuzione dei predetti pagamenti, gli interessi legali e/o di mora a qualsiasi titolo eventualmente maturati sull'Esposizione Società del Gruppo dalla Data di Riferimento sino alla data del suo effettivo pagamento in favore di ciascuna Società del Gruppo, si intenderanno rinunciati da parte delle medesime Società del Gruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
L'Esposizione Fornitori Aderenti sarà rimborsata con le seguenti modalità:
Cont
- il Debito Fornitori Scaduto sarà oggetto di pagamento integrale da parte di in favore di ciascun Fornitore Aderente entro 5 giorni lavorativi dalla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego di risorse finanziarie a tale data nella disponibilità della Società;
- il Debito Ritenute a Garanzia sarà soddisfatto ai termini e alle condizioni previste nei contratti originari in essere tra la Società e i Fornitori Aderenti;
(iii) il Debito Decreto Aiuti sarà oggetto Cont di pagamento da parte di in favore di ciascun Fornitore Aderente mediante uno o più pagamenti da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui, in accoglimento delle Cont istanze all'uopo presentate dalla Società, saranno trasferite a le corrispondenti risorse finanziarie di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022.
Subordinatamente all'integrale esecuzione dei pagamenti di cui sopra, gli interessi legali e/o di mora a qualsiasi titolo eventualmente maturati sull'Esposizione Fornitori Aderenti dalla Data di Riferimento sino alla data del suo effettivo pagamento in favore di ciascun Fornitore Aderente, si intenderanno da questi ultimi rinunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.
Nel complesso l'adesione agli accordi di ristrutturazione risulta formalizzata da una percentuale del 79,58%, ben superiore alla soglia del 60% richiesto dall'art. 57 cc.ii.
Infine, il Piano di Ristrutturazione prevede che i creditori non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione
– ad esclusione dei Creditori Contestati – siano soddisfatti, con rinuncia alla moratoria di cui all'art. 57, co. III, cc.ii., mediante:
- pagamento alla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, per quanto riguarda i debiti già scaduti alla predetta data;
- pagamento alla relativa data di scadenza, per quanto riguarda i debiti che non risultino già scaduti alla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione.
Per quanto riguarda i debiti (potenziali) nei confronti dei Creditori Contestati si richiama che, rispetto a tali posizioni, la Società ha promosso in sede giudiziale azione di accertamento negativo di tali debiti e che i relativi giudizi sono allo stato ancora pendenti;
sicché la società provvederà al pagamento di tali posizioni previo accertamento della relativa effettiva sussistenza (in tutto o in parte) con provvedimento giudiziale passato in giudicato.
Il parere dei Commissari giudiziali e l'esame della documentazione allegata al ricorso consentono di ritenere soddisfatti anche gli ulteriori presupposti sostanziali previsti dall'art. 57 cc.ii., contenendo il piano una descrizione esaustiva della situazione economico- patrimoniale della società, una chiara articolazione della manovra e un'esposizione dettagliata delle modalità operative e finanziarie di esecuzione degli accordi, attraverso la puntuale individuazione delle fonti di soddisfacimento dei creditori, i tempi di realizzazione delle operazioni previste, nonché le modalità di imputazione e riparto delle risorse rispetto alle classi dei creditori.
Anche sul piano della struttura tecnica tanto la relazione dell'attestatore ex art. 57 cc.ii., quanto la relazione dei commissari giudiziali ha sottolineato come venga fornita una rappresentazione attendibile della sostenibilità finanziaria e dell'equilibrio prospettico della manovra, attraverso proiezioni economiche e patrimoniali su base triennale, con analisi di sensitività e verifica dell'impatto delle principali variabili critiche. Le assunzioni alla base delle previsioni risultano esplicitate e ragionevoli, fondate su dati storici attendibili e supportate da allegati tecnici.
Sul piano della fattibilità, con specifico riguardo alla clausola di eventuale remissione del debito da Co parte di contenuta nell'articolo 4 dell'Accordo FSI, i commissari non hanno compiuto rilievi particolari. Anzi hanno evidenziato come “risulta, per un verso, ridotto, nell'arco dell'esercizio in continuità del ramo Con d'azienda operativo da parte di (che si prevede si protrarrà sino a tutto il 2025), il rischio di eventuali scostamenti, in termini economici e/o finanziari, rispetto alle previsioni contenute nel Piano. Per altro verso, anche laddove dovessero manifestarsi degli scostamenti, gli stessi, pur potendo incidere sul prezzo di cessione delle quote della WC (e dunque sull'entità della conseguente compensazione parziale dell'esposizione debitoria nei confronti di FSI), non inciderebbero sulla fattibilità del Piano, che risulterebbe garantita dall'anzidetta clausola di remissione, da parte di FSI, dell'eventuale debitoria Con residua alla conclusione della prevista liquidazione di . Si ritiene, poi, di sottolineare che il Piano, prudenzialmente, non fattorizza alcun flusso derivante dall'eventuale realizzo dei contenziosi civili e penali incardinati dalla Società per un petitum complessivamente superiore a €800.000.000, dal quale la Società stima, sulla base dello stato dei procedimenti, di poter ottenere risarcimenti non inferiori a € 220.000.000 (cfr. pag. 104 Piano)”.
Co II.4.- Orbene, in merito a tale specifico profilo del contenuto dell'Accordo con , l'opponente CP_8 ha contestato come la previsione di una parziale remissione del debito nei rapporti tra imprese pubbliche
“potrebbe” costituire un'ulteriore forma di aiuto di Stato non consentita. Per vero, specie in considerazione della eventualità solo come futura ed eventuale di detta circostanza, il relativo accertamento, da compiersi all'evidenza al termine del processo di liquidazione, è demandato dai Trattati europei alla competenza della Commissione europea;
sicché la pattuizione non osta, allo stato, all'omologazione del piano di ristrutturazione del debito.
D'altronde, la prospettiva dell'accordo consente, nell'arco temporale di riferimento, di ripianare la consistenza esposizione debitoria nei confronti dell'impresa pubblica partecipante, circostanza che verosimilmente non si realizzerebbe in egual misura in caso di messa in liquidazione giudiziale dell'ente in crisi.
A ben vedere, neppure il finanziamento ponte e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Co hanno costituito oggetto di accertamento in sede europea della non conformità alla normativa degli aiuti di Stato.
Di conseguenza, non persuade la ricostruzione difensiva dell' nella parte in cui assume che CP_8 secondo il diritto unionale, il mancato recupero dell'aiuto illegale comporterebbe la liquidazione dell'impresa interessata dalla stessa procedura di insolvenza e la cessazione definitiva della sua attività.
Il riferimento compiuto dall'Anav alla Comunicazione n. 2007/C-207/05 della Commissione europea, nella parte in cui prevede che “qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell'attività del beneficiario, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell'attività del beneficiario”, non appare di pertinente e di immediata applicazione.
Invero, nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia UE, non vi è alcun riferimento Con Co ad obblighi di rimborso di capitale costituente aiuto di Stato da parte di in favore di , bensì della mera necessità di ripristinare la titolarità originaria della partecipazione totalitaria nel suo capitale sociale in capo al MIT;
né tantomeno vi è il riferimento a puntuali tempi e modalità di adempimento, circostanza che impedisce ritenere applicabile il principio giuridico condiviso dalla menzionata comunicazione della Commissione europea.
Analogamente non può trovare applicazione alla fattispecie quanto richiamato con riguardo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 140 del 2008, alla cui stregua i crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili non possano costituire oggetto di transazione fiscale, né di falcidia in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, atteso che nella specie, il finanziamento Co ponte e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di in FSE non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'autorità istituzionalmente preposta a qualificare una misura quale la sovvenzione come “aiuto di Stato” .
II.5.- Anche l'ulteriore doglianza sollevata dall' non persuade nella sua fondatezza. CP_1 Si assume che la non potrebbe rilasciare gli atti di assenso e le autorizzazioni necessarie CP_6 alla prosecuzione dell'attività di gestione del servizio pubblico per il tramite della WC, in quanto tanto le delibere di Giunta nn. 408/2023, quanto il relativo contratto di proroga del servizio CP_6 pubblico di trasporto del 9 maggio 2023, nonché l'ulteriore contratto dell'11 agosto 2023 sarebbero caducati automaticamente in quanto intervenuti successivamente alla sentenza della CGUE del 19.12.2019 e contrastanti con l'ordine pubblico economico a cui si collega sia la tutela della concorrenza nel e per il mercato, sia la materia degli aiuti di Stato.
In disparte l'ambiguo riferimento compiuto nella memoria di opposizione sia alla categoria della
“caducazione automatica” dei contratti e dei prodromici atti amministrativi, sia alla declaratoria di “nullità negoziale” originaria, non può non evidenziarsi come, allo stato, anche per effetto della nota della
[...] prot. n. Controparte_12
0058119/2025 del 3.2.2025, alcun rapporto di presupposizione logico – giuridica riconducibili all'antico brocardo latino simul stabunt simul cadent può intravedersi tra le sentenze in tema di aiuti di Stato e la validità dei contratti di servizio, peraltro, sub iudice, pendendo impugnativa giurisdizionale innanzi al Tar
proposta dalla medesima , da cui, allo stato, non è scaturita alcuna preclusione sul piano CP_6 CP_1 dell'efficacia dei contratti medesimi.
In proposito, poi, il parere dei Commissari giudiziali evidenzia come, dalla lettura dell'articolo 13, co. 1, dell'Accordo FS, la complessiva operazione propedeutica alla cessione delle quote della WC risulta subordinata all'ottenimento, dalla delle autorizzazioni e/o dei nulla osta necessari al CP_6 trasferimento in capo alla WC dei contratti di servizio e dei disciplinari di finanziamento attualmente Con facenti capo a , nonché al mantenimento di tali contratti, in capo alla WC anche all'esito della Co cessione delle relative quote a
II.6.- Infine, si deve compiere un ultimo riferimento alle modalità di selezione del soggetto a cui trasferire da ultimo la partecipazione sociale in capo alla WC, con capitale sociale conferito Con inizialmente alla stessa .
Com'è noto, in tema di concordato preventivo, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 136 del 2024, con cui sono stati abrogati i commi 8 e 9 dell'art. 84, l'ipotesi per la continuità aziendale indiretta non precludeva che l'offerente della prospettata cessione d'azienda fosse già previamente individuato, privilegiando in caso contrario il ricorso a procedure rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza.
Nella specie, viene in rilievo un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Com'è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha negli ultimi anni ribadito l'inclusione dell'ADR all'interno dei famosi “centri concentrici” della concorsualità, così come ridefiniti dalla nota Cass. n. 9087/2018. Se già, in effetti, le decisioni “gemelle” rese da Cass. n. 1182/2018 e 1896/2018, pubblicate nel gennaio 2018, avevano affermato la natura prededucibile del credito del professionista che ha assistito alla predisposizione dell'accordo a seguito della dichiarazione di fallimento, è in particolare alla citata sentenza n. 9087/2018 che si deve la piena affermazione della natura concorsuale dell'istituto dell'ADR, affermazione ribadita anche dalle successive decisioni Cass. n. 16347/2018, laddove ha affermato ancora la natura prededucibile del credito da finanziamento (realizzato attraverso la costituzione di una garanzia personale) funzionale alla esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e successivamente non più messa in discussione (ad es. per farne dipendere le analogie circa lo spettro valutativo del giudizio di omologazione dell'ADR e quello concordatario).
Considerato, dunque, l'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis l.fall. e dal nuovo art. 57 cc.ii. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali, non può non tenersi conto nell'applicazione dei principi generali della finalità prevalente di ripianare il debito mediante lo strumento negoziale con i propri creditori.
In tale prospettiva, si pone il mancato ricorso alle procedure pubblicitarie e competitive per l'individuazione del soggetto che, per il tramite della sottoscrizione del capitale sociale originariamente Con posseduto da nella WC, subentrerà nei contratti di gestione del servizio pubblico di trasporto regionale.
Co Infatti, l'obiettivo di ripianare, seppur parzialmente, la cospicua esposizione debitoria nei confronti di Con a fronte dello squilibrio patrimoniale creatosi all'interno della situazione economico – finanziaria di per effetto della mancata disponibilità della somma oggetto dell'originario stanziamento da parte del MIT, può dirsi possibile esclusivamente ipotizzando una cessione del ramo d'azienda operativo al creditore pubblico titolare della maggiore posta di debito della società in crisi, dietro il corrispettivo pari al valore di stima del ramo d'azienda e oggetto di accordo di compensazione tra creditori.
Invero, nella prospettiva concorsuale di risanamento si procede all'individuazione dell'unico soggetto che, quale offerente predeterminato, acquisendo il ramo operativo dell'azienda possa contribuire, in forma compensativa, a ridurre il livello di indebitamento che, allo stato, paralizza la sana gestione sociale e l'efficiente erogazione del servizio pubblico.
D'altronde, non si pone in senso stretto un problema di assenza di rigore nel rispetto del principio della concorrenza “per” il mercato, che, a dire delle opponenti, avrebbe dovuto indurre a privilegiare forme di competitività per la trasmissione della partecipazione sociale.
Ciò in quanto i contratti di servizio pubblico, in assenza, allo stato, di una formale declaratoria di invalidità (pendendo al riguardo separato giudizio innanzi al Tar Puglia di Bari), risultano ancora in essere e non scaduti;
sicché le imprese concorrenti del settore non possono dolersi della perdita di chance di aggiudicazione, atteso che, pur sempre, il servizio fino alla naturale scadenza del contratto avrebbe dovuto continuare per il tramite della legittima affidataria che, nelle more, sta cercando di ristrutturare il proprio debito.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti avanzata da
[...] CP_ con il ricorso in esame va omologata.
III.- In relazione alle spese di lite, si prende atto dell'accordo tra l'opponente e la Parte_3 [...] CP_ in merito alla compensazione delle stesse.
Vanno, invece, poste a carico delle altre parti opponenti, in solido tra loro, anche in ragione della comunanza dei profili di interesse oggetto delle opposizioni, ai sensi degli artt. 91 e 97, co. II, c.p.c., in applicazione della tabella 7 del dm 147/2022, secondo lo scaglione indeterminabile alto, dunque compreso tra l'importo di €52.000,00 ed €260.000,00, aumentato del 50% per la particolare complessità del procedimento.
P.Q.M.
in relazione al ricorso ex artt. 40, 48, co. III, e 57 cc.ii., il Tribunale di Bari:
- omologa gli accordi di ristrutturazione di cui in premessa;
- condanna l' Controparte_13 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere ad le spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo
[...] CP_5 importo di €4.995,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
- compensa interamente le spese tra e;
CP_5 Parte_3
- onera la Cancelleria di provvedere all'iscrizione del presente decreto sul Registro delle Imprese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile – Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza del Tribunale di Bari, il giorno 21.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina D'Aprile Giuseppe Rana