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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3613/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale - Via Lazzaretto, 14/c 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3179/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Acireale per il recupero della Tari per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
L'ente locale non si è costituito.
All'udienza del 15 dicembre 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal
1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi l'incompetenza per territorio della Corte di Palermo in favore di quella di Catania.
Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 D.lgs. 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, (degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Orbene, evidenziato che la ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune di
Acireale, ne consegue che la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte di Catania, nella cui circoscrizione rientra detto ente locale.
Nulla, infine, deve statuirsi in ordine alle spese di lite, giacché il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza per territorio della stessa Corte in favore di quella di primo grado di Catania. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3613/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale - Via Lazzaretto, 14/c 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 DEL 03.07.2025 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3179/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Acireale per il recupero della Tari per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
L'ente locale non si è costituito.
All'udienza del 15 dicembre 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal
1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi l'incompetenza per territorio della Corte di Palermo in favore di quella di Catania.
Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 D.lgs. 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, (degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Orbene, evidenziato che la ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune di
Acireale, ne consegue che la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte di Catania, nella cui circoscrizione rientra detto ente locale.
Nulla, infine, deve statuirsi in ordine alle spese di lite, giacché il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza per territorio della stessa Corte in favore di quella di primo grado di Catania. Nulla per le spese.