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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
PM in sede
RICORRENTE
Nei confronti di contumace CP_1
Nata a Mesola (FE) il 6.10.1932 e residente c/o RSA “SS. Crocifisso” sita in La Morra (CN), V. Mons. Grasso n. 22
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo per la pronuncia di interdizione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha promosso il presente giudizio allegando le gravi condizioni psico-fisiche in cui versa l'interdicenda (già beneficiaria di amministrazione di sostegno), onde ottenere la pronuncia di interdizione.
Verificato il contraddittorio, svolto l'esame, all'esito, il PM ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini per memorie conclusive e la causa veniva rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1932), già invalida civile al 100%, vedova, risiede dal 2017, per lo più allettata, CP_1 in struttura sanitaria per non autosufficienti.
Dalla documentazione complessivamente all.ta dal PM si riscontra che la donna è affetta da grave decadimento cognitivo, da cui l'apertura di amministrazione di sostegno: in particolare, in corrispondenza di urgente intervento chirurgico per frattura pertrocanterica del femore destro
(successivamente procrastinato a causa di complicanza flogistica polmonare); il peggioramento delle condizioni di salute (fisiche e psichiche) della donna ha, da ultimo, determinato la cessazione della misura (decreto del GT del 7.3.25) con conseguente istanza del PM di procedere con l'interdizione.
I riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 18.9.25) hanno confermato l'irreversibilità del decadimento cognitivo della donna: nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, la beneficianda assistita dal figlio si è presentata in sedia a rotelle) la non ha risposto e non ha dato CP_1 segno di qualsivoglia comprensione/ instaurazione di dialogo.
La direttrice della struttura ed il figlio della ( hanno confermato che CP_1 Parte_1
l'interdicenda non interagisce con nessuno, né è in grado di rispondere a qualsivoglia domanda.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore provvisorio: considerata la definizione del processo;
inoltre, trattandosi di competenza – come noto - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Spese ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 131 e 145 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente c/o CP_1
RSA “SS. Crocifisso” sita in La Morra (CN), V. Mons. Grasso n. 22;
pagina 2 di 3 - spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
PM in sede
RICORRENTE
Nei confronti di contumace CP_1
Nata a Mesola (FE) il 6.10.1932 e residente c/o RSA “SS. Crocifisso” sita in La Morra (CN), V. Mons. Grasso n. 22
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo per la pronuncia di interdizione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha promosso il presente giudizio allegando le gravi condizioni psico-fisiche in cui versa l'interdicenda (già beneficiaria di amministrazione di sostegno), onde ottenere la pronuncia di interdizione.
Verificato il contraddittorio, svolto l'esame, all'esito, il PM ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini per memorie conclusive e la causa veniva rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1932), già invalida civile al 100%, vedova, risiede dal 2017, per lo più allettata, CP_1 in struttura sanitaria per non autosufficienti.
Dalla documentazione complessivamente all.ta dal PM si riscontra che la donna è affetta da grave decadimento cognitivo, da cui l'apertura di amministrazione di sostegno: in particolare, in corrispondenza di urgente intervento chirurgico per frattura pertrocanterica del femore destro
(successivamente procrastinato a causa di complicanza flogistica polmonare); il peggioramento delle condizioni di salute (fisiche e psichiche) della donna ha, da ultimo, determinato la cessazione della misura (decreto del GT del 7.3.25) con conseguente istanza del PM di procedere con l'interdizione.
I riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 18.9.25) hanno confermato l'irreversibilità del decadimento cognitivo della donna: nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, la beneficianda assistita dal figlio si è presentata in sedia a rotelle) la non ha risposto e non ha dato CP_1 segno di qualsivoglia comprensione/ instaurazione di dialogo.
La direttrice della struttura ed il figlio della ( hanno confermato che CP_1 Parte_1
l'interdicenda non interagisce con nessuno, né è in grado di rispondere a qualsivoglia domanda.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore provvisorio: considerata la definizione del processo;
inoltre, trattandosi di competenza – come noto - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Spese ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 131 e 145 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente c/o CP_1
RSA “SS. Crocifisso” sita in La Morra (CN), V. Mons. Grasso n. 22;
pagina 2 di 3 - spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3