Sentenza 1 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9593 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09593/2025REG.PROV.COLL.
N. 08356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2022, proposto da
AS VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 320 del 23 marzo 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DE ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor VA AS è comproprietario, con la moglie CA AN, per acquisto fatto in data 2 maggio 2006, di un appezzamento di terreno, in località Palazzo, della superficie di metri quadrati 1.470, in catasto al foglio 29 particelle 1103 (ex 11) e 155.
Sulla particella 1103 insisteva un fabbricato rurale, interessato da lavori consistenti nella demolizione e ricostruzione. Il Comune di Formia, ritenendo i lavori suddetti privi di titolo abilitativo, e quindi abusivi, disponeva dapprima la sospensione dei lavori e, successivamente, con ordinanza n. 313 del 13/11/2006 ne disponeva la demolizione.
A seguito della predetta ordinanza di demolizione il signor VA AS unitamente alla moglie CA AN, presentava al Comune di Formia richiesta di permesso a costruire in sanatoria, ex art. 36 D.P.R. 380/2001, per l’intervento di demolizione e ricostruzione, abusivamente effettuato, relativamente al manufatto in questione.
Il Comune di Formia con provvedimento n.167/13 del 6/11/2013, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica Ed Edilizia, ha rigettato la predetta istanza di sanatoria, e di poi, con Ordinanza n. 437 del 10 dicembre 2013 è stata disposta la demolizione del manufatto in questione.
2. Il signor VA AS con ricorso al T.A.R. del Lazio, Sezione Staccata di Latina, inscritto in R.G. n.75/2014 ha richiesto l’annullamento del provvedimento n. 167/13 del 6/11/2013 di rigetto dell’istanza prot. n. 7273 del 12/2/2008 di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione n. 437 del 10/12/2013.
Con motivi aggiunti ha impugnato inoltre l’ordinanza n. 157 dell’8.5.2014 con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000,00.
3. Con la sentenza qui impugnata il Tar ha respinto il ricorso.
Secondo il Tar, il provvedimento di diniego di sanatoria è adeguatamente motivato con il rilievo della insussistenza del requisito della c.d. doppia conformità per mancanza di lotto minimo edificabile, ricadendo il manufatto in zona agricola E1 di PRG, disciplinata dall’art. 33 delle NTA del vigente PRG.
Non può trovare accoglimento l’affermazione del ricorrente circa la preesistenza del manufatto, che sarebbe stato quindi oggetto di un mero intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione; sul punto, infatti, costituisce elemento dirimente la mancata indicazione dello stesso nell’atto di compravendita stipulato in data 2.5.2006 ad oggetto l’appezzamento di terreno ove lo stesso è ubicato, il quale come noto è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Al contrario, le foto aeree prodotte dal ricorrente non sono idonee a accertare l'originaria consistenza dell'edificio nei suoi elementi essenziali, con adeguato grado di sicurezza, tale da poter qualificare l'intervento come ricostruzione;
L’acquisizione del bene legittimamente comprende l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e irroga la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/08 trattandosi di nuova costruzione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AS VA articolando un unico motivo di gravame e riproponendo i motivi aggiunti di primo grado.
Con il primo motivo ha dedotto “ Errore iudicando – Violazione di legge – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti .”.
L’appellante lamenta che il T.A.R. ha ignorato la richiesta istruttoria ex art. 63 c.p.a. volta a ordinare all’Istituto Geografico Militare di esibire in giudizio gli ingrandimenti delle foto aree dei sorvoli effettuati il 10/6/1942 ed il 1/9/1954 ed i riporti grafici degli stessi, nonché di ordinare al Comune di Formia gli ingrandimenti delle foto aere relative ai rilievi aerofotogrammetrici del 1990 e del 1998, in quanto tale richiesta era determinante ai fini dell’accertamento dell’esistenza o non del manufatto in questione.
Il T.A.R. ha inoltre errato nel non valutare correttamente i documenti che provano la preesistenza del manufatto al 1942.
Sotto altro profilo il T.A.R. ha errato nel ritenere infondati i motivi aggiunti senza averli esaminati e per tale ragione parte appellanti li ripropone in sede di appello.
4. Il comune intimato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato in quanto non è integrato l’onere della prova richiesto nei casi in esame.
7. In generale, va ribadito che grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. Tale orientamento è basato sul principio di vicinanza della prova, essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza. Tale principio conduce ad un temperamento del rigoroso onere probatorio 'secondo ragionevolezza' nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall'altro, la pubblica amministrazione, non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso trasferisce - solo quella - l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 07/03/2025, n.1924).
8. Nel caso di specie, se sul versante formale va evidenziata la mancata indicazione del manufatto evocato nell’atto di compravendita stipulato in data 2 maggio 2006, avente ad oggetto l’appezzamento di terreno ove lo stesso è ubicato, sul versante sostanziale la documentazione prodotta, oltre ad apparire di scarsa intellegibilità, fa riferimento ad un volume ben inferiore (12 mq in luogo di 66 mq) e di caratteristiche (tettoia/baracca) distinte rispetto a quanto in contestazione (cfr. relazione comunale sub documento n. 1 di parte appellata).
A fronte di tali approfondimenti istruttori e valutativi comunali, neppure sussistono i presupposti per l’accoglimento delle istanze istruttorie tecniche, volte in termini inammissibili ad integrare un carente materiale probatorio posto a base delle deduzioni di parte appellante.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF
DE ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | EL Di RL |
IL SEGRETARIO