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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 694/2022
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 694/2022
Promossa da:
con sede legale in Milano al Viale Brenta 18/B, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria in forza P.IVA_1 di procura in atti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francescantonio Zimatore, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla via Torino n. 97;
ATTRICE
Contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sabrina Stella, nonché dall'avv. PA LO, in virtù di procura in calce alla separata comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori;
CONVENUTO
Nonché
1 , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentata difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. PA LO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone in
Corso Mazzini, 56
CONVENUTA
Nonché
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. e per essa la mandataria in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio , e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 esponendo che: - con decreto n. 263/2021 del 07/08.04.2021, regolarmente notificato il
08.04.2021, dichiarato esecutivo con provvedimento del 21.06.2021, il Tribunale di Crotone ingiungeva a il pagamento in favore di della CP_2 Controparte_1 complessiva somma di € 19.586,66, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale a decorrere dal 01.08.2017 al soddisfo ed oltre a spese e competenze della procedura;
- con atto per notaio di Crotone, stipulato il 20.11.2018 rep. n. 13727 e racc. n. 10208, i Persona_1 coniugi , nato il [...], c.f. residente in [...]di CP_2 C.F._1
Capo Rizzuto contrada Anastasi, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, residente in [...]di Capo Rizzuto contrada Anastasi, con la riserva C.F._2
a loro favore del diritto di usufrutto vitalizio con accrescimento reciproco, ciascuno per i propri diritti ed entrambi per l'intero, donavano alla loro figlia , nata a Controparte_4
Crotone il 27.11.1999, residente in [...]di Capo Rizzuto contrada Anastasi, c.f.
, la nuda proprietà dei seguenti immobili: a) fabbricato sito nel C.F._3 comune di Isola Capo Rizzuto, contrada Anastasi, ubicato tra il piano terra, ultimato, ed il piano primo, in corso di definizione, con annessa corte di circa metri quadri 5.973, censito nel catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 36, particella 1097, sub 2,
Località Anastasi, n. NM, piano T, categoria C/1, classe 1, metri quadri 354, R.C. euro
2.321,89 - foglio 36, particella 1097, sub 3, Località Anastasi, n. NM, piano 1, in corso di
2 definizione ed al catasto terreni del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 36, particella
1882, seminativo, di ha 00.59.73, R.D. Euro 20,05, R.A. euro 10,80; b) fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di Isola Capo Rizzuto, Contrada Anastasi, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali sei e mezzo, censito nel catasto fabbricati del Comune di
Isola di Capo Rizzuto, foglio 36, particella 1775, sub 1, Località Anastasi snc, piano T, categoria A/7, classe U, vani 6,5, R.C. euro 486,76; - nel predetto atto notarile CP_2
e dichiaravano espressamente di essere coniugi in comunione dei
[...] Controparte_3 beni e che gli immobili donati erano stati costruiti dallo stesso in regime di CP_2 comunione legale con il coniuge;
osservava che con la predetta donazione, Controparte_3
aveva grandemente ridotto la garanzia del credito vantato da CP_2 [...]
rendendone altamente improbabile, se non impossibile, la soddisfazione;
Controparte_1 sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 chiedeva disporsi la revocatoria dell'atto di donazione, dichiarandone, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attorea.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2022, si costituiva in giudizio il sig. , a mezzo dell'avv. Sabrina Stella, il quale rilevava che l'atto di CP_2 donazione era stato stipulato in data 20.11.2018, mentre la odierna attrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo nell'anno 2021, ovvero ben tre CP_2 anni dopo l'atto di donazione in oggetto, e pertanto l'azione creditoria era successiva all'atto dispositivo;
deduceva che le parti non avevano nessuna intenzione di ledere le garanzie patrimoniali dell'odierna parte attorea e volevano eseguire le volontà della defunta madre del sig. , proprietaria dei cespiti in questione, che aveva sempre espresso il desiderio CP_2 di lasciare i medesimi in eredità alla nipote;
evidenziava che su detti Controparte_4 immobili la società creditrice non aveva costituito ipoteca a garanzia del credito, e tale circostanza confermava che le parti erano in perfetta buona fede all'epoca dell'atto dispositivo;
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
Con separata comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2022, si costituivano in giudizio i coniugi e , a mezzo dell'avvocato CP_2 Controparte_3
PA LO, i quali eccepivano la mancanza in capo al debitore del requisito soggettivo del consilium fraudis, rilevando che la donazione era stata eseguita tre anni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo;
deducevano la mancanza di prova in ordine
3 all'elemento oggettivo (eventus damni); rilevavano che gli immobili donati erano stati costruiti su terreni che gli stessi coniugi nell'atto di donazione dichiaravano di avere usucapito per possesso ultraventennale, ma di cui non risultava alcuna trascrizione, né accertamento giudiziale;
osservavano che in ragione della mancanza di un titolo di proprietà, la creditrice non avrebbe potuto pignorare i predetti beni immobili;
chiedevano il rigetto della domanda attorea.
4.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta e, Controparte_4 pertanto, all'udienza del 05.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria è uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore, in quanto svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore al fine di consentire il soddisfacimento coattivo del proprio credito (cfr. Cass. civ. n. 192131/2004).
L'art. 2901 c.c. prevede, infatti, che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti tutti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.
La proficua esperibilità di tale azione è subordinata alla triplice sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito, l'eventus damni e il consiulium fraudis.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr. Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 3981/2003) e finanche in presenza di un credito litigioso (cfr. Cass. SS.UU. n. 9440/2004).
Quanto all'eventus damni il legislatore ha omesso di definire cosa debba intendersi per “atto dispositivo pregiudizievole” delle ragioni del creditore, avendo preferito rimettere al prudente apprezzamento del giudice il potere di determinare quando un atto compiuto dal debitore possa risultare idoneo ad integrare tale presupposto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'esperimento dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessario provare che dall'atto sia derivato al
4 creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare in giudizio “una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerto l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. sent. n. 15880/2007).
Tale azione, pertanto, risulta esperibile anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo, in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio delle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Ai fini del riparto dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore,
l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca” ( cfr. Cass. n. 21808/2015).
Per l'utile esperimento dell'azione revocatoria è prevista anche la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo (consilium fraudis), che assume diverse connotazioni a seconda la natura dell'atto dispositivo (se a titolo gratuito o oneroso) e del tempo dell'atto (se anteriore o successivo al sorgere del credito).
L'atto pregiudizievole compiuto dal debitore in tanto è revocabile, in quanto sia accompagnato da uno specifico atteggiamento psicologico del disponente e, nelle ipotesi normativamente stabilite, del terzo acquirente.
L'art. 2901 c.c. richiede, infatti, che il debitore “al momento del compimento dell'atto, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento” ed aggiunge che, “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Più specificamente in caso di atto di disposizione, il consilium fraudis, previsto dalla norma, si atteggia diversamente, richiedendosi la prova della consapevolezza del pregiudizio in un
5 caso (atto successivo all'insorgenza del credito) e della dolosa preordinazione nell'altro (atto precedente al sorgere del credito).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dolosa preordinazione è costituita dal mero dolo generico (non essendo più necessario il dolo specifico), che è integrato dalla previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore, il cui onere della prova incombe sul soggetto che lo allega (cfr. Cass. n. 16498/2014).
Ove, invece, si tratta di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni, ovvero la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore ( cfr. Cass. n. 966/2007).
Nel caso di atto a titolo oneroso, ai fini della proponibilità dell'azione, è necessario che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore.
Alla conoscenza viene equiparata la mera conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (cfr. Cass. n. 11763/06; Cass. n. 7452/00).
L'onere di provare la consapevolezza dell'altra parte della stipulazione oggetto della revoca, incombe su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia potrà giovarsi anche di presunzioni semplici ( Cass. n. 4077/1996).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ in tema di azione revocatoria ordinaria, la parte che allega la sussistenza degli elementi psicologici della scientia damni e del consilium fraudis può assolvere il proprio onere probatorio tramite il ricorso a presunzioni;
elementi oggettivi idonei alla formazione di tale prova presuntiva sono il rapporto di parentela o affinità collaterale fra il debitore ed il terzo acquirente così come la divergenza fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito in occasione dell'atto di cui si chiede la revoca” (cfr. Cass. 22591/2017; Cass. n. 11916/2001; Cass. n. 7452/2000; Cass. n.
14274/1999).
Peraltro, se l'atto di disposizione è a titolo gratuito, tale conoscibilità non è richiesta da parte del terzo, posto che il beneficiario ha acquistato un vantaggio senza un corrispondente sacrificio economico, e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello creditore (cfr. Cass. n. 12020/2025; Cass. n.12045/2010).
Il legislatore preferisce tutelare “qui certat de damno vitando” rispetto a “ qui certat de lucro captando”.
7.
Alla luce dei principi enunciati, la domanda attorea merita accoglimento.
Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti posti a fondamento della domanda revocatoria.
6 La pretesa creditoria deriva in forza di contratto di conto corrente 10722828 aperto da in favore di per il quale alla data del 01.08.2017 era Controparte_5 CP_2 maturato un credito pari ad euro 19.586,66 oltre interessi (cfr. decreto ingiuntivo n.
263/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.04.2021 nel procedimento n.
445/2021 R.G. - all. 2 atto di citazione).
Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento, reso in data 28.06.2021 ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
Ciò posto, è perfino superfluo rilevare che risulta del tutto inammissibile nel presente giudizio ogni questione relativa alla titolarità del credito azionato in capo alla società creditrice che doveva essere proposta nell'eventuale giudizio di opposizione.
L'esistenza del summenzionato diritto di credito, posto a fondamento della domanda, è pertanto documentato.
8.
Dalla documentazione, depositata in atti, si evince chiaramente che il credito è sorto anteriormente all'atto di disposizione a titolo gratuito oggetto di revocatoria.
Quanto alla sussistenza del requisito dell'eventus damni, il convenuto, a cui spetta la prova in virtù dei principi esposti, non ha dimostrato l'effettiva capienza del suo patrimonio e l'esistenza di ulteriori beni ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Risulta, infine, acclarato anche il requisito della scientia damni, in ragione della natura gratuita dell'atto di disposizione e dello stretto vincolo di parentela del soggetto beneficiario della donazione (figlia dei disponenti).
In conclusione, la domanda, ricorrendo i necessari presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Controparte_1 pubblico di donazione a rogito del notaio , stipulato in data 20.11.2018, rep. Persona_1
13727, racc. 10208.
9.
Ogni ulteriore questione assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria - Cass. n. 10089/14) e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione
7 semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie la domanda attorea;
2. dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico di Controparte_1 donazione a rogito del notaio , stipulato in data 20.11.2018, rep. 13727, racc. Persona_1
10208;
3. ordina al Conservatore dei pubblici registri immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attorea delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.802,50, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 24.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
8
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 694/2022
Promossa da:
con sede legale in Milano al Viale Brenta 18/B, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria in forza P.IVA_1 di procura in atti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francescantonio Zimatore, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla via Torino n. 97;
ATTRICE
Contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sabrina Stella, nonché dall'avv. PA LO, in virtù di procura in calce alla separata comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori;
CONVENUTO
Nonché
1 , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentata difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. PA LO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone in
Corso Mazzini, 56
CONVENUTA
Nonché
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. e per essa la mandataria in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio , e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 esponendo che: - con decreto n. 263/2021 del 07/08.04.2021, regolarmente notificato il
08.04.2021, dichiarato esecutivo con provvedimento del 21.06.2021, il Tribunale di Crotone ingiungeva a il pagamento in favore di della CP_2 Controparte_1 complessiva somma di € 19.586,66, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale a decorrere dal 01.08.2017 al soddisfo ed oltre a spese e competenze della procedura;
- con atto per notaio di Crotone, stipulato il 20.11.2018 rep. n. 13727 e racc. n. 10208, i Persona_1 coniugi , nato il [...], c.f. residente in [...]di CP_2 C.F._1
Capo Rizzuto contrada Anastasi, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, residente in [...]di Capo Rizzuto contrada Anastasi, con la riserva C.F._2
a loro favore del diritto di usufrutto vitalizio con accrescimento reciproco, ciascuno per i propri diritti ed entrambi per l'intero, donavano alla loro figlia , nata a Controparte_4
Crotone il 27.11.1999, residente in [...]di Capo Rizzuto contrada Anastasi, c.f.
, la nuda proprietà dei seguenti immobili: a) fabbricato sito nel C.F._3 comune di Isola Capo Rizzuto, contrada Anastasi, ubicato tra il piano terra, ultimato, ed il piano primo, in corso di definizione, con annessa corte di circa metri quadri 5.973, censito nel catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 36, particella 1097, sub 2,
Località Anastasi, n. NM, piano T, categoria C/1, classe 1, metri quadri 354, R.C. euro
2.321,89 - foglio 36, particella 1097, sub 3, Località Anastasi, n. NM, piano 1, in corso di
2 definizione ed al catasto terreni del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 36, particella
1882, seminativo, di ha 00.59.73, R.D. Euro 20,05, R.A. euro 10,80; b) fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di Isola Capo Rizzuto, Contrada Anastasi, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali sei e mezzo, censito nel catasto fabbricati del Comune di
Isola di Capo Rizzuto, foglio 36, particella 1775, sub 1, Località Anastasi snc, piano T, categoria A/7, classe U, vani 6,5, R.C. euro 486,76; - nel predetto atto notarile CP_2
e dichiaravano espressamente di essere coniugi in comunione dei
[...] Controparte_3 beni e che gli immobili donati erano stati costruiti dallo stesso in regime di CP_2 comunione legale con il coniuge;
osservava che con la predetta donazione, Controparte_3
aveva grandemente ridotto la garanzia del credito vantato da CP_2 [...]
rendendone altamente improbabile, se non impossibile, la soddisfazione;
Controparte_1 sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 chiedeva disporsi la revocatoria dell'atto di donazione, dichiarandone, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attorea.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2022, si costituiva in giudizio il sig. , a mezzo dell'avv. Sabrina Stella, il quale rilevava che l'atto di CP_2 donazione era stato stipulato in data 20.11.2018, mentre la odierna attrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo nell'anno 2021, ovvero ben tre CP_2 anni dopo l'atto di donazione in oggetto, e pertanto l'azione creditoria era successiva all'atto dispositivo;
deduceva che le parti non avevano nessuna intenzione di ledere le garanzie patrimoniali dell'odierna parte attorea e volevano eseguire le volontà della defunta madre del sig. , proprietaria dei cespiti in questione, che aveva sempre espresso il desiderio CP_2 di lasciare i medesimi in eredità alla nipote;
evidenziava che su detti Controparte_4 immobili la società creditrice non aveva costituito ipoteca a garanzia del credito, e tale circostanza confermava che le parti erano in perfetta buona fede all'epoca dell'atto dispositivo;
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
Con separata comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2022, si costituivano in giudizio i coniugi e , a mezzo dell'avvocato CP_2 Controparte_3
PA LO, i quali eccepivano la mancanza in capo al debitore del requisito soggettivo del consilium fraudis, rilevando che la donazione era stata eseguita tre anni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo;
deducevano la mancanza di prova in ordine
3 all'elemento oggettivo (eventus damni); rilevavano che gli immobili donati erano stati costruiti su terreni che gli stessi coniugi nell'atto di donazione dichiaravano di avere usucapito per possesso ultraventennale, ma di cui non risultava alcuna trascrizione, né accertamento giudiziale;
osservavano che in ragione della mancanza di un titolo di proprietà, la creditrice non avrebbe potuto pignorare i predetti beni immobili;
chiedevano il rigetto della domanda attorea.
4.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta e, Controparte_4 pertanto, all'udienza del 05.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria è uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore, in quanto svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore al fine di consentire il soddisfacimento coattivo del proprio credito (cfr. Cass. civ. n. 192131/2004).
L'art. 2901 c.c. prevede, infatti, che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti tutti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.
La proficua esperibilità di tale azione è subordinata alla triplice sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito, l'eventus damni e il consiulium fraudis.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr. Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 3981/2003) e finanche in presenza di un credito litigioso (cfr. Cass. SS.UU. n. 9440/2004).
Quanto all'eventus damni il legislatore ha omesso di definire cosa debba intendersi per “atto dispositivo pregiudizievole” delle ragioni del creditore, avendo preferito rimettere al prudente apprezzamento del giudice il potere di determinare quando un atto compiuto dal debitore possa risultare idoneo ad integrare tale presupposto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'esperimento dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessario provare che dall'atto sia derivato al
4 creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare in giudizio “una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerto l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. sent. n. 15880/2007).
Tale azione, pertanto, risulta esperibile anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo, in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio delle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Ai fini del riparto dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore,
l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca” ( cfr. Cass. n. 21808/2015).
Per l'utile esperimento dell'azione revocatoria è prevista anche la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo (consilium fraudis), che assume diverse connotazioni a seconda la natura dell'atto dispositivo (se a titolo gratuito o oneroso) e del tempo dell'atto (se anteriore o successivo al sorgere del credito).
L'atto pregiudizievole compiuto dal debitore in tanto è revocabile, in quanto sia accompagnato da uno specifico atteggiamento psicologico del disponente e, nelle ipotesi normativamente stabilite, del terzo acquirente.
L'art. 2901 c.c. richiede, infatti, che il debitore “al momento del compimento dell'atto, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento” ed aggiunge che, “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Più specificamente in caso di atto di disposizione, il consilium fraudis, previsto dalla norma, si atteggia diversamente, richiedendosi la prova della consapevolezza del pregiudizio in un
5 caso (atto successivo all'insorgenza del credito) e della dolosa preordinazione nell'altro (atto precedente al sorgere del credito).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dolosa preordinazione è costituita dal mero dolo generico (non essendo più necessario il dolo specifico), che è integrato dalla previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore, il cui onere della prova incombe sul soggetto che lo allega (cfr. Cass. n. 16498/2014).
Ove, invece, si tratta di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni, ovvero la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore ( cfr. Cass. n. 966/2007).
Nel caso di atto a titolo oneroso, ai fini della proponibilità dell'azione, è necessario che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore.
Alla conoscenza viene equiparata la mera conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (cfr. Cass. n. 11763/06; Cass. n. 7452/00).
L'onere di provare la consapevolezza dell'altra parte della stipulazione oggetto della revoca, incombe su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia potrà giovarsi anche di presunzioni semplici ( Cass. n. 4077/1996).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ in tema di azione revocatoria ordinaria, la parte che allega la sussistenza degli elementi psicologici della scientia damni e del consilium fraudis può assolvere il proprio onere probatorio tramite il ricorso a presunzioni;
elementi oggettivi idonei alla formazione di tale prova presuntiva sono il rapporto di parentela o affinità collaterale fra il debitore ed il terzo acquirente così come la divergenza fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito in occasione dell'atto di cui si chiede la revoca” (cfr. Cass. 22591/2017; Cass. n. 11916/2001; Cass. n. 7452/2000; Cass. n.
14274/1999).
Peraltro, se l'atto di disposizione è a titolo gratuito, tale conoscibilità non è richiesta da parte del terzo, posto che il beneficiario ha acquistato un vantaggio senza un corrispondente sacrificio economico, e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello creditore (cfr. Cass. n. 12020/2025; Cass. n.12045/2010).
Il legislatore preferisce tutelare “qui certat de damno vitando” rispetto a “ qui certat de lucro captando”.
7.
Alla luce dei principi enunciati, la domanda attorea merita accoglimento.
Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti posti a fondamento della domanda revocatoria.
6 La pretesa creditoria deriva in forza di contratto di conto corrente 10722828 aperto da in favore di per il quale alla data del 01.08.2017 era Controparte_5 CP_2 maturato un credito pari ad euro 19.586,66 oltre interessi (cfr. decreto ingiuntivo n.
263/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.04.2021 nel procedimento n.
445/2021 R.G. - all. 2 atto di citazione).
Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento, reso in data 28.06.2021 ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
Ciò posto, è perfino superfluo rilevare che risulta del tutto inammissibile nel presente giudizio ogni questione relativa alla titolarità del credito azionato in capo alla società creditrice che doveva essere proposta nell'eventuale giudizio di opposizione.
L'esistenza del summenzionato diritto di credito, posto a fondamento della domanda, è pertanto documentato.
8.
Dalla documentazione, depositata in atti, si evince chiaramente che il credito è sorto anteriormente all'atto di disposizione a titolo gratuito oggetto di revocatoria.
Quanto alla sussistenza del requisito dell'eventus damni, il convenuto, a cui spetta la prova in virtù dei principi esposti, non ha dimostrato l'effettiva capienza del suo patrimonio e l'esistenza di ulteriori beni ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Risulta, infine, acclarato anche il requisito della scientia damni, in ragione della natura gratuita dell'atto di disposizione e dello stretto vincolo di parentela del soggetto beneficiario della donazione (figlia dei disponenti).
In conclusione, la domanda, ricorrendo i necessari presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Controparte_1 pubblico di donazione a rogito del notaio , stipulato in data 20.11.2018, rep. Persona_1
13727, racc. 10208.
9.
Ogni ulteriore questione assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria - Cass. n. 10089/14) e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione
7 semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie la domanda attorea;
2. dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico di Controparte_1 donazione a rogito del notaio , stipulato in data 20.11.2018, rep. 13727, racc. Persona_1
10208;
3. ordina al Conservatore dei pubblici registri immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attorea delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.802,50, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 24.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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