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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 01/03/2019 al numero 2213/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Eboli emessa il
05.12.2018 nel giudizio recante R.G. 1337/2018;
TRA
IN Parte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Graniero;
APPELLANTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Controparte_1 C.F._1
Conte;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 16.04.2018 la Ditta Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) l'ing.
[...] [...]
al fine di sentir dichiarare non dovute le somme versate dalla Ditta all'ing. Controparte_1 [...] pari ad €6.000,00 con condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite nella misura di €4.000,00 e compensazione del residuo di €2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio oltre interessi dal Parte_1 Parte_1 versamento alla restituzione nonché spese e competenze del giudizio.
Al riguardo, i coniugi e in qualità di proprietari del fondo rustico Parte_1 Parte_1 ubicato alla contrada Fiocche in Eboli (SA) assumevano di aver conferito incarico professionale
1 all'ing. per lo svolgimento di prestazioni relative all'edificazione di un opificio Controparte_1 indicate nel documento sottoscritto il 14.04.2015 e per le quali il professionista, dopo aver svolto attività di “redazione progetto architettonico e richiesta permesso a costruire” concordava un compenso di €4.000,00 oltre oneri accessori cui, tuttavia, non seguiva l'esecuzione delle ulteriori opere previste nell'incarico non avendo più interesse i committenti all'esecuzione dell'opera.
Il compenso pattuito per le attività eseguite in acconto sulla maggior somma dovuta ammontava ad
€2.000,00 come documentato dalle fatture n.19 del 20.04.2015 e n. 62 del 22.12.2015. I coniugi e versavano all'ing. ulteriori somme per un totale di €6.000,00 per le Pt_1 Pt_1 CP_1 quali quest'ultimo emetteva le fatture n. 16 dell'08.04.2015 e n. 51 del 09.11.2015 intestandole, tuttavia, alla ditta che mai aveva conferito incarico al professionista né Parte_1 concordato alcun compenso per cui la ditta, non ricevendo alcun riscontro con la richiesta inviata tramite pec al professionista, adiva l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la restituzione di quanto corrisposto pari ad €4.000,00 oltre accessori.
Con comparsa depositata l'11.07.2018 si costituiva l'ing. il quale, previa Controparte_1 richiesta di chiamata in causa dei sigg.ri e eccepiva Parte_1 Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c. posto che il petitum aveva ad oggetto la somma di €.,00 laddove il limite di valore previsto dal suddetto articolo ratione temporis è pari ad €5.000,00 dovendo, pertanto, instaurarsi la controversia dinanzi al Tribunale di
Salerno.
Alla somma oggetto del petitum andava inoltre aggiunta la somma richiesta con la domanda riconvenzionale contestualmente spiegata al fine di ottenere l'ulteriore compenso previsto dalla
Legge 143/1949 pari ad €2.000,00 relativi alla maggiorazione del 25% del compenso oltre interessi di mora in quanto la sospensione dell'incarico professionale da parte del committente non esime quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro svolto ancor più se per motivi non dipendenti dalla volontà del professionista. Infine, concludeva per il rigetto nel merito della domanda attorea in quanto infondata con condanna, in caso di accoglimento della domanda attorea, dei sigg.ri e al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_1
dell'importo di €4000,00 ovvero condannare i predetti terzi chiamati a Parte_1 garantire e manlevare l'ing. per ogni eventuale somma che egli fosse tenuto a versare CP_1 alla società attrice in virtù della domanda introduttiva. Vinte le spese del giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Il Giudice di Pace di Eboli a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.07.2018, ritenuta preliminare ed assorbente l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sollevata dal convenuto rinviava all'udienza del 05.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.
2 Con ordinanza del 05.12.2018 nell'ambito del procedimento R.G. 1337/2018 il Giudice di Pace di
Eboli riconoscendo il superamento del limite della competenza per valore del Giudice adito della domanda proposta dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Salerno assegnando alle parti il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente e condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di €800,00 oltre accessori.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 22.02.2019 ” di Parte_1 [...] impugnava l'ordinanza resa dal Giudice di Pace di Eboli chiedendo: Parte_1
a) Dichiarare la nullità del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Eboli in R.G. n. 1337/18 in ordine alla dichiarata incompetenza per valore e conseguente condanna alle spese e competenze del giudizio e b) Nel merito, voglia il Giudice adito ritenere non dovute le somme versate dalla all'ing. ; Parte_1 Controparte_1
c) Di conseguenza voglia il Giudice adito condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 4.000,00 con compensazione del residuo di € 2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio, oltre interessi dal versamento alla restituzione, Parte_1 Parte_1 nonché spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22/05/2019 si costituiva l'ing. il quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. posto che gli appellanti anziché riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno ritenuto competente per valore proponevano innanzi allo stesso appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza di cui chiedevano la riforma e contestualmente la pronuncia sul merito della controversia, deduceva la piena legittimità dell'ordinanza resa dal Giudice di Pace il 05.12.2018 di cui chiedeva la conferma e, nel merito instava, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e riproponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'ulteriore compenso pari ad €2.000,00 per le attività professionali già svolte. In subordine, nel caso di pronuncia nel merito da parte del Tribunale il professionista concludeva per la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. dei sigg.ri e e, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito Parte_1 Parte_1 ritenesse fondata la domanda attorea chiedeva la condanna degli stessi al pagamento in favore della società dell'importo di euro 4.000,00 ovvero a manlevarlo per ogni Parte_1 eventuale somma che lo stesso fosse tenuto a versare alla società attrice in virtù della domanda principale con condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
17/06/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di
4 diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
L'appello è, altresì, ammissibile in quanto l'impugnato provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Eboli il 05.12.2018 pur rivestendo la forma dell'ordinanza declinatoria della competenza per valore del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 279 c.p.c. assume, invero, il contenuto sostanziale di una sentenza allorquando quest'ultimo decidendo una questione preliminare assorbente definisca il giudizio pronunciandosi sulle spese di lite ed assegnando alle parti un termine per la riassunzione del giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Eboli con ordinanza relativa al procedimento R.G.
1337/2018 dichiarandosi incompetente per valore in favore del Tribunale di Salerno assegnava alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente e condannava parte attrice “a rifondere in favore del convenuto le competenze di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Mario Conte”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 46 c.p.c. va chiarito che poiché il regolamento di competenza di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. non può proporsi nei giudizi davanti al giudice di pace, per poter individuare il mezzo di impugnazione esperibile, la parte che intenda opporsi alla statuizione sulla sola competenza pronunciata dal giudice di pace, potrà, pertanto, avvalersi degli strumenti di impugnazione di cui agli artt. 339 e 360 c.p.c. ossia, l'appello se il valore della causa superi i 1.032,
91 euro ovvero il ricorso per cassazione se tale valore risulta inferiore.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
5 Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Preliminarmente, va rilevato che il Giudice di Pace di Eboli ha correttamente dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno.
A ben vedere, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito ritenere non dovute le somme versate dalla Parte_1 all'ing. pari ad €6000,00. Di conseguenza voglia il Giudice adito
[...] Controparte_1 condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di
€4000,00 con compensazione del residuo di €2000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio, oltre interessi dal versamento alla Parte_1 Parte_1 restituzione nonché spese e competenze del giudizio”.
Orbene, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. In particolare, come previsto dall'art. 14 c.p.c. “nelle cause relative a somme di denaro o beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito”.
A tal riguardo, va osservato che, ancorché sia stata fatta una richiesta specifica di restituzione di
€4.000,00 per effetto di pagamenti in misura superiore a quelli dovuti, e di conseguenza indebitamente percepiti dal professionista, la domanda principale e preliminarmente proposta dagli attori è quella di accertamento negativo del credito di €6.000,00 nei confronti della società
e, pertanto, superiore al limite di competenza del giudice di pace previsto Parte_1 dall'art. 7 c.p.c. vigente ratione temporis.
Non si tratta, quindi, di un mero accertamento che “il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda”, come previsto dalla giurisprudenza citata dall'appellante (ex plurimis Cass. 1338/2005), ma di un accertamento (negativo) del credito che il
Giudice è chiamato ad effettuare su espressa domanda della parte attrice.
Va, comunque, evidenziato che la precisazione finale contenuta nell'atto di citazione “Il presente giudizio ha valore di €4.000,00 per cui al fine del CU è dovuto l'importo di €98,00” essendo diretta ai sensi della L. n. 488 del 1999, art. 9 alla cancelleria è priva di rilievo ai fini della determinazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c. La dichiarazione di valore ai fini del pagamento del c.d. contributo unificato - come è stato più volte affermato - è del tutto priva di rilevanza ai fini della determinazione del valore della causa, sia ai fini della competenza, sia ai fini della regola di decisione per le cause davanti al Giudice di Pace per la quale assume rilievo il valore della domanda. (Cass. Sez. un. n. 13917 del 2006).
L'appello proposto, pertanto, va rigettato e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
6 4. Giova poi constatare che allorquando venga impugnata una sentenza con cui il Giudice di Pace abbia dichiarato la propria incompetenza, il Tribunale adito come giudice d'appello è investito dell'esame del merito della controversia e questo sia nel caso in cui ritenga fondata la censura sull'incompetenza, sia nel caso in cui la ritenga infondata. Secondo la Suprema Corte “la censura avverso la sentenza sulla competenza del Giudice di pace comporta comunque, sia che essa sia ritenuta fondata sia che non lo sia, che il Tribunale adito quale giudice dell'impugnazione sia investito anche del merito della controversia. Infatti, quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa, quale quella in oggetto, esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia di incompetenza, il Tribunale, ove ritenga la censura infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado”. (Così Ordinanza Cass. civ. sez. 3 n.
21102 del 2025).
Tali considerazioni impongono al rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione formulata dall'appellato.
5. Passando, pertanto, al merito, deve ritenersi che la domanda attorea sia infondata.
La ditta ” chiedeva di sentire Parte_1 Parte_1 dichiarare non dovute le somme versate dalla all'ing. e, Parte_1 Controparte_1 di conseguenza, condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 4.000,00 con compensazione del residuo di € 2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio. Parte_1 Parte_1
La pretesa della parte attrice si fonda sull'assunto del mancato conferimento dell'incarico professionale all'ing. da parte della CP_1 Parte_1
Orbene, i coniugi e , quali unici soci della Parte_1 Parte_1 Parte_1 così come risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di Salerno nel 2015 incaricavano l'ing. CP_1 assumendone la consulenza, di predisporre un progetto di massima per la realizzazione di un fabbricato rurale da destinare a deposito e vendita di attrezzature per l'irrigazione ed affini.
A fronte di tale incarico l'ing. emetteva la fattura n.16 dell'8.4.2015 dell'importo di CP_1
€3.230,00 intestata ad per l'attività di consulenza tecnico-professionale Parte_1 che veniva pagata dalla società in nome collettivo senza contestazioni mediante due assegni bancari tratti sulla BCC di Acquara l'uno di €1.600,00 e l'altro di €1.630,00.
7 La circostanza che la prima fattura sia stata intestata denota che, in un Parte_1 primo momento, i soci e intesero coinvolgere formalmente e Parte_1 Parte_1 direttamente la società.
Successivamente i predetti soci della vollero anche formalizzare per Parte_1 iscritto il rapporto professionale con l'ing. firmando, questa volta, in proprio, la lettera di CP_1 incarico del 14.4.2015, ove veniva specificato che l'ing. doveva predisporre il progetto CP_1 architettonico e ogni altro elaborato per ottenere il rilascio del permesso di costruire da parte del
Comune di Eboli e redigere il progetto strutturale per la realizzazione di un fabbricato rurale alla contrada Fiocche di Eboli (SA), adibito a deposito attrezzi, macchinari e derrate agricole.
Coerentemente, la seconda fattura, n.19 del 20.4.2015 dell'importo di €1.296,24 ed avente ad oggetto la Richiesta del permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato rurale, veniva intestata al sig. e veniva saldata con assegno bancario n. 3694174894-07 del Parte_1
30.05.2015 tratto su Unicredit, emesso dal sig. . Parte_1
In esecuzione dell'accordo intercorso, in data 30.04.2015, l'ing. predisponeva la CP_1 domanda, il progetto e gli altri elaborati tecnici per ottenere il permesso a costruire come da protocollo n.14999 rispetto a cui il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di
Eboli, arch. , con nota del 5.11.2015 prot. n. 38564, comunicava ai sigg. Persona_1 [...]
e parere favorevole al rilascio del permesso di costruire previa Pt_1 Parte_1 integrazione della documentazione già presentata. In ottemperanza a quanto richiesto dall'Ufficio
Tecnico Comunale, l'ing. provvedeva ad eseguire gli ulteriori elaborati richiesti CP_1 avvalendosi anche di altri professionisti quali i geologi dott. e dott.ssa Persona_2 Per_3
, nonché dell'agronomo dott. per la stesura del progetto strutturale, del
[...] Persona_4 piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, della contabilità preventiva e del contratto di appalto.
A conclusione di tali fasi progettuali l'ing. emetteva la fattura n. 51 del 9.11.2015 di CP_1
€3.220,00 intestata ad per Consulenza tecnico-professionale sull'attività di vendita Parte_1 di prodotti per l'irrigazione ed affini intestata e la fattura n.62 del 22.12.2015 di €1.310,00 intestata a avente ad oggetto il Progetto strutturale per la realizzazione del fabbricato rurale Parte_1 che a dire del professionista sarebbero state interamente saldate. Tale ultima circostanza non risulta contestata.
Deve ritenersi che l'indicazione del soggetto cui intestare le fatture sia provenuta dagli stessi dei coniugi e , non avendo, il professionista, alcun interesse a preferire l'uno o l'altro Pt_1 Pt_1 intestatario. Peraltro, trattandosi di una società di persone e che i predetti coniugi e Pt_1 Pt_1
8 erano soci unici della poteva apparire logico pensare che vi fosse un Parte_1 interscambio tra la persona giuridica e quelle fisiche, peraltro sostanzialmente coincidenti.
Anche un eventuale errore nell'emissione delle fatture deve imputarsi, pertanto, al comportamento ambiguo dei coniugi e , i quali, peraltro, in proprio ed in forma societaria, hanno Pt_1 Pt_1 saldato integralmente i relativi importi senza contestazioni.
Deve ritenersi, quindi, che la richiesta di di ottenere la restituzione di quanto Parte_1 versato in favore dell'ing. è priva di fondamento considerato che trattandosi di società in CP_1 nome collettivo e sono anche gli unici soci che costituiscono la Parte_1 Parte_1 compagine sociale.
Peraltro, non vi è dubbio, ma non lo contesta neppure la parte attrice, che l'ing. in CP_1 adempimento al contratto professionale del 16.4.2015, abbia svolto esattamente e con diligenza le prestazioni tecniche ivi elencate come dimostra la copiosa documentazione tecnica prodotta in atti maturando le competenze che gli sono state corrisposte.
La domanda attorea, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal professionista al fine di vedersi riconosciuta la maggiorazione del 25% del proprio compenso professionale ai sensi dell'art. 18 Legge sulle tariffe professionali degli ingegneri (L. 143/1949) stante la sospensione dell'incarico per motivi non dipendenti dalla sua volontà, va osservato che la stessa non merita accoglimento attesa l'autonomia delle singole attività commissionate al professionista, certificata dalla previsione di un autonomo compenso per ogni singola fase completata.
6. Considerato l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza, ritenuta prevalente quella dell'appellante, le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna della parte appellante al pagamento della restante parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio AN, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 2213/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte appellante/attrice al pagamento in favore di parte appellata/convenuta della restante parte di tali spese, che vengono
9 liquidate per intero in €2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Conte, antistatario.
Così deciso in Salerno, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 01/03/2019 al numero 2213/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Eboli emessa il
05.12.2018 nel giudizio recante R.G. 1337/2018;
TRA
IN Parte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Graniero;
APPELLANTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Controparte_1 C.F._1
Conte;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 16.04.2018 la Ditta Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) l'ing.
[...] [...]
al fine di sentir dichiarare non dovute le somme versate dalla Ditta all'ing. Controparte_1 [...] pari ad €6.000,00 con condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite nella misura di €4.000,00 e compensazione del residuo di €2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio oltre interessi dal Parte_1 Parte_1 versamento alla restituzione nonché spese e competenze del giudizio.
Al riguardo, i coniugi e in qualità di proprietari del fondo rustico Parte_1 Parte_1 ubicato alla contrada Fiocche in Eboli (SA) assumevano di aver conferito incarico professionale
1 all'ing. per lo svolgimento di prestazioni relative all'edificazione di un opificio Controparte_1 indicate nel documento sottoscritto il 14.04.2015 e per le quali il professionista, dopo aver svolto attività di “redazione progetto architettonico e richiesta permesso a costruire” concordava un compenso di €4.000,00 oltre oneri accessori cui, tuttavia, non seguiva l'esecuzione delle ulteriori opere previste nell'incarico non avendo più interesse i committenti all'esecuzione dell'opera.
Il compenso pattuito per le attività eseguite in acconto sulla maggior somma dovuta ammontava ad
€2.000,00 come documentato dalle fatture n.19 del 20.04.2015 e n. 62 del 22.12.2015. I coniugi e versavano all'ing. ulteriori somme per un totale di €6.000,00 per le Pt_1 Pt_1 CP_1 quali quest'ultimo emetteva le fatture n. 16 dell'08.04.2015 e n. 51 del 09.11.2015 intestandole, tuttavia, alla ditta che mai aveva conferito incarico al professionista né Parte_1 concordato alcun compenso per cui la ditta, non ricevendo alcun riscontro con la richiesta inviata tramite pec al professionista, adiva l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la restituzione di quanto corrisposto pari ad €4.000,00 oltre accessori.
Con comparsa depositata l'11.07.2018 si costituiva l'ing. il quale, previa Controparte_1 richiesta di chiamata in causa dei sigg.ri e eccepiva Parte_1 Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c. posto che il petitum aveva ad oggetto la somma di €.,00 laddove il limite di valore previsto dal suddetto articolo ratione temporis è pari ad €5.000,00 dovendo, pertanto, instaurarsi la controversia dinanzi al Tribunale di
Salerno.
Alla somma oggetto del petitum andava inoltre aggiunta la somma richiesta con la domanda riconvenzionale contestualmente spiegata al fine di ottenere l'ulteriore compenso previsto dalla
Legge 143/1949 pari ad €2.000,00 relativi alla maggiorazione del 25% del compenso oltre interessi di mora in quanto la sospensione dell'incarico professionale da parte del committente non esime quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro svolto ancor più se per motivi non dipendenti dalla volontà del professionista. Infine, concludeva per il rigetto nel merito della domanda attorea in quanto infondata con condanna, in caso di accoglimento della domanda attorea, dei sigg.ri e al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_1
dell'importo di €4000,00 ovvero condannare i predetti terzi chiamati a Parte_1 garantire e manlevare l'ing. per ogni eventuale somma che egli fosse tenuto a versare CP_1 alla società attrice in virtù della domanda introduttiva. Vinte le spese del giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Il Giudice di Pace di Eboli a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.07.2018, ritenuta preliminare ed assorbente l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sollevata dal convenuto rinviava all'udienza del 05.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.
2 Con ordinanza del 05.12.2018 nell'ambito del procedimento R.G. 1337/2018 il Giudice di Pace di
Eboli riconoscendo il superamento del limite della competenza per valore del Giudice adito della domanda proposta dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Salerno assegnando alle parti il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente e condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di €800,00 oltre accessori.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 22.02.2019 ” di Parte_1 [...] impugnava l'ordinanza resa dal Giudice di Pace di Eboli chiedendo: Parte_1
a) Dichiarare la nullità del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Eboli in R.G. n. 1337/18 in ordine alla dichiarata incompetenza per valore e conseguente condanna alle spese e competenze del giudizio e b) Nel merito, voglia il Giudice adito ritenere non dovute le somme versate dalla all'ing. ; Parte_1 Controparte_1
c) Di conseguenza voglia il Giudice adito condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 4.000,00 con compensazione del residuo di € 2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio, oltre interessi dal versamento alla restituzione, Parte_1 Parte_1 nonché spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22/05/2019 si costituiva l'ing. il quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. posto che gli appellanti anziché riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno ritenuto competente per valore proponevano innanzi allo stesso appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza di cui chiedevano la riforma e contestualmente la pronuncia sul merito della controversia, deduceva la piena legittimità dell'ordinanza resa dal Giudice di Pace il 05.12.2018 di cui chiedeva la conferma e, nel merito instava, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e riproponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'ulteriore compenso pari ad €2.000,00 per le attività professionali già svolte. In subordine, nel caso di pronuncia nel merito da parte del Tribunale il professionista concludeva per la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. dei sigg.ri e e, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito Parte_1 Parte_1 ritenesse fondata la domanda attorea chiedeva la condanna degli stessi al pagamento in favore della società dell'importo di euro 4.000,00 ovvero a manlevarlo per ogni Parte_1 eventuale somma che lo stesso fosse tenuto a versare alla società attrice in virtù della domanda principale con condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
17/06/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di
4 diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
L'appello è, altresì, ammissibile in quanto l'impugnato provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Eboli il 05.12.2018 pur rivestendo la forma dell'ordinanza declinatoria della competenza per valore del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 279 c.p.c. assume, invero, il contenuto sostanziale di una sentenza allorquando quest'ultimo decidendo una questione preliminare assorbente definisca il giudizio pronunciandosi sulle spese di lite ed assegnando alle parti un termine per la riassunzione del giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Eboli con ordinanza relativa al procedimento R.G.
1337/2018 dichiarandosi incompetente per valore in favore del Tribunale di Salerno assegnava alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente e condannava parte attrice “a rifondere in favore del convenuto le competenze di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Mario Conte”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 46 c.p.c. va chiarito che poiché il regolamento di competenza di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. non può proporsi nei giudizi davanti al giudice di pace, per poter individuare il mezzo di impugnazione esperibile, la parte che intenda opporsi alla statuizione sulla sola competenza pronunciata dal giudice di pace, potrà, pertanto, avvalersi degli strumenti di impugnazione di cui agli artt. 339 e 360 c.p.c. ossia, l'appello se il valore della causa superi i 1.032,
91 euro ovvero il ricorso per cassazione se tale valore risulta inferiore.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
5 Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Preliminarmente, va rilevato che il Giudice di Pace di Eboli ha correttamente dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno.
A ben vedere, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito ritenere non dovute le somme versate dalla Parte_1 all'ing. pari ad €6000,00. Di conseguenza voglia il Giudice adito
[...] Controparte_1 condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di
€4000,00 con compensazione del residuo di €2000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio, oltre interessi dal versamento alla Parte_1 Parte_1 restituzione nonché spese e competenze del giudizio”.
Orbene, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. In particolare, come previsto dall'art. 14 c.p.c. “nelle cause relative a somme di denaro o beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito”.
A tal riguardo, va osservato che, ancorché sia stata fatta una richiesta specifica di restituzione di
€4.000,00 per effetto di pagamenti in misura superiore a quelli dovuti, e di conseguenza indebitamente percepiti dal professionista, la domanda principale e preliminarmente proposta dagli attori è quella di accertamento negativo del credito di €6.000,00 nei confronti della società
e, pertanto, superiore al limite di competenza del giudice di pace previsto Parte_1 dall'art. 7 c.p.c. vigente ratione temporis.
Non si tratta, quindi, di un mero accertamento che “il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda”, come previsto dalla giurisprudenza citata dall'appellante (ex plurimis Cass. 1338/2005), ma di un accertamento (negativo) del credito che il
Giudice è chiamato ad effettuare su espressa domanda della parte attrice.
Va, comunque, evidenziato che la precisazione finale contenuta nell'atto di citazione “Il presente giudizio ha valore di €4.000,00 per cui al fine del CU è dovuto l'importo di €98,00” essendo diretta ai sensi della L. n. 488 del 1999, art. 9 alla cancelleria è priva di rilievo ai fini della determinazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c. La dichiarazione di valore ai fini del pagamento del c.d. contributo unificato - come è stato più volte affermato - è del tutto priva di rilevanza ai fini della determinazione del valore della causa, sia ai fini della competenza, sia ai fini della regola di decisione per le cause davanti al Giudice di Pace per la quale assume rilievo il valore della domanda. (Cass. Sez. un. n. 13917 del 2006).
L'appello proposto, pertanto, va rigettato e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
6 4. Giova poi constatare che allorquando venga impugnata una sentenza con cui il Giudice di Pace abbia dichiarato la propria incompetenza, il Tribunale adito come giudice d'appello è investito dell'esame del merito della controversia e questo sia nel caso in cui ritenga fondata la censura sull'incompetenza, sia nel caso in cui la ritenga infondata. Secondo la Suprema Corte “la censura avverso la sentenza sulla competenza del Giudice di pace comporta comunque, sia che essa sia ritenuta fondata sia che non lo sia, che il Tribunale adito quale giudice dell'impugnazione sia investito anche del merito della controversia. Infatti, quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa, quale quella in oggetto, esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia di incompetenza, il Tribunale, ove ritenga la censura infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado”. (Così Ordinanza Cass. civ. sez. 3 n.
21102 del 2025).
Tali considerazioni impongono al rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione formulata dall'appellato.
5. Passando, pertanto, al merito, deve ritenersi che la domanda attorea sia infondata.
La ditta ” chiedeva di sentire Parte_1 Parte_1 dichiarare non dovute le somme versate dalla all'ing. e, Parte_1 Controparte_1 di conseguenza, condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 4.000,00 con compensazione del residuo di € 2.000,00 da imputare quale importo a saldo dovuto dai coniugi e in proprio. Parte_1 Parte_1
La pretesa della parte attrice si fonda sull'assunto del mancato conferimento dell'incarico professionale all'ing. da parte della CP_1 Parte_1
Orbene, i coniugi e , quali unici soci della Parte_1 Parte_1 Parte_1 così come risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di Salerno nel 2015 incaricavano l'ing. CP_1 assumendone la consulenza, di predisporre un progetto di massima per la realizzazione di un fabbricato rurale da destinare a deposito e vendita di attrezzature per l'irrigazione ed affini.
A fronte di tale incarico l'ing. emetteva la fattura n.16 dell'8.4.2015 dell'importo di CP_1
€3.230,00 intestata ad per l'attività di consulenza tecnico-professionale Parte_1 che veniva pagata dalla società in nome collettivo senza contestazioni mediante due assegni bancari tratti sulla BCC di Acquara l'uno di €1.600,00 e l'altro di €1.630,00.
7 La circostanza che la prima fattura sia stata intestata denota che, in un Parte_1 primo momento, i soci e intesero coinvolgere formalmente e Parte_1 Parte_1 direttamente la società.
Successivamente i predetti soci della vollero anche formalizzare per Parte_1 iscritto il rapporto professionale con l'ing. firmando, questa volta, in proprio, la lettera di CP_1 incarico del 14.4.2015, ove veniva specificato che l'ing. doveva predisporre il progetto CP_1 architettonico e ogni altro elaborato per ottenere il rilascio del permesso di costruire da parte del
Comune di Eboli e redigere il progetto strutturale per la realizzazione di un fabbricato rurale alla contrada Fiocche di Eboli (SA), adibito a deposito attrezzi, macchinari e derrate agricole.
Coerentemente, la seconda fattura, n.19 del 20.4.2015 dell'importo di €1.296,24 ed avente ad oggetto la Richiesta del permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato rurale, veniva intestata al sig. e veniva saldata con assegno bancario n. 3694174894-07 del Parte_1
30.05.2015 tratto su Unicredit, emesso dal sig. . Parte_1
In esecuzione dell'accordo intercorso, in data 30.04.2015, l'ing. predisponeva la CP_1 domanda, il progetto e gli altri elaborati tecnici per ottenere il permesso a costruire come da protocollo n.14999 rispetto a cui il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di
Eboli, arch. , con nota del 5.11.2015 prot. n. 38564, comunicava ai sigg. Persona_1 [...]
e parere favorevole al rilascio del permesso di costruire previa Pt_1 Parte_1 integrazione della documentazione già presentata. In ottemperanza a quanto richiesto dall'Ufficio
Tecnico Comunale, l'ing. provvedeva ad eseguire gli ulteriori elaborati richiesti CP_1 avvalendosi anche di altri professionisti quali i geologi dott. e dott.ssa Persona_2 Per_3
, nonché dell'agronomo dott. per la stesura del progetto strutturale, del
[...] Persona_4 piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, della contabilità preventiva e del contratto di appalto.
A conclusione di tali fasi progettuali l'ing. emetteva la fattura n. 51 del 9.11.2015 di CP_1
€3.220,00 intestata ad per Consulenza tecnico-professionale sull'attività di vendita Parte_1 di prodotti per l'irrigazione ed affini intestata e la fattura n.62 del 22.12.2015 di €1.310,00 intestata a avente ad oggetto il Progetto strutturale per la realizzazione del fabbricato rurale Parte_1 che a dire del professionista sarebbero state interamente saldate. Tale ultima circostanza non risulta contestata.
Deve ritenersi che l'indicazione del soggetto cui intestare le fatture sia provenuta dagli stessi dei coniugi e , non avendo, il professionista, alcun interesse a preferire l'uno o l'altro Pt_1 Pt_1 intestatario. Peraltro, trattandosi di una società di persone e che i predetti coniugi e Pt_1 Pt_1
8 erano soci unici della poteva apparire logico pensare che vi fosse un Parte_1 interscambio tra la persona giuridica e quelle fisiche, peraltro sostanzialmente coincidenti.
Anche un eventuale errore nell'emissione delle fatture deve imputarsi, pertanto, al comportamento ambiguo dei coniugi e , i quali, peraltro, in proprio ed in forma societaria, hanno Pt_1 Pt_1 saldato integralmente i relativi importi senza contestazioni.
Deve ritenersi, quindi, che la richiesta di di ottenere la restituzione di quanto Parte_1 versato in favore dell'ing. è priva di fondamento considerato che trattandosi di società in CP_1 nome collettivo e sono anche gli unici soci che costituiscono la Parte_1 Parte_1 compagine sociale.
Peraltro, non vi è dubbio, ma non lo contesta neppure la parte attrice, che l'ing. in CP_1 adempimento al contratto professionale del 16.4.2015, abbia svolto esattamente e con diligenza le prestazioni tecniche ivi elencate come dimostra la copiosa documentazione tecnica prodotta in atti maturando le competenze che gli sono state corrisposte.
La domanda attorea, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal professionista al fine di vedersi riconosciuta la maggiorazione del 25% del proprio compenso professionale ai sensi dell'art. 18 Legge sulle tariffe professionali degli ingegneri (L. 143/1949) stante la sospensione dell'incarico per motivi non dipendenti dalla sua volontà, va osservato che la stessa non merita accoglimento attesa l'autonomia delle singole attività commissionate al professionista, certificata dalla previsione di un autonomo compenso per ogni singola fase completata.
6. Considerato l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza, ritenuta prevalente quella dell'appellante, le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna della parte appellante al pagamento della restante parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio AN, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 2213/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte appellante/attrice al pagamento in favore di parte appellata/convenuta della restante parte di tali spese, che vengono
9 liquidate per intero in €2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Conte, antistatario.
Così deciso in Salerno, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio AN
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