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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AI ER, Relatore
ROMANO AR SE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 628/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067956 CONSORZIOBONIFI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 09/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento (notificata in data 09.03.24) del contributo consortile di bonifica relativa all'anno d'imposta 2014 e fondata sul relativo sollecito di pagamento asseritamente notificato impersonalmente agli eredi della consorziata, e sua dante causa (Sig.ra
Nominativo_1), in data 07.05.2015.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che gli atti prodromici a quello qui impugnato erano stati regolarmente notificati, in data 02.07.14 e 23.10.15, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa della contribuente, così come regolarmente notificato era stata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido alla sorella (Sig.ra Ricorrente_1) in data 18.12.23, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del contributo (di riconosciuta natura tributaria), e ciò stante l'anzidetta sua natura, i diversi atti interruttivi e la sospensione del termine prescrizionale ex normativa emergenziale causa Covid-19, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- vizio di motivazione contraddittoria, apparente e fondata su atti estranei al giudizio-violazione dell'art. 36, c. 2, n. 4 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove, nel pronunciare in punto di rito, ha posto a base della sua statuizione la ritenuta rituale notificazione di atti presupposti (sollecito di pagamento ed ingiunzione di pagamento) che, però, non sono in alcun modo riferibili al presente giudizio, quali appunto sono il sollecito n. 900…78845 e l'ingiunzione n. 0341908 del 18.09.15, di cui la contribuente ha da sempre contestato la inesistenza giuridica e/o la nullità della notifica per mancata ricezione della raccomandata informativa (CAD) ed ancora ha posto la comunicazione di coobbligazione solidale dopo aver parimenti affermato che trattasi di atto non autonomamente impugnabile e, nonostante la dichiarata inammissibilità del ricorso, ha inteso illogicamente scrutinare il merito non avendo presenti gli atti effettivamente appartenenti a questo giudizio, ma del tutto alieni allo stesso;
2- erronea qualificazione giuridica del credito consortile-prescrizione e decadenza del potere impositivo: il primo giudice erra anche quando, nonostante l'assorbente pronuncia in punto di rito, esamina il merito e ritiene che il termine prescrizionale del preteso credito (relativo all'anno 2014) sia di durata decennale, piuttosto che quinquennale e, dunque, non ha in cale che, in difetto di validi atti interruttivi, la ridetta ed eccepita prescrizione del preteso credito era maturata in data 31.12.2019, non potendo in proposito neppure rilevare la sospensione del termine in forza della normativa emergenziale causa Covdi-19.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73
e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n.
10131/2020), ed ancora come altrettanto infondata fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto in data 07.05.15 era stato notificato un sollecito di pagamento indirizzato alla dante causa della contribuente (Sig.ra Nominativo_1), quindi, in data 23.10.15, era stata notificata (impersonalmente agli eredi) nuova cartella, con deposito presso la Casa comunale, all'ultimo indirizzo in vita della de cuius e, da ultimo, in data 18.12.23 era stata notificata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, ed ancora tenuto conto che i termini prescrizionali, che sarebbero scaduti naturalmente in data 31.12.20, a motivo della disposta sospensione degli stessi giusta normativa emergenziale causa Covid-19, avevano subito uno spostamento in avanti per complessivi giorni 626, di tal che la notifica della comunicazione della coobbligazione in solido, occorsa in data 18.12.23 aveva utilmente interrotto la prescrizione.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come, agli atti di causa, non risultava che quelli indicati come atti presupposti (su cui fondava quello qui impugnato) fossero mai pervenuti al loro destinatario, sicché, mentre e per un verso alcun rilievo poteva avere l'eseguita notificazione c.d. “diretta”, per altro verso la mancata ricezione dei pretesi atti interruttivi avevano determinato la prescrizione del preteso credito consortile.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
09.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (contributi consortili) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AI ER, Relatore
ROMANO AR SE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 628/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067956 CONSORZIOBONIFI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 09/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento (notificata in data 09.03.24) del contributo consortile di bonifica relativa all'anno d'imposta 2014 e fondata sul relativo sollecito di pagamento asseritamente notificato impersonalmente agli eredi della consorziata, e sua dante causa (Sig.ra
Nominativo_1), in data 07.05.2015.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che gli atti prodromici a quello qui impugnato erano stati regolarmente notificati, in data 02.07.14 e 23.10.15, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa della contribuente, così come regolarmente notificato era stata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido alla sorella (Sig.ra Ricorrente_1) in data 18.12.23, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del contributo (di riconosciuta natura tributaria), e ciò stante l'anzidetta sua natura, i diversi atti interruttivi e la sospensione del termine prescrizionale ex normativa emergenziale causa Covid-19, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- vizio di motivazione contraddittoria, apparente e fondata su atti estranei al giudizio-violazione dell'art. 36, c. 2, n. 4 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove, nel pronunciare in punto di rito, ha posto a base della sua statuizione la ritenuta rituale notificazione di atti presupposti (sollecito di pagamento ed ingiunzione di pagamento) che, però, non sono in alcun modo riferibili al presente giudizio, quali appunto sono il sollecito n. 900…78845 e l'ingiunzione n. 0341908 del 18.09.15, di cui la contribuente ha da sempre contestato la inesistenza giuridica e/o la nullità della notifica per mancata ricezione della raccomandata informativa (CAD) ed ancora ha posto la comunicazione di coobbligazione solidale dopo aver parimenti affermato che trattasi di atto non autonomamente impugnabile e, nonostante la dichiarata inammissibilità del ricorso, ha inteso illogicamente scrutinare il merito non avendo presenti gli atti effettivamente appartenenti a questo giudizio, ma del tutto alieni allo stesso;
2- erronea qualificazione giuridica del credito consortile-prescrizione e decadenza del potere impositivo: il primo giudice erra anche quando, nonostante l'assorbente pronuncia in punto di rito, esamina il merito e ritiene che il termine prescrizionale del preteso credito (relativo all'anno 2014) sia di durata decennale, piuttosto che quinquennale e, dunque, non ha in cale che, in difetto di validi atti interruttivi, la ridetta ed eccepita prescrizione del preteso credito era maturata in data 31.12.2019, non potendo in proposito neppure rilevare la sospensione del termine in forza della normativa emergenziale causa Covdi-19.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73
e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n.
10131/2020), ed ancora come altrettanto infondata fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto in data 07.05.15 era stato notificato un sollecito di pagamento indirizzato alla dante causa della contribuente (Sig.ra Nominativo_1), quindi, in data 23.10.15, era stata notificata (impersonalmente agli eredi) nuova cartella, con deposito presso la Casa comunale, all'ultimo indirizzo in vita della de cuius e, da ultimo, in data 18.12.23 era stata notificata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, ed ancora tenuto conto che i termini prescrizionali, che sarebbero scaduti naturalmente in data 31.12.20, a motivo della disposta sospensione degli stessi giusta normativa emergenziale causa Covid-19, avevano subito uno spostamento in avanti per complessivi giorni 626, di tal che la notifica della comunicazione della coobbligazione in solido, occorsa in data 18.12.23 aveva utilmente interrotto la prescrizione.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come, agli atti di causa, non risultava che quelli indicati come atti presupposti (su cui fondava quello qui impugnato) fossero mai pervenuti al loro destinatario, sicché, mentre e per un verso alcun rilievo poteva avere l'eseguita notificazione c.d. “diretta”, per altro verso la mancata ricezione dei pretesi atti interruttivi avevano determinato la prescrizione del preteso credito consortile.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
09.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (contributi consortili) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.