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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17745 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.
Dott.ssa Laura Centofanti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 54016 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29.01.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
con sede in Manfredonia, Largo San Francesco n. 40, C.F. Parte_1
, in persona dei liquidatori legali rappresentanti p.t. e P.IVA_1 Controparte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Strano e Raffaele Parrella,
[...]
ATTORE
e
Società con socio unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento Controparte_2 di con sede legale in via Giosuè Carducci 1/3, 20023 Milano, C.F. e CP_3 P.IVA_2
P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani ed Elisa Lenzi, P.IVA_3
CONVENUTA
OGGETTO: appalto pubblico conclusioni per parte attrice:
in via principale: accertare e dichiarare il diritto della a percepire gli Parte_1 importi esposti nelle riserve iscritte nel corso dell'appalto per come esposte nella narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 con sede legale in Milano, via Giosuè Carducci 1/3, al pagamento del complessivo importo di € 1.225.919,21 (Lire 2.373.709.847,67) o di quello maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al soddisfo. in via istruttoria: a) ordinare ad ex art. 210-213 c.p.c., l'esibizione del registro di CP_2 contabilità; b) disporre l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad esaminare e verificare, sulla base della documentazione in atti e di quella che verrà esibita dalla parte convenuta ovvero richiesta dallo stesso consulente secondo le prerogative ad esso conferite dal codice di rito, la fondatezza sotto il profilo tecnico e la congruità delle riserve e delle relative richieste economiche oggetto della domanda giudiziale.
conclusioni per parte convenuta:
in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...]
, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con ogni conseguenza di legge, Parte_1 per tutti i motivi di cui alle difese svolte in corso di causa;
nel merito: respingere tutte le eccezioni, domande e conclusioni formulate dalla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, siccome inammissibili e/o
[...] infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, secondo quanto esposto nelle difese svolte in corso di causa;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il credito di in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per euro 407.253,18 (pari a Lire 788.552.118), o la maggiore o minore somma riconosciuta in corso di causa, oltre interessi dovuti per legge, secondo quanto esposto nelle difese svolte in corso di causa, e, per l'effetto, condannare la predetta Società a versare quanto dovuto con ogni effetto di legge, se del caso anche ai fini di una compensazione giudiziale nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avversa domanda dovesse venire accolta, sia pure parzialmente;
con vittoria del compenso e delle spese di lite;
si reitera in via subordinata, laddove il Giudice non ritenesse i documenti versati in atti sufficienti a dimostrare l'inammissibilità e/o infondatezza delle avverse domande, la richiesta di ammissione di una CTU allo scopo di verificare che l'appalto in questione ha avuto un andamento regolare e aderente alle pattuizioni contrattualmente assunte dalle parti e che in sede di conteggio finale risultava un ingente credito per sfrido cavi a favore della committente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Le domande di parte attrice si riferiscono al contratto di appalto sottoscritto in data 1° giugno 1987,
n. A.AP.G.A.041.1.00 (doc. 1 att.), col quale l' all'epoca Ente Nazionale per l'Energia CP_3
Elettrica, affidava all'ATI CA, costituita dall'impresa mandataria PETROCHEMICAL
S.P.A. e dalle mandanti e la realizzazione degli impianti Parte_3 Controparte_4 elettrici presso la Centrale Termoelettrica Brindisi Sud, località Cerano, ed hanno per oggetto riserve per maggiori costi ed oneri esecutivi sostenuti dall'appaltatore, in particolare: la riserva n. 2 relativa agli extra costi sostenuti dall'ATI appaltatrice a causa dello slittamento dei lavori dalla data del 30/04/1994 a quella del 31/05/1998, per un ammontare complessivo pari a
6.490.946.896 lire, che assume le sia riferibile per il periodo dal 30 aprile 1994 al 31 gennaio Pt_1 1997 e per una quota pari al 41,709%, determinata in base all'incidenza media dei lavori da essa eseguiti;
la riserva n. 3 relativa agli interessi richiesti in virtù della ritardata contabilizzazione dei lavori.
2.
La convenuta eccepisce: il difetto di legittimazione attiva di sulla base di due ragioni distinte ed autonome: Pt_1 per la cessazione a seguito del fallimento della mandataria CEI Compagnia Elettrotecnica
Italiana S.p.a. – subentrata a seguito della rinuncia della originaria mandataria
CA – dichiarato il 6.06.96, del rapporto di mandato, che determinerebbe l'impossibilità per di beneficiare di riserve che siano state apposte da CEI Pt_1 successivamente a tale data;
perché la attrice risulterebbe iscritta nel registro delle imprese solo in data 19 Pt_1 febbraio 1996, e quindi si dovrebbe ritenere che la società che ha partecipato Pt_1 all'appalto sia stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta, e che estinte siano anche le pretese rivenienti dall'appalto, secondo il principio affermato da Cass. S.U.
6071/2013; la prescrizione del credito, individuando come dies a quo la data del 31 gennaio 1997, in cui usciva definitivamente dall'appalto, cedendo il ramo operativo dell'azienda, e Pt_1 contestando l'idoneità come atto interruttivo della nota del legale della attrice datata 24.05.04, non recante la firma del rappresentante legale e carente di data certa e di prova della ricezione;
l'assenza di prova documentale dell'iscrizione delle riserve, del rispetto delle formalità prescritte per la loro iscrizione e del loro contenuto;
l'infondatezza degli addebiti rivolti alla stazione appaltate, assumendo che lo slittamento nei tempi di esecuzione delle opere sia da ricondurre in un primo momento ad un aumento dei lavori commissionati, come risulterebbe dall'atto integrativo del 20.07.93 (doc. 15 att.), espressamente accettato dalle parti, e successivamente allo stato di dissesto della mandataria
CEI e della stessa che ha avviato una procedura di concordato;
Pt_1
l'assenza di prova anche del quantum e della quota di partecipazione rivendicata da pari Pt_1 al 41,709%.
In via riconvenzionale agisce per un proprio credito a titolo di c.d. sfrido cavi, e cioè la somma da corrispondere alla stazione appaltante per i materiali forniti agli appaltatori in costanza di rapporto e dai medesimi non pagati, inserito nella transazione conclusa fra l' e la curatela del fallimento CP_3 CEI fra le partite di dare/avere, che quantifica, per la quota relativa a estranea alla Pt_1 transazione, in € 407.253,18.
3.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. Il giudice istruttore ha disatteso la richiesta di parte attrice di ordinare ad ex art. 210-213 c.p.c., l'esibizione del registro CP_2 di contabilità e di disporre consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare la fondatezza e la congruità delle riserve.
4.
L'RTI era originariamente composto da CA, mandataria, e dalle mandanti DI
Electric S.p.a ed Pt_1
L' “atto di convenzione” allegato al contratto costitutivo dell'ATI del 15.01.87 (doc. 3 conv.) all'art. 4 determina la ripartizione dei lavori su base oggettiva, cioè individuando i lavori di competenza di ciascuna partecipante ed all'art. 4 determina le rispettive quote percentuali per
CA al 55%, per DI Electric Spa al 16%, per IMES al 29%, ma all'art. 5 dispone: “La ripartizione in via definitiva sarà eseguita e deliberata a consuntivazione finale dei lavori, ma potrà essere aggiornata anche durante i lavori.”
Alla mandataria CA subentrava, a seguito di rinuncia al mandato di capogruppo del
15.2.1989 per ammissione a concordato preventivo, l'Impresa CEI – Compagnia Elettrotecnica
Italiana S.p.a.
IMES, ammessa a concordato preventivo in data 10.10.1995, per assicurare la piena operatività dell'ATI effettuava in data 31.01.07 (doc. 3 att.) la cessione del ramo d'azienda operativo in favore della (Compagnia Tecnologie Ferroviarie S.p.A.), cessione espressamente accettata da Pt_4 CP_3 con lettera dell'8.5.1997 (doc. 4 att.). Invece l'affermazione di parte convenuta, secondo cui Pt_1 sarebbe stata cancellata ed estinta, e sarebbe poi stata nuovamente iscritta mel registro delle imprese il 19 febbraio 1996, non trova alcun riscontro documentale ed è contraddetta dalla visura camerale storica prodotta dalla attrice.
La nuova mandataria CEI è fallita in data 6.6.1996.
Quindi dal 6.06.96 è cessato il rapporto di mandato fra e CEI e dal 31.01.97 per effetto della Pt_1 cessione di ramo di azienda è cessato il rapporto contrattuale di con Pt_1 CP_3
Questo implica, come rilevato da parte convenuta, che per il periodo successivo al 6.06.96 Pt_1 non può rivendicare riserve che siano state apposte da CEI o da altri e, per il periodo successivo al
31.01.97, che è radicalmente escluso che possa avere maturato crediti relativi all'esecuzione dell'appalto.
5.
La convenuta ha eccepito l'assenza di prova documentale di una rituale iscrizione delle riserve riferibile alla società attrice.
Al riguardo parte attrice ha dedotto quanto segue:
l'iscrizione delle riserve sarebbe stata confermata dalla stessa con lettera del 9.11.1998 prot. CP_3
P98005439 (doc. 2 att.), indirizzata alla curatela del fallimento CEI e per conoscenza ad con Pt_1 la quale richiedeva taluni conteggi di dettaglio rispetto alla riserva n. 3; la curatela del fallimento CEI ha concluso con un accordo transattivo autorizzato dal CP_3
Tribunale di Milano in data 28.3.2002, per la definizione delle riserve di propria competenza, lasciando impregiudicate le riserve di competenza di Pt_1 in data 19.10.2015 inoltrava formale istanza di accesso agli atti relativi alla contabilità Pt_1 dell'appalto a tutte le società del gruppo che ne potevano risultare competenti: NE CP_3
Produzione S.p.a. sede centrale, NE Produzione S.p.a. sede locale di Brindisi, NE s.p.a. ed NE
Power S.p.a.; proponeva quindi ricorso giurisdizionale per l'accesso agli atti, accolto dal TAR Lazio con sentenza n. 3752/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3831/2017, che accertava il suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta ed ordinava a tutte le società resistenti di consentirle l'accesso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento;
in data 24/9/2018, aveva luogo l'accesso, nel cui verbale (doc. 13 att.) faceva constare che la documentazione esibita era parziale rispetto a quanto richiesto e chiedeva pertanto, pertanto, a completamento dell'accesso, “l'esibizione della restante documentazione ivi richiesta ed indicata, con particolare riferimento alle S.P.A.L. mancanti, al registro di contabilità e alle riserve dell'Ati appaltatrice”.
La attrice ha quindi richiesto nel presente giudizio l'ordine di esibizione, richiesta che il giudice istruttore, con ordinanza del 16.11.22, ha rigettato ritenendolo inammissibile, non essendo indicata la data del documento richiesto, e rilevando in ogni caso che non era tenuta alla CP_2 conservazione del documento ad oltre dieci anni di distanza dalla sua formazione e che dal verbale di accesso conseguente alla sentenza del TAR emergeva che la documentazione residua dell'appalto era già stata esibita;
di conseguenza ha rigettato anche la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ed in subordine da parte convenuta, ritenendola superflua alla luce dell'assenza di prova scritta delle riserve.
La difesa di in proposito argomenta che la tenuta e la conservazione del registro di Pt_1 contabilità, dal quale evincere l'iscrizione delle riserve, è un obbligo posto in capo al committente, che all'esito dell'accesso agli atti ha mostrato di non aver rispettato, e che le conseguenze dovrebbero ricadere sullo stesso committente, e pertanto ha rinnovato la richiesta di ordine di esibizione, assumendo che qualora dovesse risultare accertata definitivamente la mancanza del registro di contabilità le riserve, trattandosi di mancanza imputabile esclusivamente alla responsabilità della controparte, dovrebbero ugualmente essere esaminate, ed a tal fine ha rinnovato anche la richiesta di ammissione di CTU.
6.
Il collegio osserva sul punto quanto segue:
è confermata l'assenza di alcuna prova documentale diretta, che impedisce di avere contezza del contenuto delle riserve e di verificare da chi ed in quale momento sarebbero state apposte, tanto più che le domande formulate abbracciano un periodo che, giungendo fino al 31 gennaio 1997, va ben oltre lo scioglimento ex lege dell'ATI dalla dichiarazione di fallimento di CEI, intervenuta in data 6 giugno 1996; la stessa indica quali date di formulazione delle riserve per la n. 2 il 31.05.98, per la n. 3 il Pt_1
12.10.98, entrambe successive sia allo scioglimento del mandato sia alla sua uscita dall'appalto;
l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore costituisce assume carattere preliminare rispetto alla verifica del rispetto delle formalità e dei termini di decadenza previsti per la loro formulazione e la loro precisazione;
l'assenza di una prova documentale diretta non può essere surrogata da astratte deduzioni ex post basate su corrispondenza ed atti negoziali, tanto meno se riferibili ad altri soggetti, né dall'ordine di esibizione richiesto da avendo questa già esercitato prima del giudizio il diritto di accesso Pt_1 agli atti, e non avendo esperito a seguito della contestazione della completezza della documentazione ostensa alcun rimedio ulteriore;
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta. (Fattispecie relativa a domanda di pagamento di maggiori somme proposta da un appaltatore di opere pubbliche in relazione alle riserve formulate nel corso dell'esecuzione dei lavori, la quale era risultata sfornita di prova a seguito dello smarrimento della documentazione del rapporto contrattuale, custodita presso gli uffici del comune appaltante)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 02/09/2005; v. anche Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14361 del 03/11/2000, anch'essa relativa ad un appalto pubblico); nel caso di specie peraltro la richiesta della documentazione è stata proposta per la prima volta a distanza di oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, nonostante medio tempore sia stata Pt_1 sottoposta ad una procedura di concordato, e l'assenza della documentazione appare spiegabile anche alla luce dei rilevanti mutamenti di carattere organizzativo e societario intervenuti dal lato della committenza;
Alla luce di questi rilievi si deve ritenere carente la prova della rituale formulazione e del contenuto delle riserve, nonché della loro riferibilità alla posizione della attrice, dal che consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione.
7.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate.
La domanda riconvenzionale di deve essere rigettata in virtù dell'eccezione di CP_2 prescrizione tempestivamente sollevata da parte attrice, non avendo la convenuta allegato, né tanto meno documentato, alcun atto interruttivo anteriore alla sua proposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della attrice, salvo compensazione per 1/3 in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta dei residui 2/3, liquidando il dovuto in € 24.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo