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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1146/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia
Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ENRICO BARTOLINI
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. FRANCESCO BARTOLOTTA
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1 giugno 1991 al 27 dicembre
2021, con inquadramento nell'Area Professionale 3 - Livello 4 del CCNL Personale Agenzia delle
Entrate – Riscossione, qual. Ufficiale della Riscossione e sede di lavoro presso la sede di IA.
Ha quindi allegato che, con lettera ex art. 7 st. lav. del 22 ottobre 2021, gli contestava la CP_2 violazione del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di Riscossione, Codice etico e disciplinare vigenti, Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001, stante: a) il rilevante numero
(dodici) di accessi abusivi al sistema informativo SET CAD effettuati dal ricorrente, nel periodo dal pagina 1 di 12 14 marzo 2018 al 30 novembre 2018, in assenza di alcuna ragione di servizio e dietro presunto incarico del rag. coinvolto nel proc. Pen. N. 11364/22 r.g. proc. Rep. presso il CP_3
Tribunale di IA, al quale lo stesso ricorrente avrebbe poi indebitamente rilasciato informazioni riservate relative a Gdfer s.r.l., e allo stesso b) nella Persona_1 Controparte_4 CP_3 mattina del 28 novembre 2018, l'illecita fruizione di un giustificativo di assenza in difformità delle causali di spettanza, essendosi recato nell'occasione presso il rag. in assenza di ragioni di CP_3 servizio.
Ha quindi allegato che, nonostante le giustificazioni presentate, la convenuta aveva provveduto a intimargli il licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 2119 c.c., 77, lett. d) CCNL 28.3.2018
e punto e) Codice Disciplinare.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione espulsiva comminatagli in primis per violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs. 165/2001, sostenendo come i tre soggetti che hanno condotto il procedimento disciplinare, oltre a essere riconducibili a organi del tutto diversi tra loro, non erano mai stati individuati da Agenzia delle Entrate come facenti parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza degli addebiti contestati, nonostante sui medesimi fatti fosse stato instaurato un procedimento penale su cui, peraltro, non era ancora intervenuto alcun giudicato.
In particolare, ha evidenziato che gli accessi al sistema informatico erano stati effettuati al fine di soddisfare legittime esigenze informative da parte del contribuente, avanzate dal professionista atal fine delegato, e pacificamente rientranti tra i compiti attribuiti al ricorrente.
Ha quindi dedotto come la contestazione avesse realmente a oggetto non è tanto gli accessi in sé, quanto in particolare che gli stessi sarebbero avvenuti senza ragioni di servizio e con rivelazione di notizie a soggetti non legittimati.
In subordine, ha dedotto come si trattasse di mere informazioni di servizio, o al più, relative a situazioni debitorie ed iscrizioni di cui il delegato aveva già dato prova di essere a conoscenza, avendo inviato egli stesso il documento riportante i dati in questione, potendosi al più recriminare una mera irregolarità nelle modalità di rilascio delle informazioni, privi di rilevanza di disciplinare e, in ogni caso, non passibili di licenziamento disciplinare per giusta causa in termini di proporzionalità della sanzione.
Infine, ha invocato il proprio diritto al pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione pagina 2 di 12 dal servizio dal 9 febbraio 2021 e comunque per la mensilità di agosto 2021.
In particolare, ha chiarito che: a) sino al 25 febbraio 2021, il mancato pagamento della retribuzione era dipeso dalla sospensione dal servizio attuata dall'Agenzia sul presupposto della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel procedimento penale sopra citato;
b) dal 25 febbraio 2021 sino al 23 luglio 2021, la sospensione era invece dipesa dal provvedimento emesso dal Tribunale del riesame con cui era stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, successivamente annullata dalla sentenza della Corte di
Cassazione del 26 maggio 202; c) solo in data 23 luglio 2021, in seguito alla comunicazione della sentenza della Cassazione da parte del legale del ricorrente, Agenzia delle Entrate aveva infine adottato la sospensione cautelare ex art. 35 del CCNL ripristinando, con la medesima decorrenza,
l'ordinaria retribuzione.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale “in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e specificato in narrativa
e, per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro come specificato in narrativa ed alle condizioni contrattuali precedenti ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale (€ 4.062,21 lordi mensili) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salva la facoltà per il ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, e ferma l'indennità risarcitoria, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori o minori di giustizia, altresì
a titolo risarcitorio, in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 - 3° co. c.p.c., ovvero ancora applicarsi la differente tutela di giustizia;
in subordine: per tutti i motivi gradatamente esposti, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e specificato in narrativa perché sproporzionato e per l'effetto:
- rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, d.lgs.
165/2001;
- in ogni caso, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel medesimo posto di lavoro come specificato in narrativa ed alle condizioni contrattuali precedenti ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale (€ pagina 3 di 12 4.062,21 lordi mensili) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salva la facoltà per il ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, e ferma l'indennità risarcitoria, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori
o minori di giustizia, altresì a titolo risarcitorio, in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 - 3° co.
c.p.c., ovvero ancora applicarsi la differente tutela di giustizia;
in ulteriore subordine: per tutti i motivi gradatamente esposti, convertire il licenziamento intimato al ricorrente in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 120 giorni dell' ultima retribuzione globale (€ 4.062,21 mensili) e quindi della somma di € 16.248,84, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori o minori di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429,
3° co, c.p.c.
2) Sulla retribuzione: per tutti i motivi gradatamente esposti, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 9.2.2021 e il 23.7.2021 e per la mensilità agosto 2021, pari a complessivi € 25.786,13, oppure la differente maggiore o minore somma di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co,
c.p.c.”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha domandato l'integrale rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente esposte in comparsa.
In ordine alla contestata violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs 165/2001 ha evidenziato che, come anche confermato da ultimo dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 1203/2018, la natura di ente pubblico economico esclude l'applicazione della disciplina del pubblico impiego di cui al d. lgs 165/2001, applicabile unicamente alle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Ha altresì evidenziato che l'Ufficio Disciplinare e Contenzioso dell'ente è stato espressamente individuato come tale per gestire i procedimenti disciplinari e gli aspetti connessi ai procedimenti penali che coinvolgono i dipendenti dell'Ente e che i relativi atti sono stati tutti sottoscritti da soggetti specificatamente individuati in forza delle procure attribuitegli.
Nel merito, ha sostenuto la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente e la loro gravità, idonea a giustificare la sanzione espulsiva per giusta causa. In particolare, ha posto l'accento sul pagina 4 di 12 comportamento tenuto dall'ex dipendente in occasione dei contestai accessi laddove, seppur abilitatovi per ragioni di servizio (e, quindi, munito di apposito codice di ingresso), si era introdotto nel sistema istituzionale per finalità difformi da quelle proprie delle attività assegnategli.
Sul punto, ha precisato che, indipendentemente dalla possibilità di qualificare le condotte contestate al quali ipotesi di reato, le stesse assumessero in ogni caso rilevanza Pt_2 disciplinare, essendosi poste irrimediabilmente in contrasto con disposizioni, sia interne che esterne, volte a tutelare il segreto d'ufficio e il diritto alla privacy degli utenti.
Ancora, ha sottolineato che, anche a voler sostenere che si fosse trattato di accessi direttamente o indirettamente autorizzati dai diretti interessati, gli stessi erano comunque stati eseguiti in difformità alle procedure proprie dell' e in assenza di carichi di lavoro assegnati al dipendente. Pt_3
Quanto poi all'invocato diritto al pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo di sospensione 9 febbraio 2021 - 23 luglio 2021 o comunque per la mensilità di agosto 2021, ha contestato che la corte di Cassazione avesse annullato l'ordinanza cautelare impugnata dal ricorrente (il quale, peraltro, aveva rinunciato al ricorso in sede di annullamento con rinvio) e che sarebbe stato onere di quest'ultimo comunicare al datore di lavoro l'avvenuto annullamento, sostenendo come solo adempiendo a tale onere di informazione si determinasse il passaggio alla sospensione retribuita ex art. 35 CCNL. Quanto infine alla retribuzione maturata per il mese di agosto, ha dedotto di aver già corrisposto al ricorrente le dovute spettanze.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
*
Il licenziamento comminato al ricorrente in data 17 dicembre 2021 deve ritenersi pienamente legittimo.
In primis, non coglie nel segno la contestata irregolarità del provvedimento espulsivo per esser stato intimato in violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs. 165/2001. Invero, in disparte ogni valutazione circa la fondatezza nel merito dell'eccezione, rileva il Tribunale, come correttamente evidenziato anche dalla convenuta in comparsa di costituzione, che Agenzia delle Entrate-
Riscossione è un ente pubblico economico, subentrato alle società del gruppo Equitalia con funzioni di agente unico per la riscossione sul territorio nazionale, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del x art. 1, comma 3 d.l. 193/2016, conv. Legge n. 225/2016. L'art. 1, comma 2 CP_5
pagina 5 di 12 TU pubblico impiego, nell'individuare il proprio campo di applicazione, elenca tra i soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, senza fare alcun cenno agli enti pubblici economici. Ancora, l'art. 10 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2017, rubricato “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle ”, al comma 2 dispone chiaramente che “Il rapporto di lavoro Controparte_6 del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti e accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti di cui al comma 1”.
Conseguentemente, essendo un ente pubblico economico, escluso dall'ambito di CP_2 applicazione del d. lgs 165/2001 per espressa previsione di legge, l'eccezione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 55bis, commi 2 e 4, non risulta pertinente al caso di specie.
Occorre altresì rigettare l'eccezione di nullità del licenziamento per violazione del diritto di difesa.
Invero, per costante giurisprudenza, al fine di consentire al lavoratore l'immediato esercizio del diritto di difesa, la contestazione dell'addebito deve necessariamente rivestire il carattere della specificità e fornire le indicazioni necessarie ed essenziali a individuare il fatto nella sua materialità.
Nella valutazione in ordine all'effettivo rispetto dei canoni di specificità come sopra delineati, possono essere considerate anche le giustificazioni addotte dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare (Cfr. Cass. Civ. Sez. lav. sent. 18 aprile 2018 n. 9590).
Nel caso in esame, le condotte contestate al ricorrente da con lettera del 22 ottobre 2021 CP_2
(ricalcanti, peraltro, gli stessi capi di imputazione contestati al ricorrente nell'ambito del procedimento penale r.g. N. 11364/22 r.g. proc. Rep. presso il Tribunale di IA) appaiono analiticamente descritte e accuratamente esposte - circostanza riscontrabile, del resto, anche dall'esame delle puntuali giustificazioni offerte dal ricorrente (doc. 14 fasc. – tanto da CP_2 potersi affermare che il lavoratore sia stato adeguatamente posto nelle condizioni di comprendere il disvalore, penale e disciplinare, delle condotte contestategli e di esercitare pienamente e correttamente il proprio diritto di difesa.
Nel merito, si ritiene opportuna una breve disamina dei fatti oggetto di causa.
a) Il ricorrente è stato coinvolto nel procedimento penale innanzi al Tribunale Ordinario di
IA (di cui al R.G. 11364/20);
b) Con sentenza del Tribunale Ordinario di IA – Sezione Indagini Preliminari e Udienza
Preliminare - n. 448/22 del 25 marzo 2022, R.G.N.R. 11364/20, depositata in data 22 giugno 2022
(doc. 6 fasc. il ricorrente è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di CP_2
pagina 6 di 12 reclusione per i delitti di cui agli articoli 81, comma 2 e 615 ter c.1 c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico aggravato continuato), e di cui all'art. 319 C.P. (corruzione del pubblico Ufficiale per atti contrari ai doveri d'ufficio), condannandolo inoltre al risarcimento dei danni cagionati ad costituitasi parte civile;
CP_2
c) Il Tribunale di IA l'ha altresì interdetto dai pubblici uffici per anni 5, applicando il disposto di cui all'art. 32 quinquies c.p., dichiarando estinto il rapporto di lavoro;
d) Nelle more del giudizio, con lettera del 9 febbraio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-
0480258 (doc. 7 , la convenuta ha comunicato al ricorrente la sospensione del rapporto di CP_2 lavoro, a tutti gli effetti normativi, retributivi e previdenziali, per la durata del provvedimento restrittivo di cui sopra;
e) Con lettera del 25 febbraio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-0701498 (doc. 8 CP_2
l'Ente, venuto a conoscenza della sostituzione del provvedimento di restrizione di libertà personale presso il domicilio con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, dopo aver inibito al ricorrente l'esercizio di ogni attività alle dipendenze di per la durata di CP_2
8 mesi, ha confermato all'interessato sia la sospensione del rapporto di lavoro, sia la riserva ex art
35, comma 2 CCNL, scegliendo quindi di rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso (doc. 3a fasc. ; CP_2
f) Con lettera del 28 luglio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-2521069 – (doc.10 , una CP_2
volta appreso del provvedimento con cui la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza emessa il 23 febbraio 2021 dal Tribunale del Riesame di IA, ha disposto CP_2
l'allontanamento retribuito del ricorrente dal servizio per motivi cautelari, ai sensi dell'art. 35 del
CCNL (doc. 3a , riconfermando le riserve ex art 35 del CCNL già in precedenza espresse;
CP_2
g) all'esito delle opportune verifiche interne, con lettera del 22 ottobre 2021, la convenuta ha contestato al ricorrente due addebiti disciplinari, in particolare:
1) Su sollecitazione di commercialista coinvolto nel medesimo Controparte_7
procedimento penale dell'ex dipendente, di essersi interessato della posizione debitoria di taluni specifici contribuenti ( e FE), effettuando n. 12 accessi al sistema Persona_1 CP_4 della riscossione SET CAD in assenza di ragioni di servizio, fornendo altresì al notizie CP_3 riservate;
2) nella mattina del 28 novembre 2018, di aver illecitamente fruito di un giustificativo di pagina 7 di 12 assenza in difformità delle causali di spettanza, essendosi recato nell'occasione presso il rag. senza alcuna ragione di servizio;
CP_3
h) Nelle more del presente giudizio, la Corte d'appello di IA, sez. penale, con sentenza n.
1128/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti del ricorrente in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 615 ter
c.p.c. per n. 5 accessi, condannandolo a una pena di anni 2, mesi 2, giorni 2;
i) Con sentenza n. 10424/2024 del 10 gennaio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente, rendendo definitiva la condanna relativa ai contestati accessi abusivi al sistema informatico.
Tanto premesso in fatto, è indubbio l'onere gravante sul datore di lavoro di provare, a norma dell'art. 5 legge n. 604/1966, la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo posto alla base del comminato licenziamento (cfr. ex multis, Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo
2018, n. 7830).
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, sulla base della medesima vicenda fattuale posta all'origine del procedimento disciplinare, è stato imputato, per quanto di interesse in questa sede, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 615 ter commi 1, 2 n.1 e 3 c.p., riportando in primo grado (con costituita parte civile) condanna alla pena di anni 4 e mesi 6, ridotta ad anni 2, mesi 2 e CP_2 giorni 2 in secondo grado (stante la ritenuta non colpevolezza per il reato di cui all'art. 319 c.p.) e definitivamente confermata in sede di legittimità.
Ciò posto, preme osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile laddove in quest'ultimo si controverta intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.
Nel caso di è stato definitivamente accertato in sede penale l'accesso Parte_1 abusivo al sistema informatico in relazione agli accessi del 9, 20 e 25 luglio 2018, 29 novembre
2018 e 2 maggio 2019, per i quali vi è stata la conferma della condanna già inflitta in secondo grado, essendosi definitivamente accertata l'insussistenza di qualunque ragione d'ufficio per la quale l'imputato avrebbe dovuto interrogare il sistema riguardo alle situazioni debitorie dei soggetti interessati ( Gdfer s.r.l., . Persona_1 Controparte_4
Di contro, in relazione all'accesso del 14 marzo 2018, oggetto di assoluzione, la Corte d'appello di
IA, con motivazione successivamente ripresa in sede di legittimità, ha dato atto che nel pagina 8 di 12 precedente mese di gennaio vi era stata una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa il preavviso di rigetto dell'istanza di rateizzazione avanzata dalla sicché "[..] Controparte_8 può ritenersi raggiunto un principio di prova dell'accesso per ragioni di ufficio che introduce un ragionevole dubbio
[…]." (cfr. pag. 3, Cass., sez. V pen., sent. 10242/24).
Essendo quindi indubbio che, in merito ai contestati accessi abusivi al sistema informatico del 9 luglio 2018, 20 luglio 2018, 25 luglio 2018, 29 novembre 2018 e del 2 maggio 2019, si sia determinato il passaggio in giudicato della statuizione di condanna, con conseguente insindacabilità, in questa sede, in ordine sia dell'accertamento della sussistenza fatto sia alla sua ascrivibilità all'imputato per come operati in sede di giudizio penale.
Quanto poi alla valutazione di proporzionalità che deve necessariamente insistere tra condotta contestata (e dimostrata) e sanzione comminata, preme osservare come la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Al fine di valutarne in concreto la sussistenza, occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva - specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente - risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (cfr. Cass. 23.4.2002 n. 5943; Cass. n. 8568/2000).
Ciò premesso, in disparte l'indubbia rilevanza penale di talune delle condotte contestate al ricorrente, occorre altresì valorizzare sia la natura parapubblicistica rivestita da
[...]
, quale incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e Controparte_9 sanzioni degli enti pubblici creditori sia l'indubbia e rilevante quantità e qualità di dati sensibili presenti nei propri archivi informatici. pagina 9 di 12 Questi ultimi, in particolare, sono amministrati attraverso il sistema informatico “SET/CAD”, interrogabile attraverso tre tipologie di “transazioni”: INCA (interrogazione cartelle), IDEB
(Inquiry debito) e IFAS (Inquiry FAScicoli area procedurale), quest'ultima avente a oggetto dati non accessibili ai contribuenti.
La natura dell'attività svolta dall'ente convenuto si caratterizza, quindi, non solo per il quotidiano utilizzo di informazioni strettamente riservate e sensibili dei contribuenti, ma anche per la gestione in proprio di una varietà di situazioni (quali, ad esempio procedure di riscossione e di rateizzazione) che richiedono il puntuale rispetto di una serie, strutturata e predeterminata, di adempimenti e tempistiche, sia da parte dell'interessato sia da parte del personale dipendente di
CP_2
Si tratta invero di un sistema volto, da un lato, a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e, dall'altro, a sollecitare l'attivazione tempestiva e parimenti trasparente da parte dell'interessato, utilizzando canali d'informazione istituzionali predefiniti e idonei, tra gli altri aspetti, anche ad accertare l'identità del richiedente, sia esso il diretto interessato ovvero suo delegato, pena l'impossibilità di evasione della pratica.
Invero, a parere del Tribunale, la circostanza che il in più di una occasione, abbia Parte_1 obiettivamente istituito un canale preferenziale per il rag. - il quale, a semplice richiesta CP_3 presentata telefonicamente ovvero tramite sms inviati sull'utenza personale del ricorrente (in spregio di ogni regolamento aziendale e, invero, di buon senso), ha potuto beneficiare di un accesso privilegiato, esaustivo e “in tempo reale” alle informazioni e alla relativa documentazione, riguardanti sia la propria posizione sia quella di altri soggetti ( FE e – Persona_1 CP_4 integra indubbiamente una condotta non solo in grado di gettare discreto sull'immagine dell'ente, ma anche connotata da indubbio disvalore giuridico e sociale, a prescindere dal numero effettivo di accessi e dalla circostanza che, quantomeno due dei tre soggetti interessati (FE e , CP_4 fossero sicuramente clienti dello stesso A ciò si aggiunga che, come già correttamente CP_3 valorizzato in sede penale dalla Corte d'appello di IA: a) le informazioni rese dal ricorrente non rientrano tra quelle standard e, quindi, comunicabili anche tramite telefono;
b) in ogni caso, deve escludersi che il funzionario possa utilizzare il proprio telefono personale in luogo di quello dell'ufficio; c) le procedure diramate da comunque imponevano e impongono una puntuale CP_2 tracciabilità della richiesta evasa, anche a garanzia del rispetto di un ordine cronologico (cfr. pagg.
39-41 sent. Corte Appello IA n. 1128 cit.). pagina 10 di 12 Del resto, in termini del tutto sovrapponibili al caso in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav. sent. n. 2806/2025), riprendendo un orientamento quantomeno maggioritario (Cass. n. 28928/2018; Cass. n. 19588/2021; Cass. 34717/21) ha chiarito che “l'accesso al sistema informatico aziendale, non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio […].
È evidente, peraltro, che il potere di disporre di strumenti informatici volti al compimento delle operazioni finanziarie del dipendente di un istituto bancario non è di certo sinonimo di accesso indiscriminato a banche dati al di fuori della stretta necessità di compiere tali operazioni nell'interesse dell'istituto e dei clienti. L'accesso, privo di causa, deve essere valutato dal giudice di merito, in relazione al rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro, che concede
l'utilizzo di tali strumenti ai propri dipendenti affinché operino in maniera lecita durante la prestazione lavorativa, senza avvalersi delle potenzialità di conoscenza al di fuori delle strette esigenze lavorative. Dunque, il fatto, nella sua materialità (il cui accertamento rientra ovviamente nel giudizio di merito) non può essere considerato lieve, allorché si concreti in una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. 196/2003 soprattutto da parte di coloro che operano all'interno dell'istituto.”
In termini assorbenti rispetto agli ulteriori rilievi svolti in ricorso, ritiene quindi il Tribunale che le contestate condotte di accesso abusivo al sistema informatico, nei termini di cui sopra, integrino la giusta causa di licenziamento addebitata al ricorrente e posta alla base dell'intimato licenziamento del 17 dicembre 2021.
Ferma, quindi, la legittimità del provvedimento espulsivo impugnato sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti addebitati sia rispetto alla proporzionalità della sanzione inflitta, quanto all'invocato diritto alla corresponsione della retribuzione per il periodo tra il 9 febbraio 2021 e il 23 luglio 2021, deve riconoscersi la fondatezza della pretesa con decorrenza dal 23 febbraio 2021 (in luogo del richiesto 9 febbraio), ovvero dalla data in cui il Tribunale del riesame ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, successivamente annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2021. Di contro,
a nulla rileva la diversa data in cui il ricorrente ha provveduto a notiziare Agenzia delle Entrate –
Riscossione dell'intervenuto annullamento, trattandosi di un effetto operante di diritto a prescindere dalla comunicazione di parte.
Per l'effetto, Agenzia delle Entrate -Riscossione, viene condannata al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 23.2.2021 e il 23.7.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo. pagina 11 di 12 In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere ragionevolmente compensate nella misura di un quarto;
conseguentemente, il ricorrente viene condannato alla rifusione dei restanti tre quarti, che si si liquidano in complessivi euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di IA in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 23.2.2021 e il
23.7.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
per l'effetto, condanna parte ricorrente alla rifusione dei restanti tre quarti si liquidano in complessivi euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
IA, 12/02/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia
Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ENRICO BARTOLINI
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. FRANCESCO BARTOLOTTA
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1 giugno 1991 al 27 dicembre
2021, con inquadramento nell'Area Professionale 3 - Livello 4 del CCNL Personale Agenzia delle
Entrate – Riscossione, qual. Ufficiale della Riscossione e sede di lavoro presso la sede di IA.
Ha quindi allegato che, con lettera ex art. 7 st. lav. del 22 ottobre 2021, gli contestava la CP_2 violazione del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di Riscossione, Codice etico e disciplinare vigenti, Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001, stante: a) il rilevante numero
(dodici) di accessi abusivi al sistema informativo SET CAD effettuati dal ricorrente, nel periodo dal pagina 1 di 12 14 marzo 2018 al 30 novembre 2018, in assenza di alcuna ragione di servizio e dietro presunto incarico del rag. coinvolto nel proc. Pen. N. 11364/22 r.g. proc. Rep. presso il CP_3
Tribunale di IA, al quale lo stesso ricorrente avrebbe poi indebitamente rilasciato informazioni riservate relative a Gdfer s.r.l., e allo stesso b) nella Persona_1 Controparte_4 CP_3 mattina del 28 novembre 2018, l'illecita fruizione di un giustificativo di assenza in difformità delle causali di spettanza, essendosi recato nell'occasione presso il rag. in assenza di ragioni di CP_3 servizio.
Ha quindi allegato che, nonostante le giustificazioni presentate, la convenuta aveva provveduto a intimargli il licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 2119 c.c., 77, lett. d) CCNL 28.3.2018
e punto e) Codice Disciplinare.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione espulsiva comminatagli in primis per violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs. 165/2001, sostenendo come i tre soggetti che hanno condotto il procedimento disciplinare, oltre a essere riconducibili a organi del tutto diversi tra loro, non erano mai stati individuati da Agenzia delle Entrate come facenti parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza degli addebiti contestati, nonostante sui medesimi fatti fosse stato instaurato un procedimento penale su cui, peraltro, non era ancora intervenuto alcun giudicato.
In particolare, ha evidenziato che gli accessi al sistema informatico erano stati effettuati al fine di soddisfare legittime esigenze informative da parte del contribuente, avanzate dal professionista atal fine delegato, e pacificamente rientranti tra i compiti attribuiti al ricorrente.
Ha quindi dedotto come la contestazione avesse realmente a oggetto non è tanto gli accessi in sé, quanto in particolare che gli stessi sarebbero avvenuti senza ragioni di servizio e con rivelazione di notizie a soggetti non legittimati.
In subordine, ha dedotto come si trattasse di mere informazioni di servizio, o al più, relative a situazioni debitorie ed iscrizioni di cui il delegato aveva già dato prova di essere a conoscenza, avendo inviato egli stesso il documento riportante i dati in questione, potendosi al più recriminare una mera irregolarità nelle modalità di rilascio delle informazioni, privi di rilevanza di disciplinare e, in ogni caso, non passibili di licenziamento disciplinare per giusta causa in termini di proporzionalità della sanzione.
Infine, ha invocato il proprio diritto al pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione pagina 2 di 12 dal servizio dal 9 febbraio 2021 e comunque per la mensilità di agosto 2021.
In particolare, ha chiarito che: a) sino al 25 febbraio 2021, il mancato pagamento della retribuzione era dipeso dalla sospensione dal servizio attuata dall'Agenzia sul presupposto della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel procedimento penale sopra citato;
b) dal 25 febbraio 2021 sino al 23 luglio 2021, la sospensione era invece dipesa dal provvedimento emesso dal Tribunale del riesame con cui era stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, successivamente annullata dalla sentenza della Corte di
Cassazione del 26 maggio 202; c) solo in data 23 luglio 2021, in seguito alla comunicazione della sentenza della Cassazione da parte del legale del ricorrente, Agenzia delle Entrate aveva infine adottato la sospensione cautelare ex art. 35 del CCNL ripristinando, con la medesima decorrenza,
l'ordinaria retribuzione.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale “in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e specificato in narrativa
e, per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro come specificato in narrativa ed alle condizioni contrattuali precedenti ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale (€ 4.062,21 lordi mensili) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salva la facoltà per il ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, e ferma l'indennità risarcitoria, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori o minori di giustizia, altresì
a titolo risarcitorio, in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 - 3° co. c.p.c., ovvero ancora applicarsi la differente tutela di giustizia;
in subordine: per tutti i motivi gradatamente esposti, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e specificato in narrativa perché sproporzionato e per l'effetto:
- rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, d.lgs.
165/2001;
- in ogni caso, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel medesimo posto di lavoro come specificato in narrativa ed alle condizioni contrattuali precedenti ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale (€ pagina 3 di 12 4.062,21 lordi mensili) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salva la facoltà per il ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, e ferma l'indennità risarcitoria, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori
o minori di giustizia, altresì a titolo risarcitorio, in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 - 3° co.
c.p.c., ovvero ancora applicarsi la differente tutela di giustizia;
in ulteriore subordine: per tutti i motivi gradatamente esposti, convertire il licenziamento intimato al ricorrente in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 120 giorni dell' ultima retribuzione globale (€ 4.062,21 mensili) e quindi della somma di € 16.248,84, ovvero riconoscere le differenti somme maggiori o minori di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429,
3° co, c.p.c.
2) Sulla retribuzione: per tutti i motivi gradatamente esposti, condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 9.2.2021 e il 23.7.2021 e per la mensilità agosto 2021, pari a complessivi € 25.786,13, oppure la differente maggiore o minore somma di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co,
c.p.c.”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha domandato l'integrale rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente esposte in comparsa.
In ordine alla contestata violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs 165/2001 ha evidenziato che, come anche confermato da ultimo dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 1203/2018, la natura di ente pubblico economico esclude l'applicazione della disciplina del pubblico impiego di cui al d. lgs 165/2001, applicabile unicamente alle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Ha altresì evidenziato che l'Ufficio Disciplinare e Contenzioso dell'ente è stato espressamente individuato come tale per gestire i procedimenti disciplinari e gli aspetti connessi ai procedimenti penali che coinvolgono i dipendenti dell'Ente e che i relativi atti sono stati tutti sottoscritti da soggetti specificatamente individuati in forza delle procure attribuitegli.
Nel merito, ha sostenuto la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente e la loro gravità, idonea a giustificare la sanzione espulsiva per giusta causa. In particolare, ha posto l'accento sul pagina 4 di 12 comportamento tenuto dall'ex dipendente in occasione dei contestai accessi laddove, seppur abilitatovi per ragioni di servizio (e, quindi, munito di apposito codice di ingresso), si era introdotto nel sistema istituzionale per finalità difformi da quelle proprie delle attività assegnategli.
Sul punto, ha precisato che, indipendentemente dalla possibilità di qualificare le condotte contestate al quali ipotesi di reato, le stesse assumessero in ogni caso rilevanza Pt_2 disciplinare, essendosi poste irrimediabilmente in contrasto con disposizioni, sia interne che esterne, volte a tutelare il segreto d'ufficio e il diritto alla privacy degli utenti.
Ancora, ha sottolineato che, anche a voler sostenere che si fosse trattato di accessi direttamente o indirettamente autorizzati dai diretti interessati, gli stessi erano comunque stati eseguiti in difformità alle procedure proprie dell' e in assenza di carichi di lavoro assegnati al dipendente. Pt_3
Quanto poi all'invocato diritto al pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo di sospensione 9 febbraio 2021 - 23 luglio 2021 o comunque per la mensilità di agosto 2021, ha contestato che la corte di Cassazione avesse annullato l'ordinanza cautelare impugnata dal ricorrente (il quale, peraltro, aveva rinunciato al ricorso in sede di annullamento con rinvio) e che sarebbe stato onere di quest'ultimo comunicare al datore di lavoro l'avvenuto annullamento, sostenendo come solo adempiendo a tale onere di informazione si determinasse il passaggio alla sospensione retribuita ex art. 35 CCNL. Quanto infine alla retribuzione maturata per il mese di agosto, ha dedotto di aver già corrisposto al ricorrente le dovute spettanze.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
*
Il licenziamento comminato al ricorrente in data 17 dicembre 2021 deve ritenersi pienamente legittimo.
In primis, non coglie nel segno la contestata irregolarità del provvedimento espulsivo per esser stato intimato in violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 4 d. lgs. 165/2001. Invero, in disparte ogni valutazione circa la fondatezza nel merito dell'eccezione, rileva il Tribunale, come correttamente evidenziato anche dalla convenuta in comparsa di costituzione, che Agenzia delle Entrate-
Riscossione è un ente pubblico economico, subentrato alle società del gruppo Equitalia con funzioni di agente unico per la riscossione sul territorio nazionale, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del x art. 1, comma 3 d.l. 193/2016, conv. Legge n. 225/2016. L'art. 1, comma 2 CP_5
pagina 5 di 12 TU pubblico impiego, nell'individuare il proprio campo di applicazione, elenca tra i soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, senza fare alcun cenno agli enti pubblici economici. Ancora, l'art. 10 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2017, rubricato “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle ”, al comma 2 dispone chiaramente che “Il rapporto di lavoro Controparte_6 del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti e accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti di cui al comma 1”.
Conseguentemente, essendo un ente pubblico economico, escluso dall'ambito di CP_2 applicazione del d. lgs 165/2001 per espressa previsione di legge, l'eccezione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 55bis, commi 2 e 4, non risulta pertinente al caso di specie.
Occorre altresì rigettare l'eccezione di nullità del licenziamento per violazione del diritto di difesa.
Invero, per costante giurisprudenza, al fine di consentire al lavoratore l'immediato esercizio del diritto di difesa, la contestazione dell'addebito deve necessariamente rivestire il carattere della specificità e fornire le indicazioni necessarie ed essenziali a individuare il fatto nella sua materialità.
Nella valutazione in ordine all'effettivo rispetto dei canoni di specificità come sopra delineati, possono essere considerate anche le giustificazioni addotte dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare (Cfr. Cass. Civ. Sez. lav. sent. 18 aprile 2018 n. 9590).
Nel caso in esame, le condotte contestate al ricorrente da con lettera del 22 ottobre 2021 CP_2
(ricalcanti, peraltro, gli stessi capi di imputazione contestati al ricorrente nell'ambito del procedimento penale r.g. N. 11364/22 r.g. proc. Rep. presso il Tribunale di IA) appaiono analiticamente descritte e accuratamente esposte - circostanza riscontrabile, del resto, anche dall'esame delle puntuali giustificazioni offerte dal ricorrente (doc. 14 fasc. – tanto da CP_2 potersi affermare che il lavoratore sia stato adeguatamente posto nelle condizioni di comprendere il disvalore, penale e disciplinare, delle condotte contestategli e di esercitare pienamente e correttamente il proprio diritto di difesa.
Nel merito, si ritiene opportuna una breve disamina dei fatti oggetto di causa.
a) Il ricorrente è stato coinvolto nel procedimento penale innanzi al Tribunale Ordinario di
IA (di cui al R.G. 11364/20);
b) Con sentenza del Tribunale Ordinario di IA – Sezione Indagini Preliminari e Udienza
Preliminare - n. 448/22 del 25 marzo 2022, R.G.N.R. 11364/20, depositata in data 22 giugno 2022
(doc. 6 fasc. il ricorrente è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di CP_2
pagina 6 di 12 reclusione per i delitti di cui agli articoli 81, comma 2 e 615 ter c.1 c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico aggravato continuato), e di cui all'art. 319 C.P. (corruzione del pubblico Ufficiale per atti contrari ai doveri d'ufficio), condannandolo inoltre al risarcimento dei danni cagionati ad costituitasi parte civile;
CP_2
c) Il Tribunale di IA l'ha altresì interdetto dai pubblici uffici per anni 5, applicando il disposto di cui all'art. 32 quinquies c.p., dichiarando estinto il rapporto di lavoro;
d) Nelle more del giudizio, con lettera del 9 febbraio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-
0480258 (doc. 7 , la convenuta ha comunicato al ricorrente la sospensione del rapporto di CP_2 lavoro, a tutti gli effetti normativi, retributivi e previdenziali, per la durata del provvedimento restrittivo di cui sopra;
e) Con lettera del 25 febbraio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-0701498 (doc. 8 CP_2
l'Ente, venuto a conoscenza della sostituzione del provvedimento di restrizione di libertà personale presso il domicilio con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, dopo aver inibito al ricorrente l'esercizio di ogni attività alle dipendenze di per la durata di CP_2
8 mesi, ha confermato all'interessato sia la sospensione del rapporto di lavoro, sia la riserva ex art
35, comma 2 CCNL, scegliendo quindi di rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso (doc. 3a fasc. ; CP_2
f) Con lettera del 28 luglio 2021 – Prot. n. 2021-ADERISC-2521069 – (doc.10 , una CP_2
volta appreso del provvedimento con cui la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza emessa il 23 febbraio 2021 dal Tribunale del Riesame di IA, ha disposto CP_2
l'allontanamento retribuito del ricorrente dal servizio per motivi cautelari, ai sensi dell'art. 35 del
CCNL (doc. 3a , riconfermando le riserve ex art 35 del CCNL già in precedenza espresse;
CP_2
g) all'esito delle opportune verifiche interne, con lettera del 22 ottobre 2021, la convenuta ha contestato al ricorrente due addebiti disciplinari, in particolare:
1) Su sollecitazione di commercialista coinvolto nel medesimo Controparte_7
procedimento penale dell'ex dipendente, di essersi interessato della posizione debitoria di taluni specifici contribuenti ( e FE), effettuando n. 12 accessi al sistema Persona_1 CP_4 della riscossione SET CAD in assenza di ragioni di servizio, fornendo altresì al notizie CP_3 riservate;
2) nella mattina del 28 novembre 2018, di aver illecitamente fruito di un giustificativo di pagina 7 di 12 assenza in difformità delle causali di spettanza, essendosi recato nell'occasione presso il rag. senza alcuna ragione di servizio;
CP_3
h) Nelle more del presente giudizio, la Corte d'appello di IA, sez. penale, con sentenza n.
1128/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti del ricorrente in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 615 ter
c.p.c. per n. 5 accessi, condannandolo a una pena di anni 2, mesi 2, giorni 2;
i) Con sentenza n. 10424/2024 del 10 gennaio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente, rendendo definitiva la condanna relativa ai contestati accessi abusivi al sistema informatico.
Tanto premesso in fatto, è indubbio l'onere gravante sul datore di lavoro di provare, a norma dell'art. 5 legge n. 604/1966, la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo posto alla base del comminato licenziamento (cfr. ex multis, Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo
2018, n. 7830).
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, sulla base della medesima vicenda fattuale posta all'origine del procedimento disciplinare, è stato imputato, per quanto di interesse in questa sede, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 615 ter commi 1, 2 n.1 e 3 c.p., riportando in primo grado (con costituita parte civile) condanna alla pena di anni 4 e mesi 6, ridotta ad anni 2, mesi 2 e CP_2 giorni 2 in secondo grado (stante la ritenuta non colpevolezza per il reato di cui all'art. 319 c.p.) e definitivamente confermata in sede di legittimità.
Ciò posto, preme osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile laddove in quest'ultimo si controverta intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.
Nel caso di è stato definitivamente accertato in sede penale l'accesso Parte_1 abusivo al sistema informatico in relazione agli accessi del 9, 20 e 25 luglio 2018, 29 novembre
2018 e 2 maggio 2019, per i quali vi è stata la conferma della condanna già inflitta in secondo grado, essendosi definitivamente accertata l'insussistenza di qualunque ragione d'ufficio per la quale l'imputato avrebbe dovuto interrogare il sistema riguardo alle situazioni debitorie dei soggetti interessati ( Gdfer s.r.l., . Persona_1 Controparte_4
Di contro, in relazione all'accesso del 14 marzo 2018, oggetto di assoluzione, la Corte d'appello di
IA, con motivazione successivamente ripresa in sede di legittimità, ha dato atto che nel pagina 8 di 12 precedente mese di gennaio vi era stata una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa il preavviso di rigetto dell'istanza di rateizzazione avanzata dalla sicché "[..] Controparte_8 può ritenersi raggiunto un principio di prova dell'accesso per ragioni di ufficio che introduce un ragionevole dubbio
[…]." (cfr. pag. 3, Cass., sez. V pen., sent. 10242/24).
Essendo quindi indubbio che, in merito ai contestati accessi abusivi al sistema informatico del 9 luglio 2018, 20 luglio 2018, 25 luglio 2018, 29 novembre 2018 e del 2 maggio 2019, si sia determinato il passaggio in giudicato della statuizione di condanna, con conseguente insindacabilità, in questa sede, in ordine sia dell'accertamento della sussistenza fatto sia alla sua ascrivibilità all'imputato per come operati in sede di giudizio penale.
Quanto poi alla valutazione di proporzionalità che deve necessariamente insistere tra condotta contestata (e dimostrata) e sanzione comminata, preme osservare come la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Al fine di valutarne in concreto la sussistenza, occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva - specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente - risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (cfr. Cass. 23.4.2002 n. 5943; Cass. n. 8568/2000).
Ciò premesso, in disparte l'indubbia rilevanza penale di talune delle condotte contestate al ricorrente, occorre altresì valorizzare sia la natura parapubblicistica rivestita da
[...]
, quale incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e Controparte_9 sanzioni degli enti pubblici creditori sia l'indubbia e rilevante quantità e qualità di dati sensibili presenti nei propri archivi informatici. pagina 9 di 12 Questi ultimi, in particolare, sono amministrati attraverso il sistema informatico “SET/CAD”, interrogabile attraverso tre tipologie di “transazioni”: INCA (interrogazione cartelle), IDEB
(Inquiry debito) e IFAS (Inquiry FAScicoli area procedurale), quest'ultima avente a oggetto dati non accessibili ai contribuenti.
La natura dell'attività svolta dall'ente convenuto si caratterizza, quindi, non solo per il quotidiano utilizzo di informazioni strettamente riservate e sensibili dei contribuenti, ma anche per la gestione in proprio di una varietà di situazioni (quali, ad esempio procedure di riscossione e di rateizzazione) che richiedono il puntuale rispetto di una serie, strutturata e predeterminata, di adempimenti e tempistiche, sia da parte dell'interessato sia da parte del personale dipendente di
CP_2
Si tratta invero di un sistema volto, da un lato, a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e, dall'altro, a sollecitare l'attivazione tempestiva e parimenti trasparente da parte dell'interessato, utilizzando canali d'informazione istituzionali predefiniti e idonei, tra gli altri aspetti, anche ad accertare l'identità del richiedente, sia esso il diretto interessato ovvero suo delegato, pena l'impossibilità di evasione della pratica.
Invero, a parere del Tribunale, la circostanza che il in più di una occasione, abbia Parte_1 obiettivamente istituito un canale preferenziale per il rag. - il quale, a semplice richiesta CP_3 presentata telefonicamente ovvero tramite sms inviati sull'utenza personale del ricorrente (in spregio di ogni regolamento aziendale e, invero, di buon senso), ha potuto beneficiare di un accesso privilegiato, esaustivo e “in tempo reale” alle informazioni e alla relativa documentazione, riguardanti sia la propria posizione sia quella di altri soggetti ( FE e – Persona_1 CP_4 integra indubbiamente una condotta non solo in grado di gettare discreto sull'immagine dell'ente, ma anche connotata da indubbio disvalore giuridico e sociale, a prescindere dal numero effettivo di accessi e dalla circostanza che, quantomeno due dei tre soggetti interessati (FE e , CP_4 fossero sicuramente clienti dello stesso A ciò si aggiunga che, come già correttamente CP_3 valorizzato in sede penale dalla Corte d'appello di IA: a) le informazioni rese dal ricorrente non rientrano tra quelle standard e, quindi, comunicabili anche tramite telefono;
b) in ogni caso, deve escludersi che il funzionario possa utilizzare il proprio telefono personale in luogo di quello dell'ufficio; c) le procedure diramate da comunque imponevano e impongono una puntuale CP_2 tracciabilità della richiesta evasa, anche a garanzia del rispetto di un ordine cronologico (cfr. pagg.
39-41 sent. Corte Appello IA n. 1128 cit.). pagina 10 di 12 Del resto, in termini del tutto sovrapponibili al caso in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav. sent. n. 2806/2025), riprendendo un orientamento quantomeno maggioritario (Cass. n. 28928/2018; Cass. n. 19588/2021; Cass. 34717/21) ha chiarito che “l'accesso al sistema informatico aziendale, non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio […].
È evidente, peraltro, che il potere di disporre di strumenti informatici volti al compimento delle operazioni finanziarie del dipendente di un istituto bancario non è di certo sinonimo di accesso indiscriminato a banche dati al di fuori della stretta necessità di compiere tali operazioni nell'interesse dell'istituto e dei clienti. L'accesso, privo di causa, deve essere valutato dal giudice di merito, in relazione al rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro, che concede
l'utilizzo di tali strumenti ai propri dipendenti affinché operino in maniera lecita durante la prestazione lavorativa, senza avvalersi delle potenzialità di conoscenza al di fuori delle strette esigenze lavorative. Dunque, il fatto, nella sua materialità (il cui accertamento rientra ovviamente nel giudizio di merito) non può essere considerato lieve, allorché si concreti in una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. 196/2003 soprattutto da parte di coloro che operano all'interno dell'istituto.”
In termini assorbenti rispetto agli ulteriori rilievi svolti in ricorso, ritiene quindi il Tribunale che le contestate condotte di accesso abusivo al sistema informatico, nei termini di cui sopra, integrino la giusta causa di licenziamento addebitata al ricorrente e posta alla base dell'intimato licenziamento del 17 dicembre 2021.
Ferma, quindi, la legittimità del provvedimento espulsivo impugnato sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti addebitati sia rispetto alla proporzionalità della sanzione inflitta, quanto all'invocato diritto alla corresponsione della retribuzione per il periodo tra il 9 febbraio 2021 e il 23 luglio 2021, deve riconoscersi la fondatezza della pretesa con decorrenza dal 23 febbraio 2021 (in luogo del richiesto 9 febbraio), ovvero dalla data in cui il Tribunale del riesame ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, successivamente annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2021. Di contro,
a nulla rileva la diversa data in cui il ricorrente ha provveduto a notiziare Agenzia delle Entrate –
Riscossione dell'intervenuto annullamento, trattandosi di un effetto operante di diritto a prescindere dalla comunicazione di parte.
Per l'effetto, Agenzia delle Entrate -Riscossione, viene condannata al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 23.2.2021 e il 23.7.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo. pagina 11 di 12 In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere ragionevolmente compensate nella misura di un quarto;
conseguentemente, il ricorrente viene condannato alla rifusione dei restanti tre quarti, che si si liquidano in complessivi euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di IA in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per il periodo tra il 23.2.2021 e il
23.7.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
per l'effetto, condanna parte ricorrente alla rifusione dei restanti tre quarti si liquidano in complessivi euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
IA, 12/02/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
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