Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 501/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 31/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparso, in collegamento da remoto, per la ricorrente l'Avv. Parte_1
BRUNO BRUNELLA in sostituzione dell'Avv. DI CELMO MASSIMO.
Il Giudice rileva che la Cancelleria del Tribunale di Milano ha attestato che il ricorso in opposizione è stato depositato il 9.2.2024.
L'avv. BRUNO insiste nelle eccezioni di decadenza e prescrizione;
contesta la sussistenza di un atto interruttivo, posto che non ha fornito la prova dell'avvenuta CP_1 consegna della raccomandata;
eccepisce l'inefficacia probatoria della stampa del
“cruscotto” prodotta dall' ; insiste per l'acquisizione della documentazione offerta Pt_2 in corso di causa, volta a dimostrare che il 30.5.2018 l'indirizzo PEC riportato nella comunicazione di debito non era attivo;
chiede quindi l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 31/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 501/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. DI CELMO MASSIMO, Parte_1
che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. SANTONOCETO CATERINA, che lo rappresenta CP_1
e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.6.2024 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Milano, ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n° 403 2023 00005381 37 000 ricevuto il 3.1.2024 e riferito alla complessiva somma di € 24.534,41 asseritamente dovuta in relazione al periodo 01/2013 -
12/2014 eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99 e la prescrizione del credito azionato da . CP_1 ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Parte_1 accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'avviso di addebito n° 403 2023
0005381 37 000, accertare l'insussistenza del debito e somme aggiuntive per gli importi esposti nello stesso con ogni conseguenza di legge, con vittoria delle spese di giudizio”.
, pur costituitosi innanzi al Tribunale di Milano, nel giudizio di riassunzione CP_1
rimaneva contumace.
E' stato acquisito ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. il fascicolo d'ufficio formato presso il Tribunale di Milano.
In corso di causa il difensore della ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a produrre ulteriore documentazione (visura camerale , da cui risulterebbe Parte_3 che l'attività della ricorrente era cessata il 21.7.2017 e la società era stata cancellata il 18.4.2019:
“pertanto, l'indirizzo pec presente nella nota dell' datata 30 maggio 2018, anche se CP_1 controparte non fa alcun riferimento ad una pec, non era più esistente già nel 2017.”.
Il Giudice, rilevato che dagli atti il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato presso il Tribunale di Milano il 13.2.2024 ha sollecitato il contraddittorio circa la tempestività dell'opposizione.
Il difensore dell'opponente nelle note autorizzate del 3.12.2024, alle quali ha allegato una
PEC del Tribunale di Milano attestante il deposito del ricorso il 13.2.2024, ha affermato la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito notificato alla ricorrente il 3.1.2024; nel corso della successiva udienza tuttavia, a fronte del rilievo relativo al numero di giorni intercorrenti tra il 3 gennaio ed il 13 febbraio 2024, ha chiesto termine per depositare
3 documentazione comprovante che, in realtà, l'opposizione era stata presentata in data anteriore a quella risultante dalla PEC prodotta.
In data 28.1.2024 la difesa attorea ha depositato PEC di accettazione deposito LAV
“PUGLIESE / / iscrizione a ruolo di un ricorso generico / 1” inviata dal Tribunale di CP_1
Milano il 9.2.2024.
A fronte della contraddittorietà delle prospettazioni della stessa ricorrente, sono state chieste informazioni presso il Tribunale di Milano circa la data di deposito del ricorso in opposizione.
La Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, quindi, ha riferito che il ricorso introduttivo del giudizio n. 1826/24 / era stato depositato Pt_1 CP_1 telematicamente dall'Avv. DI CELMO il 9.2.2024 ed era stato iscritto in data 13.2.2024.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente, in collegamento da remoto, ha insistito quindi per l'accoglimento dell'opposizione concludendo come in atti.
Quanto alla tempestività dell'opposizione, la Suprema Corte ha affermato che “al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si
è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria
(cd. quarta PEC)” (Cass. n. 11706/24).
Le informazioni trasmesse dalla Cancelleria del Tribunale di Milano confermano che il deposito del ricorso in opposizione e giunto “nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia” il
9.2.2024, anche se poi l'atto è stato iscritto il successivo giorno 13.
4 L'opposizione è stata quindi depositata nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 403 2023 00005381 37 000, avvenuta il 3.1.2024.
Ciò premesso, ha impugnato il citato avviso di addebito formulando Parte_1
eccezioni di decadenza e prescrizione.
Emerge dal fascicolo d'ufficio che inizialmente l' , oltre ad eccepire Pt_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, aveva eccepito anche la tardività dell'opposizione laddove volta a far valere vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto introdotta oltre 20 giorni dalla notifica dell'avviso impugnato. ha poi dedotto la tardività e CP_1
l'irrilevanza dell'eccezione di decadenza, dovendo il giudice adito valutare il merito della controversia, ed ha contestato l'eccezione di prescrizione affermando che il termine quinquennale, decorrente dalla data della dichiarazione dei redditi, era stato interrotto per effetto della comunicazione di debito del 30.5.2018, notificata per compiuta giacenza, ed era infine rimasto sospeso ai sensi del D.L. 28/2020 e successive proroghe dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. devono essere proposte nel termine di venti giorni le impugnazioni relative ai vizi propri del titolo esecutivo: l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 è quindi tardiva.
Essendo il ricorso stato depositato, comunque, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, l'eccezione di prescrizione (attinente non a vizi del titolo, ma alla sussistenza del credito azionato) è stata tempestivamente proposta e deve essere esaminata.
Nel caso in esame con l'avviso di addebito n. 403 2023 00005381 37 000 ha CP_1
richiesto alla ricorrente il versamento del complessivo importo di € 24.534,41 a titolo di contributi Gestione commercianti eccedenti il minimale per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è
5 dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55
r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»” (cass. n. 27950/18).
Il medesimo orientamento è stato ribadito con le pronunce n. 19403/19, n. 9270/19 e n.
10273/21.
Nel caso in esame, i termini per il versamento della contribuzione eccedente il minimale coincidevano con le scadenze previste per i pagamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quindi il 16.6.2014 per i contributi anno 2013 ed il 16.6.2015 per i contributi anno 2014.
Da tali date, quindi, è iniziata a decorrere la prescrizione quinquennale.
ha affermato di aver notificato a mezzo posta la comunicazione di debito datata CP_1
30.5.2018, avente natura di atto interruttivo della prescrizione, producendo però soltanto un estratto del suo gestionale (“Cruscotto di Monitoraggio della Piattaforma Centralizzata di
Postalizzazione”), ma non la relata di notifica o la cartolina compilata dall'ufficiale postale.
La ricorrente, invece, ha affermato di aver avuto per la prima volta notizia del credito preteso dall' con nota datata 24.11.2023, ricevuta a mezzo raccomandata in data 3.1.2024. Pt_2
La stessa ha, poi, ha rilevato che la comunicazione di debito prodotta da reca CP_1 nell'intestazione il nominativo e l'indirizzo PEC ed Parte_1 Email_1
ha offerto la produzione di documentazione (visura camerale Parte_3
dichiarazione di cessazione attività) volta a dimostrare che alla data del 30.5.2018 l'attività della ricorrente era già cessata, quindi l'indirizzo PEC non era più esistente.
Al di là di ogni considerazione circa la validità di una eventuale notifica alla ricorrente trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo si rileva che non ha Email_1 CP_1
allegato e documentato alcuna effettiva notifica telematica, ma ha al contrario affermato che la
6 comunicazione di debito datata 30.5.2018 era stata notificata per compiuta giacenza, senza tuttavia produrre la relativa documentazione.
Non è, infatti, sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica un estratto del
“Cruscotto di Monitoraggio della Piattaforma Centralizzata di Postalizzazione” da cui risulterebbe che la comunicazione codice 649757844799 (codice peraltro diverso da quello riportato nella nota 30.5.2018) sarebbe stata notificata per compiuta giacenza nei confronti di destinatario e indirizzo imprecisati il 14.6.2018.
Nulla nel presente giudizio in riassunzione l' convenuto ha ulteriormente dedotto o Pt_2
prodotto.
Non avendo adeguatamente provato la regolare notifica di un valido atto CP_1 interruttivo nell'anno 2018, l'eccezione di prescrizione appare fondata essendo decorso più di un quinquennio tra le date in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi omessi (16.6.2014 e
16.6.2015) e la notifica del primo atto interruttivo (3.1.2024).
La prescrizione è, poi, decorsa anche tenendo conto della sospensione dei relativi termini, per complessivi giorni 311,, prevista dalla normativa emergenziale (art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del successivo D.L. 183/20).
In accoglimento del ricorso deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito n. 403 2023 00005381 37 000 essendo il relativo credito estinto per prescrizione. CP_1
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito n. 403 2023 00005381 37 000, essendo il relativo credito CP_1
estinto per prescrizione.
7 Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1
liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Savona, 31.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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