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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13874/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13874/2024
tra
[...]
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 14 aprile 2025 sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. CATALANO DOMENICO.
Per il l'avv. FILPI MARILENA Controparte_1
I procuratori si riportano agli atti e alle note depositate, discutono la causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Alle ore 17,45 viene emessa sentenza ex art 281 ES PC .
Il Got
dott. RI AL Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI AL Grassadonia , all'udienza del 14 aprile 2025,
ha pronunciato ex art. 281 ES c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13874/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATALANO DOMENICO C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FILPI MARILENA
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione di delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 6 1) Rigetta la domanda proposta dalle ricorrenti
2) Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies PC regolarmente notificato, le odierne ricorrenti convenivano in giudizio il in persona dell'amministratore pro Controparte_2
tempore , al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'annualità 2023 del 24.06.2024, in quanto non era stato allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviata a mezzo raccomandata a/r ai condomini il “ registro di contabilità” quale allegato al consuntivo anno 2023.
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dalle ricorrenti e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande, poiché infondate in fatto ed in diritto, e la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio.
La mediazione aveva esito negativo e questo decidente, ritenendo la causa matura per la decisone, non ammetteva le prove chieste dal resistente, e rinviava la causa per la decisione ex art 281 CP_1
ES PC .
All'udienza del giorno 14 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 281 ES PC .
La domanda delle ricorrenti va rigettata per i motivi che seguono.
L'amministratore di condominio, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, non deve allegare all'avviso di convocazione i documenti collegati agli argomenti che saranno oggetti di discussione, avendo il solo obbligo di ben individuare le questioni che saranno approfondire in riunione.
Relativamente alla dedotta mancanza di idonea allegazione, sebbene parte minoritaria della giurisprudenza di merito (sentenza del Tribunale di Torino 9 marzo 2021 n. 1199), abbia affermato che pagina 3 di 6 in occasione dell'approvazione del bilancio debba essere allegata, all'avviso di convocazione, anche la documentazione di cui all'art 1130 bis cc e cioè il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica in quanto, in difetto, la delibera assunta sarebbe invalida essendo necessario che i condòmini giungano preparati all'incontro, la giurisprudenza prevalente appare di diverso avviso, non essendovi traccia di tale obbligo all'interno del disposto codicistico nel richiamato art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ord. n.21271 del 5-10-2020) "Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può
chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione".
Anche di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 23893/2024 del 05.09.2024, della seconda sezione civile, ha confermato che “L'amministratore del non ha l'obbligo di depositare la CP_1
documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, essendo tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà”.
Da questo principio discende che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione se non ha presentato all'amministratore apposita richiesta di informativa prima della convocanda assemblea atta a deliberare sul tema.
I condomini hanno diritto di essere previamente informati in vista della riunione onde poter esprimere il proprio voto in modo ragionato.
pagina 4 di 6 In ragione di questo diritto, ogni condomino può conoscere, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, il contenuto del bilancio stesso e tutta la documentazione contabile facendone apposita istanza all'amministratore.
Non sussiste alcun obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea per l'approvazione di bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci.
E' però pacifico che ciascun condomino possa chiedere ed ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione oggetto di delibera e copia dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione e ciò al fine di garantire una consapevole partecipazione all'assemblea condominiale.
In altre parole, se è vero che costituisce un onere del singolo condomino assumere tutte le informazioni utili per l'approvazione del bilancio, è altrettanto vero che qualora vi sia esplicita richiesta da parte di quest'ultimo, (sul quale grava l'onere probatorio di allegazione e dimostrazione) spetterà
all'amministratore provare l'inesigibilità ed incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate perché diversamente, un eventuale rifiuto opposto dall'amministratore determina l'annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle volontà assembleare.
Nella fattispecie non risulta che le ricorrenti abbiano chiesto all'amministratore di visionare la documentazione inerente l'approvazione del rendiconto e che l'amministratore si sia rifiutato.
Il contenuto dell'avviso di convocazione è chiaramente indicato nell'art 66 disp att.cc., il contenuto del rendiconto condominiale, è altrettanto chiaramente specificato nell'art 1130 bis cc.
Costituisce ragione di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto condominiale la circostanza che lo stesso rendiconto non sia composto da registro di contabilità,
riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, trattandosi di documenti tutti essenziali allo scopo di consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. pagina 5 di 6 Nella fattispecie le ricorrenti non hanno impugnato la delibera in quanto il rendiconto non contenga il registro di contabilità, documento essenziale ai fini della validità dell'approvazione del rendiconto,
ma hanno impugnano la delibera, in quanto all'avviso di convocazione dell'assemblea non era allegato il registro di contabilità.
Si ritiene, per tutti i motivi sopra esposti, che la mancata allegazione all'avviso di convocazione della documentazione contabile non comporti l'annullamento della delibera, non potendosi onerare ogni amministratore ad inviare a tutti i condomini una voluminosa documentazione contabile, considerato comunque che né l'art 66 disp.att.cc, né altra norma impongono all'Amministratore
di allegare all'avviso di convocazione dell'assemblea copia dei documenti di cui all'art 1130 bis cc.
Per tutti i motivi esposti, le domande delle ricorrenti vanno rigettate.
Le spese del giudizio si pongono a carico delle ricorrenti soccombenti e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
RI AL Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13874/2024
tra
[...]
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 14 aprile 2025 sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. CATALANO DOMENICO.
Per il l'avv. FILPI MARILENA Controparte_1
I procuratori si riportano agli atti e alle note depositate, discutono la causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Alle ore 17,45 viene emessa sentenza ex art 281 ES PC .
Il Got
dott. RI AL Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI AL Grassadonia , all'udienza del 14 aprile 2025,
ha pronunciato ex art. 281 ES c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13874/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATALANO DOMENICO C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FILPI MARILENA
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione di delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 6 1) Rigetta la domanda proposta dalle ricorrenti
2) Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies PC regolarmente notificato, le odierne ricorrenti convenivano in giudizio il in persona dell'amministratore pro Controparte_2
tempore , al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'annualità 2023 del 24.06.2024, in quanto non era stato allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviata a mezzo raccomandata a/r ai condomini il “ registro di contabilità” quale allegato al consuntivo anno 2023.
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dalle ricorrenti e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande, poiché infondate in fatto ed in diritto, e la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio.
La mediazione aveva esito negativo e questo decidente, ritenendo la causa matura per la decisone, non ammetteva le prove chieste dal resistente, e rinviava la causa per la decisione ex art 281 CP_1
ES PC .
All'udienza del giorno 14 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 281 ES PC .
La domanda delle ricorrenti va rigettata per i motivi che seguono.
L'amministratore di condominio, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, non deve allegare all'avviso di convocazione i documenti collegati agli argomenti che saranno oggetti di discussione, avendo il solo obbligo di ben individuare le questioni che saranno approfondire in riunione.
Relativamente alla dedotta mancanza di idonea allegazione, sebbene parte minoritaria della giurisprudenza di merito (sentenza del Tribunale di Torino 9 marzo 2021 n. 1199), abbia affermato che pagina 3 di 6 in occasione dell'approvazione del bilancio debba essere allegata, all'avviso di convocazione, anche la documentazione di cui all'art 1130 bis cc e cioè il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica in quanto, in difetto, la delibera assunta sarebbe invalida essendo necessario che i condòmini giungano preparati all'incontro, la giurisprudenza prevalente appare di diverso avviso, non essendovi traccia di tale obbligo all'interno del disposto codicistico nel richiamato art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ord. n.21271 del 5-10-2020) "Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può
chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione".
Anche di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 23893/2024 del 05.09.2024, della seconda sezione civile, ha confermato che “L'amministratore del non ha l'obbligo di depositare la CP_1
documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, essendo tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà”.
Da questo principio discende che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione se non ha presentato all'amministratore apposita richiesta di informativa prima della convocanda assemblea atta a deliberare sul tema.
I condomini hanno diritto di essere previamente informati in vista della riunione onde poter esprimere il proprio voto in modo ragionato.
pagina 4 di 6 In ragione di questo diritto, ogni condomino può conoscere, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, il contenuto del bilancio stesso e tutta la documentazione contabile facendone apposita istanza all'amministratore.
Non sussiste alcun obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea per l'approvazione di bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci.
E' però pacifico che ciascun condomino possa chiedere ed ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione oggetto di delibera e copia dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione e ciò al fine di garantire una consapevole partecipazione all'assemblea condominiale.
In altre parole, se è vero che costituisce un onere del singolo condomino assumere tutte le informazioni utili per l'approvazione del bilancio, è altrettanto vero che qualora vi sia esplicita richiesta da parte di quest'ultimo, (sul quale grava l'onere probatorio di allegazione e dimostrazione) spetterà
all'amministratore provare l'inesigibilità ed incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate perché diversamente, un eventuale rifiuto opposto dall'amministratore determina l'annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle volontà assembleare.
Nella fattispecie non risulta che le ricorrenti abbiano chiesto all'amministratore di visionare la documentazione inerente l'approvazione del rendiconto e che l'amministratore si sia rifiutato.
Il contenuto dell'avviso di convocazione è chiaramente indicato nell'art 66 disp att.cc., il contenuto del rendiconto condominiale, è altrettanto chiaramente specificato nell'art 1130 bis cc.
Costituisce ragione di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto condominiale la circostanza che lo stesso rendiconto non sia composto da registro di contabilità,
riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, trattandosi di documenti tutti essenziali allo scopo di consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. pagina 5 di 6 Nella fattispecie le ricorrenti non hanno impugnato la delibera in quanto il rendiconto non contenga il registro di contabilità, documento essenziale ai fini della validità dell'approvazione del rendiconto,
ma hanno impugnano la delibera, in quanto all'avviso di convocazione dell'assemblea non era allegato il registro di contabilità.
Si ritiene, per tutti i motivi sopra esposti, che la mancata allegazione all'avviso di convocazione della documentazione contabile non comporti l'annullamento della delibera, non potendosi onerare ogni amministratore ad inviare a tutti i condomini una voluminosa documentazione contabile, considerato comunque che né l'art 66 disp.att.cc, né altra norma impongono all'Amministratore
di allegare all'avviso di convocazione dell'assemblea copia dei documenti di cui all'art 1130 bis cc.
Per tutti i motivi esposti, le domande delle ricorrenti vanno rigettate.
Le spese del giudizio si pongono a carico delle ricorrenti soccombenti e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
RI AL Grassadonia
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