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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 15823/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 5031/2024
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Gorgoni ed Erminio Capasso, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto CP_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, ma senza il riconoscimento della prestazione assistenziale suddetta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. incaricato di valutare la Persona_1
sussistenza dei requisiti per la prestazione richiesta per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa del 14.07.2023 e la nuova domanda del 23.01.2024, confermava la valutazione espressa dall' escludendo, vale a dire, il diritto del CP_1
periziato all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 12.12.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 19.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 5031/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il consulente sarebbe pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa, limitandosi a valutare in maniera del tutto superficiale le patologie sofferte. Il c.t.u., in particolare, non avrebbe adeguatamente approfondito l'incidenza delle infermità obiettivate sull'autonomia del periziato, soprattutto in ambito extra murario. A causa delle sue condizioni di salute, invece, soprattutto della vasculopatia celebrare cronica con grave deterioramento cognitivo, in soggetto affetto da insufficienza renale cronica di grado severa, aggravato da IPB con incontinenza urinaria (come da visita specialista geriatra del 19.10.2023 nella quale vengono indicati i codici “MMSE ineseguibili, ADL 2/6, IADL 1/8”) e della artrosi polidistrettuale
(come da certificato visita fisiatrica del 31.10.2023), il ricorrente non sarebbe in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare in autonomia.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 14.10.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “VCC in IRC di grado moderato/severo in trattamento con alimenti ipoproteici cardiopatia ipertensiva poliartrosi IPB con incontinenza urinaria”.
Nel merito, ha osservato: “L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). Il periziato risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche della sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti, dunque, trattasi di una paziente: In discrete condizioni cliniche generali;
con regolare tono trofismo muscolare per costituzione ed età; orientato nel tempo e nello spazio;
in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
che non presenta dispnea né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
che
è orientato nel tempo e nello spazio, e nel complesso può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti del Sig. Parte_1
determinino le condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio
[...]
dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia.
Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della domanda amministrativa, dunque dal 14/07/2023. In conclusione, si può ritenere il Sig. invalido nella misura del 100%, Parte_1
4 senza necessità dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dunque dal 14/07/2023”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Né può ritenersi indicativa la circostanza che l'opinione del c.t.u. sia difforme rispetto a quanto indicato nelle certificazioni mediche depositate, da cui emergerebbe la necessità di assistenza continua per il ricorrente, dovendosi al riguardo evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
5 c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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