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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR OL AR, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 130 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SCAFFIDI MAURO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/01/2025 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2024, reso nel giudizio n. 744/2024 RG del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, notificato il 06.12.2024, con il quale, su ricorso monitorio dell' , gli era stato ingiunto di pagare all euro 19.447,83, CP_2 CP_2 oltre interessi e accessori. Parte Rilevava che il credito azionato in via monitoria era riferito a ratei di ivenuti indebiti a seguito di sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello di Messina, che aveva riformato una precedente sentenza del Tribunale di Patti con la quale veniva attribuito all'istante l'Assegno ordinario.
Eccepiva tuttavia in compensazione un proprio controcredito pari a complessivi euro
6.597,42, che esso ricorrente aveva restituito all quali somme divenute non dovute, per CP_2
Parte sopravvenuta incompatibilità tra indennità di disoccupazione.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni pretesa creditoria dell' . CP_2 L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
non contesta la dovutezza della richiesta creditoria dell' , Controparte_1 CP_2 afferente a somme, pari ad euro 19.447,83 relativi ad assegno ordinario di invalidità (dapprima concesso giusta sentenza di primo grado e poi revocato come da sentenza di appello), sicché deve ritenersi che la circostanza sia pacifica e non contestata tra le parti.
Ritiene il debitore di porre in compensazione un proprio controcredito, vantato nei riguardi dell' , pari ad euro 6.597,42. CP_2
L' , dal canto suo, non contesta la richiesta compensazione quanto ad euro 4.459,62 (netti CP_2
4.437,74) che furono direttamente trattenuti in occasione della liquidazione dei ratei arretrati di AOI per incompatibilità, anch'essa pacifica e non contestata, tra l'Assegno ordinario e i trattamenti di disoccupazione, mentre rileva ed eccepisce la prescrizione della restante parte, pari ad euro 2.159,68 che l'opponente restituiva all' in unica soluzione con versamento effettuato in data 18.05.2011. CP_2
Ora, ai sensi dell'art. 1242 c.c., “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
È stato, sul punto, osservato in giurisprudenza che “La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7018 del 11/03/2020).
Orbene, l' ha contestato la nota di indebito con raccomandata A/R del 27.3.2014, sicché CP_2 alla data della coesistenza dei due controcrediti, quello vantato dal non poteva ritenersi CP_1 prescritto.
Ne consegue che l'opposizione va accolta in parte qua e, ritenuta e dichiarata la compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., il decreto ingiuntivo va revocato, e va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell , a titolo di rimborso dell'indebito relativo all'AOI, CP_2 della minor somma di euro 12.850,41, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di un terzo, mentre gli altri due terzi seguono la maggior soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
15/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 135/2024, reso nel giudizio n. 744/2024 RG del Tribunale di
Patti;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , a titolo di rimborso Controparte_1 CP_2 dell'indebito relativo all'AOI, della minor somma di euro 12.850,41, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , dei restanti due terzi delle Controparte_1 CP_2 spese del giudizio che liquida in euro 1.798,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 16/10/2025 .
Il Giudice
TR OL AR