Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1765/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSI Parte_1
PONTIERI
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VERA ARTIMAGNELLA
resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 convenuto contumace Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 03.04.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259003046273000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con la cartella esattoriale n. 03420170018468457000 CP_2 asseritamente notificata in data 24.08.2017 e con la cartella esattoriale n. 03420190018973552000 asseritamente notificata in data 15.10.2019. Eccepiva la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale stabilito dalla legge n. 335 del 1995, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli indicati nell'intimazione di pagamento. Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 417,26.
1
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 16.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente e l depositavano Controparte_3 tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell . CP_2
E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente. Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' . CP_4 CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei 2 nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. È stata, inoltre, eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del L.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
3 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ebbene, l' ha riscontrato l'avvenuta Controparte_1 notifica la cartella esattoriale n. 03420170018468457000, eseguita il 24.08.2017 e della cartella esattoriale n. 03420190018973552000, eseguita in data 15.10.2019 L ha, poi, documentato l'avvenuta Controparte_1 notifica (in data 22.6.2022 a mani del destinatario) di una pregressa intimazione di pagamento (n. 03420229003402560000) relativa, anche, ai crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 03420170018468457000 e n. 03420190018973552000. Ha riscontrato, poi, di aver interrotto il termine di prescrizione notificando il 05.03.2024 (sempre a mani del destinatario) l'intimazione di pagamento n. 03420239009152064000, relativa agli stessi crediti ed in seguito (il 27.11.2024) con la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202400001257000). E' pacifico, pertanto, che alla data del 03.04.2025, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259003046273000, i crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 03420170018468457000 e n. 03420190018973552000 non erano prescritti. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Nulla sulle altre spese, attesa la contumacia dell' . CP_2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese di lite che liquida in favore dell in euro 341,00, oltre Controparte_3 accessori dovuti. Nulla su altre spese. Cosenza, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4