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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE e divorzio (scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 5974/2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 (NA), il 26/07/1987 con l'avv. CLAUDIA MURADOR RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2 24/01/1984
RESISTENTE NON COSTITUITO
CON L'INTERVENTO EL PROCURATORE ELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 9 dicembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
“Chiede l'accoglimento delle istanze, domande e conclusioni così Pt_1 te in ricorso 17/12/24, con esclusione delle istanze relative ad affidamento, collocazione e frequentazioni nei confronti della figlia ora Per_1 divenuta maggiorenne. Si rimette al Collegio sulla determinazione del contributo di mantenimento per i due figli, frattanto divenuti entrambi maggiorenni. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova testimoniale: testi riservati. Si producono in copia i seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di matrimonio;
2. certificato di stato famiglia e contestuale residenza;
3. piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola/lavoro, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche/lavorative, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
4. ultime tre certificazioni uniche;
5. ultime tre buste paga;
6. saldo estratti conto degli ultimi tre anni;
7. delibera 02-10/12/2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cron. 321/2024/GP). Con espressa riserva di ogni altro produrre, dedurre, aggiungere e variare, nonché di chiedere l'ammissione di ogni pertinente mezzo istruttorio. Testi riservati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di legale.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sulla domanda di separazione.
1. Con la sentenza n. 765/2025 (pub. 21.05.2025) il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra (nata il Parte_1
26.07.1987, a Torre del Greco - NA) e (nato il [...], a CP_1
Napoli), uniti in matrimonio il 4.06.2015, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015, n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
1.1. Previa rimessione in istruttoria, la causa è proseguita – nella contumacia del resistente – sulle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
2. Dall'unione matrimoniale sono nati (11.05.2006) – già Per_2 maggiorenne – e (11.09.2007), divenuta maggiorenne in corso di Per_1 causa, sicché non v'è luogo per ulteriormente disporre in ordine all'affidamento ed al collocamento (anche) di quest'ultima.
3. La si è rimessa alla decisione del Tribunale per la Pt_1 determinazione del contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli, fissato dal giudice relatore, in via temporanea ed urgente, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc. del 16.05.2025, in € 350,00 complessivi (di cui: € 100,00 per occupato ma con un contratto di stage in Per_2 scadenza al 14.09.2025, ed € 250,00 per , in cerca di prima stabile Per_1 occupazione dopo l'abbandono degli studi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3.1. Per allegazione della ricorrente – allo stato – entrambi i figli sono disoccupati, non essendo stato rinnovato frattanto il contratto di stage di alla naturale prima scadenza ed essendo ancora in cerca di Per_2 Per_1 lavoro.
3.2. Nondimeno, ritiene il Tribunale non più sussistenti i presupposti per onerare il del pagamento di un contributo di mantenimento per i CP_1 figli che, abbandonato il percorso scolastico ed in assenza di accertate inabilità e/o invalidità, dispongono quanto meno di generica capacità lavorativa utilmente spendibile nel mercato di lavoro, rilevante ai fini del giudizio di autosufficienza economica.
3.3. Va quindi revocato l'obbligo posto a carico di di CP_1 provvedere al pagamento del contributo di mantenimento in favore dei figli, con decorrenza dalla presente decisione, che tiene conto di tutti gli elementi acquisiti in corso di causa.
3 4. Conseguentemente, non si ravvisano i presupposti per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
5. Prende infine atto il Collegio che la non ha avanzato pretese Pt_1 economiche per se stessa.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
6. Essendo stata proposta anche domanda di divorzio, si dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio: la causa dovrà infatti essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che provvederà alla sua trattazione ed istruzione una volta divenuta procedibile, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm..
Sulle spese di lite.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della definizione dello stesso con la sola pronuncia sullo status, si ritiene che nulla sia dovuto per le spese di lite per questa fase.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza n. 765/2025 (pub. 21.05.2025) che ha pronunciato la separazione personale tra (nata il [...], a [...] Parte_1
EL RE - NA) e (nato il [...], a [...] – NA), CP_1 uniti in matrimonio il 4.06.2015, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA dell'anno 2015, n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge – così definitivamente provvede: 1. con decorrenza dalla domanda, REVOCA l'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento mensile in favore di CP_1 [...] del contributo di mantenimento per i figli, nella misura disposta Pt_1 con ordinanza del giudice relatore del 16.05.2025;
2. RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. DICHIARA che è dovuto per le spese di lite per questa fase. CP_2 Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
4
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE e divorzio (scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 5974/2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 (NA), il 26/07/1987 con l'avv. CLAUDIA MURADOR RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2 24/01/1984
RESISTENTE NON COSTITUITO
CON L'INTERVENTO EL PROCURATORE ELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 9 dicembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
“Chiede l'accoglimento delle istanze, domande e conclusioni così Pt_1 te in ricorso 17/12/24, con esclusione delle istanze relative ad affidamento, collocazione e frequentazioni nei confronti della figlia ora Per_1 divenuta maggiorenne. Si rimette al Collegio sulla determinazione del contributo di mantenimento per i due figli, frattanto divenuti entrambi maggiorenni. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova testimoniale: testi riservati. Si producono in copia i seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di matrimonio;
2. certificato di stato famiglia e contestuale residenza;
3. piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola/lavoro, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche/lavorative, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
4. ultime tre certificazioni uniche;
5. ultime tre buste paga;
6. saldo estratti conto degli ultimi tre anni;
7. delibera 02-10/12/2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cron. 321/2024/GP). Con espressa riserva di ogni altro produrre, dedurre, aggiungere e variare, nonché di chiedere l'ammissione di ogni pertinente mezzo istruttorio. Testi riservati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di legale.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sulla domanda di separazione.
1. Con la sentenza n. 765/2025 (pub. 21.05.2025) il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra (nata il Parte_1
26.07.1987, a Torre del Greco - NA) e (nato il [...], a CP_1
Napoli), uniti in matrimonio il 4.06.2015, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015, n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
1.1. Previa rimessione in istruttoria, la causa è proseguita – nella contumacia del resistente – sulle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
2. Dall'unione matrimoniale sono nati (11.05.2006) – già Per_2 maggiorenne – e (11.09.2007), divenuta maggiorenne in corso di Per_1 causa, sicché non v'è luogo per ulteriormente disporre in ordine all'affidamento ed al collocamento (anche) di quest'ultima.
3. La si è rimessa alla decisione del Tribunale per la Pt_1 determinazione del contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli, fissato dal giudice relatore, in via temporanea ed urgente, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc. del 16.05.2025, in € 350,00 complessivi (di cui: € 100,00 per occupato ma con un contratto di stage in Per_2 scadenza al 14.09.2025, ed € 250,00 per , in cerca di prima stabile Per_1 occupazione dopo l'abbandono degli studi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3.1. Per allegazione della ricorrente – allo stato – entrambi i figli sono disoccupati, non essendo stato rinnovato frattanto il contratto di stage di alla naturale prima scadenza ed essendo ancora in cerca di Per_2 Per_1 lavoro.
3.2. Nondimeno, ritiene il Tribunale non più sussistenti i presupposti per onerare il del pagamento di un contributo di mantenimento per i CP_1 figli che, abbandonato il percorso scolastico ed in assenza di accertate inabilità e/o invalidità, dispongono quanto meno di generica capacità lavorativa utilmente spendibile nel mercato di lavoro, rilevante ai fini del giudizio di autosufficienza economica.
3.3. Va quindi revocato l'obbligo posto a carico di di CP_1 provvedere al pagamento del contributo di mantenimento in favore dei figli, con decorrenza dalla presente decisione, che tiene conto di tutti gli elementi acquisiti in corso di causa.
3 4. Conseguentemente, non si ravvisano i presupposti per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
5. Prende infine atto il Collegio che la non ha avanzato pretese Pt_1 economiche per se stessa.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
6. Essendo stata proposta anche domanda di divorzio, si dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio: la causa dovrà infatti essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che provvederà alla sua trattazione ed istruzione una volta divenuta procedibile, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm..
Sulle spese di lite.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della definizione dello stesso con la sola pronuncia sullo status, si ritiene che nulla sia dovuto per le spese di lite per questa fase.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza n. 765/2025 (pub. 21.05.2025) che ha pronunciato la separazione personale tra (nata il [...], a [...] Parte_1
EL RE - NA) e (nato il [...], a [...] – NA), CP_1 uniti in matrimonio il 4.06.2015, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA dell'anno 2015, n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge – così definitivamente provvede: 1. con decorrenza dalla domanda, REVOCA l'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento mensile in favore di CP_1 [...] del contributo di mantenimento per i figli, nella misura disposta Pt_1 con ordinanza del giudice relatore del 16.05.2025;
2. RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. DICHIARA che è dovuto per le spese di lite per questa fase. CP_2 Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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