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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 08/07/2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1968, con il proc. dom. avv. GIUA MARGHERITA, giusta procura in atti, e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/04/1963, con il proc. dom. avv. GIUA MARGHERITA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda di modifica delle condizioni di divorzio inerenti al mantenimento della moglie,
sig.ra e delle figlie, , nata a [...] il [...], e Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...], oggi maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti, nate dall'unione matrimoniale delle parti, merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nella sentenza n. 1402/2013 R.G. 4559/13, emessa da questo Tribunale in data
19.06.2013, prodotta con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, e che il ricorso congiunto, depositato in data 8.07.2024, si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.11.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato la propria volontà di modificare le condizioni di divorzio secondo quelle esposte nel ricorso introduttivo del giudizio che si intendono qui integralmente richiamate (v. note depositate il 13.11.2024).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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