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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUNZO OLGA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ACUNZO OLGA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTAY Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 1/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. PATTAY GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTAY Parte_2 C.F._3
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 1/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. PATTAY GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 chiedendo la restituzione della somma di € 3.140,00 oltre interessi e di € 26.660,00 date a mutuo rispettivamente a e a Controparte_1 Parte_2
La difesa attorea esponeva che dal 2017 al 2021 l'attrice aveva effettuato parecchi prestiti di denaro ai convenuti.
Più precisamente venivano versati, come risultava dalla documentazione agli atti:
• a € 1.500,00 (doc. 1 di parte attrice) durante l'anno 2017 ed € 1.640,00 Controparte_1 durante l'anno 2019 (doc. 2 di parte attrice);
• a € 9.490,00 (doc. 1 di parte attrice), di cui € 6.340 in contanti (doc. 7 di parte Parte_2
attrice) durante l'anno 2017;
• sempre a nell'anno 2020 € 16.970,00, di cui € 10.170,00 dal 11/01/2020 al Parte_2
23/12/202 (doc. 3 di parte attrice) ed € 6.800,00 dal 3/02/2020 al 02/10/2020 (doc. 4 di parte attrice);
• nell'anno 2021 venivano versati a € 800,00, di cui € 50,00 in data 09/01/2021 Parte_2
(doc. 5 di parte attrice), € 750,00 dal 15/01/2021 al 20/02/2021 (doc. 6 di parte attrice)
I convenuti promettevano la restituzione del denaro una volta ricevuta una cospicua eredità da parte dello zio del Pt_2 Persona_1
Quest'ultimo decedeva (doc. 8 di parte attrice), occupava l'immobile dello zio Parte_2
(doc. 9 di parte attrice) ma ciononostante il convenuto non restituiva le somme ricevute in prestito, anzi ne richiedeva di ulteriori (doc. 7 di parte attrice).
Solamente in data 04/05/2021, 10/06/2021 e 30/06/2021 restituiva l'importo di € Parte_2
600,00. (doc. 10 di parte attrice).
Nulla più veniva versato e per questo era costretta ad adire le vie giudiziali. Parte_1
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché non provata.
[...]
La difesa dei convenuti in particolare eccepiva la natura di liberalità delle somme date, disconosceva le conversazioni WhatsApp prodotte agli atti ed eccepiva l'assenza agli atti dell'allegato n. 11.
In corso di giudizio venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con il deposito della I memoria istruttoria parte attrice precisava la domanda proposta, esperita quindi anche a titolo di arricchimento senza giusta causa, e rinunciava alle domande svolte nei confronti del sig. per intervenuto accordo stragiudiziale a spese compensate. Controparte_1
pagina 2 di 11 In merito alla posizione di la domanda di parte attrice deve essere accolta nei Parte_2 termini che seguono.
È giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, che, stante la lettera dell'art. 1813 c.c., il mutuo sia contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 04/02/2000, n. 1225).
Tuttavia, la datio d'una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità. Ciò in quanto una somma di denaro può essere consegnata per varie cause e la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 6 luglio 2001 n.
9209, 2 aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321). Il mutuo non è contratto che richiede la forma scritta ad substantiam e quindi può essere stipulato in forma orale come è accaduto nel caso di specie;
tuttavia, come esposto, è l'attore, che chiede la restituzione di somme prestate, tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, gli elementi costitutivi della domanda, quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso odierno si ritiene che, alla luce degli elementi probatori agli atti e in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la difesa di abbia assolto parzialmente al predetto Parte_1 onere della prova sulla stessa incombente.
In primo luogo, si evidenzia che la difesa dei convenuti non ha mai contestato di avere ricevuto le somme pretese dall'attrice, né la relativa quantificazione;
ha esclusivamente eccepito, alquanto genericamente, in merito alle somme prestate a l'esistenza di specifiche causali nei Controparte_1
bonifici, di cui alla documentazione agli atti (effettuati per “fisioterapia”, “per l'abbonamento in palestra” e “per andare a Milano”); pertanto, secondo la difesa dei convenuti da ciò si desumerebbe, apoditticamente, l'assenza del rapporto di mutuo.
Posto che, per quanto riguarda la posizione di come si esporrà in seguito, è Controparte_1
intervenuta la cessazione della materia del contendere, si evidenzia che la difesa sovrappone la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale, quindi la causa del contratto, con ciò che attiene alla sfera dei motivi. Quest'ultimi, come è noto, sono le ragioni soggettive ed individuali che pagina 3 di 11 inducono il contraente, in tal caso il a contrarre, che generalmente non permeano la Pt_2 giustificazione causale dell'atto negoziale. Ebbene, l'utilizzazione delle somme di denaro per gli scopi sopra citati non esclude che queste somme possano essere state prestate a titolo di mutuo, quindi con obbligo di restituzione.
Per quanto riguarda la posizione di su cui non è, invece, intervenuta cessazione Parte_2
della materia del contendere, nulla viene eccepito in modo specifico dalla difesa dei convenuti. È stata dedotta genericamente l'avvenuta erogazione dei soldi a titolo di liberalità e sono state disconosciute sempre genericamente le conversazioni WhatsApp agli atti. Come premesso, tuttavia, l'eccezione di controparte non vale ad invertire l'onere della prova incombente sull'attore di provare il titolo alla base dell'obbligo restitutorio. La difesa di a tal fine ha prodotto: l'estratto conto dei Parte_1 versamenti relativi all'anno 2017 a favore di sul conto corrente di Parte_2 Controparte_1
beneficiario dei bonifici, per un totale pari ad € 3.150,00. I versamenti avevano, come si legge, due differenti causali “a e altra con dicitura “li presto a (doc. 1 di parte Parte_2 Parte_2
attrice). Seppur tali indicazioni, in quanto dichiarazioni unilaterali, non siano di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza del contratto di mutuo, si ritiene che, per quanto riguarda parte della somma predetta elargita nell'anno 2017, la prova del titolo sia stata, comunque, raggiunta. Si deve considerare la totale mancanza di contestazione specifica sul punto da parte convenuta, se non la generica affermazione della sussistenza di liberalità in favore di con cui l'attrice avrebbe avuto Parte_2
una relazione affettiva. Il tenore letterale di una parte delle causali dei versamenti rappresenta, tuttavia,
l'inequivoca volontà della di versare il denaro in prestito al convenuto. Oltre a ciò, si deve, Parte_1
altresì, evidenziare la totale mancanza di istanze istruttorie da parte convenuta a riprova delle contestazioni eccepite assolutamente generiche. Recentemente la Suprema Corte, pur ribadendo il principio sovraesposto dell'onere della prova incombente su parte attrice circa la dazione delle somme a titolo di mutuo, ha specificato che “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che
è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare
pagina 4 di 11 se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
“[…]A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.” (Cass. civ., Sez. II, 8.10.2021, n. 27372)
Il caso odierno è similare a quello posto all'attenzione della Cassazione perché, a fronte di una espressa imputazione del versamento documentata nella causale di bonifici, vi è la totale mancanza di allegazione contraria da parte del convenuto. Tale certamente non può essere la generica affermazione della difesa di circa l'erogazione delle somme a titolo di liberalità in virtù dell'asserito rapporto Pt_2 amoroso tra i due. Per questo si ritiene che “le circostanze del caso”, come sopra esposte, impongano di ritenere provata la dazione della somma da parte dell'attrice a titolo di mutuo in favore di Parte_2
Quindi, in relazione ai bonifici erogati nell'anno 2017, deve ritenersi provato l'avvenuto
[...]
prestito a titolo di mutuo della somma di € 1.000,00 versata sul conto corrente di ma a Controparte_1 favore di accipiens sostanziale, avente causale “li presto a in data Parte_2 Parte_2
20.10.2017 e la somma di € 1.000, avente la medesima causale erogata in data 25.10.2017 con conseguente obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo.
Per le stesse ragioni, in ragione della mancata specifica contestazione di parte convenuta con conseguente implicita ammissione delle circostanze dedotte da parte attrice sul punto e per l'inequivoco tenore letterale delle causali dei bonifici, si ritiene provata l'avvenuta erogazione da parte di a favore di di denaro a titolo di mutuo nel corso dell'anno 2020. Parte_1 Parte_2
Parte attrice chiedeva la restituzione della somma di € 16.970,00, producendo documentazione attestante i bonifici disposti in corso d'anno; tuttavia, da tale somma devono essere scomputati i bonifici di € 120,00 del 16.10.2020 avente causale “il regalo di compleanno”, di € 100,00 del
22.12.2020 avente causale “il regalo per Natale”, di € 150,00 avente causale “Per il mio regalo”; somme tutte presumibilmente versate a titolo di liberalità a favore di (doc. 3 di parte Parte_2
attrice) e non a titolo di mutuo.
In relazione alle altre somme si evidenzia che le stesse sono state erogate direttamente sul conto corrente di e le causali fanno tutte riferimento ad un prestito disposto a suo favore Parte_2
(doc. 4 di parte attrice). Anche le somme versate sul conto corrente del soggetto terzo, Persona_2
pagina 5 di 11 si ritiene debbano essere restituite all'attrice, poiché erogate a titolo di mutuo a Parte_2
Quest'ultimo è stato l'accipiens sostanziale degli emolumenti versati, alla luce dell'assenza di eccezioni sul punto della difesa e delle causali dei bonifici riportanti specificamente l'avvenuto versamento del denaro in “prestito” a mai infatti ha negato che tali Parte_2 Parte_2
somme siano state a lui versate dagli intestatari dei conti correnti e quindi vi sono univoci elementi presuntivi, uniti alla mancata contestazione, per ritenere che siano entrati nella sua disponibilità.
Considerato quanto sopra, in relazione all'anno 2020, è provata la dazione della somma di €
16.600,00 a titolo di mutuo a con conseguente obbligo restitutorio a carico del Parte_2 medesimo.
Parimenti deve essere riconosciuta la somma di € 800,00 (docc. 5 e 6 di parte attrice) erogata nell'anno 2021 sul conto corrente di con causale “prestito”, come risulta dai Parte_2 documenti agli atti attestanti gli avvenuti bonifici, non contestati specificamente da parte convenuta.
Non è stata, invece, raggiunta la prova da parte della difesa attorea della dazione di € 6.340,00 in contanti a favore di a titolo di mutuo. La documentazione prodotta a riprova riproduce Parte_2
le schermate WhatsApp di una conversazione tra le parti (doc. 7 di parte attrice) dalla quale in alcun modo si può ricondurre il versamento di quella specifica somma, nel corso dell'anno 2017, a favore di a titolo di prestito. Per quanto riguarda il valore probatorio della documentazione Parte_2
WhatsApp depositata agli atti (docc. 7, 11, 12, 17, 19, 21, 15, 23, 24, 26 di parte attrice) occorre distinguere il valore probatorio in sé delle schermate “screenshot” e dei messaggi prodotte, dal valore probatorio delle stesse in relazione ai fatti di causa. Come ha correttamente dedotto parte attrice, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza che “in ordine a tale mezzo di prova viene in considerazione che, per pacifico orientamento, gli screen shot dei messaggi via whattsapp contengono la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono riconducibile all'ambito dell'art. 2712
c.c. con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
essi sono prodotti non contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. n. 2019/19155 e la
giurisprudenza ivi richiamata, in tema di sms, applicabile per identità di ratio allo screen shot dei messaggi
whattsapp). Quanto alle modalità di disconoscimento, la Suprema Corte è costante nell'affermare la
necessità che lo stesso avvenga tempestivamente in forma chiara, circostanziata ed esplicita con
l'allegazione di specifici elementi attestanti la dedotta non conformità (Cass. 2021/12794).
Ciò posto, rileva che l'attrice, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non solo non ha allegato circostanze idonee a fornire la dimostrazione della non rispondenza della realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale ma neppure, a monte, ha contestato la suddetta non conformità,
pagina 6 di 11 limitandosi ad effettuare una genericissima contestazione ed un altrettanto generico disconoscimento del contenuto dei suddetti messaggi.
L'omesso disconoscimento della non conformità della riproduzione informatica alla realtà dei fatti priva di qualsivoglia rilevanza le difese attoree in merito all'inutilizzabilità dei messaggi in questione quali mezzi di prova e consente di ritenere dimostrate le circostanze ivi rappresentate” (Tribunale di
Milano, 23.01.2022, n. 486). Nel caso di specie, la difesa di parte convenuta ha disconosciuto in modo generico la documentazione prodotta, assumendo esclusivamente l'inutilizzabilità della messaggistica
WhatsApp. Posto che un simile disconoscimento non assume valore, in ogni caso tale documentazione non offre nel caso di specie un preciso e circostanziato apporto probatorio. Nei files contenti gli screenshot delle schermate WhatsApp non c'è un chiaro riferimento ad una specifica dazione di denaro, né tantomeno un chiaro riferimento temporale (docc. 7, 11, 12, 17, 19 di parte attrice). Queste conversazioni possono, però, avvalorare l'accoglimento parziale della domanda attorea quali elementi di prova integrabili – e integrati nel caso odierno – con gli altri elementi probatori agli atti. Dalla lettura delle schermate prodotte ben si comprende la continua richiesta di soldi “in prestito” di Parte_2
rivolta alla signora , la quale prometteva di dare ma esternava, altresì, la volontà di
[...] Parte_1 riavere indietro il denaro. (“e non haivl'intenzione di restituirmi i soldi” “è solo un prestito”; “Allora lunedì fai prestito”, di cui al doc. 12 di parte attrice;
“Ciao io ti ringrazio per tutto quello che tu Pt_1
hai fatto per me ovviamente come venderò ti restituirò il prestito come accordi presi tra io e te io sto con tra noi è finita forse non era mai cominciato tu non sei stata la mia banca io ti volevo CP_2 bene come ctedo me ne volevi tu per prestito non ti preoccupare appena si vende lo riavrai”, di cui al doc. 18 di parte attrice).
Alla luce di quanto sopra esposto risulta provata, pertanto, la dazione a titolo di mutuo da parte di a favore di della somma di € 19.400,00 (€ 2.000 relativa ai bonifici Parte_1 Parte_2 dell'anno 2017, € 16.600,00 relativa ai bonifici dell'anno 2020, € 800,00 relativa ai bonifici dell'anno
2021.). Da tale somma si deve detrarre quanto restituito dal convenuto con un versamento di € 600,00
(doc. 10 di parte attrice) sul conto corrente di , per un totale da restituire, quindi, pari ad € Parte_1
18.800,00; tale restituzione, incontestata dalla difesa dei convenuti, anche nella sua causale, risulta essere, altresì, ulteriore elemento probatorio a sostegno della domanda attorea. La stessa attrice non ha mai allegato essere stati pattuiti interessi tanto da avere richiesto la restituzione del solo capitale così implicitamente considerando il mutuo in essere tra le parti quale mutuo gratuito. Sulla somma oggetto di mutuo, trattandosi di obbligazione di valuta, e quindi non soggetta a rivalutazione, dovranno essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
pagina 7 di 11 Dall'accoglimento, seppur parziale, della domanda di restituzione della somma prestata a titolo di mutuo consegue il rigetto della domanda subordinata, formulata in I memoria istruttoria dall'attrice, di arricchimento senza giusta causa, ferma la sua ammissibilità, come già statuito con l'ordinanza del
28/03/2023. Sul punto si richiama l'indirizzo della Corte di Cassazione già affermato con la sentenza n.
26128/2010 e precisato con la sentenza n. 12310/2015. Secondo le Sezioni Unite “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi)”, quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio, è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo. Ciò per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e vedersi mortificate le proprie potenzialità difensive: “se l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché le è assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n°2) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio. Per queste ragioni si ritiene ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, considerata la medesima vicenda sostanziale dedotta alla base della pretesa.
In ogni caso l'azione ex art. 2041 c.c. non è accoglibile.
Si evidenzia che l'azione di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché azionabile in una serie illimitata di ipotesi ed è sussidiaria perché proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione, basata su un contratto o su un fatto illecito o su altro fatto o atto, per farsi indennizzare del pregiudizio subito ex art. 2042 c.c. Si tratta di un'azione che può essere fatta valere contestualmente all'azione contrattuale e in subordine rispetto ad essa, per l'eventualità che il titolo venga ritenuto nullo (con conseguente non esercitabilità del titolo); ma non è azionabile quando l'improponibilità di ogni altra azione derivi da difettosa tutela dei propri diritti o da intervenuta decadenza o quando la diversa azione proposta sia stata respinta perché infondata nel merito, come accaduto nel caso di specie per quanto attiene alle somme richieste, di cui difetta prova del mutuo. La sussidiarietà deve intendersi, pertanto, quando non vi sia altra azione tipica proponibile ab origine (tanto che, come sopra visto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta in via subordinata) e non perché la stessa sia stata rigettata o si sia prescritta. Principio ribadito e precisato pagina 8 di 11 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n. 33954/2023, che ha distinto le ipotesi in cui il rigetto deriva dalla carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda c.d. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa del suo interesse. La Cassazione ha così specificato che “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” In ragione della mancanza di prova parziale della domanda di restituzione contrattuale formulata in via principale dall'attrice consegue, quindi, il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa.
Per quanto riguarda la posizione di entrambe le parti hanno dato atto Controparte_1 dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, senza però procedere a formale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Mancando le formalità previste dal codice di rito non è possibile dichiarare l'estinzione ma deve procedersi a declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Ex plurimis Cass. civ., Sez. II,
21.03.2016 N. 5555.) A fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l'unico dato valutativo che deve esservi è se effettivamente tra le parti non vi sia più alcun contrasto, impedendo ciò la valutazione delle questioni processuali e di merito delle parti e la pronuncia di rigetto o accoglimento delle diverse domande giudiziali inizialmente proposte. La valutazione però dei presupposti delle azioni/eccezioni deve essere però svolta per valutare la cd soccombenza virtuale. Per quanto riguarda le somme prestate dalla signora a pari ad € 3.150,00 (docc. 1 Parte_1 Controparte_3
e 2 di parte attrice) si evidenzia che la difesa di parte attrice ha prodotto agli atti documentazione attestante i bonifici versati sul conto corrente di quest'ultimo. Solo parte dei predetti recavano causale specifica, riportante la volontà della di prestare denaro a d'altro canto, le Parte_1 Controparte_3
contestazioni della difesa del convenuto risultano essere assolutamente generiche proprio in punto allegazione dei fatti. Entrambe le parti, tuttavia, hanno dato atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale a spese di lite compensate e tale accordo può essere qui trasfuso. Per queste ragioni, tutte unitariamente pagina 9 di 11 considerate, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
e la compensazione totale delle spese di lite.
[...]
Per quanto riguarda le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono Parte_2 liquidate come da dispositivo e seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sottostanti parametri per ciascuna fase considerato quale scaglione di riferimento quello del decisum e non quello del disputatum (v. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007). Per quanto riguarda contributo unificato e spese esenti esse costituiscono obbligazione ex lege e devono essere rimborsate dalla parte soccombente come anticipate ( Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 21207 del 17/09/2013)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna a restituire a Parte_2
la somma pari ad € 18.800,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto Parte_1
di citazione al saldo.
pagina 10 di 11 2. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e Controparte_3 [...]
. Parte_1
3. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e
CpA.
4. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3
Genova, 23 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUNZO OLGA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ACUNZO OLGA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTAY Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 1/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. PATTAY GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTAY Parte_2 C.F._3
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 1/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. PATTAY GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 chiedendo la restituzione della somma di € 3.140,00 oltre interessi e di € 26.660,00 date a mutuo rispettivamente a e a Controparte_1 Parte_2
La difesa attorea esponeva che dal 2017 al 2021 l'attrice aveva effettuato parecchi prestiti di denaro ai convenuti.
Più precisamente venivano versati, come risultava dalla documentazione agli atti:
• a € 1.500,00 (doc. 1 di parte attrice) durante l'anno 2017 ed € 1.640,00 Controparte_1 durante l'anno 2019 (doc. 2 di parte attrice);
• a € 9.490,00 (doc. 1 di parte attrice), di cui € 6.340 in contanti (doc. 7 di parte Parte_2
attrice) durante l'anno 2017;
• sempre a nell'anno 2020 € 16.970,00, di cui € 10.170,00 dal 11/01/2020 al Parte_2
23/12/202 (doc. 3 di parte attrice) ed € 6.800,00 dal 3/02/2020 al 02/10/2020 (doc. 4 di parte attrice);
• nell'anno 2021 venivano versati a € 800,00, di cui € 50,00 in data 09/01/2021 Parte_2
(doc. 5 di parte attrice), € 750,00 dal 15/01/2021 al 20/02/2021 (doc. 6 di parte attrice)
I convenuti promettevano la restituzione del denaro una volta ricevuta una cospicua eredità da parte dello zio del Pt_2 Persona_1
Quest'ultimo decedeva (doc. 8 di parte attrice), occupava l'immobile dello zio Parte_2
(doc. 9 di parte attrice) ma ciononostante il convenuto non restituiva le somme ricevute in prestito, anzi ne richiedeva di ulteriori (doc. 7 di parte attrice).
Solamente in data 04/05/2021, 10/06/2021 e 30/06/2021 restituiva l'importo di € Parte_2
600,00. (doc. 10 di parte attrice).
Nulla più veniva versato e per questo era costretta ad adire le vie giudiziali. Parte_1
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché non provata.
[...]
La difesa dei convenuti in particolare eccepiva la natura di liberalità delle somme date, disconosceva le conversazioni WhatsApp prodotte agli atti ed eccepiva l'assenza agli atti dell'allegato n. 11.
In corso di giudizio venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con il deposito della I memoria istruttoria parte attrice precisava la domanda proposta, esperita quindi anche a titolo di arricchimento senza giusta causa, e rinunciava alle domande svolte nei confronti del sig. per intervenuto accordo stragiudiziale a spese compensate. Controparte_1
pagina 2 di 11 In merito alla posizione di la domanda di parte attrice deve essere accolta nei Parte_2 termini che seguono.
È giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, che, stante la lettera dell'art. 1813 c.c., il mutuo sia contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 04/02/2000, n. 1225).
Tuttavia, la datio d'una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità. Ciò in quanto una somma di denaro può essere consegnata per varie cause e la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 6 luglio 2001 n.
9209, 2 aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321). Il mutuo non è contratto che richiede la forma scritta ad substantiam e quindi può essere stipulato in forma orale come è accaduto nel caso di specie;
tuttavia, come esposto, è l'attore, che chiede la restituzione di somme prestate, tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, gli elementi costitutivi della domanda, quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso odierno si ritiene che, alla luce degli elementi probatori agli atti e in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la difesa di abbia assolto parzialmente al predetto Parte_1 onere della prova sulla stessa incombente.
In primo luogo, si evidenzia che la difesa dei convenuti non ha mai contestato di avere ricevuto le somme pretese dall'attrice, né la relativa quantificazione;
ha esclusivamente eccepito, alquanto genericamente, in merito alle somme prestate a l'esistenza di specifiche causali nei Controparte_1
bonifici, di cui alla documentazione agli atti (effettuati per “fisioterapia”, “per l'abbonamento in palestra” e “per andare a Milano”); pertanto, secondo la difesa dei convenuti da ciò si desumerebbe, apoditticamente, l'assenza del rapporto di mutuo.
Posto che, per quanto riguarda la posizione di come si esporrà in seguito, è Controparte_1
intervenuta la cessazione della materia del contendere, si evidenzia che la difesa sovrappone la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale, quindi la causa del contratto, con ciò che attiene alla sfera dei motivi. Quest'ultimi, come è noto, sono le ragioni soggettive ed individuali che pagina 3 di 11 inducono il contraente, in tal caso il a contrarre, che generalmente non permeano la Pt_2 giustificazione causale dell'atto negoziale. Ebbene, l'utilizzazione delle somme di denaro per gli scopi sopra citati non esclude che queste somme possano essere state prestate a titolo di mutuo, quindi con obbligo di restituzione.
Per quanto riguarda la posizione di su cui non è, invece, intervenuta cessazione Parte_2
della materia del contendere, nulla viene eccepito in modo specifico dalla difesa dei convenuti. È stata dedotta genericamente l'avvenuta erogazione dei soldi a titolo di liberalità e sono state disconosciute sempre genericamente le conversazioni WhatsApp agli atti. Come premesso, tuttavia, l'eccezione di controparte non vale ad invertire l'onere della prova incombente sull'attore di provare il titolo alla base dell'obbligo restitutorio. La difesa di a tal fine ha prodotto: l'estratto conto dei Parte_1 versamenti relativi all'anno 2017 a favore di sul conto corrente di Parte_2 Controparte_1
beneficiario dei bonifici, per un totale pari ad € 3.150,00. I versamenti avevano, come si legge, due differenti causali “a e altra con dicitura “li presto a (doc. 1 di parte Parte_2 Parte_2
attrice). Seppur tali indicazioni, in quanto dichiarazioni unilaterali, non siano di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza del contratto di mutuo, si ritiene che, per quanto riguarda parte della somma predetta elargita nell'anno 2017, la prova del titolo sia stata, comunque, raggiunta. Si deve considerare la totale mancanza di contestazione specifica sul punto da parte convenuta, se non la generica affermazione della sussistenza di liberalità in favore di con cui l'attrice avrebbe avuto Parte_2
una relazione affettiva. Il tenore letterale di una parte delle causali dei versamenti rappresenta, tuttavia,
l'inequivoca volontà della di versare il denaro in prestito al convenuto. Oltre a ciò, si deve, Parte_1
altresì, evidenziare la totale mancanza di istanze istruttorie da parte convenuta a riprova delle contestazioni eccepite assolutamente generiche. Recentemente la Suprema Corte, pur ribadendo il principio sovraesposto dell'onere della prova incombente su parte attrice circa la dazione delle somme a titolo di mutuo, ha specificato che “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che
è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare
pagina 4 di 11 se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
“[…]A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.” (Cass. civ., Sez. II, 8.10.2021, n. 27372)
Il caso odierno è similare a quello posto all'attenzione della Cassazione perché, a fronte di una espressa imputazione del versamento documentata nella causale di bonifici, vi è la totale mancanza di allegazione contraria da parte del convenuto. Tale certamente non può essere la generica affermazione della difesa di circa l'erogazione delle somme a titolo di liberalità in virtù dell'asserito rapporto Pt_2 amoroso tra i due. Per questo si ritiene che “le circostanze del caso”, come sopra esposte, impongano di ritenere provata la dazione della somma da parte dell'attrice a titolo di mutuo in favore di Parte_2
Quindi, in relazione ai bonifici erogati nell'anno 2017, deve ritenersi provato l'avvenuto
[...]
prestito a titolo di mutuo della somma di € 1.000,00 versata sul conto corrente di ma a Controparte_1 favore di accipiens sostanziale, avente causale “li presto a in data Parte_2 Parte_2
20.10.2017 e la somma di € 1.000, avente la medesima causale erogata in data 25.10.2017 con conseguente obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo.
Per le stesse ragioni, in ragione della mancata specifica contestazione di parte convenuta con conseguente implicita ammissione delle circostanze dedotte da parte attrice sul punto e per l'inequivoco tenore letterale delle causali dei bonifici, si ritiene provata l'avvenuta erogazione da parte di a favore di di denaro a titolo di mutuo nel corso dell'anno 2020. Parte_1 Parte_2
Parte attrice chiedeva la restituzione della somma di € 16.970,00, producendo documentazione attestante i bonifici disposti in corso d'anno; tuttavia, da tale somma devono essere scomputati i bonifici di € 120,00 del 16.10.2020 avente causale “il regalo di compleanno”, di € 100,00 del
22.12.2020 avente causale “il regalo per Natale”, di € 150,00 avente causale “Per il mio regalo”; somme tutte presumibilmente versate a titolo di liberalità a favore di (doc. 3 di parte Parte_2
attrice) e non a titolo di mutuo.
In relazione alle altre somme si evidenzia che le stesse sono state erogate direttamente sul conto corrente di e le causali fanno tutte riferimento ad un prestito disposto a suo favore Parte_2
(doc. 4 di parte attrice). Anche le somme versate sul conto corrente del soggetto terzo, Persona_2
pagina 5 di 11 si ritiene debbano essere restituite all'attrice, poiché erogate a titolo di mutuo a Parte_2
Quest'ultimo è stato l'accipiens sostanziale degli emolumenti versati, alla luce dell'assenza di eccezioni sul punto della difesa e delle causali dei bonifici riportanti specificamente l'avvenuto versamento del denaro in “prestito” a mai infatti ha negato che tali Parte_2 Parte_2
somme siano state a lui versate dagli intestatari dei conti correnti e quindi vi sono univoci elementi presuntivi, uniti alla mancata contestazione, per ritenere che siano entrati nella sua disponibilità.
Considerato quanto sopra, in relazione all'anno 2020, è provata la dazione della somma di €
16.600,00 a titolo di mutuo a con conseguente obbligo restitutorio a carico del Parte_2 medesimo.
Parimenti deve essere riconosciuta la somma di € 800,00 (docc. 5 e 6 di parte attrice) erogata nell'anno 2021 sul conto corrente di con causale “prestito”, come risulta dai Parte_2 documenti agli atti attestanti gli avvenuti bonifici, non contestati specificamente da parte convenuta.
Non è stata, invece, raggiunta la prova da parte della difesa attorea della dazione di € 6.340,00 in contanti a favore di a titolo di mutuo. La documentazione prodotta a riprova riproduce Parte_2
le schermate WhatsApp di una conversazione tra le parti (doc. 7 di parte attrice) dalla quale in alcun modo si può ricondurre il versamento di quella specifica somma, nel corso dell'anno 2017, a favore di a titolo di prestito. Per quanto riguarda il valore probatorio della documentazione Parte_2
WhatsApp depositata agli atti (docc. 7, 11, 12, 17, 19, 21, 15, 23, 24, 26 di parte attrice) occorre distinguere il valore probatorio in sé delle schermate “screenshot” e dei messaggi prodotte, dal valore probatorio delle stesse in relazione ai fatti di causa. Come ha correttamente dedotto parte attrice, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza che “in ordine a tale mezzo di prova viene in considerazione che, per pacifico orientamento, gli screen shot dei messaggi via whattsapp contengono la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono riconducibile all'ambito dell'art. 2712
c.c. con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
essi sono prodotti non contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. n. 2019/19155 e la
giurisprudenza ivi richiamata, in tema di sms, applicabile per identità di ratio allo screen shot dei messaggi
whattsapp). Quanto alle modalità di disconoscimento, la Suprema Corte è costante nell'affermare la
necessità che lo stesso avvenga tempestivamente in forma chiara, circostanziata ed esplicita con
l'allegazione di specifici elementi attestanti la dedotta non conformità (Cass. 2021/12794).
Ciò posto, rileva che l'attrice, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non solo non ha allegato circostanze idonee a fornire la dimostrazione della non rispondenza della realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale ma neppure, a monte, ha contestato la suddetta non conformità,
pagina 6 di 11 limitandosi ad effettuare una genericissima contestazione ed un altrettanto generico disconoscimento del contenuto dei suddetti messaggi.
L'omesso disconoscimento della non conformità della riproduzione informatica alla realtà dei fatti priva di qualsivoglia rilevanza le difese attoree in merito all'inutilizzabilità dei messaggi in questione quali mezzi di prova e consente di ritenere dimostrate le circostanze ivi rappresentate” (Tribunale di
Milano, 23.01.2022, n. 486). Nel caso di specie, la difesa di parte convenuta ha disconosciuto in modo generico la documentazione prodotta, assumendo esclusivamente l'inutilizzabilità della messaggistica
WhatsApp. Posto che un simile disconoscimento non assume valore, in ogni caso tale documentazione non offre nel caso di specie un preciso e circostanziato apporto probatorio. Nei files contenti gli screenshot delle schermate WhatsApp non c'è un chiaro riferimento ad una specifica dazione di denaro, né tantomeno un chiaro riferimento temporale (docc. 7, 11, 12, 17, 19 di parte attrice). Queste conversazioni possono, però, avvalorare l'accoglimento parziale della domanda attorea quali elementi di prova integrabili – e integrati nel caso odierno – con gli altri elementi probatori agli atti. Dalla lettura delle schermate prodotte ben si comprende la continua richiesta di soldi “in prestito” di Parte_2
rivolta alla signora , la quale prometteva di dare ma esternava, altresì, la volontà di
[...] Parte_1 riavere indietro il denaro. (“e non haivl'intenzione di restituirmi i soldi” “è solo un prestito”; “Allora lunedì fai prestito”, di cui al doc. 12 di parte attrice;
“Ciao io ti ringrazio per tutto quello che tu Pt_1
hai fatto per me ovviamente come venderò ti restituirò il prestito come accordi presi tra io e te io sto con tra noi è finita forse non era mai cominciato tu non sei stata la mia banca io ti volevo CP_2 bene come ctedo me ne volevi tu per prestito non ti preoccupare appena si vende lo riavrai”, di cui al doc. 18 di parte attrice).
Alla luce di quanto sopra esposto risulta provata, pertanto, la dazione a titolo di mutuo da parte di a favore di della somma di € 19.400,00 (€ 2.000 relativa ai bonifici Parte_1 Parte_2 dell'anno 2017, € 16.600,00 relativa ai bonifici dell'anno 2020, € 800,00 relativa ai bonifici dell'anno
2021.). Da tale somma si deve detrarre quanto restituito dal convenuto con un versamento di € 600,00
(doc. 10 di parte attrice) sul conto corrente di , per un totale da restituire, quindi, pari ad € Parte_1
18.800,00; tale restituzione, incontestata dalla difesa dei convenuti, anche nella sua causale, risulta essere, altresì, ulteriore elemento probatorio a sostegno della domanda attorea. La stessa attrice non ha mai allegato essere stati pattuiti interessi tanto da avere richiesto la restituzione del solo capitale così implicitamente considerando il mutuo in essere tra le parti quale mutuo gratuito. Sulla somma oggetto di mutuo, trattandosi di obbligazione di valuta, e quindi non soggetta a rivalutazione, dovranno essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
pagina 7 di 11 Dall'accoglimento, seppur parziale, della domanda di restituzione della somma prestata a titolo di mutuo consegue il rigetto della domanda subordinata, formulata in I memoria istruttoria dall'attrice, di arricchimento senza giusta causa, ferma la sua ammissibilità, come già statuito con l'ordinanza del
28/03/2023. Sul punto si richiama l'indirizzo della Corte di Cassazione già affermato con la sentenza n.
26128/2010 e precisato con la sentenza n. 12310/2015. Secondo le Sezioni Unite “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi)”, quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio, è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo. Ciò per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e vedersi mortificate le proprie potenzialità difensive: “se l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché le è assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n°2) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio. Per queste ragioni si ritiene ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, considerata la medesima vicenda sostanziale dedotta alla base della pretesa.
In ogni caso l'azione ex art. 2041 c.c. non è accoglibile.
Si evidenzia che l'azione di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché azionabile in una serie illimitata di ipotesi ed è sussidiaria perché proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione, basata su un contratto o su un fatto illecito o su altro fatto o atto, per farsi indennizzare del pregiudizio subito ex art. 2042 c.c. Si tratta di un'azione che può essere fatta valere contestualmente all'azione contrattuale e in subordine rispetto ad essa, per l'eventualità che il titolo venga ritenuto nullo (con conseguente non esercitabilità del titolo); ma non è azionabile quando l'improponibilità di ogni altra azione derivi da difettosa tutela dei propri diritti o da intervenuta decadenza o quando la diversa azione proposta sia stata respinta perché infondata nel merito, come accaduto nel caso di specie per quanto attiene alle somme richieste, di cui difetta prova del mutuo. La sussidiarietà deve intendersi, pertanto, quando non vi sia altra azione tipica proponibile ab origine (tanto che, come sopra visto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta in via subordinata) e non perché la stessa sia stata rigettata o si sia prescritta. Principio ribadito e precisato pagina 8 di 11 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n. 33954/2023, che ha distinto le ipotesi in cui il rigetto deriva dalla carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda c.d. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa del suo interesse. La Cassazione ha così specificato che “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” In ragione della mancanza di prova parziale della domanda di restituzione contrattuale formulata in via principale dall'attrice consegue, quindi, il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa.
Per quanto riguarda la posizione di entrambe le parti hanno dato atto Controparte_1 dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, senza però procedere a formale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Mancando le formalità previste dal codice di rito non è possibile dichiarare l'estinzione ma deve procedersi a declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Ex plurimis Cass. civ., Sez. II,
21.03.2016 N. 5555.) A fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l'unico dato valutativo che deve esservi è se effettivamente tra le parti non vi sia più alcun contrasto, impedendo ciò la valutazione delle questioni processuali e di merito delle parti e la pronuncia di rigetto o accoglimento delle diverse domande giudiziali inizialmente proposte. La valutazione però dei presupposti delle azioni/eccezioni deve essere però svolta per valutare la cd soccombenza virtuale. Per quanto riguarda le somme prestate dalla signora a pari ad € 3.150,00 (docc. 1 Parte_1 Controparte_3
e 2 di parte attrice) si evidenzia che la difesa di parte attrice ha prodotto agli atti documentazione attestante i bonifici versati sul conto corrente di quest'ultimo. Solo parte dei predetti recavano causale specifica, riportante la volontà della di prestare denaro a d'altro canto, le Parte_1 Controparte_3
contestazioni della difesa del convenuto risultano essere assolutamente generiche proprio in punto allegazione dei fatti. Entrambe le parti, tuttavia, hanno dato atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale a spese di lite compensate e tale accordo può essere qui trasfuso. Per queste ragioni, tutte unitariamente pagina 9 di 11 considerate, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
e la compensazione totale delle spese di lite.
[...]
Per quanto riguarda le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono Parte_2 liquidate come da dispositivo e seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sottostanti parametri per ciascuna fase considerato quale scaglione di riferimento quello del decisum e non quello del disputatum (v. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007). Per quanto riguarda contributo unificato e spese esenti esse costituiscono obbligazione ex lege e devono essere rimborsate dalla parte soccombente come anticipate ( Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 21207 del 17/09/2013)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna a restituire a Parte_2
la somma pari ad € 18.800,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto Parte_1
di citazione al saldo.
pagina 10 di 11 2. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e Controparte_3 [...]
. Parte_1
3. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e
CpA.
4. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3
Genova, 23 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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