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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Iuvara Voluti, con elezione di domicilio a Palermo, via Generale Streva
n.62. appellante contro in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa
Tornambè, con elezione di domicilio a Palermo, . Controparte_1 appellato
e nei confronti di in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Alibrando, con elezione di domicilio a Palermo, via Enrico
Fermi, 58. appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 5.12.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
(interveniente in primo grado) avverso la sentenza n.3326/2022 emessa dal GdP di Palermo il 22.11.2022 che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Controparte_2 avverso il d.i. n. 3420/20 (avente ad oggetto la somma di euro €
2.180,00), ha revocato il d.i. e ha condannato quest'ultimo al pagamento, in favore del della residua Controparte_3 somma di euro 928,00 e conseguentemente in accoglimento della domanda di manleva proposta dal ha Controparte_2 condannato al rimborso, in favore di detto Parte_1
Condominio, della medesima somma (oltre spese).
L'appellante a sostegno dell'appello ha sostanzialmente ribadito quanto già asserito in primo grado, ossia che lo stesso in quanto affetto da una malattia rara (malattia di Huntington) che determinerebbe tra gli altri anche una ridotta capacità ad organizzazione ed una riduzione della memoria a breve termine, avrebbe erroneamente utilizzato quale amministratore di entrambi i Condomini delle somme giacenti sul conto del per effettuare dei pagamenti di Controparte_3 competenza del Più in particolare avrebbe Controparte_2 erroneamente prelevato dal conto del la Controparte_3 somma di euro 2.128,00 versandola in favore del Condominio di corso
Silvestri e utilizzandola per il pagamento di una polizza assicurativa di pertinenza di quest'ultimo. Ha ulteriormente dedotto che avvedutosi dell'errore, avrebbe provveduto a riaccreditare tale somma in favore del mediante due versamenti nelle date Controparte_3
3.7.2013 e 17.7.2013 e di avere, altresì, dopo la notifica del d.i. provveduto a versare al la somma Controparte_3 ulteriore di € 1.200 tramite assegno circolare, ancorchè non dovuta.
Indi, ha chiesto, previa sospensione della sentenza impugnata, il riesame complessivo della vicenda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, la condanna del
[...] alla restituzione della somma di € 1.200,00 versata in Controparte_3 eccesso rispetto a quanto dovuto, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Costituitosi il ha preliminarmente Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ai sensi dell'art.342 cpc. Nel merito ha contestato i motivi d'appello e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo le eccezioni già proposte in primo grado.
Si è costituito altresì il il quale ha chiesto in Controparte_2 via principale la riforma totale della sentenza di primo grado, asserendo l'insussistenza del credito ingiunto con decreto n. 3420/20, in quanto saldato già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ha proposto altresì appello in via incidentale avverso la sentenza di primo grado e ha chiesto la condanna del alla restituzione Controparte_3 in suo favore della somma complessiva di € 2.749,56 (di cui euro 928,00 per sorte capitale quale residuo dell'asserito credito e la restante parte a titolo di spese di lite) corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo fondata la domanda di manleva dallo stesso proposta nei confronti del , non ha accolta la Pt_1 domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese in suo favore.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe. Così brevemente esposti i fatti di causa, osserva il Tribunale.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame
(art. 342 c.p.c.). L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge. A tal uopo, giova ricordare, alla luce dei più recenti arresti della Suprema
Corte di Cassazione, che il requisito di cui all'art. 342 c.p.c., s'intende soddisfatto se, alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, vengono contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa, diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza 27 ottobre 2014, n.22781).
Nel merito l'appello proposto da è fondato e va Parte_1 accolto per le ragioni di seguito indicate.
Risulta pacifico tra le parti che l'odierno appellante , all'epoca dei Pt_1 fatti amministratore di entrambi i condomini, ha provveduto al pagamento della polizza assicurativa (n. 3516201628060), stipulata dal con dell'ammontare di euro Controparte_2 CP_4
2.128,00, utilizzando erroneamente i fondi del c/c del condominio di
CP_3
Ciò di cui si discute in questa sede è invece se tale importo sia stato o meno restituito all'effettivo titolare, ossia il Controparte_3
[...]
Orbene, dai documenti prodotti dalle parti emerge che ben prima del deposito del ricorso monitorio, il ha Controparte_2 rimborsato in favore del la somma di € Controparte_3 1.064,00, giusto assegno emesso in data 03.07.2013 e negoziato il
18.07.2013. Tale circostanza è documentata dagli estratti conto relativi ai conti correnti dei due ed infatti sul conto n. CP_2
00000008012909 di pertinenza del alla voce Controparte_2
“Uscite” in data 18.07.2023 risulta la somma di euro 1.064,00 e nella medesima data sul conto corrente n. 00000008012929 di pertinenza del identificato col n. 754936090, risulta Controparte_3 come movimentazione in entrata la medesima somma di euro 1.064,00
(v. all.to 4- pag 9 file zip allegato dall'appellante e all.to alla comparsa di costituzione del “documenti prodotti nel Controparte_2 fascicolo di primo grado” pag 1, n.8).
Inoltre, dopo la notifica del d.i. opposto, l'amministratore
[...]
ha pagato in favore del Parte_1 Controparte_3
l'ulteriore somma di € 1.200,00, a mezzo assegni (v. cedole degli assegni circolari di € 400,00 ciascuno in allegato alle raccomandate del
26.7.2021 - 27.9.2021 – 11.10.2021, doc.7, 8 e 10 depositati in primo grado e allegati all'atto di appello).
Complessivamente, quindi, il già prima Controparte_3 della pronuncia di primo grado, ha avuto rimborsata la somma di €
[... 2.264,00 (di cui euro 1.064,00 provenienti dal conto del CP_3 ed euro 1200,00 dal conto di ), a fronte CP_2 Parte_1 della somma pretesa dal medesimo e oggetto del d.i. pari CP_3 ad euro € 2.128,00.
Consegue che ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere che a favore del residuasse ancora il credito di Controparte_3 euro 928,00, e quindi a condannare il al Controparte_2 relativo pagamento.
La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata e va invece dichiarata cessata la materia del contendere relativa alla pretesa azionata dal in quanto interamente soddisfatta, Controparte_3 seppure parte del pagamento sia stato effettuato nel corso del procedimento di primo grado. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue la revoca del d.i. opposto.
Va invece rigettata la domanda proposta in primo grado da
[...]
in via riconvenzionale nei confronti del Parte_1 Controparte_3
e riproposta con appello incidentale, con la quale ha chiesto la
[...] restituzione della somma di euro 1.200,00, asseritamente corrisposta in eccesso in favore del predetto Condominio, in quanto rimasta del tutto priva di supposto probatorio.
Né può assumere rilevanza a tale fine il versamento effettuato dalla compagnia di assicurazioni “Agenzia Milano di Montalto Luigi”, in favore del condominio di in data 10.01.2014, avente ad CP_3 oggetto la somma di € 1.064,00, in quanto non è stata in alcun modo dimostrata la causale di tale operazione che pertanto non può in via presuntiva ricondursi a tale vicenda.
Ed invero, l'obbligazione restitutoria (avente ad oggetto quanto indebitamente attribuito con la prestazione non dovuta) sorge in capo a colui che ha beneficiato del pagamento indebito, quindi nella specie in capo al sicchè la Compagnia assicurativa Controparte_2 non aveva alcuna ragione per restituire somme in favore del in relazione a tale vicenda. Controparte_3
Infine, tenuto conto che il in esecuzione Controparte_2 della sentenza di primo grado che va annullata, ha pagato al la somma complessiva di euro 2.749,56 Controparte_3
(di cui euro 928,00 per sorte a titolo di residuo credito, oltre gli interessi e le spese), quest'ultimo va condannato alla restituzione di tale somma in favore dell'avente diritto, in quanto pagamento non dovuto.
Quanto alle spese, ritiene questo Decidente che, in ragione dell'esito complessivo della lite, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da con Parte_1 atto del 28.12.2022, annulla la sentenza n. 3326/22 emessa dal GdP di Palermo il
22.11.2022.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il d.i. n. 3420/2020 emesso dal GdP di Palermo in data 13-14/10/2020.
Condanna il alla restituzione in favore Controparte_3 del , della somma di € 2.749,56 versata Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado.
Rigetta la domanda proposta da con appello Parte_1 incidentale.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, il 17.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Iuvara Voluti, con elezione di domicilio a Palermo, via Generale Streva
n.62. appellante contro in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa
Tornambè, con elezione di domicilio a Palermo, . Controparte_1 appellato
e nei confronti di in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Alibrando, con elezione di domicilio a Palermo, via Enrico
Fermi, 58. appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 5.12.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
(interveniente in primo grado) avverso la sentenza n.3326/2022 emessa dal GdP di Palermo il 22.11.2022 che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Controparte_2 avverso il d.i. n. 3420/20 (avente ad oggetto la somma di euro €
2.180,00), ha revocato il d.i. e ha condannato quest'ultimo al pagamento, in favore del della residua Controparte_3 somma di euro 928,00 e conseguentemente in accoglimento della domanda di manleva proposta dal ha Controparte_2 condannato al rimborso, in favore di detto Parte_1
Condominio, della medesima somma (oltre spese).
L'appellante a sostegno dell'appello ha sostanzialmente ribadito quanto già asserito in primo grado, ossia che lo stesso in quanto affetto da una malattia rara (malattia di Huntington) che determinerebbe tra gli altri anche una ridotta capacità ad organizzazione ed una riduzione della memoria a breve termine, avrebbe erroneamente utilizzato quale amministratore di entrambi i Condomini delle somme giacenti sul conto del per effettuare dei pagamenti di Controparte_3 competenza del Più in particolare avrebbe Controparte_2 erroneamente prelevato dal conto del la Controparte_3 somma di euro 2.128,00 versandola in favore del Condominio di corso
Silvestri e utilizzandola per il pagamento di una polizza assicurativa di pertinenza di quest'ultimo. Ha ulteriormente dedotto che avvedutosi dell'errore, avrebbe provveduto a riaccreditare tale somma in favore del mediante due versamenti nelle date Controparte_3
3.7.2013 e 17.7.2013 e di avere, altresì, dopo la notifica del d.i. provveduto a versare al la somma Controparte_3 ulteriore di € 1.200 tramite assegno circolare, ancorchè non dovuta.
Indi, ha chiesto, previa sospensione della sentenza impugnata, il riesame complessivo della vicenda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, la condanna del
[...] alla restituzione della somma di € 1.200,00 versata in Controparte_3 eccesso rispetto a quanto dovuto, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Costituitosi il ha preliminarmente Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ai sensi dell'art.342 cpc. Nel merito ha contestato i motivi d'appello e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo le eccezioni già proposte in primo grado.
Si è costituito altresì il il quale ha chiesto in Controparte_2 via principale la riforma totale della sentenza di primo grado, asserendo l'insussistenza del credito ingiunto con decreto n. 3420/20, in quanto saldato già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ha proposto altresì appello in via incidentale avverso la sentenza di primo grado e ha chiesto la condanna del alla restituzione Controparte_3 in suo favore della somma complessiva di € 2.749,56 (di cui euro 928,00 per sorte capitale quale residuo dell'asserito credito e la restante parte a titolo di spese di lite) corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo fondata la domanda di manleva dallo stesso proposta nei confronti del , non ha accolta la Pt_1 domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese in suo favore.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe. Così brevemente esposti i fatti di causa, osserva il Tribunale.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame
(art. 342 c.p.c.). L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge. A tal uopo, giova ricordare, alla luce dei più recenti arresti della Suprema
Corte di Cassazione, che il requisito di cui all'art. 342 c.p.c., s'intende soddisfatto se, alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, vengono contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa, diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza 27 ottobre 2014, n.22781).
Nel merito l'appello proposto da è fondato e va Parte_1 accolto per le ragioni di seguito indicate.
Risulta pacifico tra le parti che l'odierno appellante , all'epoca dei Pt_1 fatti amministratore di entrambi i condomini, ha provveduto al pagamento della polizza assicurativa (n. 3516201628060), stipulata dal con dell'ammontare di euro Controparte_2 CP_4
2.128,00, utilizzando erroneamente i fondi del c/c del condominio di
CP_3
Ciò di cui si discute in questa sede è invece se tale importo sia stato o meno restituito all'effettivo titolare, ossia il Controparte_3
[...]
Orbene, dai documenti prodotti dalle parti emerge che ben prima del deposito del ricorso monitorio, il ha Controparte_2 rimborsato in favore del la somma di € Controparte_3 1.064,00, giusto assegno emesso in data 03.07.2013 e negoziato il
18.07.2013. Tale circostanza è documentata dagli estratti conto relativi ai conti correnti dei due ed infatti sul conto n. CP_2
00000008012909 di pertinenza del alla voce Controparte_2
“Uscite” in data 18.07.2023 risulta la somma di euro 1.064,00 e nella medesima data sul conto corrente n. 00000008012929 di pertinenza del identificato col n. 754936090, risulta Controparte_3 come movimentazione in entrata la medesima somma di euro 1.064,00
(v. all.to 4- pag 9 file zip allegato dall'appellante e all.to alla comparsa di costituzione del “documenti prodotti nel Controparte_2 fascicolo di primo grado” pag 1, n.8).
Inoltre, dopo la notifica del d.i. opposto, l'amministratore
[...]
ha pagato in favore del Parte_1 Controparte_3
l'ulteriore somma di € 1.200,00, a mezzo assegni (v. cedole degli assegni circolari di € 400,00 ciascuno in allegato alle raccomandate del
26.7.2021 - 27.9.2021 – 11.10.2021, doc.7, 8 e 10 depositati in primo grado e allegati all'atto di appello).
Complessivamente, quindi, il già prima Controparte_3 della pronuncia di primo grado, ha avuto rimborsata la somma di €
[... 2.264,00 (di cui euro 1.064,00 provenienti dal conto del CP_3 ed euro 1200,00 dal conto di ), a fronte CP_2 Parte_1 della somma pretesa dal medesimo e oggetto del d.i. pari CP_3 ad euro € 2.128,00.
Consegue che ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere che a favore del residuasse ancora il credito di Controparte_3 euro 928,00, e quindi a condannare il al Controparte_2 relativo pagamento.
La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata e va invece dichiarata cessata la materia del contendere relativa alla pretesa azionata dal in quanto interamente soddisfatta, Controparte_3 seppure parte del pagamento sia stato effettuato nel corso del procedimento di primo grado. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue la revoca del d.i. opposto.
Va invece rigettata la domanda proposta in primo grado da
[...]
in via riconvenzionale nei confronti del Parte_1 Controparte_3
e riproposta con appello incidentale, con la quale ha chiesto la
[...] restituzione della somma di euro 1.200,00, asseritamente corrisposta in eccesso in favore del predetto Condominio, in quanto rimasta del tutto priva di supposto probatorio.
Né può assumere rilevanza a tale fine il versamento effettuato dalla compagnia di assicurazioni “Agenzia Milano di Montalto Luigi”, in favore del condominio di in data 10.01.2014, avente ad CP_3 oggetto la somma di € 1.064,00, in quanto non è stata in alcun modo dimostrata la causale di tale operazione che pertanto non può in via presuntiva ricondursi a tale vicenda.
Ed invero, l'obbligazione restitutoria (avente ad oggetto quanto indebitamente attribuito con la prestazione non dovuta) sorge in capo a colui che ha beneficiato del pagamento indebito, quindi nella specie in capo al sicchè la Compagnia assicurativa Controparte_2 non aveva alcuna ragione per restituire somme in favore del in relazione a tale vicenda. Controparte_3
Infine, tenuto conto che il in esecuzione Controparte_2 della sentenza di primo grado che va annullata, ha pagato al la somma complessiva di euro 2.749,56 Controparte_3
(di cui euro 928,00 per sorte a titolo di residuo credito, oltre gli interessi e le spese), quest'ultimo va condannato alla restituzione di tale somma in favore dell'avente diritto, in quanto pagamento non dovuto.
Quanto alle spese, ritiene questo Decidente che, in ragione dell'esito complessivo della lite, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da con Parte_1 atto del 28.12.2022, annulla la sentenza n. 3326/22 emessa dal GdP di Palermo il
22.11.2022.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il d.i. n. 3420/2020 emesso dal GdP di Palermo in data 13-14/10/2020.
Condanna il alla restituzione in favore Controparte_3 del , della somma di € 2.749,56 versata Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado.
Rigetta la domanda proposta da con appello Parte_1 incidentale.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, il 17.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza