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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4148 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Nunziante Cesaro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 44;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Cunto presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Potenza alla via XX Settembre n. 19;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 esponeva che in data Parte_1
18.6.2024 le veniva notificato l'intimazione di pagamento n.
10020249010014407000 e successivamente in data 15.7.2024 la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n° 100762202400003968000
ai quali sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del
Lavoro - diciannove avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2015 al 2021. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnati, il difetto di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi sopradescritti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
In limine litis va sottolineato come non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle parti resistenti.
O meglio, la predetta eccezione sarebbe da accogliere relativamente all'intimazione di pagamento relativamente ai vizi formali (ossia mancata notifica degli avvisi e difetto di motivazione) atteso che il presente ricorso è
stato depositato oltre i 20 giorni dalla sua notifica così come previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c, la stessa eccezione non può essere accolta relativamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata in quanto la Suprema Corte ha precisato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del
OS (ma tanto deve ritenersi a fortiori anche per la comunicazione preventiva) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all'esecuzione (Cass. SS.UU. n. 10261/2018, Cass. n. 10272 del 19 aprile
2021). Ad ogni modo e ad abundantiam parte ricorrente contesta anche la prescrizione successiva, che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva ed è sempre proponibile senza limiti temporali.
Chiarito ciò, occorre accertare quindi se gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui impugnati siano stati effettivamente notificati al . Pt_1
Ebbene, dalla documentazione allegata agli atti di causa dall' , si evince CP_1
che gli avvisi di addebito sono stati notificati al rispettivamente il Pt_1
20.6.2018, 8.7.2018, 5.12.2018, 13.3.2019, 20.6.2019, 29.5.2019, 6.7.2019,
30.7.2019, 14.9.2019, 1.10.2019, 4.12.2019, 15.1.2020, 17.12.2019,
16.1.2020, 12.2.2020, 20.11.2021, 7.12.2021, 21.7.2022 e il 25.1.2023 a mezzo pec all'indirizzo della così come risulta dalle ricevute di Pt_1
avvenuta consegna agli atti presenti nel fascicolo dell' . CP_1
La nulla eccepisce sulla notifica di tali atti. Pt_1
Occorre ora accertare se successivamente alla notifica di siffatti avvisi sia sopraggiunta la prescrizione come eccepito dalla . Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi in esame, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta di aver notificato alla , nel corso degli anni,
[...] Pt_1
validi atti interruttivi della prescrizione (cfr. produzioni di parte resistente
). Controparte_2
Segnatamente, risultano allegati: 1) l'intimazione di pagamento n.
10020199016300686000 notificata a mezzo pec in data 9.10.2019, valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
40020180002313811000 notificato in data 20.6.2018 e
40020180004071713000 notificato in data 8.7.2018 e 2) l'intimazione di pagamento n. 10020209004267176000 notificata a mezzo pec in data
6.2.2020 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 40020190000613510000 notificato a mezzo pec 13.3.2019. (cfr. produzione nn. 5 e 6 presenti nel fascicolo di parte dell' ). Controparte_2
Con riferimento ai predetti avvisi di addebito e per tutti gli altri avvisi sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va sottolineata la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che per tutti i predetti avvisi di addebito il termine di prescrizione
è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata per nessuno di essi. Infine, va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione in violazione dello
Statuto dei diritti del contribuente, per essere l'intimazione di pagamento non motivata e il relativo credito non individuato, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SS.UU n. 11722/2010).
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28688/2018
la quale ha statuito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve
essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). Tuttavia, la semplicità
delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4148 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell e dell' Pt_1 CP_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascuno Controparte_2
di essi in complessivi € 3.291,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020180007263027000 notificato a mezzo pec il 5.12.2018 e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4148 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Nunziante Cesaro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 44;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Cunto presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Potenza alla via XX Settembre n. 19;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 esponeva che in data Parte_1
18.6.2024 le veniva notificato l'intimazione di pagamento n.
10020249010014407000 e successivamente in data 15.7.2024 la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n° 100762202400003968000
ai quali sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del
Lavoro - diciannove avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2015 al 2021. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnati, il difetto di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi sopradescritti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
In limine litis va sottolineato come non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle parti resistenti.
O meglio, la predetta eccezione sarebbe da accogliere relativamente all'intimazione di pagamento relativamente ai vizi formali (ossia mancata notifica degli avvisi e difetto di motivazione) atteso che il presente ricorso è
stato depositato oltre i 20 giorni dalla sua notifica così come previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c, la stessa eccezione non può essere accolta relativamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata in quanto la Suprema Corte ha precisato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del
OS (ma tanto deve ritenersi a fortiori anche per la comunicazione preventiva) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all'esecuzione (Cass. SS.UU. n. 10261/2018, Cass. n. 10272 del 19 aprile
2021). Ad ogni modo e ad abundantiam parte ricorrente contesta anche la prescrizione successiva, che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva ed è sempre proponibile senza limiti temporali.
Chiarito ciò, occorre accertare quindi se gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui impugnati siano stati effettivamente notificati al . Pt_1
Ebbene, dalla documentazione allegata agli atti di causa dall' , si evince CP_1
che gli avvisi di addebito sono stati notificati al rispettivamente il Pt_1
20.6.2018, 8.7.2018, 5.12.2018, 13.3.2019, 20.6.2019, 29.5.2019, 6.7.2019,
30.7.2019, 14.9.2019, 1.10.2019, 4.12.2019, 15.1.2020, 17.12.2019,
16.1.2020, 12.2.2020, 20.11.2021, 7.12.2021, 21.7.2022 e il 25.1.2023 a mezzo pec all'indirizzo della così come risulta dalle ricevute di Pt_1
avvenuta consegna agli atti presenti nel fascicolo dell' . CP_1
La nulla eccepisce sulla notifica di tali atti. Pt_1
Occorre ora accertare se successivamente alla notifica di siffatti avvisi sia sopraggiunta la prescrizione come eccepito dalla . Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi in esame, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta di aver notificato alla , nel corso degli anni,
[...] Pt_1
validi atti interruttivi della prescrizione (cfr. produzioni di parte resistente
). Controparte_2
Segnatamente, risultano allegati: 1) l'intimazione di pagamento n.
10020199016300686000 notificata a mezzo pec in data 9.10.2019, valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
40020180002313811000 notificato in data 20.6.2018 e
40020180004071713000 notificato in data 8.7.2018 e 2) l'intimazione di pagamento n. 10020209004267176000 notificata a mezzo pec in data
6.2.2020 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 40020190000613510000 notificato a mezzo pec 13.3.2019. (cfr. produzione nn. 5 e 6 presenti nel fascicolo di parte dell' ). Controparte_2
Con riferimento ai predetti avvisi di addebito e per tutti gli altri avvisi sottesi all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va sottolineata la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che per tutti i predetti avvisi di addebito il termine di prescrizione
è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata per nessuno di essi. Infine, va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione in violazione dello
Statuto dei diritti del contribuente, per essere l'intimazione di pagamento non motivata e il relativo credito non individuato, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SS.UU n. 11722/2010).
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28688/2018
la quale ha statuito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve
essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). Tuttavia, la semplicità
delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4148 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell e dell' Pt_1 CP_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascuno Controparte_2
di essi in complessivi € 3.291,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020180007263027000 notificato a mezzo pec il 5.12.2018 e