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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 11770/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Casetti Parte_1
-Attrice- E NI Controparte_1
-Convenuta contumace- E
Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi ex legge Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Intervenuti-
pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2022,
[...]
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Pt_1
REPUBBLICA FEDERALE di GNI chiedendone la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis a seguito dell'uccisione di di cui è Persona_1
erede, ad opera delle forze armate naziste del Terzo Reich in occasione dell'eccidio in località Pratale in data 23 Luglio 1944.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che la sera del 23
Luglio 1944 un gruppo di tedeschi appartenenti alla IV Divisione Paracadutisti, dopo aver fatto irruzione nelle abitazioni di civili residenti a [...]in
Tavarnelle Val di Pesa, aveva prelevato dodici uomini, li aveva condotti in un vicino boschetto e li aveva trucidati con ripetute raffiche di mitra.
Tra quegli uomini vi era dante causa dell'odierna attrice. Persona_1
Chiedeva pertanto, in qualità di erede, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania in ordine all'eccidio de quo e conseguentemente e per l'effetto che questa venisse condannata al risarcimento del danno.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GNI della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Intervenivano volontariamente la Controparte_2
e il i quali,
[...] Controparte_3
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 11 L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, chiedeva venisse affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al oltre al dichiararsi del difetto di Controparte_3
legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania,
Nel merito che venisse rigettata la domanda per difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi, tra cui la qualità di erede in capo a parte attrice.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure pagina 3 di 11 imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui pagina 4 di 11 operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrebbe essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
pagina 5 di 11 L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalle ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_5
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_5
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo pagina 6 di 11 comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_5
procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da pagina 7 di 11 crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_5
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_5
condanna della Controparte_2
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione pagina 8 di 11 eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
3)La statuizione di rigetto
Tanto precisato in ordine alla giurisdizione e al soggetto eventualmente tenuto al pagamento in caso di accoglimento delle domande risarcitorie, si deve evidenziare come, nel caso concreto, la pretesa di parte attrice risulti 1) non sorretta da un concreto interesse ad agire in quanto rivolta nei confronti della
Repubblica Federale di Germania non tenuta al pagamento dei risarcimenti richiesti;
2) priva di riscontro probatorio, poiché non vi è alcuna prova che la sia erede di per la cui morte ad opere delle milizie naziste Pt_1 Persona_1
parte attrice reclama i danni iure hereditatis.
Quanto al primo aspetto-difetto di interesse ad agire- si è già osservato che l'art. 43 co 3 d.l. n. 36/2022, nell'interpretazione fornita dalla Consulta, configura una espromissione liberatoria ex lege della Germania in via esecutiva, posto che le procedure esecutive in corso sono estinte e non ne possono essere iniziate di nuove.
Il legislatore italiano ha quindi inteso, nel dar seguito agli accordi di Bonn, tenere indenne la Germania da ogni pretesa risarcitoria che, difatti, potrà essere fatta valere esclusivamente sul 'Fondo-ristori'.
pagina 9 di 11 Una eventuale- ed inammissibile- condanna della Germania non arrecherebbe alcun vantaggio agli attori i quali, difatti, non potrebbero mettere in esecuzione la sentenza emessa.
Quanto al secondo punto-difetto di prova della qualità di erede -la ha Pt_1
esclusivamente provato di essere discendente di dalle forze Persona_2
del Terzo Reich in data 23 Luglio 1944 in località Pratale, Tavarnelle Val di
Pesa- ma non la sua qualità di erede.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge che la è figlia Pt_1
di a sua volta figlia di la quale contrasse Controparte_6 Persona_1
matrimonio con Controparte_7
è pertanto il nonno materno dell'attrice così che Persona_1 Parte_1
questa potrebbe reclamare il risarcimento dei danni iure hereditatis patìti dalla madre per la perdita del rapporto parentale con il proprio padre Persona_1
Tuttavia non risulta agli atti alcuna accettazione- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- da parte di dell'eredità di Parte_1
Controparte_6
Nulla è stato allegato e provato in ordine alla accettazione della predetta eredità, così che alcunché può reclamare per il danno che la Parte_1
madre avrebbe potuto chiedere per l'uccisione del padre Persona_1
difettando la prova della sua qualità di erede.
Tanto comporta il rigetto della domanda
4) Le spese processuali
Quanto al regolamento delle spese processuali, non vi sarà alcuna statuizione relativamente al rapporto tra parte attrice e la Repubblica Federale di
Germania, non avendo questa svolto alcuna attività difensiva.
pagina 10 di 11 Relativamente al rapporto processuale tra gli attori e gli intervenuti, le spese vanno compensate in considerazione della assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GNI;
niente per le spese;
compensa le spese processuali tra gli attori e i terzi intervenuti.
Firenze, 27.V.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11