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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 7808/2025, promossa da:
- Avv. PIRRO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. PLATANIA ANTONIETTA Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 068 2003 260672 55; condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 7808/2025, promossa da:
- Avv. PIRRO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. PLATANIA ANTONIETTA Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 068 2003 260672 55; condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison