Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13414/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13414 del 2021, proposto da
DR TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, Università degli Studi di Camerino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
ES AC, AN OR Uccelli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell’elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell’Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell’Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - dei bandi di concorso delle Università per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21,28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 19, 14, 27 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21,28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 19, 14, 27 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate
all’adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e dell’Università degli Studi di Camerino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, conseguendo un punteggio di 34,20, non utile per l’immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati.
2. Con il ricorso all’esame impugna la graduatoria finale unitamente a tutti gli atti della procedura selettiva, articolando plurimi motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo parte ricorrente contesta la formulazione dei quesiti somministrati nello svolgimento della prova, censurando nello specifico le domande indicate con i numeri 2 e 21 della matrice ministeriale, in quanto asseritamente ambigue e/o fuori programma, invocando la conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a consentirne l’ammissione alla facoltà di interesse.
4. Con il secondo motivo viene contestata la composizione delle domande, in quanto tra le domande di cultura generale e di logica sarebbero state inserite, rispettivamente, un quesito di chimica e uno di matematica.
5. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si contesta che i candidati si sarebbero trovati a dover rispondere a domande che esulano dalla loro formazione scolastica e che le domande di “ragionamento logico” non potrebbero essere fatte rientrare nel novero dei quesiti di “cultura generale”.
6. Con il quarto motivo, sempre formulato in via subordinata, si lamenta l’illegittimo affidamento al CINECA del compito di predisporre le prove, nonché la mancata nomina di una commissione di esperti a tal fine e la mancata validazione dei quesiti.
7. Con il quinto, il sesto ed il settimo dei motivi di ricorso si censurano le previsioni relative alla determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno professionale.
8. Infine, con l’ottavo motivo si stigmatizza la violazione del principio dell’anonimato.
9. Con ordinanza del 29.7.2022, n. 3735, il Consiglio di Stato, tenuto conto dei risultati della verificazione disposta sui quesiti e, in particolare, dell’accertata ambiguità del quesito n. 21, in sede di appello cautelare ha accolto l’istanza di ammissione con riserva del ricorrente “ facendo salva la determinazione dell’amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio che l’amministrazione dovrà rettificare alla stregua dalla risposta data dall’appellante e della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse ”.
10. In esecuzione della predetta ordinanza, il Ministero ha assegnato parte ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, presso la quale è avvenuta l’immatricolazione, con riserva e in sovrannumero.
11. Con memoria depositata il 27.5.2025 parte ricorrente ha chiesto la conferma dell’immatricolazione e il conseguente scioglimento della riserva apposta.
12. All’udienza di merito straordinario dell’11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per la parte relativa alla contestazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale, nei termini di seguito precisati.
14. Il Collegio, nel richiamarsi al pertinente contenuto dei precedenti pronunciamenti della Sezione resi anche in sede di merito con riguardo a contestazioni di analogo tenore riferite alla medesima tornata concorsuale 2021/2022 (in tal senso cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 18 aprile 2024, n. 7687, 9 dicembre 2022, n. 16495, 2 dicembre 2022, n. 16073 e 21 novembre 2022, n. 15389), intende aderire ai risultati della verificazione disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi omologhi a quello per cui è causa (cfr., tra le tante, ordinanze Cons. Stato, sez. VII, n. 2878/2022, n. 1578/2022 e n. 1962/2022).
15. In particolare, la Commissione incardinata presso l’incaricato Istituto Superiore di Sanità, all’esito delle espletate operazioni di esame e di valutazione dei quesiti sottoposti, ha riconosciuto quello contrassegnato con il numero 21 della matrice ministeriale come ambiguo e, dunque, tale da poter indurre in errore il candidato.
16. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha espressamente contestato il suddetto quesito, deducendo di aver omesso la risposta per il quesito medesimo e lamentando la conseguente penalizzazione subita in termini di punteggio ottenuto.
17. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione e alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ravvisa dunque il carattere ambiguo della formulazione del quesito n. 21 - espressamente contestato - in quanto, nella sostanza, non recava alcuna possibile risposta esatta, rilevando come l’accertata ambiguità del quesito medesimo abbia finito per penalizzare in maniera determinante il ricorrente precludendo allo stesso un migliore posizionamento in graduatoria.
18. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha espressamente dichiarato, nell’ambito delle prodotte memorie difensive (unitamente alla documentazione depositata), di aver ottenuto l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, all’esito dell’assegnazione effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Stato, e che tale assegnazione è totalmente satisfattiva della domanda.
19. Va altresì osservato che l’Amministrazione resistente nulla ha rappresentato in giudizio in ordine ad eventuali criticità e/o disfunzioni organizzative da ricondursi all’ottemperanza al predetto decisum cautelare.
20. Il Collegio rileva, dunque, come l’accoglimento del ricorso nei termini sopra precisati possa consentire l’integrale assorbimento dei restanti motivi di gravame, stante la portata integralmente satisfattiva di tale pronuncia in rapporto alla pretesa di parte ricorrente, alla luce delle dichiarazioni dalla medesima rese nella memoria depositata in giudizio; per l’effetto dispone, a definizione della vicenda contenziosa – in linea con i precedenti pronunciamenti della Sezione resi su casi analoghi (cfr., ex multis , sent. 15 dicembre 2022, n. 16917 e 25 novembre 2022, n. 15771) – la conferma dell’ammissione del ricorrente medesima al corso di medicina e chirurgia presso la sede universitaria di assegnazione, con correlato scioglimento della riserva apposta.
21. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
22. Stante la natura del contenzioso e la peculiarità della questione trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone la conferma dell’ammissione del ricorrente al corso di medicina e chirurgia presso la sede universitaria di assegnazione, con correlato scioglimento della riserva apposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO