Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10242
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Sentenza 15 febbraio 2024

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In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10242
    Data del deposito : 15 febbraio 2024

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