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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/08/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 967/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 967/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Condofuri (RC), in via Duca D'Aosta n. 68, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
1 Gasparone che la rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
E
(oggi Controparte_1 Controparte_2
) - C.F. , -
[...] P.IVA_1 [...]
- in persona del Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal dott. , dal dott. e dal dott. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Funzionari dello stesso , elettivamente domiciliati nel Comune di Locri presso CP_1
l'IPSSA DEA PERSEFONE Viale I Maggio
Resistente
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, deduceva: - di essere Parte_1 alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola primaria, Controparte_1 tipo posto comune, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore, Benestare, AR, MI” assegnata all'istituzione scolastica primaria di Ardore Marina, con contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 4722/VII2 del 01/09/2021, decorrenza dal 01/09/2021; - di aver prestato servizio alle dipendenze del , inquadrata con la Controparte_1 qualifica di “docente” in forza di più contratti a tempo determinato, dal 2017 all'a.s.
2021/2022; - di aver svolto diverse supplenze brevi e temporanee per i periodi così specificati: - dal 28/02/2017 al 07/04/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di
OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 08/04/2017 al 19/05/2017, presso l'Istituto
Comprensivo, “OV” di OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 20/05/2017 al
12/06/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 25/09/2017 al 30/10/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore
Benestare AR MI “ Ardore Marina (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/10/2017 al 20/11/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore Benestare AR MI “
[...]
per 24 ore settimanali;
- dal 21/11/2017 al 22/12/2017, presso l'Istituto Parte_2
2 Comprensivo, “Ardore Benestare AR MI “ Ardore Marina (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 10/01/2018 al 27/01/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA
EL OC ” di EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal
28/01/2018 al 08/02/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC ” di
EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 16/02/2018 al 01/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/03/2018 al 21/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M
CO ” di MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 06/04/2018 al
18/05/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC ” di EL di
PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 19/05/2018 al 11/06/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, GA EL OC ” di EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 12/10/2018 al 20/10/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di
OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, “M CO ” di MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di
MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/01/2019 al 09/06/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 03/10/2019 al 31/10/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/11/2019 al 30/11/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 02/12/2019 al 31/12/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/01/2020 al 30/01/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/01/2020 al 29/02/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/03/2020 al 30/03/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/03/2020 al 29/04/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 30/04/2020 al 29/05/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 30/05/2020 al 10/06/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 05/10/2020 al 30/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 06/11/2020 al 28/11/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 29/11/2020 al 29/12/2020,
3 presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 30/12/2020 al 01/02/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 02/02/2021 al 01/03/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 03/03/2021 al 01/04/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 02/04/2021 al 30/04/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 01/05/2021 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 15/06/2021 al 15/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- che la retribuzione corrisposta per i periodi indicati risulta erronea per la mancata corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente;
- che tale retribuzione è riconosciuta ai docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001; - che l'attribuzione di tale elemento retributivo in favore del solo personale di ruolo o con incarico annuale scadenza al 30.06 o al 31.08 di ogni anno scolastico, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento;
- che l'attività lavorativa effettivamente prestata è la medesima di quella demandata ai docenti di ruolo o con incarico annuale;
- che si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); - che tale emolumento rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - 1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt.
81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto;
2. per l'effetto, condannare il
[...]
[..
[...] , (C.F. , in persona del pro-tempore, con sede in Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei POghesi, n. 12, Roma, al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto;
3. condannare infine il (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso CP_9
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei POghesi, n. 12, Roma, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, CP_1 eccependo la non riconducibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato dichiarati dal ricorrente, inquadrabili tra le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, alle fattispecie contrattuali elencate ai fini della percezione dell'emolumento richiesto (ossia le supplenze annuali al 31.08 e supplenze temporanee al 30.06), concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con le note di trattazione scritte successivamente depositate, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità del cognome indicato nel ricorso in quanto non rispondente a CP_10 ma e ha dichiarato altresì di rinunciare alla richiesta di riconoscimento della Pt_1
Retribuzione Professionale Docenti ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Con provvedimento del 26.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere precisato che legittimato passivo nel presente procedimento
è il , così come evincibile dal ricorso introduttivo Controparte_11 del presente giudizio, quale soggetto nei cui confronti è promossa l'azione da parte
5 ricorrente, non assumendo rilievo di per sé l'astratta legittimazione processuale di soggetti non direttamente evocati in giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 prevede e disciplina la cosiddetta retribuzione professionale docente: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta nel 2017 dal 28/02/2017 al 07/04/2017, dal
08/04/2017 al 19/05/2017, dal 20/05/2017 al 12/06/2017 presso l'Istituto Comprensivo,
“OV” di OV (RC); nell'A.S. 2017/2018 dal 25/09/2017 al 30/10/2017, dal
31/10/2017 al 20/11/2017, dal 21/11/2017 al 22/12/2017 presso l'Istituto Comprensivo,
“Ardore Benestare AR MI “ dal 10/01/2018 al 27/01/2018, Parte_2 dal 28/01/2018 al 08/02/2018 presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC” di EL di PO AL (RC), dal 16/02/2018 al 01/03/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), dal 07/03/2018 al 21/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di MO CO (RC), dal
06/04/2018 al 18/05/2018, dal 19/05/2018 al 11/06/2018, presso l'Istituto Comprensivo,
GA EL OC ” di EL di PO AL (RC); nell'a.s. 2018/2019 dal
12/10/2018 al 20/10/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di OV (RC), dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di
6 MO CO (RC), dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo,
“M CO ” di MO CO (RC), dal 07/01/2019 al 09/06/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC); nell'a.s. 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/10/2019, dal 01/11/2019 al 30/11/2019, dal 02/12/2019 al
31/12/2019, dal 01/01/2020 al 30/01/2020, dal 31/01/2020 al 29/02/2020, dal 01/03/2020 al 30/03/2020, dal 31/03/2020 al 29/04/2020, dal 30/04/2020 al 29/05/2020,dal
30/05/2020 al 10/06/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di
RA (RC); nell'a.s. 2020/2021 dal 05/10/2020 al 30/10/2020, dal 06/11/2020 al
28/11/2020, dal 29/11/2020 al 29/12/2020, dal 30/12/2020 al 01/02/2021, dal 02/02/2021 al 01/03/2021, dal 03/03/2021 al 01/04/2021, dal 02/04/2021 al 30/04/2021, dal
01/05/2021 al 12/06/2021, dal 15/06/2021 al 15/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo,
LE CO ” di RA (RC).
In particolare, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
Parte ricorrente, in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come CP_1 interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa suddetta deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano
7 specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema
Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche
Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di
Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 – Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n.
1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche
8 tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, negli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente supplente, dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla stessa sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Tale circostanza trova anche conferma nello Stato Matricolare allegato dallo stesso
Ministero resistente.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ritenuto di dover applicare nel caso di specie i valori tariffari minimi (D.M. 55/2014 e succ. modif.), stante la natura seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
- N. RG. 967/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Pt_1
ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del
[...]
15.03.2001 ed ai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, per i periodi in cui ha svolto attività di docenza a tempo determinato così come dettagliati nel ricorso;
- condanna il (oggi Controparte_1 Controparte_11
) in persona del al pagamento in favore della ricorrente della somma
[...] CP_4 dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, ai sensi dell'art. 25 CCNL
31.08.1999;
- condanna il (oggi Controparte_1 Controparte_11
) in persona del alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in
[...] CP_4 complessivi € 1.886,50 oltre rimborso spese generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 06.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 967/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 967/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Condofuri (RC), in via Duca D'Aosta n. 68, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
1 Gasparone che la rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
E
(oggi Controparte_1 Controparte_2
) - C.F. , -
[...] P.IVA_1 [...]
- in persona del Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal dott. , dal dott. e dal dott. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Funzionari dello stesso , elettivamente domiciliati nel Comune di Locri presso CP_1
l'IPSSA DEA PERSEFONE Viale I Maggio
Resistente
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, deduceva: - di essere Parte_1 alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola primaria, Controparte_1 tipo posto comune, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore, Benestare, AR, MI” assegnata all'istituzione scolastica primaria di Ardore Marina, con contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 4722/VII2 del 01/09/2021, decorrenza dal 01/09/2021; - di aver prestato servizio alle dipendenze del , inquadrata con la Controparte_1 qualifica di “docente” in forza di più contratti a tempo determinato, dal 2017 all'a.s.
2021/2022; - di aver svolto diverse supplenze brevi e temporanee per i periodi così specificati: - dal 28/02/2017 al 07/04/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di
OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 08/04/2017 al 19/05/2017, presso l'Istituto
Comprensivo, “OV” di OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 20/05/2017 al
12/06/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 25/09/2017 al 30/10/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore
Benestare AR MI “ Ardore Marina (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/10/2017 al 20/11/2017, presso l'Istituto Comprensivo, “Ardore Benestare AR MI “
[...]
per 24 ore settimanali;
- dal 21/11/2017 al 22/12/2017, presso l'Istituto Parte_2
2 Comprensivo, “Ardore Benestare AR MI “ Ardore Marina (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 10/01/2018 al 27/01/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA
EL OC ” di EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal
28/01/2018 al 08/02/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC ” di
EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 16/02/2018 al 01/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/03/2018 al 21/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M
CO ” di MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 06/04/2018 al
18/05/2018, presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC ” di EL di
PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 19/05/2018 al 11/06/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, GA EL OC ” di EL di PO AL (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 12/10/2018 al 20/10/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di
OV (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, “M CO ” di MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di
MO CO (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/01/2019 al 09/06/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 03/10/2019 al 31/10/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/11/2019 al 30/11/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 02/12/2019 al 31/12/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/01/2020 al 30/01/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/01/2020 al 29/02/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 01/03/2020 al 30/03/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 31/03/2020 al 29/04/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 30/04/2020 al 29/05/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 30/05/2020 al 10/06/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 05/10/2020 al 30/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 06/11/2020 al 28/11/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 29/11/2020 al 29/12/2020,
3 presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 30/12/2020 al 01/02/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 02/02/2021 al 01/03/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 03/03/2021 al 01/04/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 02/04/2021 al 30/04/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 01/05/2021 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE
CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- dal 15/06/2021 al 15/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), per 18 ore settimanali;
- che la retribuzione corrisposta per i periodi indicati risulta erronea per la mancata corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente;
- che tale retribuzione è riconosciuta ai docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001; - che l'attribuzione di tale elemento retributivo in favore del solo personale di ruolo o con incarico annuale scadenza al 30.06 o al 31.08 di ogni anno scolastico, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento;
- che l'attività lavorativa effettivamente prestata è la medesima di quella demandata ai docenti di ruolo o con incarico annuale;
- che si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); - che tale emolumento rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - 1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt.
81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto;
2. per l'effetto, condannare il
[...]
[..
[...] , (C.F. , in persona del pro-tempore, con sede in Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei POghesi, n. 12, Roma, al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto;
3. condannare infine il (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso CP_9
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei POghesi, n. 12, Roma, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, CP_1 eccependo la non riconducibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato dichiarati dal ricorrente, inquadrabili tra le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, alle fattispecie contrattuali elencate ai fini della percezione dell'emolumento richiesto (ossia le supplenze annuali al 31.08 e supplenze temporanee al 30.06), concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con le note di trattazione scritte successivamente depositate, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità del cognome indicato nel ricorso in quanto non rispondente a CP_10 ma e ha dichiarato altresì di rinunciare alla richiesta di riconoscimento della Pt_1
Retribuzione Professionale Docenti ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Con provvedimento del 26.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere precisato che legittimato passivo nel presente procedimento
è il , così come evincibile dal ricorso introduttivo Controparte_11 del presente giudizio, quale soggetto nei cui confronti è promossa l'azione da parte
5 ricorrente, non assumendo rilievo di per sé l'astratta legittimazione processuale di soggetti non direttamente evocati in giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 prevede e disciplina la cosiddetta retribuzione professionale docente: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta nel 2017 dal 28/02/2017 al 07/04/2017, dal
08/04/2017 al 19/05/2017, dal 20/05/2017 al 12/06/2017 presso l'Istituto Comprensivo,
“OV” di OV (RC); nell'A.S. 2017/2018 dal 25/09/2017 al 30/10/2017, dal
31/10/2017 al 20/11/2017, dal 21/11/2017 al 22/12/2017 presso l'Istituto Comprensivo,
“Ardore Benestare AR MI “ dal 10/01/2018 al 27/01/2018, Parte_2 dal 28/01/2018 al 08/02/2018 presso l'Istituto Comprensivo, GA EL OC” di EL di PO AL (RC), dal 16/02/2018 al 01/03/2018, presso l'Istituto
Comprensivo, LE CO ” di RA (RC), dal 07/03/2018 al 21/03/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di MO CO (RC), dal
06/04/2018 al 18/05/2018, dal 19/05/2018 al 11/06/2018, presso l'Istituto Comprensivo,
GA EL OC ” di EL di PO AL (RC); nell'a.s. 2018/2019 dal
12/10/2018 al 20/10/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “OV” di OV (RC), dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo, “M CO ” di
6 MO CO (RC), dal 26/10/2018 al 21/12/2018, presso l'Istituto Comprensivo,
“M CO ” di MO CO (RC), dal 07/01/2019 al 09/06/2019, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di RA (RC); nell'a.s. 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/10/2019, dal 01/11/2019 al 30/11/2019, dal 02/12/2019 al
31/12/2019, dal 01/01/2020 al 30/01/2020, dal 31/01/2020 al 29/02/2020, dal 01/03/2020 al 30/03/2020, dal 31/03/2020 al 29/04/2020, dal 30/04/2020 al 29/05/2020,dal
30/05/2020 al 10/06/2020, presso l'Istituto Comprensivo, LE CO ” di
RA (RC); nell'a.s. 2020/2021 dal 05/10/2020 al 30/10/2020, dal 06/11/2020 al
28/11/2020, dal 29/11/2020 al 29/12/2020, dal 30/12/2020 al 01/02/2021, dal 02/02/2021 al 01/03/2021, dal 03/03/2021 al 01/04/2021, dal 02/04/2021 al 30/04/2021, dal
01/05/2021 al 12/06/2021, dal 15/06/2021 al 15/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo,
LE CO ” di RA (RC).
In particolare, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
Parte ricorrente, in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come CP_1 interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa suddetta deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano
7 specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema
Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche
Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di
Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 – Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n.
1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche
8 tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, negli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente supplente, dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla stessa sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Tale circostanza trova anche conferma nello Stato Matricolare allegato dallo stesso
Ministero resistente.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ritenuto di dover applicare nel caso di specie i valori tariffari minimi (D.M. 55/2014 e succ. modif.), stante la natura seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
- N. RG. 967/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Pt_1
ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del
[...]
15.03.2001 ed ai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, per i periodi in cui ha svolto attività di docenza a tempo determinato così come dettagliati nel ricorso;
- condanna il (oggi Controparte_1 Controparte_11
) in persona del al pagamento in favore della ricorrente della somma
[...] CP_4 dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, ai sensi dell'art. 25 CCNL
31.08.1999;
- condanna il (oggi Controparte_1 Controparte_11
) in persona del alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in
[...] CP_4 complessivi € 1.886,50 oltre rimborso spese generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 06.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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