Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4913/2021 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
con sede legale in Controparte_1
Catania, Via Villafranca n.20, P. Iva , in persona del legale rappresentante P.IV_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Li Mura come da procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
, nata a [...] l'[...], , rappresentata CP_2 C.F._1
e difesa dall'avv. Giovanni Lotà per procura in atti;
- Opposta -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04 agosto 2021 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2021 emesso
[...] in data 08 maggio 2021 (nel giudizio n. 2392/2021 R.G.) dal Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro e notificato il 02 luglio 2021 con il quale, ad istanza di
, è stato ingiunto alla società opponente, nonché alla CP_2 Controparte_3
di pagare la complessiva somma di € 20.182,58, al lordo delle ritenute, oltre
[...] accessori ed oltre le spese del procedimento monitorio.
Ha premesso che l'azione promossa nei suoi confronti scaturiva da un credito vantato dalla opposta a titolo di mancata retribuzione di diverse mensilità relative agli anni 2011
e 2012 e del T.F.R., per un totale complessivo di euro 20.182,58 originariamente in capo alla credito che – nella prospettazione di parte opposta – sarebbe trasmigrato in CP_3 capo alla in ragione EL dedotta cessione di ramo di azienda del 16.07.2012 CP_1 effettuata da nei propri confronti, per cui i lavoratori erano Controparte_3 stati assunti senza soluzione di continuità dalla e venendo in Controparte_4 considerazione le previsioni dell'art. 2112 c.c..
Ha dunque eccepito: - il difetto di titolarità del diritto controverso, deducendo che alcuna cessione di azienda fosse mai intervenuta tra le due società, (come poteva anche evincersi dalla visura camerale storica di nonché dalla visura Controparte_3 camerale storica di ), in ogni caso per assenza di sua prova per Controparte_5
1
Più precisamente, ha illustrato che la era stata associazione aderente al CP_3
(così come la e la RETI SC). Controparte_6 CP_1
La era stata messa in liquidazione e questo (ossia la messa in liquidazione delle CP_3 proprie aderenti) costituiva causa di scioglimento del rapporto consortile per previsione statutaria (del ). Controparte_6
Essendo il già destinatario di finanziamenti pubblici, su richiesta EL CP_6 CP_3 in sede consortile era stata deliberata la disponibilità alla redistribuzione dei dipendenti EL medesima senza assunzione di responsabilità patrimoniale per i debiti CP_3 remunerativi e indennitari già maturati dai dipendenti verso negli anni precedenti, CP_3 proponendo alle OOSS una riorganizzazione tecnica funzionale delle piante organiche delle società aderenti al con redistribuzione dei dipendenti a e a CP_6 CP_3 CP_1
RETI che veniva approvata dai lavoratori in assemblea sindacale totalitaria, autorizzando le OO.SS. alla sottoscrizione dell'accordo poi ratificato dal C.d.A. di e in base al CP_6 CP_ quale per “gli emolumenti dovuti ai lavoratori dell' […].. le aziende CP_8 subentranti non assumono alcun onere, […]”.
Pertanto , con lettera del 6.7.2012 era stata assunta, con decorrenza CP_2
16.7.2012, da in continuità e, consapevole di tale accordo come evidente dalle CP_1 istanze e dalle iniziative di recupero dei crediti rivolte esclusivamente contro CP_3 aveva rinunciato – sin dal 6 luglio 2012 (data di partecipazione all'assemblea sindacale che autorizzò le OO. SS. a sottoscrivere l'accordo di redistribuzione dei dipendenti) – a far valere i propri crediti pregressi contro la per poi agire nei suoi confronti in via CP_1 giudiziale, una volta esperite infruttuosamente le strade per soddisfare il proprio credito.
Ha poi eccepito: l'inesistenza del credito o comunque la mancanza di sua prova, in assenza di buste paga e EL deduzione e prova dello svolgimento dell'attività lavorativa essendo peraltro essa opponente terza rispetto all'obbligazione retributiva invocata;
in ogni caso, la prescrizione del credito essendo trascorsi ben più di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo e stante il numero dei dipendenti.
Ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi calendati nella superiore parte narrativa (difetto di titolarità del diritto in controversia;
liberazione convenzionale dall'obbligazione ingiunta in virtù di apposito accordo sindacale;
inesistenza e/o mancata prova del credito;
prescrizione del credito); per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o con qualunque altra formula dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e con condanna ex art.96 comma 3 c.p.c. nella misura pari a due volte il compenso medio ex DM 55/2014.”.
Con memoria difensiva depositata in data 20 dicembre 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo che l'avvenuta cessione di ramo di azienda CP_2 era provata dalla documentazione allegata al ricorso monitorio (“modello VARDATORI rilasciato dall'INPS” nonché “CUD previdenziale 2012 estratto all'INPS” – docc. 12 e
18); che aveva ottenuto i finanziamenti pubblici in ragione ed in Controparte_9
2 proporzione al numero dei dipendenti delle società consorziate, tra cui (“il CP_3 passaggio in EL SI.ra , Formatore, ha fruttato alla società ingiunta il CP_4 CP_2 finanziamento di un intero corso da gestire del valore di miglia[ia] di euro”); che documentale era che tra le due società aderenti al , ed Controparte_6 CP_3
, era intervenuta una cessione di ramo di azienda nonostante si fosse fatto CP_4 maldestramente apparire un semplice travaso di dipendenti, omettendo gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nelle sedi competenti;
che documentale era la solidarietà consortile di proprio in ragione EL citata clausola di esonero EL CP_6 responsabilità; che tale clausola non era mai stata sottoscritta da essa lavoratrice (la quale non era stata nè convocata alla riunione de qua, né aveva sottoscritto il verbale, né aveva autorizzato le OO.SS. a rinunciare agli emolumenti pregressi maturati) e riconoscendo la medesima società opponente l'avvenuto trasferimento EL SI.ra in continuità. CP_2
Quanto all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, lo stesso era comprovato dal certificato di servizio nonché dal riconoscimento del debito sottoscritto dal legale CP_3 rappresentante dell' ex art. 1988 c.c e il credito relativo CP_3 Controparte_3 quantificato sulla base EL documentazione allegata. Non sussisteva la prescrizione in assenza di prova del requisito dimensionale dell'impresa e stante la non stabilità del rapporto.
Ha poi formulato le seguenti conclusioni: - in rito, autorizzare la chiamata in causa del terzo con sede in via Villafranca n. 20 - 95123 Catania (CT), Controparte_9
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. P.IV_2 Parte_1
, rinviando la data EL prima udienza.
[...]
- ritenere e dichiarare documentale l'intervenuta cessione di ramo di azienda da
[...]
a e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il rapporto di Controparte_3 CP_4 lavoro EL dipendente ceduta, SI.ra , senza soluzione di continuità, posto CP_2 che la lavoratrice è trasmigrata ai sensi dell'art. 2112 c.c. in
[...] con le mansioni di Formatore, consentendo così alla Controparte_10 cessionaria consorziata ed allo stesso di ottenere i finanziamenti pubblici CP_6 relativi alla realizzazione dell'AVVISO 20/2011.
- ritenere e dichiarare la legittimazione passiva del datore di lavoro cessionario,
[...]
coobbligato ex art. 1292 c.c., alla Controparte_10 corresponsione degli emolumenti pregressi alla SI.ra . CP_2
- nei confronti del terzo chiamato in causa, ritenere e dichiarare la legittimazione passiva di con sede in via Villafranca n. 20 – 95123 Catania (CT), P.IV Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. P.IV_2 Parte_1
, coobbligato in solido e, per l'effetto, condannare il suddetto Consorzio alla
[...] corresponsione degli emolumenti pregressi alla SI.ra , anche in solido con CP_2 [...]
Controparte_10
- ritenere e dichiarare sussistente, provato e non prescritto il diritto di credito EL lavoratrice ceduta per le ragioni suesposte e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso formulata e confermare il decreto ingiuntivo n. 514/2021 emesso l'8 maggio
2021 dal Tribunale di Catania - sezione lavoro - dichiarandone l'efficacia esecutiva e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro cessionario, Controparte_10
sedente in Catania, via Villafranca n. 20, P.IV
[...]
3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. P.IV_1 Parte_1
, anche in solido con il terzo coobbligato
[...] Controparte_11 con sede in via Villafranca n. 20 – 95123 Catania (CT), P.IV in persona P.IV_2 del legale rappresentante pro tempore, SI. , alla corresponsione Parte_1 in favore EL lavoratrice, SI.ra , EL somma di € 20.182,56, oltre CP_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, il 15% per spese generali,
IV e CPA, come statuito nel decreto ingiuntivo, nonché spese e compensi del presente procedimento di opposizione, oltre interessi sino al soddisfo.
- ritenere e dichiarare la temerarietà EL presente lite, posto che l'opposizione è palesemente defatigatoria e pretestuosa e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro cessionario, , ai sensi dell'art. 96 c.p.c….”. CP_4
Con ordinanza del 21 luglio 2022 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata da non apparendo riconducibile alle difese Controparte_6 CP_2 EL parte opponente (convenuto in senso sostanziale) il sorgere dell'interesse alla chiamata del terzo (fondata sulla asserita solidarietà consortile rispetto alle obbligazioni EL società consorziata).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. e, a seguito EL stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
******
Va in via preliminare ribadito che non si ravvisano i presupposti per consentire la autorizzazione alla chiamata di terzo del , quale coobbligato in solido, Controparte_6 siccome richiesta dalla opposta (in sede di memoria difensiva e ulteriormente reiterata anche da ultimo ) invocando l'art. 2615 ter c.c. richiamato ex art. 1 dello Statuto del
( (cfr. all. 4 produzione ). Controparte_6 CP_4
Da tale richiamo parte opposta fa derivare la responsabilità solidale di Controparte_12 per le obbligazioni cui è tenuto il datore consorziato-cessionario, , nei
[...] CP_4 confronti EL dipendente ceduta senza soluzione di continuità, sostenendo che la lavoratrice è trasmigrata ai sensi dell'art. 2112 c.c. da in CP_3 CP_10
(cfr note depositate l'11/03/2022 parte opposta). Ferma restando l'autonomia delle posizioni e l'insussistenza di un litisconsorzio necessario che rendano doveroso l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo e un simultaneus processus, in ogni caso, non pare potersi condividere la deduzione di parte opposta secondo cui l'eSIenza di chiamata del terzo si origini dalle difese EL parte opponente. Intendendo far valere appunto una solidarietà per le obbligazioni delle singole consorziate (ancorché non sia del tutto chiaro se la chiamata sia riferita all'inadempimento EL consorziata o EL consorziata – come appare più CP_3 CP_1 probabile) tale titolo è all'evidenza preesistente alla proposizione EL presente azione così come la sua conoscenza da parte EL CP_2
Come anche rilevato dalla opponente (cfr note 03/03/2022)- nulla in proposito aggiunge la documentazione dalla medesima prodotta in sede di opposizione, tale da far sorgere
4 solo allora l'interesse e l'eSIenza EL chiamata in causa - ben potendo l'opposta sulla scorta EL ritenuta responsabilità solidale chiamare il in giudizio quando ha CP_6 agito per ottenere il decreto ingiuntivo.
, sulla base EL premessa di avere lavorato per dal 15/09/2007 al CP_2 CP_3
14/07/2012, e poi per la Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, senza soluzione di continuità fino alle dimissioni CP_1 dell'01/04/2021 ha agito nei confronti anche di tale ultima Società (con ricorso monitorio n. 2392/2021 R.G.) per il pagamento dell'importo di € 20.182,56 a titolo di differenze retributive (dal novembre 2011 al 14 luglio 2012) e trattamento di fine rapporto (anni dal
2007 al 2009) in relazione al lavoro prestato alle dipendenze EL deducendo la CP_3 sussistenza di una cessione di ramo di azienda del 16/07/2021 che si assume effettuata da nei confronti EL e dunque la responsabilità Controparte_3 CP_1 solidale di quest'ultima ex art. 2112 c.c. per i crediti dalla medesima vantati nei confronti EL cedente al tempo del trasferimento. in sede di opposizione eccepisce l'insussistenza di una cessione di azienda e CP_1 contesta l'applicabilità nei propri confronti EL responsabilità solidale.
Emerge dalla documentazione agli atti che, in ambito consortile, in data 15 giugno 2012, essendo stati finanziati dal competente Assessorato regionale 3 progetti presentati dal consorzio , ex AVV 20/2011, ed in vista < CP_6 attività” da parte del CdA>> , - avendo comunicato di non potere rilasciare CP_3 la certificazione EL regolarità amministrativa contabile e la richiesta dei soci EL liquidazione EL società e avendo la consorziata comunicato di Parte_2 non potere sostenere gli oneri inerenti ad ulteriore attività – era stata deliberata una riorganizzazione delle piante organiche delle consorziate ET SC e ST&T SC con disponibilità all'assorbimento dei dipendenti di con “passaggio dei CP_3 dipendenti da ente a ente” (cfr verbale riunione del 15/06/2012 doc. n. 5 produzione opponente).
Si riscontra da detta documentazione (doc. n. 5 citato) che a tale riunione del 15/06/2012 hanno partecipato anche le OO.SS. alle quali è stata proposta la riorganizzazione tecnica funzionale delle piante organiche delle società aderenti a con redistribuzione dei CP_6 lavoratori EL a ST&T SC (in n.11 dipendenti, tra i quali ) e a CP_3 CP_2
RETI SC (in n.14 dipendenti) come da elenchi allegati al verbale.
Le OO. SS. hanno espresso parere favorevole alla proposta (doc. 5 citato) che successivamente è stata accettata il 6.7.2012 (cfr. doc. 6 produzione opponente) dai dipendenti di i quali in assemblea sindacale con la partecipazione dei CP_3 rappresentanti delle OO SS, hanno approvato la proposta di redistribuzione del personale formulata dal e con decisione “all'unanimità” hanno conferito Controparte_6 mandato alle OO.SS. per sottoscrivere l'accordo sindacale finalizzato a tale riorganizzazione tecnico funzionale “Ridistribuzione del personale addetto alla
Formazione L. R. 24/76 a seguito riparto attività ex avviso 20/12 Ass.to Istr. e
Formazione Professionale DDG 2079 del 31/05/2012 e DDG 2376 sdel 14/06/2012”. Risulta altresì da tale verbale la decisione dei lavoratori che “la rivalsa su tutto il pregresso relativo agli emolumenti non percepiti dal personale dagli addetti agli CP_3
5 interventi formativi, riguardanti il periodo che va dal Gennaio 2011 al Giugno 2012, restano in capo all' ”. Parte_3 Cont Risulta, dunque, che in data 9 luglio 2012, presso l' di Catania (cfr doc. n. 7 produzione opponente), è stato sottoscritto l'accordo sindacale di redistribuzione del personale addetto ad - che contestualmente cessava l'attività formativa ex L.R. CP_3
24/76 - alle dette società aderenti a (ST&T SC e RETI SC) Controparte_12 con l'espressa previsione secondo la quale “per quanto attiene gli emolumenti dovuti ai lavoratori dell' per il periodo dal gennaio 2011 al giugno 2012 ed in ogni Parte_3 caso dovuti a qualsiasi titolo, le aziende subentranti non assumono alcun onere, […]”, inoltre richiamandosi (per farne parte integrante) il documento redatto in data 15/06/2012 presso i locali di . nonché “quello formulato in data 06/07/2012 a seguito di CP_14 assemblea sindacale svoltasi alla presenza delle OO.SS di categoria” (cfr doc. n. 7 cit.).
Tale accordo successivamente è stato ratificato dal C.d.A. di con verbale di CP_6 riunione del 22 settembre 2012 che approvava il piano di riparto attività (doc. n. 8 produzione opponente).
Pacifico che vi sia stato un trasferimento di personale tra diverse società consorziate, contesta parte opponente che ciò sia avvenuto nell'ambito di una cessione di azienda, con le conseguenti implicazioni.
Nell'ambito del diritto del lavoro, il concetto di cessione di azienda ha assunto connotazioni sue proprie non esattamente coincidenti con quelle tipiche di ambiti diversi.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del
2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).
Più di recente, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, la Corte di
Cassazione ha ribadito che “.. ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo EL cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento EL cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn.
9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018)…” (Cfr Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, n.7364).
Inoltre, si è dato atto che in numerosi arresti “non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C-13/95, punto 18; Corte di
Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, e a., punto Persona_1
31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono
6 affermati essenzialmente nel campo EL successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali SInificativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass.
n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in. termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia,
13 giugno 2019, C-664/2017,…” ( Cass. n. n.7364/2021 cit.).
In particolare, si è ritenuto che: “….quando oggetto di cessione non sia un complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all'esercizio almeno potenziale ad una attività di impresa, ma siano solo contratti di lavoro (con l'aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un nesso organizzativo-funzionale), si è fuori dall'ipotesi di cui all'art. 2112 cod. civ., essendo invece applicabile l'art. 1406 cod. civ., che condiziona
l'efficacia EL cessione al consenso del contraente ceduto.
Invero, benchè possa oggi ritenersi che l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non coincida necessariamente con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature, etc.), ma possa consistere anche in un ramo
"smaterializzato" o "leggero", costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente (o al netto dei supporti generali sussistenti presso
l'azienda cedente), allo svolgimento di un'attività economica, ciò non toglie che tale autonomia dell'entità ceduta debba essere obiettivamente apprezzabile, sia pur con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l'imprescindibile requisito comunitario EL sua "conservazione"…” (Così
Cassazione civile sez. lav., 25/09/2013, n.21917).
Inoltre, attingendo alla medesima pronuncia, si è rilevato che “la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., può trovare applicazione anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività EL società cessionaria, purchè esso presenti, all'interno EL più ampia struttura aziendale oggetto EL cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine EL fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive, sicchè i reciproci rapporti vengano trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso (vedi, fra le altre: Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489; Cass. 17 marzo 2009
n. 6452; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21711). E, in questa ottica, è, pertanto, configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed
7 organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi, etc.), con la conseguenza che la cessione realizza di per sè la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti (vedi, per tutte:
Cass. 7 marzo 2013, n. 5678)…” (così Cassazione civile sez. lav., 25/09/2013 n.21917 citata).
Nel caso in esame si osserva che il movimento di dipendenti in questione risulta essersi verificato in occasione EL cessazione EL (che aveva deliberato la CP_3 messa in liquidazione) e EL conseguente esclusione EL stessa dal (così CP_6 come incontestatamente rilevato da parte opponente) in forza di espressa previsione
Statutaria (cfr. Statuto consorzio in atti produzione opponente) e come reso evidente dall'Accordo sindacale del 09/07/2012 predetto (doc. 7 cit) il quale ha riguardato anche la cessazione dell'attività ex L.R. 24/76 dell' facente parte del Parte_3 CP_6
.
[...]
Inoltre, ciò si è verificato in occasione del finanziamento da parte dell'Assessorato
Regionale di 3 progetti presentati dal e EL eSIenza di distribuire tra Controparte_6 le consorziate l'attività formativa oggetto di nuovo finanziamento (“piano di riparto attività”).
Non emergono elementi che denotino un trasferimento di azienda da a CP_3
ST&T SC ossia il mutamento EL titolarità di un'attività economica organizzata, quanto piuttosto una redistribuzione del personale già in forze EL ad CP_3 altre società all'interno del in relazione alla ripartizione (per lo svolgimento) CP_6 di un'attività ex novo finanziata. Negli atti su indicati il riferimento è sempre a “ridistribuzione alle Aziende consorziate” del “personale addetto alla formazione L.R. 24/76” (cfr docc 6 e 7 cit.) o al “passaggio dei dipendenti da ente a ente” (cfr doc. 5 cit) e tanto in ragione EL messa in liquidazione di e EL eSIenza di distribuire tra le società consorziate CP_3 CP_ che ne avevano dato disponibilità “l'attività ex Av 20/12 Ass.to E Formazione Professionale…” e dunque (secondo il piano di riparto) “..la gestione delle ore di formazione suindicate al 50% assegnate ad ognuno dei due enti suindicati..” ( doc. 5 cit.); senza che si riscontrino elementi SInificativi di un trasferimento di attività da a un soggetto diverso. CP_3
Da parte EL creditrice è solo esposto ci sarebbe stata cessione di azienda ma non è chiarito in cosa tale cessione consisterebbe né quale sarebbe ramo d'azienda trasferito ovvero da cosa lo stesso sarebbe costituito.
Tale deduzione generica non è accompagnata da elementi volti a descrivere, in un'illustrazione specifica, quali sarebbero i beni effettivamente trasferiti dalla alla CP_3
ST&T SC, né sorretta da elementi di prova in proposito.
D'altro canto dalla documentazione agli atti emerge che Controparte_3
abbia effettuato una cessione di azienda ma la stessa è disposta in favore di
[...] in data 1.3.2012, immediatamente prima Parte_4 EL messa in liquidazione (cfr visura camerale storica di Controparte_3
– doc. n. 13 fascicolo monitorio allegato dall'opposta).
[...]
8 Laddove, dalla visura camerale storica di non risulta alcun Controparte_5 acquisto di azienda o suo ramo da (cfr doc n. 19 fascicolo monitorio allegato CP_3 dall'opposta).
Né, nel senso auspicato dalla creditrice appaiono dirimenti il CUD previdenziale e la
“Comunicazione Obbligatoria Unificato”, c.d. Mod. Vardatori – Trasferimento (docc. 12
e 18 fascicolo monitorio - produzione opposta), quest'ultima in particolare consistendo in una procedura di comunicazione da porre in essere in caso di Variazione dei Datori di Lavoro correlata a varie modalità di attuazione di un trasferimento di un lavoratore da un datore di lavoro ad un altro che, dunque, non appare ex se SInificativa di una cessione di azienda, né idonea a costituire prova in tal senso, trattandosi di mera comunicazione telematica a fini amministrativi, priva di contenuto ricognitivo o confessorio al riguardo. Del pari può dirsi con riferimento alla Certificazione Unica previdenziale.
Analogamente, con riguardo al personale trasferito, è emerso che dopo una fase di consultazione con le Organizzazioni sindacali da parte del i dipendenti EL CP_6 sarebbero stati poi assunti in parte da ET SC (in numero di 14) e in parte CP_3 da ST&T SC (in numero di 10), senza che siano specificate dalla parte opposta le modalità di tale individuazione.
Ancora con riguardo al personale trasferito non è stato neppure illustrato il possesso da parte dello stesso di un particolare know how, con caratteri di concretezza e specificità che possano essere riscontrati sulla base di una attività istruttoria.
Infatti, come affermato EL Suprema Corte, incombe ancora su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c fornire la prova dell'esistenza dei requisiti di una cessione d'azienda (cfr. Cass. Sentenza n. 11247 del 31/05/2016; Sentenza n. 19034 del 31/07/2017; Sentenza n. 17063 del 21/08/2015).
Si tratta, perciò, dell'eSIenza di appurare la "sussistenza concreta" e non solo "teorica o potenziale" (cfr., in proposito, Cass. sent. n. 1316/17 e Cass. Sesta sez. lav. n. 5038 del
23.2.2016) di un'azienda o di un ramo d'azienda.
Come detto, infatti, riguardo al personale, è pur noto che tale complesso di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore non sia necessariamente da rinvenirsi in prevalenza in un insieme di beni materiali, avendo chiarito la Corte di cassazione (in armonia con la Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95, ) che può Per_2 configurarsi un trasferimento di ramo d'azienda anche nel caso di "passaggio presso la cessionaria di soli dipendenti", affermando che "l'art. 2112 cod. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18 del 2001, attuativo EL direttiva comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla interpretazione EL direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo EL stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia
9 assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "Know how" (o, comunque, dall'utilizzo di "copyright", brevetti, marchi etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ." (cfr. Cass. Sentenza n. 206 del 10/01/2004; Cass. Sentenza
n. 15443 del 10/08/2004; Cass. Sentenza n. 6292 del 22/03/2006).
Di guisa che si possa ritenere ammissibile, in tal senso, la configurazione di una fattispecie di cui all'art. 2112 cc anche nell'eventualità di trasferimento di un'entità costituita, prevalentemente, da un insieme di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro e dotati di un particolare "know how", senza o con limitati beni materiali.
Tuttavia, nel caso in esame, la parte opposta creditrice, attrice in senso sostanziale, non ha illustrato nei propri atti con il sufficiente grado di specificità richiesto, né il trasferimento di beni materiali, nè di beni immateriali o il passaggio di personale dotato di un particolare Know how, o di specifiche professionalità, cosicché, in ragione dell'indeterminatezza nella descrizione EL fattispecie e degli esiti istruttori ( dalle complessive risultanze di causa emerge un trasferimento di dipendenti, implicante un mutamento EL titolarità - dal lato del datore di lavoro - del rapporto di lavoro, tuttavia non altrimenti connotato anche da cessione di azienda nei termini suddetti, EL quale non sono dedotti né si rinvengono gli indici, tale che ne derivino le implicazioni di cui all'art. 2112 c.c.) non può trovare accoglimento la domanda EL stessa parte volta al riconoscimento del diritto al pagamento da parte EL società ST&T SC dei crediti retributivi naturati in ragione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di
[...]
, ex articolo 2112 cc. CP_3
Tale considerazione assorbe ogni ulteriore argomentazione.
In definitiva, l'opposizione spiegata da ST&T SC va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato nella parte in cui pagamento EL somma di € 20.182,56 è ingiunto anche nei confronti di . – Servizi e tecnologia per la telematica SC. CP_4
Quanto alle spese EL presente procedura, la complessità EL disciplina e delle questioni vagliate, la natura delle parti inducono a dichiarare le stesse integralmente compensate.
Né si rinvengono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato sull'opposizione proposta da CP_4 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2021 nei confronti di , così
[...] CP_2 statuisce: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 514/2021 nella parte in cui il pagamento EL somma di € 20.182,56 è ingiunto anche nei confronti di CP_4
– Servizi e tecnologia per la telematica SC;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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