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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2326/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2326/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. ZUCCARELLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
, titolare della impresa individuale “Hotel Corsaro di Corsaro Antonino” C.F._1
corrente in Nicolosi (CT), P. IVA: , elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_2
Stellata n. 13, presso lo studio dell'avv. DI GRAZIA DANIELE ADALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio , titolare della impresa Controparte_2
individuale “Hotel Corsaro di Corsaro Antonino”, e ha chiesto di dichiarare la illegittimità
dell'atto di precetto notificato in data 17.1.2017, dell'importo di Euro 5.468,26.
Ha esposto che il convenuto ha ottenuto nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 55/2016,
emesso dal Giudice di pace di Belpasso in data 20.4.2016, dell'importo di Euro 4.460,04, non opposto e pertanto divenuto esecutivo, e che in data successiva si è perfezionata una transazione tra le parti nel cui contesto la stessa si è impegnata a corrispondere al convenuto la somma di
Euro 2.000,00; il decreto ingiuntivo è stato emesso, per quanto interessa nella presente sede, in ordine al pagamento, a carico dell'attrice, compagnia di assicurazioni, di un perito per la liquidazione dei danni subìti dall'impresa del convenuto in seguito ad un temporale, in costanza di efficacia della relativa polizza assicurativa.
Si è costituito in giudizio , esponendo che le parti non sono mai Controparte_2
addivenute ad una transazione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha esposto che le parti sono addivenute ad una transazione, ma dalla lettura dei documenti in atti non sembra potersi desumere una siffatta conclusione.
Nello specifico, l'attrice, per mezzo dei suoi funzionari, e per il tramite del suo difensore, ha intrattenuto un complesso scambio di corrispondenza con il convenuto, per il tramite del suo difensore, inviando, in data 8.6.2016, una e-mail contenente la proposta di pagamento di Euro
2.000,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa tra le parti, a seguito di una e-mail inviata dal difensore del convenuto contenente l'accettazione della proposta;
è stato prodotto l'atto di quietanza, con la menzione del pagamento della somma di Euro 2.000,00, che però non reca la sottoscrizione del convenuto.
2 Dopo alcuni scambi epistolari, nel cui contesto si evince che il difensore dell'attrice ha insistito per la chiusura della pratica, mancando solamente la sottoscrizione del convenuto, il difensore di quest'ultimo, in data 19.7.2016, ha chiesto di apporre delle modifiche ad alcune clausole, esponendo, testualmente: “confermo la volontà del mio assistito di chiuderla in via
transattiva”.
Dopo tale ultimo scambio di e-mail, il convenuto non ha più interloquito con l'attrice che,
dal canto suo, in data 6.10.2016 ha inviato nuovamente la proposta transattiva con i termini modificati in base alle richieste contenute nella e-mail del convenuto del 19.7.2016.
Successivamente, il convenuto ha notificato il precetto in questa sede opposto, e il procedimento è stato iscritto a ruolo in data 3.2.2017; in data 10.2.2017, l'attrice ha corrisposto al convenuto la somma di Euro 2.000,00 con bonifico bancario.
Ebbene, appare evidente che le parti non siano addivenute ad una transazione, sebbene coinvolte in lunghe e laboriose trattative.
Nello specifico, l'attrice ha inviato già in epoca risalente la sua proposta di definizione transattiva della vicenda mediante il pagamento, a suo carico, della somma di Euro 2.000,00, si
è adoperata per la conclusione della transazione e per effettuare il pagamento, che comunque reca la data del 10.2.2017.
Il convenuto, dal canto suo, sebbene all'inizio interessato alla conclusione della transazione e sebbene intenzionato a prestare il consenso, come riferito dal suo difensore, ha all'evidenza cambiato idea e non ha concluso nulla, tanto è vero che non ha mai sottoscritto l'atto di quietanza che l'attrice gli ha più volte inviato per il tramite del suo difensore;
inoltre, va considerato che il convenuto ha successivamente cambiato il difensore e le trattative si sono bloccate.
Va, poi, rilevato che l'attrice ha corrisposto la più volte offerta somma di Euro 2.000,00
dopo aver iscritto a ruolo l'odierna causa di opposizione a precetto.
In sostanza, nel caso di specie, il convenuto non ha prestato il suo consenso, e pertanto si può ritenere che non sia stato concluso il contratto di transazione.
3 Ebbene, appare pacifica la circostanza che il decreto ingiuntivo n. 55/2016, emesso dal
Giudice di pace di Belpasso in data 20.4.2016, dell'importo di Euro 4.460,04, non opposto, sia divenuto definitivamente esecutivo;
l'atto di precetto, opposto nella presente sede, trae origine da tale titolo.
Avendo l'attrice provveduto al pagamento della somma di Euro 2.000,00, che va considerata non come pagamento per la transazione invero mai conclusa, come vorrebbe l'attrice, ma come acconto sulla maggiore somma, l'atto di precetto va annullato parzialmente e limitatamente alla somma già corrisposta, pari appunto a Euro 2.000,00, e va confermato per la differenza, ovvero per la somma di Euro 3.468,26, oltre gli accessori indicati nell'atto di precetto stesso.
Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'eccessività della somma portata
nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale
per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma
effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di
cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ.,
sez. III, 29.2.2008 n. 5515); e ancora, “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una
parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina
l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative
spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua
notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità
dell'atto” (Cass. Civ., sez. III, 5.11.2020 n. 24704).
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
4 - accoglie parzialmente la domanda, dichiara la parziale nullità dell'atto di precetto notificato in data 17.1.2017, e ridetermina la somma effettivamente dovuta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1 CP_2
nell'importo di Euro 3.468,26, oltre gli accessori come in motivazione;
[...]
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 14 Aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2326/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. ZUCCARELLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
, titolare della impresa individuale “Hotel Corsaro di Corsaro Antonino” C.F._1
corrente in Nicolosi (CT), P. IVA: , elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_2
Stellata n. 13, presso lo studio dell'avv. DI GRAZIA DANIELE ADALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio , titolare della impresa Controparte_2
individuale “Hotel Corsaro di Corsaro Antonino”, e ha chiesto di dichiarare la illegittimità
dell'atto di precetto notificato in data 17.1.2017, dell'importo di Euro 5.468,26.
Ha esposto che il convenuto ha ottenuto nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 55/2016,
emesso dal Giudice di pace di Belpasso in data 20.4.2016, dell'importo di Euro 4.460,04, non opposto e pertanto divenuto esecutivo, e che in data successiva si è perfezionata una transazione tra le parti nel cui contesto la stessa si è impegnata a corrispondere al convenuto la somma di
Euro 2.000,00; il decreto ingiuntivo è stato emesso, per quanto interessa nella presente sede, in ordine al pagamento, a carico dell'attrice, compagnia di assicurazioni, di un perito per la liquidazione dei danni subìti dall'impresa del convenuto in seguito ad un temporale, in costanza di efficacia della relativa polizza assicurativa.
Si è costituito in giudizio , esponendo che le parti non sono mai Controparte_2
addivenute ad una transazione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha esposto che le parti sono addivenute ad una transazione, ma dalla lettura dei documenti in atti non sembra potersi desumere una siffatta conclusione.
Nello specifico, l'attrice, per mezzo dei suoi funzionari, e per il tramite del suo difensore, ha intrattenuto un complesso scambio di corrispondenza con il convenuto, per il tramite del suo difensore, inviando, in data 8.6.2016, una e-mail contenente la proposta di pagamento di Euro
2.000,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa tra le parti, a seguito di una e-mail inviata dal difensore del convenuto contenente l'accettazione della proposta;
è stato prodotto l'atto di quietanza, con la menzione del pagamento della somma di Euro 2.000,00, che però non reca la sottoscrizione del convenuto.
2 Dopo alcuni scambi epistolari, nel cui contesto si evince che il difensore dell'attrice ha insistito per la chiusura della pratica, mancando solamente la sottoscrizione del convenuto, il difensore di quest'ultimo, in data 19.7.2016, ha chiesto di apporre delle modifiche ad alcune clausole, esponendo, testualmente: “confermo la volontà del mio assistito di chiuderla in via
transattiva”.
Dopo tale ultimo scambio di e-mail, il convenuto non ha più interloquito con l'attrice che,
dal canto suo, in data 6.10.2016 ha inviato nuovamente la proposta transattiva con i termini modificati in base alle richieste contenute nella e-mail del convenuto del 19.7.2016.
Successivamente, il convenuto ha notificato il precetto in questa sede opposto, e il procedimento è stato iscritto a ruolo in data 3.2.2017; in data 10.2.2017, l'attrice ha corrisposto al convenuto la somma di Euro 2.000,00 con bonifico bancario.
Ebbene, appare evidente che le parti non siano addivenute ad una transazione, sebbene coinvolte in lunghe e laboriose trattative.
Nello specifico, l'attrice ha inviato già in epoca risalente la sua proposta di definizione transattiva della vicenda mediante il pagamento, a suo carico, della somma di Euro 2.000,00, si
è adoperata per la conclusione della transazione e per effettuare il pagamento, che comunque reca la data del 10.2.2017.
Il convenuto, dal canto suo, sebbene all'inizio interessato alla conclusione della transazione e sebbene intenzionato a prestare il consenso, come riferito dal suo difensore, ha all'evidenza cambiato idea e non ha concluso nulla, tanto è vero che non ha mai sottoscritto l'atto di quietanza che l'attrice gli ha più volte inviato per il tramite del suo difensore;
inoltre, va considerato che il convenuto ha successivamente cambiato il difensore e le trattative si sono bloccate.
Va, poi, rilevato che l'attrice ha corrisposto la più volte offerta somma di Euro 2.000,00
dopo aver iscritto a ruolo l'odierna causa di opposizione a precetto.
In sostanza, nel caso di specie, il convenuto non ha prestato il suo consenso, e pertanto si può ritenere che non sia stato concluso il contratto di transazione.
3 Ebbene, appare pacifica la circostanza che il decreto ingiuntivo n. 55/2016, emesso dal
Giudice di pace di Belpasso in data 20.4.2016, dell'importo di Euro 4.460,04, non opposto, sia divenuto definitivamente esecutivo;
l'atto di precetto, opposto nella presente sede, trae origine da tale titolo.
Avendo l'attrice provveduto al pagamento della somma di Euro 2.000,00, che va considerata non come pagamento per la transazione invero mai conclusa, come vorrebbe l'attrice, ma come acconto sulla maggiore somma, l'atto di precetto va annullato parzialmente e limitatamente alla somma già corrisposta, pari appunto a Euro 2.000,00, e va confermato per la differenza, ovvero per la somma di Euro 3.468,26, oltre gli accessori indicati nell'atto di precetto stesso.
Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'eccessività della somma portata
nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale
per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma
effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di
cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ.,
sez. III, 29.2.2008 n. 5515); e ancora, “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una
parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina
l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative
spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua
notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità
dell'atto” (Cass. Civ., sez. III, 5.11.2020 n. 24704).
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
4 - accoglie parzialmente la domanda, dichiara la parziale nullità dell'atto di precetto notificato in data 17.1.2017, e ridetermina la somma effettivamente dovuta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1 CP_2
nell'importo di Euro 3.468,26, oltre gli accessori come in motivazione;
[...]
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 14 Aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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