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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6359/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNINI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il 05/12/2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Modificare il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandroni il 31.10.2024 e notificato a mezzo pec il 11.11.2024 all'Avv. in relazione all'attività di difensore di Parte_1
fiducia di , parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
decreto n. 47/18 R.Mod.27 del 15.02.2018, Giudice Dott.ssa Marrone, nel procedimento n.
6311/2017 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. l'onorario differenziale di €.788,33 Parte_1
oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ad integrazione dell'onorario di
€.1.008,67 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. liquidato nel decreto qui impugnato, per un totale di €.1.797,00. 2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del D.M. 55/2014 co 1bis che giustificano l'aumento della liquidazione giudiziale”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il
05/12/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di liquidazione del compenso Parte_1
professionale del 31/10/2024, depositato in cancelleria il 04/11/2024 e comunicato il 11/11/2024, del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore, quale difensore di fiducia di imputata nel procedimento penale N. 6311/17 RGNR – N. 1435/22 RG, Parte_2
concluso con sentenza pronunciata in data 24/01/2024, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato competente, ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 2002 n. 115, con decreto del 15/02/20218.
Lamenta la ricorrente che il Giudice, nel liquidare il compenso è incorso in due errori: non aver riconosciuto alla ricorrente il compenso per l'attività che ha svolto nella fase introduttiva del giudizio e aver sottoposto la liquidazione dell'onorario per le fasi di studio, istruttoria e decisoria - calcolato nella misura minima ex D.M. n. 55/2014, così come aggiornato al D.M. n. 147/2022 - alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, in violazione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note scritte con cui ha concluso come in epigrafe, mentre il convenuto, CP_1
sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato là dove l'Avv. lamenta il mancato riconoscimento dei Parte_1
compensi relativi alla fase introduttiva.
Va premesso che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito la ricorrente ha dimostrato di aver reso prestazioni professionali nella fase introduttiva del giudizio penale, riportate nel verbale di udienza del 22/03/2023, allegato al ricorso, ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12, comma
3, D.M. n. 55/2014.
Va infatti osservato che “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale,
pagina 2 di 4 a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n.
8414).
In particolare “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3, prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato nelle diverse fasi. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile. L'elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni – che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale” (in motivazione Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n. 8414 cit.).
Nel caso in esame dal verbale di udienza del 22/03/2023 emerge l'attività defensionale che ha preceduto l'apertura del dibattimento ed è indicato che il Giudice ha disposto l'apertura del dibattimento “sentite le parti”, evidentemente ascoltando le contrapposte richieste del PM e del/dei difensori.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase introduttiva del giudizio di € 284,00, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, che andrà ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
3. In ordine all'applicazione della riduzione di un terzo, giova considerare che “La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art.
106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (Cass. civ., Sez. VI,
14/10/2022 n. 30286).
Conclusivamente, ad € 1.008,67, “somma che non si contesta” dalla ricorrente, riconosciuta dal decreto impugnato, va aggiunto l'importo di € 189,33 per la fase introduttiva del giudizio, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e così va riconosciuto in totale l'onorario complessivo di € 1.198,00.
pagina 3 di 4 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6359/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 6311/17 RGNR – N. 1435/22 RG del Parte_2
Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 1.198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6359/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNINI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il 05/12/2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Modificare il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandroni il 31.10.2024 e notificato a mezzo pec il 11.11.2024 all'Avv. in relazione all'attività di difensore di Parte_1
fiducia di , parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
decreto n. 47/18 R.Mod.27 del 15.02.2018, Giudice Dott.ssa Marrone, nel procedimento n.
6311/2017 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. l'onorario differenziale di €.788,33 Parte_1
oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ad integrazione dell'onorario di
€.1.008,67 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. liquidato nel decreto qui impugnato, per un totale di €.1.797,00. 2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del D.M. 55/2014 co 1bis che giustificano l'aumento della liquidazione giudiziale”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il
05/12/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di liquidazione del compenso Parte_1
professionale del 31/10/2024, depositato in cancelleria il 04/11/2024 e comunicato il 11/11/2024, del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore, quale difensore di fiducia di imputata nel procedimento penale N. 6311/17 RGNR – N. 1435/22 RG, Parte_2
concluso con sentenza pronunciata in data 24/01/2024, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato competente, ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 2002 n. 115, con decreto del 15/02/20218.
Lamenta la ricorrente che il Giudice, nel liquidare il compenso è incorso in due errori: non aver riconosciuto alla ricorrente il compenso per l'attività che ha svolto nella fase introduttiva del giudizio e aver sottoposto la liquidazione dell'onorario per le fasi di studio, istruttoria e decisoria - calcolato nella misura minima ex D.M. n. 55/2014, così come aggiornato al D.M. n. 147/2022 - alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, in violazione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note scritte con cui ha concluso come in epigrafe, mentre il convenuto, CP_1
sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato là dove l'Avv. lamenta il mancato riconoscimento dei Parte_1
compensi relativi alla fase introduttiva.
Va premesso che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito la ricorrente ha dimostrato di aver reso prestazioni professionali nella fase introduttiva del giudizio penale, riportate nel verbale di udienza del 22/03/2023, allegato al ricorso, ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12, comma
3, D.M. n. 55/2014.
Va infatti osservato che “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale,
pagina 2 di 4 a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n.
8414).
In particolare “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3, prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato nelle diverse fasi. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile. L'elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni – che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale” (in motivazione Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n. 8414 cit.).
Nel caso in esame dal verbale di udienza del 22/03/2023 emerge l'attività defensionale che ha preceduto l'apertura del dibattimento ed è indicato che il Giudice ha disposto l'apertura del dibattimento “sentite le parti”, evidentemente ascoltando le contrapposte richieste del PM e del/dei difensori.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase introduttiva del giudizio di € 284,00, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, che andrà ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
3. In ordine all'applicazione della riduzione di un terzo, giova considerare che “La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art.
106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (Cass. civ., Sez. VI,
14/10/2022 n. 30286).
Conclusivamente, ad € 1.008,67, “somma che non si contesta” dalla ricorrente, riconosciuta dal decreto impugnato, va aggiunto l'importo di € 189,33 per la fase introduttiva del giudizio, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e così va riconosciuto in totale l'onorario complessivo di € 1.198,00.
pagina 3 di 4 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6359/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 6311/17 RGNR – N. 1435/22 RG del Parte_2
Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 1.198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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