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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 43705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Ciocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 43705/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. e P.I. , con sede sociale e direzione generale in Milano Controparte_1 P.IVA_1 alla piazza Gae Aulenti n. 3, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 . cod. ABI 2008.1, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco
Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in CP_2
Roma alla via Po n. 12, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: 140038 – Mutuo – Carta revolving
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 4.4.2025 si riporta alla conclusionale, nella quale: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. PARTE RESISTENTE: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 2.4.2025 precisa le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del difensore e/o di inesistenza della procura;
In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di consegna formulata;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla Controparte_1 pretesa di consegna;
In via principale
- rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte nel corso del giudizio;
In via istruttoria
- respingere le avverse richieste istruttorie;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 28.9.2023 conveniva in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone Controparte_1
la condanna alla consegna in suo favore di copia della documentazione bancaria afferente al contratto di credito revolving n. 72078 precedentemente richiesta con PEC del 18.10.2021 mai riscontrata dalla Banca.
2.- Con comparsa depositata in data 28.6.2024 si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
la quale precisava:
- che il ricorrente aveva inoltrato una richiesta in data 14.7.2021 e che la vi aveva fornito CP_3
riscontro in data a 4.8.2021 rappresentando di aver avviato ricerche presso gli archivi;
- che la documentazione in base alla quale il ricorrente aveva cercato di dimostrare la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio era invero riferita al diverso rapporto di conto corrente n.
0400454638;
pagina 2 di 9 - che il ricorrente non aveva alcun rapporto in essere con la e che il numero Controparte_1
72078 non aveva trovato riscontro in alcun rapporto precedentemente intervenuto tra le parti, con conseguente carenza di prova circa la effettiva sussistenza del rapporto di cui venivano richiesti i documenti, insussistenza di alcun onere di consegna in capo alla ai sensi dell'art. 119 TUB CP_3
nonché impossibilità di adempiere alla richiesta del trattandosi di un rapporto invero Pt_1
inesistente;
- che il documento denominato dalla ricorrente come “estratto conto storico” non esisteva e non era previsto da alcuna norma di legge, con conseguente genericità della richiesta di consegna a cui non doveva pertanto ottemperare. Controparte_1
Tanto premesso, parte resistente eccepiva:
- il difetto del potere di rappresentanza in capo al difensore del ricorrente per inesistenza della procura;
- la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente;
- la carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente;
- la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Concludeva dunque come in epigrafe riportato.
Regolarizzata la procura alle liti di parte ricorrente, veniva fissata la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. che, su richiesta di parte ricorrente, veniva sostituita con il deposito di note scritte.
3.- Preliminarmente parte resistente ha insistito sulla eccezione relativa al difetto di rappresentanza di parte ricorrente e di difetto di procura.
L'eccezione risulta superata dal deposito in data 26/08/2024 di procura alle liti validamente rilasciata ed autenticata.
4.- In rito non vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 3 di 9 Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista, come il contratto di credito revolving. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1
(cfr. Cass. civ. n. 15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
5.- La ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse ad agire del ricorrente Controparte_1
nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta. CP_3
Tali eccezioni sono prive di pregio.
pagina 4 di 9 Ed invero, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla fondatezza della pretesa attorea, ma alla prospettazione attorea, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza. La legittimazione ad agire serve, dunque, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. “Ragionando ex art. 81
c.p.c., per il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (così Cass. SU n. 2951 del
16.2.2016). La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non appartiene nei confronti del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, è dalla stessa prospettazione della domanda che emerge che la CP_1
è la con cui il avrebbe intrattenuto il rapporto dedotto in giudizio.
[...] CP_3 Pt_1
pagina 5 di 9 Quanto all'interesse ad agire, s'identifica comunemente nell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio;
ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l'attualità, nel senso che l'aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione.
Nel caso di specie, dalla prospettazione fornita dal ricorrente, ricorrono i suesposti requisiti, atteso che lo stesso ha inteso ottenere dalla convenuta la consegna di taluna CP_3 documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB.
Invero parte ricorrente ha chiesto al termine del giudizio dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Giova innanzitutto ricordare che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, così da rendere inutile la prosecuzione del processo.
pagina 6 di 9 In aggiunta secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia della cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. civ. sez. 2 ord. 23 luglio 2019 n. 19845).
Orbene, nel corso del presente giudizio non si è verificato alcun evento tale da soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente né le parti hanno dato atto di alcun mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
6.- Alla luce dei documenti prodotti, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il ricorrente ha chiesto la condanna di alla consegna in suo favore di copia della CP_1
documentazione bancaria afferente al contratto di credito revolving n. 72078 precedentemente richiesta ex art. 119 TUB.
Ai sensi dell'art. 119 TUB (richiamato dalla ricorrente a sostegno del proprio diritto alla consegna unitamente agli artt. 117 e 125 TUB, all'art. 2 Cost. nonché all'art. 1375 c.c.) configura un diritto sostanziale del cliente a conseguire copia di documentazione relativa a singole operazioni, purché non risalenti a oltre un decennio rispetto al momento dell'istanza, da trasmettere entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni.
Rientra, in ogni caso, nell'ambito della condotta di buona fede contrattuale il diritto del cliente di ottenere la documentazione contrattuale da parte dell'Istituto di credito.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie con PEC inoltrata per conto del ricorrente in data 14.7.2021, veniva richiesta la documentazione con riferimento alla carta di credito revolving n. 72078: il contratto con le relative condizioni generali e particolari, il piano di ammortamento, gli estratti conto, le eventuali modifiche o integrazioni del contratto, la eventuale estinzione del contratto, eventuali accordi transattivi, eventuali polizze assicurative nonché i documenti di sintesi.
Risulta documentalmente che la ha dato riscontro il 4/8/2021 specificando che, CP_1
stante la posizione di ex-cliente erano in corso ricerche presso gli archivi della documentazione richiesta.
Successivamente a tali comunicazioni tra le parti è stato avviato il giudizio.
Ora, va premesso che l'onere di dimostrare il fondamento del proprio diritto grava, in base al disposto di cui all'art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, la quale si è limitata a depositare la fotografia di una lettera ad essa indirizzata dalla in data 27.6.2019, afferente al Controparte_1
diverso rapporto di conto corrente n. 0400454638, che riporta in alto a destra anche il numero indicato nella richiesta di documentazione.
Nella missiva prodotta dal del 27.06.2019, la avvedutasi di un proprio Pt_1 Controparte_1
errore, si è limitata a comunicare al correntista di aver effettuato il rimborso delle commissioni di istruttoria veloce erroneamente addebitate nel periodo luglio 2012 - febbraio 2017: nessun richiamo risulta effettuato nella missiva del 27.06.2019 ad un rapporto di credito revolving.
Alla mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed alla titolarità del rapporto consegue il rigetto della domanda.
Di tale carenza si è avvenuta anche la parte ricorrente, che in comparsa conclusionale ha sostenuto che solo in giudizio la parte è stata resa edotta della inesistenza del rapporto contrattuale da parte della Banca, ma in realtà il ha dapprima richiesto la consegna di Pt_1
documentazione di un rapporto inesistente e poi la ha richiesta in giudizio, dovendo, al contrario, essere a monte a conoscenza della mancata stipulazione di alcun rapporto di credito revolving con la convenuta. CP_3
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate ai sensi del D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, in misura prossima al minimo, in considerazione del numero limitato di questioni esaminate e della assenza della fase istruttoria.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 43705/2023 tra e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda posta da parte ricorrente;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore di controparte, che Parte_1 si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Ciocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 43705/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. e P.I. , con sede sociale e direzione generale in Milano Controparte_1 P.IVA_1 alla piazza Gae Aulenti n. 3, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 . cod. ABI 2008.1, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco
Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in CP_2
Roma alla via Po n. 12, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: 140038 – Mutuo – Carta revolving
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 4.4.2025 si riporta alla conclusionale, nella quale: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. PARTE RESISTENTE: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 2.4.2025 precisa le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del difensore e/o di inesistenza della procura;
In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di consegna formulata;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla Controparte_1 pretesa di consegna;
In via principale
- rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte nel corso del giudizio;
In via istruttoria
- respingere le avverse richieste istruttorie;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 28.9.2023 conveniva in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone Controparte_1
la condanna alla consegna in suo favore di copia della documentazione bancaria afferente al contratto di credito revolving n. 72078 precedentemente richiesta con PEC del 18.10.2021 mai riscontrata dalla Banca.
2.- Con comparsa depositata in data 28.6.2024 si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
la quale precisava:
- che il ricorrente aveva inoltrato una richiesta in data 14.7.2021 e che la vi aveva fornito CP_3
riscontro in data a 4.8.2021 rappresentando di aver avviato ricerche presso gli archivi;
- che la documentazione in base alla quale il ricorrente aveva cercato di dimostrare la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio era invero riferita al diverso rapporto di conto corrente n.
0400454638;
pagina 2 di 9 - che il ricorrente non aveva alcun rapporto in essere con la e che il numero Controparte_1
72078 non aveva trovato riscontro in alcun rapporto precedentemente intervenuto tra le parti, con conseguente carenza di prova circa la effettiva sussistenza del rapporto di cui venivano richiesti i documenti, insussistenza di alcun onere di consegna in capo alla ai sensi dell'art. 119 TUB CP_3
nonché impossibilità di adempiere alla richiesta del trattandosi di un rapporto invero Pt_1
inesistente;
- che il documento denominato dalla ricorrente come “estratto conto storico” non esisteva e non era previsto da alcuna norma di legge, con conseguente genericità della richiesta di consegna a cui non doveva pertanto ottemperare. Controparte_1
Tanto premesso, parte resistente eccepiva:
- il difetto del potere di rappresentanza in capo al difensore del ricorrente per inesistenza della procura;
- la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente;
- la carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente;
- la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Concludeva dunque come in epigrafe riportato.
Regolarizzata la procura alle liti di parte ricorrente, veniva fissata la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. che, su richiesta di parte ricorrente, veniva sostituita con il deposito di note scritte.
3.- Preliminarmente parte resistente ha insistito sulla eccezione relativa al difetto di rappresentanza di parte ricorrente e di difetto di procura.
L'eccezione risulta superata dal deposito in data 26/08/2024 di procura alle liti validamente rilasciata ed autenticata.
4.- In rito non vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 3 di 9 Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista, come il contratto di credito revolving. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1
(cfr. Cass. civ. n. 15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
5.- La ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse ad agire del ricorrente Controparte_1
nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta. CP_3
Tali eccezioni sono prive di pregio.
pagina 4 di 9 Ed invero, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla fondatezza della pretesa attorea, ma alla prospettazione attorea, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza. La legittimazione ad agire serve, dunque, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. “Ragionando ex art. 81
c.p.c., per il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (così Cass. SU n. 2951 del
16.2.2016). La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non appartiene nei confronti del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, è dalla stessa prospettazione della domanda che emerge che la CP_1
è la con cui il avrebbe intrattenuto il rapporto dedotto in giudizio.
[...] CP_3 Pt_1
pagina 5 di 9 Quanto all'interesse ad agire, s'identifica comunemente nell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio;
ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l'attualità, nel senso che l'aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione.
Nel caso di specie, dalla prospettazione fornita dal ricorrente, ricorrono i suesposti requisiti, atteso che lo stesso ha inteso ottenere dalla convenuta la consegna di taluna CP_3 documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB.
Invero parte ricorrente ha chiesto al termine del giudizio dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Giova innanzitutto ricordare che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, così da rendere inutile la prosecuzione del processo.
pagina 6 di 9 In aggiunta secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia della cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. civ. sez. 2 ord. 23 luglio 2019 n. 19845).
Orbene, nel corso del presente giudizio non si è verificato alcun evento tale da soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente né le parti hanno dato atto di alcun mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
6.- Alla luce dei documenti prodotti, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il ricorrente ha chiesto la condanna di alla consegna in suo favore di copia della CP_1
documentazione bancaria afferente al contratto di credito revolving n. 72078 precedentemente richiesta ex art. 119 TUB.
Ai sensi dell'art. 119 TUB (richiamato dalla ricorrente a sostegno del proprio diritto alla consegna unitamente agli artt. 117 e 125 TUB, all'art. 2 Cost. nonché all'art. 1375 c.c.) configura un diritto sostanziale del cliente a conseguire copia di documentazione relativa a singole operazioni, purché non risalenti a oltre un decennio rispetto al momento dell'istanza, da trasmettere entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni.
Rientra, in ogni caso, nell'ambito della condotta di buona fede contrattuale il diritto del cliente di ottenere la documentazione contrattuale da parte dell'Istituto di credito.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie con PEC inoltrata per conto del ricorrente in data 14.7.2021, veniva richiesta la documentazione con riferimento alla carta di credito revolving n. 72078: il contratto con le relative condizioni generali e particolari, il piano di ammortamento, gli estratti conto, le eventuali modifiche o integrazioni del contratto, la eventuale estinzione del contratto, eventuali accordi transattivi, eventuali polizze assicurative nonché i documenti di sintesi.
Risulta documentalmente che la ha dato riscontro il 4/8/2021 specificando che, CP_1
stante la posizione di ex-cliente erano in corso ricerche presso gli archivi della documentazione richiesta.
Successivamente a tali comunicazioni tra le parti è stato avviato il giudizio.
Ora, va premesso che l'onere di dimostrare il fondamento del proprio diritto grava, in base al disposto di cui all'art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, la quale si è limitata a depositare la fotografia di una lettera ad essa indirizzata dalla in data 27.6.2019, afferente al Controparte_1
diverso rapporto di conto corrente n. 0400454638, che riporta in alto a destra anche il numero indicato nella richiesta di documentazione.
Nella missiva prodotta dal del 27.06.2019, la avvedutasi di un proprio Pt_1 Controparte_1
errore, si è limitata a comunicare al correntista di aver effettuato il rimborso delle commissioni di istruttoria veloce erroneamente addebitate nel periodo luglio 2012 - febbraio 2017: nessun richiamo risulta effettuato nella missiva del 27.06.2019 ad un rapporto di credito revolving.
Alla mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed alla titolarità del rapporto consegue il rigetto della domanda.
Di tale carenza si è avvenuta anche la parte ricorrente, che in comparsa conclusionale ha sostenuto che solo in giudizio la parte è stata resa edotta della inesistenza del rapporto contrattuale da parte della Banca, ma in realtà il ha dapprima richiesto la consegna di Pt_1
documentazione di un rapporto inesistente e poi la ha richiesta in giudizio, dovendo, al contrario, essere a monte a conoscenza della mancata stipulazione di alcun rapporto di credito revolving con la convenuta. CP_3
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate ai sensi del D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, in misura prossima al minimo, in considerazione del numero limitato di questioni esaminate e della assenza della fase istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 43705/2023 tra e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda posta da parte ricorrente;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore di controparte, che Parte_1 si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
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