Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6657/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6657/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ente domiciliata in Albanella (SA) alla via Mich C.F._1 dio dell'avv. Ezio Catauro dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato ad [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliato in Capaccio Paestum (SA) al
[...] lo studio dell'avv. Domenico Guazzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1.Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1 marzo 2006 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) e che dall' unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che, nel corso della vita matrimoniale, era stata vittima di comportamenti irascibili da parte del coniuge, irrispettoso del ménage familiare;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal coniuge con l'obbligo a carico del resistente di versarle una somma per il proprio mantenimento. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto dedotto e allegato dalla moglie e chi elle domande dalla stessa avanzate o, in subordine, la previsione di un contributo per il suo mantenimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
2. In data 28 gennaio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, constatata l'impossibilita di una riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, anche in considerazione delle specifiche richieste avanzate dalle parti. Mantenimento del coniuge Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente ha richiesto l'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma di € 900,00 mensili per il proprio mantenimento, mentre il resistente ha richiesto il mancato riconoscimento del suddetto obbligo o, in subordine, una somma proporzionata al suo stato di salute che comporta un esborso di somme per le cure mediche che quotidianamente deve affrontare in virtu delle patologie diagnosticatigli. Tanto premesso, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non e in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialita economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilita economiche dei coniugi. In definitiva, cio comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovra appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrera procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilita di svolgimento di un'attivita lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benche la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Inoltre, <Il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.>> (Cass. civ. 24/10/2022, n. 31348). Orbene, nel caso di specie, puo dirsi sussistente il diritto della ricorrente di ricevere dal coniuge una somma a titolo di mantenimento in virtu dei principi in precedenza enunciati, tenuto conto che risulta essere pacifico, circostanza non contestata dal resistente, che la stessa si e sempre occupata del marito durante la convivenza matrimoniale, che non ha una sua autonomia economica anche in considerazione dell'eta della stessa (anni 80) e che il tenore di vita e stato garantito dalle sole entrate del marito. In particolare, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non avere mai lavorato durante il matrimonio anche per volonta del coniuge, mentre il resistente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire € 1.800,00 al mese proveniente da due pensioni di cui una estera e di avere sempre dato alla moglie una somma mensile di € 400,00 (cfr. verbale di udienza del 28.01.2025). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a ma di € 400,00, oltre rivalutazione secondo Parte_1 gli indi enimento. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
nato ad [...] l'[...] C.F._1 Controparte_1 [...] contratto matrimonio civile nel Comun C.F._2
A) in data 30 marzo 2006; b. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a a di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 second suo mantenimento;
c. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2006, Atto n. 1, Parte I, Uff. 2), Registro degli atti di matrimonio;
d. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi