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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1962 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 marzo 2024, e vertente
TRA
in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Parte_1
Colombo ed Alessandro Alessandri
appellante in riassunzione
E , rappresentata e Controparte_1
difesa dal prof. avv. Attilio Zimatore
appellata in riassunzione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
appellata in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma
n. 5925/2012, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33343/2018 depositata il 21.12.2018.
CONCLUSIONI
Per in concordato preventivo: “Voglia la Corte d'Appello adita, in applicazione del Parte_2
principio sancito e dalla decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 33343/18 depositata il
21/12/18, accertare e dichiarare che, in relazione a quanto oggetto di causa e al rapporto contrattuale a suo tempo intercorso tra ed aveva ed ha diritto – anche e tra l'altro – al pagamento da parte di del residuo Parte_1 CP_2 Parte_1 CP_2
suo credito per ritenute di garanzia di € 20.992,27; che qualsiasi pagamento effettuato a tale titolo nei confronti di non è liberatorio per condannare pertanto in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 CP_2
al pagamento in favore di della suddetta somma di € 20.992,27 oltre iva ed interessi di legge dalla debenza;
con Parte_1
condanna di alla rifusione delle spese anche per il procedimento di Cassazione ed anche con riferimento alla CP_2
partecipazione al giudizio di determinatasi a seguito della iniziativa di rigettare la richiesta di Controparte_1 CP_2
di rifusione delle spese di questo giudizio, in quanto infondate in fatto e diritto, stante la palese sua estraneità Controparte_1
a questa ulteriore fase”.
Per :“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respingere le avverse pretese. Vinte le spese”. CP_2
Per : “chiede che eventuali Controparte_1
domande contro di essa formulate siano dichiarate inammissibili o rigettate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.9.2003 in concordato preventivo Parte_3
(di seguito, breviter, “ ) conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentirla Parte_1 CP_2
condannare al pagamento, in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes il 7.10.1992, della somma di € 2.864.055,26 a titolo di riserve e di quella di € 20.922,27 per lo svincolo dei decimi di garanzia trattenuti in corso di rapporto, il tutto oltre interessi legali ed iva.
A sostegno della domanda deduceva di aver concluso, in data 23.9.1994, un contratto di affitto Parte_1
di ramo d'azienda con la icomprendente anche il contratto d'appalto stipulato con Controparte_1 CP_2
nel quale era prevista, da un lato, la facoltà di (v. art. 8) di affidare alla cessionaria “l'incasso delle Parte_1
quote risultanti dagli stati di consistenza dei lavori di competenza del concedente” e, dall'altro, “la gestione [in capo alla
delle riserve tecniche relative ai contratti in corso e proposte dalla concedente, nonché del contenzioso alle Controparte_1
stesse inerente”.
L'attrice lamentava come – esorbitando i limiti di potere fissati dal contratto di affitto – Controparte_1
avesse stipulato con un accordo bonario relativo alle riserve ed incassato somme (i.e. quelle oggetto CP_2
della domanda giudiziale) di spettanza di poiché relative a lavori eseguiti da quest'ultima prima Parte_1
dell'affitto di ramo d'azienda.
costituitasi in giudizio, nel respingere le pretese attoree chiedeva che fosse disposta CP_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la richiesta veniva accolta dal Controparte_1
Tribunale adito, che disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., e a tale ordine dava esecuzione senza che alcuna domanda venisse peraltro spiegata, da alcuna delle parti, nei Parte_1
confronti della terza chiamata.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma con sentenza n. 24230/2007 così statuiva:
“a) dichiara la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato alla Cooperativa costruttori s.c.a.r. dall'attrice…
b) respinge la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
c) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese processuali, per ciascuna di esse liquidate in €
3.500,00 per diritti di avvocato ed € 20.000,00 per oneri giudiziali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa”. Avverso tale sentenza proponeva appello, lamentando l'erroneità del capo di pronuncia con Parte_1
cui era stata dichiarata la nullità della citazione del terzo e di quello con cui erano state rigettate le domande relative alle riserve nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di pagamento dei decimi di garanzia.
A seguito della costituzione degli appellati, la causa veniva decisa da questa Corte con pronuncia di rigetto del gravame emessa in data 26 novembre 2012, n. 5925/2012.
proponeva ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello affidandolo a quattro Parte_1
motivi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 33343/2018, rigettava tutti i motivi di impugnazione salvo il terzo,
a mezzo del quale aveva dedotto “la violazione delle norme e dei principi in materia di ritenute di Parte_1
garanzia”, ritenendo che i decimi di garanzia, che rappresentavano trattenute sul corrispettivo per lavori eseguiti, avrebbero dovuto senz'altro esserle riconosciuti.
La Cassazione sul punto testualmente rilevava: “la Corte di appello ha operato una non consentita commistione tra il tema della “gestione delle riserve”, cui ha riguardato l'art. 8 del contratto di affitto di ramo d'azienda, e quello, affatto diverso, del credito di euro 20.992,27, oltre accessori, vantato da per lo svincolo ed il conseguente pagamento delle Parte_1
ritenute di garanzia, credito inerente al corrispettivo dell'appaltatore (essendo le ritenute operate sull'importo dei lavori eseguiti: art. 33 d. P.R. 1063 del 1962) che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto rientrare (“.. le predette riserve e
i connessi decimi di garanzia…”) nel meccanismo gestorio delle riserve (che invece attengono ad ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'eseczione dell'opera..) regolato dalla menzionata clausola”.
Sulla base di tale accertamento la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, in parte qua, e rinviava alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione in relazione al motivo accolto ed alla statuizione delle spese del grado di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. citava in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe, deducendo a supporto: i) la mancata contestazione circa l'esistenza del credito;
ii) l'omessa pronuncia sul punto del primo giudice ed iii) il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, dell'accertamento operato dal primo giudice circa la
“necessità di mandato espresso” da parte di a “per l'incasso delle quote Parte_1 Controparte_1
risultanti dagli stati di consistenza dei lavori di competenza del concedente”, tra cui i corrispettivi maturati per lavori eseguiti e, perciò, delle trattenute in garanzia.
Si costituivano in giudizio con comparse del 25.6.2019 e del 17.2.2020 e le quali Controparte_1 CP_2
domandavano il rigetto dell'appello eccependo, rispettivamente, l'una la propria estraneità alle domande introdotte da e l'altra l'assenza di elementi idonei a sostenere la pretesa azionata. Parte_1
A seguito della nomina di un nuovo relatore, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda reiterata nel presente giudizio di rinvio è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
In applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33343/2018, secondo cui le ritenute di garanzia costituiscono “credito inerente all'esecuzione dell'appalto”, si deve concludere per l'accertamento del diritto di al pagamento da parte di dei decimi di garanzia trattenuti Parte_1 CP_2
dalla stazione appaltante in corso di rapporto e, perciò, per l'accoglimento dell'appello, considerato che:
a. il Tribunale di Roma, con statuizione passata in giudicato perché non impugnata sul punto, ha riconosciuto la necessità di un mandato espresso da parte di a per l'incasso Parte_1 Controparte_1
delle somme di competenza della concedente in relazione ai lavori eseguiti nel corso dell'appalto;
b. negli atti di causa non si rinviene alcun mandato afferente alla facoltà di incasso dei decimi di garanzia, ma al contrario è rinvenibile l'esplicita richiesta di a di astensione dalla Parte_1 Controparte_1
riscossione delle quote a credito della concedente (si rimanda al doc. allegato sub 5 nel fascicolo di parte del primo grado di;
Parte_1
c. l'importo di € 20.992,27, quale somma dei decimi di garanzia dovuti in relazione all'appalto oggetto di causa, è da ritenersi accertato ex art. 115 c.p.c. perché non specificatamente contestato in corso di causa, ad opera dell'appaltante; d. è da ritenersi accertata sempre in forza del principio di non contestazione anche la circostanza che i decimi di garanzia si riferiscano a lavorazioni poste in essere dalla Parte_1
Le difese di e di oltremodo generiche, non consentono di superare quanto appena CP_2 Controparte_1
statuito.
Neppure in questa fase di giudizio le appellate hanno infatti negato le circostanze indicate ai precedenti punti c) e d), sostanziandosi la difesa della stazione appaltante nella mera affermazione circa l'“aver provveduto ad adempiere ai propri obblighi contrattuali” (quali esattamente non è dato sapere) e quella di nella mera ripetizione della propria estraneità rispetto alle domande articolate Controparte_1
dall'appellante.
2. Accertato il diritto di al pagamento da parte di dei decimi di garanzia, occorre definire Parte_1 CP_2
quali siano gli interessi legali maturati sulla somma richiesta.
nell'ambito della comparsa conclusionale da ultimo depositata, sul presupposto che il credito Parte_1
origini dal “ritardato pagamento di corrispettivo, per il quale … sono previsti tassi moratori ex lege (art. 30 cap. gen. Ll. pp.. d. P.R. 1063/62), annualmente determinati” (v. pag. 4 della comparsa), quantifica in
€ 17.628,00 l'importo maturato sulle ritenute a garanzia.
In realtà l'articolo 30 richiamato da parte appellante è relativo al D.M. 145/2000 non applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio (contratto di appalto del 7.12.1992).
Il corretto riferimento va quindi rinvenuto nell'art. 36 del d.P.R. 1036/1962 in tema di “Ritardo nel pagamento della rata di saldo”, a mente del quale “qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo, comprensivo delle ritenute, non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35”. Non rinvenendosi tra gli atti di causa il certificato di collaudo dell'opera, la data da prendere a riferimento per il calcolo degli interessi è quella del 6.11.2007, ovverosia il termine ultimo normativamente previsto per l'emissione del certificato di collaudo (i.e., ex art. 5 l. 741/1981, di 12 mesi dalla fine dei lavori: nel caso di specie il 6.11.2006, v. all. 7 di parte . Parte_1
In applicazione di quanto precede si conclude per l'accertamento del diritto della al pagamento Parte_1
da parte di in suo favore degli interessi legali da calcolarsi in conformità al disposto dell'articolo 36 CP_2
del d.P.R. 1036/1962 sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste in capo ad quanto a in ragione della soccombenza dell'appellata e, quanto a in CP_2 Parte_1 Controparte_1
forza del principio di causalità (la chiamata in causa di tale soggetto è conseguita all'istanza formulata da e la sua evocazione nella presente fase di giudizio, nella quale è risultata soccombente, si è CP_2 CP_2
resa necessaria nella sua veste di litisconsorte processuale).
Le spese di lite del grado di legittimità, anch'esse liquidate come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso promosso da e del rigetto dei restanti vengono Parte_1
compensate per un terzo e poste in capo a in favore di e per la residua Parte_1 CP_2 Controparte_1
quota di due terzi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 1962/19, così provvede:
1) accoglie l'appello e condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_4
in concordato preventivo dell'importo di € 20.992,27, oltre interessi legali e moratori ex art.
[...]
36 d.P.R. 1036/1962 maturati e maturandi sino al soddisfo da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_2 [...]
in concordato preventivo, liquidate in € 7.000,00 per compensi ed Parte_4
euro 804,00 per anticipazioni, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_2
liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre Controparte_3
accessori di legge e rimborso spese generali;
4) compensa tra le parti per quota di 1/3 le spese relative al giudizio per cassazione e condanna
[...]
al pagamento della residua quota di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità in favore Parte_4
delle altre parti costituite, quota che liquida, per ciascuna delle controparti, in euro 10.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1962 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 marzo 2024, e vertente
TRA
in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Parte_1
Colombo ed Alessandro Alessandri
appellante in riassunzione
E , rappresentata e Controparte_1
difesa dal prof. avv. Attilio Zimatore
appellata in riassunzione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
appellata in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma
n. 5925/2012, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33343/2018 depositata il 21.12.2018.
CONCLUSIONI
Per in concordato preventivo: “Voglia la Corte d'Appello adita, in applicazione del Parte_2
principio sancito e dalla decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 33343/18 depositata il
21/12/18, accertare e dichiarare che, in relazione a quanto oggetto di causa e al rapporto contrattuale a suo tempo intercorso tra ed aveva ed ha diritto – anche e tra l'altro – al pagamento da parte di del residuo Parte_1 CP_2 Parte_1 CP_2
suo credito per ritenute di garanzia di € 20.992,27; che qualsiasi pagamento effettuato a tale titolo nei confronti di non è liberatorio per condannare pertanto in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 CP_2
al pagamento in favore di della suddetta somma di € 20.992,27 oltre iva ed interessi di legge dalla debenza;
con Parte_1
condanna di alla rifusione delle spese anche per il procedimento di Cassazione ed anche con riferimento alla CP_2
partecipazione al giudizio di determinatasi a seguito della iniziativa di rigettare la richiesta di Controparte_1 CP_2
di rifusione delle spese di questo giudizio, in quanto infondate in fatto e diritto, stante la palese sua estraneità Controparte_1
a questa ulteriore fase”.
Per :“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respingere le avverse pretese. Vinte le spese”. CP_2
Per : “chiede che eventuali Controparte_1
domande contro di essa formulate siano dichiarate inammissibili o rigettate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.9.2003 in concordato preventivo Parte_3
(di seguito, breviter, “ ) conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentirla Parte_1 CP_2
condannare al pagamento, in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes il 7.10.1992, della somma di € 2.864.055,26 a titolo di riserve e di quella di € 20.922,27 per lo svincolo dei decimi di garanzia trattenuti in corso di rapporto, il tutto oltre interessi legali ed iva.
A sostegno della domanda deduceva di aver concluso, in data 23.9.1994, un contratto di affitto Parte_1
di ramo d'azienda con la icomprendente anche il contratto d'appalto stipulato con Controparte_1 CP_2
nel quale era prevista, da un lato, la facoltà di (v. art. 8) di affidare alla cessionaria “l'incasso delle Parte_1
quote risultanti dagli stati di consistenza dei lavori di competenza del concedente” e, dall'altro, “la gestione [in capo alla
delle riserve tecniche relative ai contratti in corso e proposte dalla concedente, nonché del contenzioso alle Controparte_1
stesse inerente”.
L'attrice lamentava come – esorbitando i limiti di potere fissati dal contratto di affitto – Controparte_1
avesse stipulato con un accordo bonario relativo alle riserve ed incassato somme (i.e. quelle oggetto CP_2
della domanda giudiziale) di spettanza di poiché relative a lavori eseguiti da quest'ultima prima Parte_1
dell'affitto di ramo d'azienda.
costituitasi in giudizio, nel respingere le pretese attoree chiedeva che fosse disposta CP_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la richiesta veniva accolta dal Controparte_1
Tribunale adito, che disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., e a tale ordine dava esecuzione senza che alcuna domanda venisse peraltro spiegata, da alcuna delle parti, nei Parte_1
confronti della terza chiamata.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma con sentenza n. 24230/2007 così statuiva:
“a) dichiara la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato alla Cooperativa costruttori s.c.a.r. dall'attrice…
b) respinge la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
c) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese processuali, per ciascuna di esse liquidate in €
3.500,00 per diritti di avvocato ed € 20.000,00 per oneri giudiziali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa”. Avverso tale sentenza proponeva appello, lamentando l'erroneità del capo di pronuncia con Parte_1
cui era stata dichiarata la nullità della citazione del terzo e di quello con cui erano state rigettate le domande relative alle riserve nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di pagamento dei decimi di garanzia.
A seguito della costituzione degli appellati, la causa veniva decisa da questa Corte con pronuncia di rigetto del gravame emessa in data 26 novembre 2012, n. 5925/2012.
proponeva ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello affidandolo a quattro Parte_1
motivi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 33343/2018, rigettava tutti i motivi di impugnazione salvo il terzo,
a mezzo del quale aveva dedotto “la violazione delle norme e dei principi in materia di ritenute di Parte_1
garanzia”, ritenendo che i decimi di garanzia, che rappresentavano trattenute sul corrispettivo per lavori eseguiti, avrebbero dovuto senz'altro esserle riconosciuti.
La Cassazione sul punto testualmente rilevava: “la Corte di appello ha operato una non consentita commistione tra il tema della “gestione delle riserve”, cui ha riguardato l'art. 8 del contratto di affitto di ramo d'azienda, e quello, affatto diverso, del credito di euro 20.992,27, oltre accessori, vantato da per lo svincolo ed il conseguente pagamento delle Parte_1
ritenute di garanzia, credito inerente al corrispettivo dell'appaltatore (essendo le ritenute operate sull'importo dei lavori eseguiti: art. 33 d. P.R. 1063 del 1962) che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto rientrare (“.. le predette riserve e
i connessi decimi di garanzia…”) nel meccanismo gestorio delle riserve (che invece attengono ad ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'eseczione dell'opera..) regolato dalla menzionata clausola”.
Sulla base di tale accertamento la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, in parte qua, e rinviava alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione in relazione al motivo accolto ed alla statuizione delle spese del grado di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. citava in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe, deducendo a supporto: i) la mancata contestazione circa l'esistenza del credito;
ii) l'omessa pronuncia sul punto del primo giudice ed iii) il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, dell'accertamento operato dal primo giudice circa la
“necessità di mandato espresso” da parte di a “per l'incasso delle quote Parte_1 Controparte_1
risultanti dagli stati di consistenza dei lavori di competenza del concedente”, tra cui i corrispettivi maturati per lavori eseguiti e, perciò, delle trattenute in garanzia.
Si costituivano in giudizio con comparse del 25.6.2019 e del 17.2.2020 e le quali Controparte_1 CP_2
domandavano il rigetto dell'appello eccependo, rispettivamente, l'una la propria estraneità alle domande introdotte da e l'altra l'assenza di elementi idonei a sostenere la pretesa azionata. Parte_1
A seguito della nomina di un nuovo relatore, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda reiterata nel presente giudizio di rinvio è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
In applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33343/2018, secondo cui le ritenute di garanzia costituiscono “credito inerente all'esecuzione dell'appalto”, si deve concludere per l'accertamento del diritto di al pagamento da parte di dei decimi di garanzia trattenuti Parte_1 CP_2
dalla stazione appaltante in corso di rapporto e, perciò, per l'accoglimento dell'appello, considerato che:
a. il Tribunale di Roma, con statuizione passata in giudicato perché non impugnata sul punto, ha riconosciuto la necessità di un mandato espresso da parte di a per l'incasso Parte_1 Controparte_1
delle somme di competenza della concedente in relazione ai lavori eseguiti nel corso dell'appalto;
b. negli atti di causa non si rinviene alcun mandato afferente alla facoltà di incasso dei decimi di garanzia, ma al contrario è rinvenibile l'esplicita richiesta di a di astensione dalla Parte_1 Controparte_1
riscossione delle quote a credito della concedente (si rimanda al doc. allegato sub 5 nel fascicolo di parte del primo grado di;
Parte_1
c. l'importo di € 20.992,27, quale somma dei decimi di garanzia dovuti in relazione all'appalto oggetto di causa, è da ritenersi accertato ex art. 115 c.p.c. perché non specificatamente contestato in corso di causa, ad opera dell'appaltante; d. è da ritenersi accertata sempre in forza del principio di non contestazione anche la circostanza che i decimi di garanzia si riferiscano a lavorazioni poste in essere dalla Parte_1
Le difese di e di oltremodo generiche, non consentono di superare quanto appena CP_2 Controparte_1
statuito.
Neppure in questa fase di giudizio le appellate hanno infatti negato le circostanze indicate ai precedenti punti c) e d), sostanziandosi la difesa della stazione appaltante nella mera affermazione circa l'“aver provveduto ad adempiere ai propri obblighi contrattuali” (quali esattamente non è dato sapere) e quella di nella mera ripetizione della propria estraneità rispetto alle domande articolate Controparte_1
dall'appellante.
2. Accertato il diritto di al pagamento da parte di dei decimi di garanzia, occorre definire Parte_1 CP_2
quali siano gli interessi legali maturati sulla somma richiesta.
nell'ambito della comparsa conclusionale da ultimo depositata, sul presupposto che il credito Parte_1
origini dal “ritardato pagamento di corrispettivo, per il quale … sono previsti tassi moratori ex lege (art. 30 cap. gen. Ll. pp.. d. P.R. 1063/62), annualmente determinati” (v. pag. 4 della comparsa), quantifica in
€ 17.628,00 l'importo maturato sulle ritenute a garanzia.
In realtà l'articolo 30 richiamato da parte appellante è relativo al D.M. 145/2000 non applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio (contratto di appalto del 7.12.1992).
Il corretto riferimento va quindi rinvenuto nell'art. 36 del d.P.R. 1036/1962 in tema di “Ritardo nel pagamento della rata di saldo”, a mente del quale “qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo, comprensivo delle ritenute, non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35”. Non rinvenendosi tra gli atti di causa il certificato di collaudo dell'opera, la data da prendere a riferimento per il calcolo degli interessi è quella del 6.11.2007, ovverosia il termine ultimo normativamente previsto per l'emissione del certificato di collaudo (i.e., ex art. 5 l. 741/1981, di 12 mesi dalla fine dei lavori: nel caso di specie il 6.11.2006, v. all. 7 di parte . Parte_1
In applicazione di quanto precede si conclude per l'accertamento del diritto della al pagamento Parte_1
da parte di in suo favore degli interessi legali da calcolarsi in conformità al disposto dell'articolo 36 CP_2
del d.P.R. 1036/1962 sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste in capo ad quanto a in ragione della soccombenza dell'appellata e, quanto a in CP_2 Parte_1 Controparte_1
forza del principio di causalità (la chiamata in causa di tale soggetto è conseguita all'istanza formulata da e la sua evocazione nella presente fase di giudizio, nella quale è risultata soccombente, si è CP_2 CP_2
resa necessaria nella sua veste di litisconsorte processuale).
Le spese di lite del grado di legittimità, anch'esse liquidate come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso promosso da e del rigetto dei restanti vengono Parte_1
compensate per un terzo e poste in capo a in favore di e per la residua Parte_1 CP_2 Controparte_1
quota di due terzi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 1962/19, così provvede:
1) accoglie l'appello e condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_4
in concordato preventivo dell'importo di € 20.992,27, oltre interessi legali e moratori ex art.
[...]
36 d.P.R. 1036/1962 maturati e maturandi sino al soddisfo da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_2 [...]
in concordato preventivo, liquidate in € 7.000,00 per compensi ed Parte_4
euro 804,00 per anticipazioni, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_2
liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre Controparte_3
accessori di legge e rimborso spese generali;
4) compensa tra le parti per quota di 1/3 le spese relative al giudizio per cassazione e condanna
[...]
al pagamento della residua quota di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità in favore Parte_4
delle altre parti costituite, quota che liquida, per ciascuna delle controparti, in euro 10.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto