Versione
30 marzo 1958
30 marzo 1958
Art. 7.
Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:
a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;
b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.
I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non interiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo e' attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.
Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreche' da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.
Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:
a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;
b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.
I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non interiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo e' attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.
Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreche' da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2026, n. 16468Provvedimento: […] rimarca l'irrilevanza del riferimento alla parziale coincidenza con le feste natalizie, peraltro mai addotta dalla controparte. 3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003 di attuazione dell'art. 17, comma 6, del Regolamento CE 561/2006, degli artt. 7 e 8 della legge n. 138/1958, nonché dell'art. 27 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 e dell'Accordo sindacale aziendale del 21.2.2017, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la programmazione dei due turni per i giorni 24 settembre e 24 ottobre 2020 aveva superato l'orario massimo di servizio, fissato dall'azienda in 7 ore e 10 minuti;Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 138/1958·
- art. 1460 c.c.·
- giurisdizione di legittimità·
- art. 7 legge 300/1970·
- art. 7 reg. CE 561/2006·
- art. 366 c.p.c.·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- art. 27 CCNL Autoferrotranvieri·
- art. 360 c.p.c.·
- principio di immediatezza contestazione·
- art. 13 d.P.R. 115/2002·
- orario di servizio·
- art. 66/2003