TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1434/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Giuseppe Santoro n. Parte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Marcello Nardi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare, l'avviso di
addebito n. 334 2023 00002394 29 000 e dichiarare non dovuto l'importo pari ad €
7.533,66. Voglia annullare e/o dichiarare nullo/illegittimo e/o revocare il verbale unico di
accertamento n. 2500000498783 del 30.07.2015 e la conseguente cancellazione dagli
elenchi nominativi dei braccianti agricoli e disporne la reinscrizione per l'anno 2012.
Voglia rigettare la richiesta di condanna della ricorrente all'adempimento dell'obbligo
contributivo. In ordine alle spese legali si rappresenta che vi è stata ammissione al
gratuito patrocinio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… 1) rigettare l'opposizione proposta perché
inammissibile e/o infondata;
2) disporre contestuale condanna del ricorrente
all'adempimento dell'obbligo restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al
pagamento degli importi in dettaglio quantificati nel corpo dell'avversato provvedimento,
maggiorati degli accessori di legge;
3) disporre pagamento di spese e competenze a
carico di parte ricorrente …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230000239429000, con cui l ha chiesto il pagamento di €. 7.533,66 per indennità di disoccupazione agricola ricevuta indebitamente nell'anno 2012 a seguito del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole conseguente ad accertamento ispettivo.
Ha affermato la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione;
la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990; l'inesistenza dell'indebito, trattandosi di somme asseritamente ricevute nel 2012, per le quali la ricorrente non aveva ricordi di percezione;
che nel 2012 la ricorrente aveva lavorato per la cooperativa Miglianò come operaia agricola a tempo determinato;
che il credito era prescritto;
che si era verificata la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
26.10.2023, chiedendo anche inizialmente la condanna al risarcimento dei danni o di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che le contestazioni di vizi formali erano inammissibili poiché proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; che, in ogni caso, i vizi formali erano irrilevanti,
poiché il giudizio riguardava il rapporto e non l'atto; che la decadenza non era sussistente e, in ogni caso, in merito formulava domanda di pagamento delle somme dovute;
che la ricorrente non aveva contestato il provvedimento di cancellazione delle giornate agricole,
conseguente all'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro a seguito di
2 accertamento ispettivo;
che, in ogni caso, la contestazione non era tempestiva, essendo decorso il termine di decadenza;
che l'onere della prova circa la spettanza delle somme indebite andava attribuito alla parte ricorrente;
che non sussisteva la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.11.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'avviso di addebito formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le contestazioni sui vizi formali sono inammissibili poiché tardive [atteso che, per l'aspetto in esame, vanno qualificate in termini di opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. 12531/2019), mentre, nel caso in esame, il ricorso in opposizione è stato proposto il 14.4.2023 dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 9.3.2023], generiche ed infondate.
In particolare, la contestazione sulla carenza di motivazione è del tutto incompiuta, atteso
CP_ che l ha comunicato che vi era stato il pagamento dell'indennità di disoccupazione nel 2012 per €. 7.529,55 e che tale pagamento non spettava a seguito di disconoscimento delle giornate agricole all'esito di accertamento ispettivo, mentre le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui (pg. 4 del ricorso) non era dato capire quando vi era stato l'accertamento, come era stato effettuato, che esito aveva avuto e come era stato calcolato l'indebito sono da considerare contestazioni sganciate da concreti riferimenti fattuali.
Le contestazioni di parte ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento delle giornate agricole e del conseguente diritto all'indennità di disoccupazione sono inammissibili,
atteso che l ha dimostrato la pubblicazione (con valore di notificazione ex art. 38, CP_1
3 commi 6 e 7, D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, nella disciplina applicabile ratione temporis) della cancellazione delle giornate lavorative per la parte ricorrente,
senza che sia stata allegata tempestiva impugnazione di tale provvedimento (e senza che, conseguentemente, possa ridiscutersi tale cancellazione nell'odierno procedimento,
anche in riferimento alla tardività affermata da parte ricorrente nel corso del giudizio) ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito dalla legge 83/1970.
Oltretutto, spettava alla parte ricorrente provare tale attività lavorativa mentre, nel caso in esame, la parte ricorrente ha formulato la domanda diretta ad “… annullare e/o dichiarare
nullo/illegittimo e/o revocare il verbale unico di accertamento n. 2500000498783 del
30.07.2015 e la conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
e disporne la reinscrizione per l'anno 2012 …” ed ha formulato le relative istanze probatorie solo con le note scritte depositate il 26.10.2023 in maniera inammissibile,
atteso che, in ragione della conoscenza della cancellazione delle giornate agricole
CP_ comunicata dall anche con il provvedimento oggetto di giudizio, non ricorrono ipotesi prospettabili di formulazione di domanda nuova o della modificazione della domanda originaria ex art. 420, comma 1, c.p.c. (per la quale, oltretutto, occorrerebbe l'autorizzazione del Giudice) o di istanze probatorie proposte alla prima udienza poiché la parte non aveva potuto proporle prima ex art. 420, comma 5, c.p.c..
L'eccezione di prescrizione del credito non è fondata (potendosi anche prescindere dalla
CP_ valutazione dell'effetto interruttivo della missiva dell del 7.2.2022) atteso che, sul
CP_ presupposto per cui l ha dato sufficiente dimostrazione del pagamento delle prestazioni indebite e che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, occorre considerare che, al momento del pagamento, sussisteva il presupposto per l'erogazione delle prestazioni rappresentato dall'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Il pagamento delle prestazioni oggetto di giudizio non può considerarsi, dunque, indebito ab origine, ricorrendo invece l'ipotesi in cui il difetto di causa solvendi è sopravvenuto all'erogazione della prestazione a seguito di accertamento dell'illegittimità dell'erogazione
4 e del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento di tale accertamento di illegittimità (avvenuto nel 2015), che determina il venir meno della causa solvendi e la concretizzazione dell'indebito.
L'eccezione di decadenza è genericamente formulata e, comunque, non inciderebbe sul
CP_ credito (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016), evidenziandosi che l ha chiesto anche il pagamento del credito oggetto di giudizio.
La domanda è dunque complessivamente infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non ostando a tale pronuncia il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per parte ricorrente quale risulta in atti (cfr. Cass. 10053/2012; Cass. 8388/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.696,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 7.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1434/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Giuseppe Santoro n. Parte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Marcello Nardi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare, l'avviso di
addebito n. 334 2023 00002394 29 000 e dichiarare non dovuto l'importo pari ad €
7.533,66. Voglia annullare e/o dichiarare nullo/illegittimo e/o revocare il verbale unico di
accertamento n. 2500000498783 del 30.07.2015 e la conseguente cancellazione dagli
elenchi nominativi dei braccianti agricoli e disporne la reinscrizione per l'anno 2012.
Voglia rigettare la richiesta di condanna della ricorrente all'adempimento dell'obbligo
contributivo. In ordine alle spese legali si rappresenta che vi è stata ammissione al
gratuito patrocinio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… 1) rigettare l'opposizione proposta perché
inammissibile e/o infondata;
2) disporre contestuale condanna del ricorrente
all'adempimento dell'obbligo restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al
pagamento degli importi in dettaglio quantificati nel corpo dell'avversato provvedimento,
maggiorati degli accessori di legge;
3) disporre pagamento di spese e competenze a
carico di parte ricorrente …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230000239429000, con cui l ha chiesto il pagamento di €. 7.533,66 per indennità di disoccupazione agricola ricevuta indebitamente nell'anno 2012 a seguito del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole conseguente ad accertamento ispettivo.
Ha affermato la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione;
la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990; l'inesistenza dell'indebito, trattandosi di somme asseritamente ricevute nel 2012, per le quali la ricorrente non aveva ricordi di percezione;
che nel 2012 la ricorrente aveva lavorato per la cooperativa Miglianò come operaia agricola a tempo determinato;
che il credito era prescritto;
che si era verificata la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
26.10.2023, chiedendo anche inizialmente la condanna al risarcimento dei danni o di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che le contestazioni di vizi formali erano inammissibili poiché proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; che, in ogni caso, i vizi formali erano irrilevanti,
poiché il giudizio riguardava il rapporto e non l'atto; che la decadenza non era sussistente e, in ogni caso, in merito formulava domanda di pagamento delle somme dovute;
che la ricorrente non aveva contestato il provvedimento di cancellazione delle giornate agricole,
conseguente all'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro a seguito di
2 accertamento ispettivo;
che, in ogni caso, la contestazione non era tempestiva, essendo decorso il termine di decadenza;
che l'onere della prova circa la spettanza delle somme indebite andava attribuito alla parte ricorrente;
che non sussisteva la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.11.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'avviso di addebito formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le contestazioni sui vizi formali sono inammissibili poiché tardive [atteso che, per l'aspetto in esame, vanno qualificate in termini di opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. 12531/2019), mentre, nel caso in esame, il ricorso in opposizione è stato proposto il 14.4.2023 dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 9.3.2023], generiche ed infondate.
In particolare, la contestazione sulla carenza di motivazione è del tutto incompiuta, atteso
CP_ che l ha comunicato che vi era stato il pagamento dell'indennità di disoccupazione nel 2012 per €. 7.529,55 e che tale pagamento non spettava a seguito di disconoscimento delle giornate agricole all'esito di accertamento ispettivo, mentre le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui (pg. 4 del ricorso) non era dato capire quando vi era stato l'accertamento, come era stato effettuato, che esito aveva avuto e come era stato calcolato l'indebito sono da considerare contestazioni sganciate da concreti riferimenti fattuali.
Le contestazioni di parte ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento delle giornate agricole e del conseguente diritto all'indennità di disoccupazione sono inammissibili,
atteso che l ha dimostrato la pubblicazione (con valore di notificazione ex art. 38, CP_1
3 commi 6 e 7, D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, nella disciplina applicabile ratione temporis) della cancellazione delle giornate lavorative per la parte ricorrente,
senza che sia stata allegata tempestiva impugnazione di tale provvedimento (e senza che, conseguentemente, possa ridiscutersi tale cancellazione nell'odierno procedimento,
anche in riferimento alla tardività affermata da parte ricorrente nel corso del giudizio) ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito dalla legge 83/1970.
Oltretutto, spettava alla parte ricorrente provare tale attività lavorativa mentre, nel caso in esame, la parte ricorrente ha formulato la domanda diretta ad “… annullare e/o dichiarare
nullo/illegittimo e/o revocare il verbale unico di accertamento n. 2500000498783 del
30.07.2015 e la conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
e disporne la reinscrizione per l'anno 2012 …” ed ha formulato le relative istanze probatorie solo con le note scritte depositate il 26.10.2023 in maniera inammissibile,
atteso che, in ragione della conoscenza della cancellazione delle giornate agricole
CP_ comunicata dall anche con il provvedimento oggetto di giudizio, non ricorrono ipotesi prospettabili di formulazione di domanda nuova o della modificazione della domanda originaria ex art. 420, comma 1, c.p.c. (per la quale, oltretutto, occorrerebbe l'autorizzazione del Giudice) o di istanze probatorie proposte alla prima udienza poiché la parte non aveva potuto proporle prima ex art. 420, comma 5, c.p.c..
L'eccezione di prescrizione del credito non è fondata (potendosi anche prescindere dalla
CP_ valutazione dell'effetto interruttivo della missiva dell del 7.2.2022) atteso che, sul
CP_ presupposto per cui l ha dato sufficiente dimostrazione del pagamento delle prestazioni indebite e che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, occorre considerare che, al momento del pagamento, sussisteva il presupposto per l'erogazione delle prestazioni rappresentato dall'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Il pagamento delle prestazioni oggetto di giudizio non può considerarsi, dunque, indebito ab origine, ricorrendo invece l'ipotesi in cui il difetto di causa solvendi è sopravvenuto all'erogazione della prestazione a seguito di accertamento dell'illegittimità dell'erogazione
4 e del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento di tale accertamento di illegittimità (avvenuto nel 2015), che determina il venir meno della causa solvendi e la concretizzazione dell'indebito.
L'eccezione di decadenza è genericamente formulata e, comunque, non inciderebbe sul
CP_ credito (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016), evidenziandosi che l ha chiesto anche il pagamento del credito oggetto di giudizio.
La domanda è dunque complessivamente infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non ostando a tale pronuncia il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per parte ricorrente quale risulta in atti (cfr. Cass. 10053/2012; Cass. 8388/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.696,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 7.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5