Art. 2.
L'ammontare del riscatto e' rappresentato dal valore delle annualita' d'imposta residue al 1 gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed e' liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
L'ammontare del riscatto e' rappresentato dal valore delle annualita' d'imposta residue al 1 gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed e' liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.