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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 9629/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del giorno 12 marzo 2024 e pendente
TRA
nato a [...] l'[...] (CF , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Corrada Andria (CF e Daniela C.F._2
Andria (CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, via SS. Martiri C.F._3
Salernitani, 24 -attore-
E
con sede in Torino, via Corte di Appello n. 11 (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Procuratore Speciale munito dei poteri rappresentativi della società, rappresentata e Controparte_2 difesa per procura generale alle liti per notar del 15 luglio 2009, rep. 59920/25840, Persona_1 dall'avvocato Enrico Bisogno (c.f.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Nocera Superiore (SA), alla via G. Matteotti, n. 16
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 17 dicembre 2020, evocò in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la e la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 dei danni, patrimoniali e non, che gli erano derivati in conseguenza dell'incidente verificatosi in Salerno il 15 settembre 2018, alle ore 13,50 circa, allorquando, mentre percorreva alla guida del suo motociclo KTM targato EG69143 via Lungomare Tafuri, in direzione Salerno-Pontecagnano, era stato tamponato e fatto cadere al suolo dall'autovettura FI Punto targata FK861MH, assicurata per la con la CP_4 [...]
della e, nell'occasione condotta da L'attore precisò CP_1 Controparte_3 Controparte_5 che sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Salerno, la quale aveva redatto un rapporto;
che era stato trasportato all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le prime cure;
che per effetto della caduta aveva patito “Contusioni polmonari bilaterali, frattura clavicola sx, frattura di 3° e 6° costa di sx, frattura di 1, 2 e 3 metatarso di sx, frattura falange prossimale 2 raggio piede sx, contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo”, con postumi permanenti che il suo consulente aveva stimato pari al 14-15%, oltre che un'invalidità temporanea di 70 giorni;
che l compagnia che assicurava per la r.c.a. il suo Controparte_6 ciclomotore, attesa l'entità dei postumi permanenti, aveva rifiutato l'indennizzo diretto;
che la
[...]
assicuratrice del veicolo tamponante, gli aveva corrisposto la somma di € 20.000,00, CP_1 comprensiva delle competenze legali pari a € 3.000,00, insufficiente a ristorarlo interamente dei danni e trattenuta in acconto del maggior avere. infine, chiese: “1) accertare e dichiarare la CP_7 responsabilità del conducente del veicolo FI Punto tg. FK861MH di proprietà della Controparte_3 nella produzione del sinistro de quo;
2) per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_8 risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. così come indicati in Parte_1 premessa o comunque in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituì, con comparsa del 1° aprile 2021, la eccependo il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 148 C.d.A., contestandone, altresì, la fondatezza sia per l'an debeatur, non essendo configurabile una responsabilità esclusiva del suo assicurato nel determinismo dell'evento lesivo, che per il quantum debeatur, stante la congruità dell'offerta risarcitoria formulata in relazione all'entità delle lesioni accertate dal perito della La compagnia rassegnò, pertanto, le seguenti Controparte_9 conclusioni: “ - Preliminarmente, in accoglimento delle sollevate eccezioni preliminari, dichiarare il difetto di legitimatio ad causam del convenuto responsabile civile e/o nonché l'improponibilità della domanda giudiziale se non documentati;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, avendo la già integralmente risarcito il danno e, comunque, perché alcuna Parte_2 responsabilità può attribuirsi, nella causazione del sinistro, al conducente della vettura garantita;
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La non si costituì. Controparte_3
Ammessi e raccolti i mezzi di prova articolati dalle parti, svolta la consulenza tecnica d'ufficio medico- legale sulla persona dell'attore, la causa fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la trattenne in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 3 giugno
2025.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso:
- l'attore: “Voglia l'adito giudicante, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 dichiarare la responsabilità della nella determinazione dell'evento per cui Controparte_3
è causa e condannare quest'ultima, in solido con la in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza del sinistro ed in dipendenza delle lesioni patite, danni che si indicano, sulla scorta delle valutazioni operate in CTU ed in applicazione della normativa in materia in: € 40.482,00 per danno biologico dinamico – relazionale da invalidità permanente,
(determinato tenuto conto della dovuta personalizzazione in relazione alle peculiari conseguenze dannose dell'evento, la gravità della malattia, la allegata e dimostrata specificità del caso concreto); € 7.385,00 per danno non patrimoniale da allegata sofferenza soggettiva interiore;
€
5.400 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
oltre al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 550,75 e compensi al consulente medico di parte, ovvero in quella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia;
detratte le somme corrisposte ante causam e trattenute in acconto del maggior avere, con liquidazione della rivalutazione secondo i dati ISTAT ed interessi legali sulle somme che verranno riconosciute, annualmente rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo, Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, C.A.P. ed IVA da attribuirsi agli avvocati
Corrada Andria e Daniela Andria antistatari”;
- la convenuta: “… rigetto della domanda giudiziale …”.
3.- Va, poi, dichiarata la contumacia della non costituita benché la citazione Controparte_3 le risulti ritualmente notificata il 17 dicembre 2020.
4.- La domanda è proponibile, in quanto è stata preceduta da valida messa in mora e dalla concessione alla società assicuratrice di adeguato spatium deliberandi.
La richiesta risarcitoria di infatti, è stata ritualmente introdotta, con citazione Parte_1 notificata il 17 dicembre 2020, dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'assicuratore della raccomandata (8 marzo 2019 cfr. all. n. 3 prod. parte attrice), formulata secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Tra i requisiti di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 – secondo una interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali: i primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa, mentre i secondi, dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno” (così il comma 2 della norma), vanno valutati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016).
Nella specie, la richiesta di risarcimento, di contenuto esaustivo, è stata fatta recapitare alla compagnia assicuratrice cui è stato concesso lo spatium deliberandi previso dalla legge, ormai decorso.
5.- È provato che l'autoveicolo FI Punto targata FK861MH, assicurato per la responsabilità civile automobilistica con la (come pacificamente risultante dall'implicita ammissione Controparte_1 della società convenuta – cfr. la comparsa costituzione e risposta – e attestato dalla Polizia Municipale di
Salerno nel rapporto relativo al sinistro per cui è causa, in prod. att.), era di proprietà della CP_3 CP_3
(nel citato rapporto di PG si legge che “Da controllo telematico avverso il portale del Ministero delle
[...] infrastrutture e dei trasporti si accertava che le proprietà delle due autovetture menzionate sono: - NI
QA targa ER118SH proprietà Sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Benevento alla Via G. Calandriello, 1 (All.8); - FI Punto targa FK861MH proprietà società
[...] con sede in Bolzano alla Via Galileo Galilei, 2 (All. 9)”). Controparte_3
6.- Con l'atto di citazione a sostenuto che, “in data 15.09.2018 alle ore 13:30 circa, in Parte_1
Salerno … alla guida del motociclo, modello KTM tg. EG69143 di sua proprietà, percorreva regolarmente Via
Lungomare Tafuri con direzione Salerno-Pontecagnano, quando giunto all'altezza di Piazza della Concordia veniva tamponato dall'autovettura, modello FI Punto tg. FK861MH di proprietà della Controparte_3
(così nell'atto introduttivo). La società convenuta ha contestato la riferita dinamica, richiamando le
[...] conclusioni dei Vigili Urbani di Salerno, espresse nel citato rapporto, assumendo che “un bus della ditta CP_10 riprendeva la marcia dopo una fermata, mentre subito dopo, da via Vicinanza, s'immetteva su P.zza della
Concordia due veicoli, una NI QA e la FI Grande Punto tg KF 861 MH (il veicolo assicurato) che circolavano a tergo del bus, quando immediatamente dopo sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal sig.
i due veicoli erano in fase di sorpasso del bus, la NI sul lato sinistro mentre la FI, a sua volta, a Pt_4 sinistra della NI, ed in tale occasione sopraggiungeva il motociclo KTM che da tergo provava a sopravanzare la FI Panda” ed era caduto al suolo pur in assenza di urto con altro veicolo.
All'esito dell'istruttoria la reale dinamica dello dell'incidente può dirsi ricostruita, in senso difforme da quanto prospettato da parte attrice.
Il testimone (cugino dell'attore) ha riferito di avere assistito all'incidente, perché Testimone_1 camminava a piedi sul marciapiede sinistro della strada, in direzione nord, così descrivendola: “la moto di mio cugino venne attinta nella parte posteriore destra con la parte anteriore sinistra della FI grande Punto nera che a sua volta era a sinistra di una NI e di un autobus che transitavano per piazza della Concordia.
La FI si allontanò repentinamente senza prestare soccorso a mio cugino”. Il teste ha aggiunto: “dopo aver raggiunto riverso a terra, con ancora il casco indossato, con la maglietta bianca intrisa di sangue in Pt_1 zona toracica;
ho cercato di praticare un primo soccorso tirandogli la lingua fuori dalla bocca;
unitamente a me era presente un signore che si qualificò come infermiere della rianimazione e che, credo, chiamò il 118; dopo circa 5 minuti arrivò l'autoambulanza del 118; preciso che sopraggiunse anche un ragazzo di colore quando mio cugino stava a terra e mi aiutò a togliere le scarpe a . Io stesso salii a bordo del 118 per Pt_1 accompagnare mio cugino all'Ospedale San Leonardo di Salerno.” Tale ultima affermazione giustifica la sua mancata escussione a sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno, intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza ma dopo il trasporto dell'attore in ospedale.
Risulta sentito dai Vigili Urbani, invece, , il quale dichiarò: “Stavo camminando sul Persona_2 marciapiede di Via Lungomare Clemente Tafuri, in direzione verso ORIENTE, sul lato mare, subito dopo Piazza della Concordia, notavo che un'autovettura di colore nero di media grandezza che percorreva il Lungomare con direzione verso ORIENTE urtava da dietro un motoveicolo che lo precedeva, facendo cadere lo stesso rovinosamente al suolo … Il veicolo nero ha proseguito la marcia fino al primo semaforo, poi si è fermato meno di un minuto ed è andato via”.
Nell'indicato rapporto si legge che “dai dati al momento non è possibile risalire ad una esatta dinamica del sinistro, perché mancante della dichiarazione del conducente del veicolo A [l'attore, n.d.e.] mentre non risulta nessun dato del veicolo che si è allontanato dopo l'urto” [la AT Punto della società convenuta]. Successivamente, però, risulta che la Polizia Municipale di Salerno acquisì e visionò le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, presenti sul luogo teatro dell'accaduto (uno
“appartenente a Forze di Polizia in Piazza della Concordia e di impianti privati, uno della struttura sanitaria
"lsola Medica" sita in via Generale Amendola Adalgisio n.30 posizionata ad angolo con direzione ottica verso il Lungomare Tafuri ed una del Pubblico esercizio " " sita in Piazza della Concordia”: così nella Parte_5
Annotazione di P.G. del 28 settembre 2018, in prod. conv.), così relazionando: “effettuando una congiunta visione delle immagini acquisite sia da C.O. della Polizia di Stato sia da C.O dei Carabinieri, ricostruire le fasi immediatamente precedenti il sinistro, dalle quali si può vedere che nei momenti precedenti lo stesso , in
Piazza della Concordia un Bus della iprendeva la marcia dopo fermata con direzione occidente- CP_11 oriente, mentre subito dopo, dalla Via Vicinanza si immettevano su Piazza della Concordia due autoveicoli, una IS QA di colore nero targato ERllBSH seguita, alle ore 14,00.36 da una AT GRANDE PUNTO di colore scuro targato FK861MH, che circolavano a tergo del bus citato. lmmediatamente dopo sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal Sig. Dal video rilasciato dalla Polizia di Stato si evince che Pt_1 CP_ I'autobus della una volta superato I'incrocio con la Via Clemente Mauro, procede lentamente sul CP_10 lato destro della carreggiata ma leggermente spostato verso il centro in quanto era presente un veicolo fermo all'inizio del Lungomare Tafuri sul suo lato destro. A questo punto sopraggiungono i veicoli NI e FI in sequenza, i quali sono in fase di sorpasso del bus, la NI subito sul lato sinistro del bus di linea mentre la
FI, a sua volta, a sinistra della NI. ln tale fase dinamica sopraggiunge il motociclo KTM che da tergo prova in sopravanzare il veicolo posto più a sinistra sulla carreggiata, cioè la FI punto. Dalle immagini si vede la caduta dal motoveicolo, ma non è possibile riscontrare un'effettivo [sic] urto tra i veicoli marcianti, in quanto la visuale e coperta da una struttura di ricovero di biciclette posta sul marciapiede del Lungomare
Tafuri sul lato sinistro in prossimità dell'incrocio con la Via C. Mauro. Si rappresenta comunque che, il teste assunto a sommarie informazioni sul luogo del sinistro in data 15-09-2018, riferiva di un contatto tra i due veicoli, seppur in modo difforme da quanto si può desumere dai fotogrammi in sequenza. (Vedasi rapporto
d'incidente) Subito dopo la caduta del motociclo si nota che le due autovetture sopra indicate proseguono la marcia, mentre il bus della ditta i accosta sul margine destro della carreggiata e si ferma” (a pagina 2 CP_10
e 3 della detta Annotazione di P.G.).
Va osservato, poi, che dai rilievi dei Vigili Urbani effettuati nell'immediatezza del sinistro (allegati al citato rapporto d'incidente) risulta che la strada impegnata dai veicoli era a doppio senso di circolazione, con due corsie, separate dalla doppia striscia orizzontale continua, delle quali più ampia quella riservata a coloro che, come quelli coinvolti nella vicenda, viaggiavano in direzione oriente, non divisa in corsie [con conseguente divieto della marcia per file parallele, consentita solo su strade con almeno due corsie per ogni senso di marcia e in presenza di un volume di traffico tale da rendere necessario l'affiancamento], e una più ristretta in direzione occidente. E va rimarcato che i primi i segni lasciati al suolo del motociclo, precisamente il primo punto d'impatto con l'asfalto e le macchie di sangue, al pari delle parti rotte degli specchi, sono tutte all'interno della corsia di marcia opposta a quella impegnata, laddove pure il mezzo ha raggiunto una posizione di quiete, in prossimità del marciapiede, sul quale è stata rinvenuta la scarpa dell'attore e in adiacenza al quale è stato rinvenuto il casco.
Ebbene, l'insieme delle prove e, in particolare le oggettive risultanze delle videoregistrazioni per come riferite dalla Polizia Giudiziaria, smentiscono le dichiarazioni del testimone e dell'informatore e consentono di affermare che l'attore, alla guida del suo motociclo, non fu tamponato dalla AT Punto, ma l'urtò nel tentativo di sorpassarla mentre questa già era in fase di sorpasso della NI che, a sua volta, stava tentando di superare a sinistra l'autobus, il quale neppure marciava sul margine destro della strada, laddove si trovava un altro veicolo in sosta.
È evidente l'imprudenza dell'attore, che azzardò un tentativo di sorpasso a ben tre veicoli, vieppiù invadendo l'opposta corsia di marcia, separata dalla doppia striscia continua. Ma neppure può negarsi l'imprudenza del conducente la AT Punto, che pure osò il contemporaneo sorpasso di altri due veicoli, pur sopraggiungendone un terzo (a tacere del suo allontanamento dal luogo del sinistro).
La maggiore gravità della condotta dell'attore, tuttavia, giustifica l'affermazione della sua maggiore responsabilità nel determinismo del sinistro, che si stima pari a 4/5.
6.- A petta il risarcimento dei danni non patrimoniali. Parte_1
ll consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore derivarono “contusioni polmonari bilaterali. Frattura del terzo media della clavicola sx. Frattura chiusa di 3°
e 6° costa sn. Frattura di 1,2 e 3 metatarso di sn con flc. Frattura falange prossimale 2 raggio piede sin.
Contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo”, e che a tali lesioni seguì un periodo d'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediate stimabile pari al 50%, per ulteriori 30 giorni, residuando, infine, un'invalidità permanente pari all'11%. Le conclusioni dell'ausiliario, confortate dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria versata in atti, conformi alla scienza medica, immuni da errori e vizi logici e non confutate da concrete risultanze di segno diverso, vanno condivise appieno.
La liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da a quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, nell'importo di € Parte_1
34.738,00, tenuto conto del valore punto danno biologico di € 2.732,57, dell'età all'epoca del sinistro (19 anni), della riduzione dell'integrità psicofisica dell'11% e considerando tanto il danno dinamico-relazionale quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione;
il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, poi, va liquidato in complessivi € 5.175,00
(dietim € 115,00). Il danno non patrimoniale complessivo quindi ammonta a complessivi € 39.913,00.
Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta personalizzazione, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato particolare incidenza del danno tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua, posta la genericità delle dichiarazioni del teste Tes_2
in ordine al cambiamento del carattere dell'attore, alla sua attività lavorativa e sportiva ed al suo
[...] percorso di studio, il cui peggioramento non è possibile riferire etiologicamente al sinistri per cui causa ed alle lesioni personali che ne sono conseguite.
Nulla spetta neppure per il preteso danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di peculiare turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche documentate, effettivamente Parte_1 riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 550,75.
Su detti importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Tuttavia, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, come nella specie (è pacifico il pagamento di € 17.000,00, in data 20 dicembre 2019, somma trattenuta dall'attore in acconto del maggiore avere), la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927 del 07/08/2023 e n. 16027 del 18/052022).
Ebbene, considerando che l'acconto devalutato al 15 settembre 2018 (€ 16.983,02) era già superiore al credito risarcitorio (€ 11.410,87 = 1/3, in ragione dell'affermata misura della colpa del responsabile civile, di € 34.232,61, pari all'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato al tempo del sinistro), nulla può essere più riconosciuto all'attore, neppure per interessi compensativi.
7.- L'accertata corresponsabilità dei due conducenti nel determinismo del sinistro e il sostanziale rigetto dell'azionata pretesa risarcitoria di parte attrice giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, invece, vanno poste definitivamente a carico dell'attore attesa la causalità dell'esborso e l'esito della perizia, che ha restituito conclusioni sostanzialmente coincidenti quelle del consulente della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
2) dichiara la concorrente responsabilità nel determinismo del sinistro per cui è causa dei conducenti il veicolo FI Punto targato FK861MH, nella misura di 1/3, e il motociclo KTM targato EG69143, nella misura di 2/3;
3) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore Parte_1
4) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
5) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attore.
Salerno, 9 giugno 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 9629/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del giorno 12 marzo 2024 e pendente
TRA
nato a [...] l'[...] (CF , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Corrada Andria (CF e Daniela C.F._2
Andria (CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, via SS. Martiri C.F._3
Salernitani, 24 -attore-
E
con sede in Torino, via Corte di Appello n. 11 (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Procuratore Speciale munito dei poteri rappresentativi della società, rappresentata e Controparte_2 difesa per procura generale alle liti per notar del 15 luglio 2009, rep. 59920/25840, Persona_1 dall'avvocato Enrico Bisogno (c.f.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Nocera Superiore (SA), alla via G. Matteotti, n. 16
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 17 dicembre 2020, evocò in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la e la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 dei danni, patrimoniali e non, che gli erano derivati in conseguenza dell'incidente verificatosi in Salerno il 15 settembre 2018, alle ore 13,50 circa, allorquando, mentre percorreva alla guida del suo motociclo KTM targato EG69143 via Lungomare Tafuri, in direzione Salerno-Pontecagnano, era stato tamponato e fatto cadere al suolo dall'autovettura FI Punto targata FK861MH, assicurata per la con la CP_4 [...]
della e, nell'occasione condotta da L'attore precisò CP_1 Controparte_3 Controparte_5 che sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Salerno, la quale aveva redatto un rapporto;
che era stato trasportato all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le prime cure;
che per effetto della caduta aveva patito “Contusioni polmonari bilaterali, frattura clavicola sx, frattura di 3° e 6° costa di sx, frattura di 1, 2 e 3 metatarso di sx, frattura falange prossimale 2 raggio piede sx, contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo”, con postumi permanenti che il suo consulente aveva stimato pari al 14-15%, oltre che un'invalidità temporanea di 70 giorni;
che l compagnia che assicurava per la r.c.a. il suo Controparte_6 ciclomotore, attesa l'entità dei postumi permanenti, aveva rifiutato l'indennizzo diretto;
che la
[...]
assicuratrice del veicolo tamponante, gli aveva corrisposto la somma di € 20.000,00, CP_1 comprensiva delle competenze legali pari a € 3.000,00, insufficiente a ristorarlo interamente dei danni e trattenuta in acconto del maggior avere. infine, chiese: “1) accertare e dichiarare la CP_7 responsabilità del conducente del veicolo FI Punto tg. FK861MH di proprietà della Controparte_3 nella produzione del sinistro de quo;
2) per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_8 risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. così come indicati in Parte_1 premessa o comunque in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituì, con comparsa del 1° aprile 2021, la eccependo il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 148 C.d.A., contestandone, altresì, la fondatezza sia per l'an debeatur, non essendo configurabile una responsabilità esclusiva del suo assicurato nel determinismo dell'evento lesivo, che per il quantum debeatur, stante la congruità dell'offerta risarcitoria formulata in relazione all'entità delle lesioni accertate dal perito della La compagnia rassegnò, pertanto, le seguenti Controparte_9 conclusioni: “ - Preliminarmente, in accoglimento delle sollevate eccezioni preliminari, dichiarare il difetto di legitimatio ad causam del convenuto responsabile civile e/o nonché l'improponibilità della domanda giudiziale se non documentati;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, avendo la già integralmente risarcito il danno e, comunque, perché alcuna Parte_2 responsabilità può attribuirsi, nella causazione del sinistro, al conducente della vettura garantita;
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La non si costituì. Controparte_3
Ammessi e raccolti i mezzi di prova articolati dalle parti, svolta la consulenza tecnica d'ufficio medico- legale sulla persona dell'attore, la causa fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la trattenne in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 3 giugno
2025.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso:
- l'attore: “Voglia l'adito giudicante, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 dichiarare la responsabilità della nella determinazione dell'evento per cui Controparte_3
è causa e condannare quest'ultima, in solido con la in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza del sinistro ed in dipendenza delle lesioni patite, danni che si indicano, sulla scorta delle valutazioni operate in CTU ed in applicazione della normativa in materia in: € 40.482,00 per danno biologico dinamico – relazionale da invalidità permanente,
(determinato tenuto conto della dovuta personalizzazione in relazione alle peculiari conseguenze dannose dell'evento, la gravità della malattia, la allegata e dimostrata specificità del caso concreto); € 7.385,00 per danno non patrimoniale da allegata sofferenza soggettiva interiore;
€
5.400 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
oltre al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 550,75 e compensi al consulente medico di parte, ovvero in quella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia;
detratte le somme corrisposte ante causam e trattenute in acconto del maggior avere, con liquidazione della rivalutazione secondo i dati ISTAT ed interessi legali sulle somme che verranno riconosciute, annualmente rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo, Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, C.A.P. ed IVA da attribuirsi agli avvocati
Corrada Andria e Daniela Andria antistatari”;
- la convenuta: “… rigetto della domanda giudiziale …”.
3.- Va, poi, dichiarata la contumacia della non costituita benché la citazione Controparte_3 le risulti ritualmente notificata il 17 dicembre 2020.
4.- La domanda è proponibile, in quanto è stata preceduta da valida messa in mora e dalla concessione alla società assicuratrice di adeguato spatium deliberandi.
La richiesta risarcitoria di infatti, è stata ritualmente introdotta, con citazione Parte_1 notificata il 17 dicembre 2020, dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'assicuratore della raccomandata (8 marzo 2019 cfr. all. n. 3 prod. parte attrice), formulata secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Tra i requisiti di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 – secondo una interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali: i primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa, mentre i secondi, dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno” (così il comma 2 della norma), vanno valutati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016).
Nella specie, la richiesta di risarcimento, di contenuto esaustivo, è stata fatta recapitare alla compagnia assicuratrice cui è stato concesso lo spatium deliberandi previso dalla legge, ormai decorso.
5.- È provato che l'autoveicolo FI Punto targata FK861MH, assicurato per la responsabilità civile automobilistica con la (come pacificamente risultante dall'implicita ammissione Controparte_1 della società convenuta – cfr. la comparsa costituzione e risposta – e attestato dalla Polizia Municipale di
Salerno nel rapporto relativo al sinistro per cui è causa, in prod. att.), era di proprietà della CP_3 CP_3
(nel citato rapporto di PG si legge che “Da controllo telematico avverso il portale del Ministero delle
[...] infrastrutture e dei trasporti si accertava che le proprietà delle due autovetture menzionate sono: - NI
QA targa ER118SH proprietà Sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Benevento alla Via G. Calandriello, 1 (All.8); - FI Punto targa FK861MH proprietà società
[...] con sede in Bolzano alla Via Galileo Galilei, 2 (All. 9)”). Controparte_3
6.- Con l'atto di citazione a sostenuto che, “in data 15.09.2018 alle ore 13:30 circa, in Parte_1
Salerno … alla guida del motociclo, modello KTM tg. EG69143 di sua proprietà, percorreva regolarmente Via
Lungomare Tafuri con direzione Salerno-Pontecagnano, quando giunto all'altezza di Piazza della Concordia veniva tamponato dall'autovettura, modello FI Punto tg. FK861MH di proprietà della Controparte_3
(così nell'atto introduttivo). La società convenuta ha contestato la riferita dinamica, richiamando le
[...] conclusioni dei Vigili Urbani di Salerno, espresse nel citato rapporto, assumendo che “un bus della ditta CP_10 riprendeva la marcia dopo una fermata, mentre subito dopo, da via Vicinanza, s'immetteva su P.zza della
Concordia due veicoli, una NI QA e la FI Grande Punto tg KF 861 MH (il veicolo assicurato) che circolavano a tergo del bus, quando immediatamente dopo sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal sig.
i due veicoli erano in fase di sorpasso del bus, la NI sul lato sinistro mentre la FI, a sua volta, a Pt_4 sinistra della NI, ed in tale occasione sopraggiungeva il motociclo KTM che da tergo provava a sopravanzare la FI Panda” ed era caduto al suolo pur in assenza di urto con altro veicolo.
All'esito dell'istruttoria la reale dinamica dello dell'incidente può dirsi ricostruita, in senso difforme da quanto prospettato da parte attrice.
Il testimone (cugino dell'attore) ha riferito di avere assistito all'incidente, perché Testimone_1 camminava a piedi sul marciapiede sinistro della strada, in direzione nord, così descrivendola: “la moto di mio cugino venne attinta nella parte posteriore destra con la parte anteriore sinistra della FI grande Punto nera che a sua volta era a sinistra di una NI e di un autobus che transitavano per piazza della Concordia.
La FI si allontanò repentinamente senza prestare soccorso a mio cugino”. Il teste ha aggiunto: “dopo aver raggiunto riverso a terra, con ancora il casco indossato, con la maglietta bianca intrisa di sangue in Pt_1 zona toracica;
ho cercato di praticare un primo soccorso tirandogli la lingua fuori dalla bocca;
unitamente a me era presente un signore che si qualificò come infermiere della rianimazione e che, credo, chiamò il 118; dopo circa 5 minuti arrivò l'autoambulanza del 118; preciso che sopraggiunse anche un ragazzo di colore quando mio cugino stava a terra e mi aiutò a togliere le scarpe a . Io stesso salii a bordo del 118 per Pt_1 accompagnare mio cugino all'Ospedale San Leonardo di Salerno.” Tale ultima affermazione giustifica la sua mancata escussione a sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno, intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza ma dopo il trasporto dell'attore in ospedale.
Risulta sentito dai Vigili Urbani, invece, , il quale dichiarò: “Stavo camminando sul Persona_2 marciapiede di Via Lungomare Clemente Tafuri, in direzione verso ORIENTE, sul lato mare, subito dopo Piazza della Concordia, notavo che un'autovettura di colore nero di media grandezza che percorreva il Lungomare con direzione verso ORIENTE urtava da dietro un motoveicolo che lo precedeva, facendo cadere lo stesso rovinosamente al suolo … Il veicolo nero ha proseguito la marcia fino al primo semaforo, poi si è fermato meno di un minuto ed è andato via”.
Nell'indicato rapporto si legge che “dai dati al momento non è possibile risalire ad una esatta dinamica del sinistro, perché mancante della dichiarazione del conducente del veicolo A [l'attore, n.d.e.] mentre non risulta nessun dato del veicolo che si è allontanato dopo l'urto” [la AT Punto della società convenuta]. Successivamente, però, risulta che la Polizia Municipale di Salerno acquisì e visionò le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, presenti sul luogo teatro dell'accaduto (uno
“appartenente a Forze di Polizia in Piazza della Concordia e di impianti privati, uno della struttura sanitaria
"lsola Medica" sita in via Generale Amendola Adalgisio n.30 posizionata ad angolo con direzione ottica verso il Lungomare Tafuri ed una del Pubblico esercizio " " sita in Piazza della Concordia”: così nella Parte_5
Annotazione di P.G. del 28 settembre 2018, in prod. conv.), così relazionando: “effettuando una congiunta visione delle immagini acquisite sia da C.O. della Polizia di Stato sia da C.O dei Carabinieri, ricostruire le fasi immediatamente precedenti il sinistro, dalle quali si può vedere che nei momenti precedenti lo stesso , in
Piazza della Concordia un Bus della iprendeva la marcia dopo fermata con direzione occidente- CP_11 oriente, mentre subito dopo, dalla Via Vicinanza si immettevano su Piazza della Concordia due autoveicoli, una IS QA di colore nero targato ERllBSH seguita, alle ore 14,00.36 da una AT GRANDE PUNTO di colore scuro targato FK861MH, che circolavano a tergo del bus citato. lmmediatamente dopo sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal Sig. Dal video rilasciato dalla Polizia di Stato si evince che Pt_1 CP_ I'autobus della una volta superato I'incrocio con la Via Clemente Mauro, procede lentamente sul CP_10 lato destro della carreggiata ma leggermente spostato verso il centro in quanto era presente un veicolo fermo all'inizio del Lungomare Tafuri sul suo lato destro. A questo punto sopraggiungono i veicoli NI e FI in sequenza, i quali sono in fase di sorpasso del bus, la NI subito sul lato sinistro del bus di linea mentre la
FI, a sua volta, a sinistra della NI. ln tale fase dinamica sopraggiunge il motociclo KTM che da tergo prova in sopravanzare il veicolo posto più a sinistra sulla carreggiata, cioè la FI punto. Dalle immagini si vede la caduta dal motoveicolo, ma non è possibile riscontrare un'effettivo [sic] urto tra i veicoli marcianti, in quanto la visuale e coperta da una struttura di ricovero di biciclette posta sul marciapiede del Lungomare
Tafuri sul lato sinistro in prossimità dell'incrocio con la Via C. Mauro. Si rappresenta comunque che, il teste assunto a sommarie informazioni sul luogo del sinistro in data 15-09-2018, riferiva di un contatto tra i due veicoli, seppur in modo difforme da quanto si può desumere dai fotogrammi in sequenza. (Vedasi rapporto
d'incidente) Subito dopo la caduta del motociclo si nota che le due autovetture sopra indicate proseguono la marcia, mentre il bus della ditta i accosta sul margine destro della carreggiata e si ferma” (a pagina 2 CP_10
e 3 della detta Annotazione di P.G.).
Va osservato, poi, che dai rilievi dei Vigili Urbani effettuati nell'immediatezza del sinistro (allegati al citato rapporto d'incidente) risulta che la strada impegnata dai veicoli era a doppio senso di circolazione, con due corsie, separate dalla doppia striscia orizzontale continua, delle quali più ampia quella riservata a coloro che, come quelli coinvolti nella vicenda, viaggiavano in direzione oriente, non divisa in corsie [con conseguente divieto della marcia per file parallele, consentita solo su strade con almeno due corsie per ogni senso di marcia e in presenza di un volume di traffico tale da rendere necessario l'affiancamento], e una più ristretta in direzione occidente. E va rimarcato che i primi i segni lasciati al suolo del motociclo, precisamente il primo punto d'impatto con l'asfalto e le macchie di sangue, al pari delle parti rotte degli specchi, sono tutte all'interno della corsia di marcia opposta a quella impegnata, laddove pure il mezzo ha raggiunto una posizione di quiete, in prossimità del marciapiede, sul quale è stata rinvenuta la scarpa dell'attore e in adiacenza al quale è stato rinvenuto il casco.
Ebbene, l'insieme delle prove e, in particolare le oggettive risultanze delle videoregistrazioni per come riferite dalla Polizia Giudiziaria, smentiscono le dichiarazioni del testimone e dell'informatore e consentono di affermare che l'attore, alla guida del suo motociclo, non fu tamponato dalla AT Punto, ma l'urtò nel tentativo di sorpassarla mentre questa già era in fase di sorpasso della NI che, a sua volta, stava tentando di superare a sinistra l'autobus, il quale neppure marciava sul margine destro della strada, laddove si trovava un altro veicolo in sosta.
È evidente l'imprudenza dell'attore, che azzardò un tentativo di sorpasso a ben tre veicoli, vieppiù invadendo l'opposta corsia di marcia, separata dalla doppia striscia continua. Ma neppure può negarsi l'imprudenza del conducente la AT Punto, che pure osò il contemporaneo sorpasso di altri due veicoli, pur sopraggiungendone un terzo (a tacere del suo allontanamento dal luogo del sinistro).
La maggiore gravità della condotta dell'attore, tuttavia, giustifica l'affermazione della sua maggiore responsabilità nel determinismo del sinistro, che si stima pari a 4/5.
6.- A petta il risarcimento dei danni non patrimoniali. Parte_1
ll consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore derivarono “contusioni polmonari bilaterali. Frattura del terzo media della clavicola sx. Frattura chiusa di 3°
e 6° costa sn. Frattura di 1,2 e 3 metatarso di sn con flc. Frattura falange prossimale 2 raggio piede sin.
Contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo”, e che a tali lesioni seguì un periodo d'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediate stimabile pari al 50%, per ulteriori 30 giorni, residuando, infine, un'invalidità permanente pari all'11%. Le conclusioni dell'ausiliario, confortate dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria versata in atti, conformi alla scienza medica, immuni da errori e vizi logici e non confutate da concrete risultanze di segno diverso, vanno condivise appieno.
La liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da a quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, nell'importo di € Parte_1
34.738,00, tenuto conto del valore punto danno biologico di € 2.732,57, dell'età all'epoca del sinistro (19 anni), della riduzione dell'integrità psicofisica dell'11% e considerando tanto il danno dinamico-relazionale quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione;
il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, poi, va liquidato in complessivi € 5.175,00
(dietim € 115,00). Il danno non patrimoniale complessivo quindi ammonta a complessivi € 39.913,00.
Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta personalizzazione, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato particolare incidenza del danno tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua, posta la genericità delle dichiarazioni del teste Tes_2
in ordine al cambiamento del carattere dell'attore, alla sua attività lavorativa e sportiva ed al suo
[...] percorso di studio, il cui peggioramento non è possibile riferire etiologicamente al sinistri per cui causa ed alle lesioni personali che ne sono conseguite.
Nulla spetta neppure per il preteso danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di peculiare turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche documentate, effettivamente Parte_1 riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 550,75.
Su detti importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Tuttavia, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, come nella specie (è pacifico il pagamento di € 17.000,00, in data 20 dicembre 2019, somma trattenuta dall'attore in acconto del maggiore avere), la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927 del 07/08/2023 e n. 16027 del 18/052022).
Ebbene, considerando che l'acconto devalutato al 15 settembre 2018 (€ 16.983,02) era già superiore al credito risarcitorio (€ 11.410,87 = 1/3, in ragione dell'affermata misura della colpa del responsabile civile, di € 34.232,61, pari all'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato al tempo del sinistro), nulla può essere più riconosciuto all'attore, neppure per interessi compensativi.
7.- L'accertata corresponsabilità dei due conducenti nel determinismo del sinistro e il sostanziale rigetto dell'azionata pretesa risarcitoria di parte attrice giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, invece, vanno poste definitivamente a carico dell'attore attesa la causalità dell'esborso e l'esito della perizia, che ha restituito conclusioni sostanzialmente coincidenti quelle del consulente della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
2) dichiara la concorrente responsabilità nel determinismo del sinistro per cui è causa dei conducenti il veicolo FI Punto targato FK861MH, nella misura di 1/3, e il motociclo KTM targato EG69143, nella misura di 2/3;
3) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore Parte_1
4) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
5) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attore.
Salerno, 9 giugno 2025.
Il giudice
Andrea Luce