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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO ILDEFONSO SCHUSTER, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ARTESE EDOARDO ENRICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
ETTORE ARCULEO, 37 90135 PALERMO presso lo studio dell'avv. ABISSI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
) PIAZZA NAPOLI 19 20146 MILANO;
CP_1 C.F._2
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(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
CORSO DI PORTA ROMANA, 79 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FEDE
PELLONE GIULIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
(C.F. ), iscritta all'ordine degli Controparte_3 C.F._3
Avvocati di Milano, con Studio in Milano, via Visconti di Modrone, 2,
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
- in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n. 6357/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott. Nicola Di Plotti, R.G. 44915/2020, in data 24 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, con ogni provvedimento consequenziale;
- in via principale: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza n.
6357/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott. Nicola Di Plotti, R.G. 44915/2020, in data 24 giugno 2024, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti avv.ti e Controparte_3 per l'inadempimento colpevole del mandato a loro affidato;
CP_1
b) condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., pari a Euro Controparte_3
189.201,00, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ovvero in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare il convenuto ovvero la società assicurativa garante CP_1 Controparte_2 al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., pari a Euro 164.279,00, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, si formulano le seguenti istanze istruttorie: a) a dimostrazione del rapporto sussistente tra l'attore e il primo procuratore e del mandato a questa conferito, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'avv. C.F Controparte_3
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, iscritta all'ordine degli avvocati di Milano, con Studio in Milano in via C.F._3
Visconti di Modrone, sui seguenti capitoli: 1) “vero che, nell'anno 2013, a seguito di ricevimento da parte del sig. degli avvisi di Pt_1 accertamento per gli anni di imposta 2007 (n. T9D053C02780/2013), 2008 (n. T9D053C02750/2013) e 2009 (doc. T9D053A04368/2014) da parte dell'Agenzia delle Entrate Lei riceveva mandato da parte del sig. per la proposizione del ricorsi avverso tali avvisi di accertamento”; Pt_1 2) “vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo 1 che precede, nonostante inizialmente il mandato fosse stato conferito congiuntamente agli avv.ti Orto e era comunque Lei ad Per_1 interfacciarsi il più delle volte con il suo assistito sig. ”. Pt_1 b) ad ulteriore dimostrazione dell'effettiva sussistenza del rapporto tra il sig. e l'avv. Pt_1 CP_1 si formulano i seguenti capitoli di prova testimoniale di cui si chiede l'ammissione: 1) “vero che, nel mese di luglio 2016, il sig. forniva delega all'avv. Immacolata Parte_1 Cassese per l'accesso alla cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale sita in Milano, Viale Giulio Richard, 5, al fine di prendere visione dei documenti afferenti alla causa iscritta sub R.G. 2181/2014 come da documento prodotto sub doc. 26 che si rammostra al teste”; 2) “vero che nei mesi da gennaio a maggio 2014 si svolgevano riunioni professionali fra il sig.
, l'avv. e il dott. presso gli uffici di Parte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 siti in Milano, corso di Porta Vittoria, 17”;
[...]
3) “vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo 2) veniva discusso di proporre ricorso avverso le cartelle di pagamento ricevute dal sig. di cui agli avvisi di accertamento Parte_1 per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009”;
4) “vero che, nel mese di luglio 2016 l'avv. il dott. e il sig. CP_1 CP_4 Pt_1
si incontravano presso lo sito in Milano, via Colonnetta, 5”;
[...] Controparte_5 CP_5
5) “vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 4) che precede, l'avv. CP_1 discuteva con il sig. di proporre appello avverso la sentenza della Commissione Parte_1
Tributaria Provinciale n. 1009/22/16 nonché azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. per l'attività da questa espletata con riferimento all'impugnazione avverso le CP_3 cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009”;
6)” vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo 5) che precede, il sig. Parte_1 conferiva mandato all'avv. per proporre azione di responsabilità avverso l'avv. e CP_1 CP_3 valutare l'appellabilità della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 1009/22/16”;
7) “vero che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo 4) che precede, l'avv. informava di CP_1 aver incardinato avanti al Tribunale di Milano un giudizio per responsabilità professionale dell'avv. er conto del sig. ”; CP_3 Parte_1
8) “vero che nel corso dell'anno 2019 in più occasioni l'avv. forniva aggiornamenti sugli CP_1 sviluppi relativi al giudizio incardinato presso il Tribunale di Milano nei confronti dell'avv. CP_3 per conto del sig. ”; Parte_1
9) “vero che, tra il mese di ottobre e novembre 2019 il dott. si recava presso lo Controparte_6 studio dell'avv. sito in Milano, Piazza Napoli 19, per ritirare la documentazione afferente alla CP_1 pratica del sig. ”; Parte_1
10) “vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 10) che precede, l'avv. CP_1 consegnava al dott. unicamente una chiavetta USB contenente i
[...] Controparte_6 documenti relativi al sig. ”; Parte_1
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11) “vero che lo scambio di messaggi tramite l'applicazione whatsapp di cui al documento 25 che si rammostra al teste rappresentava le comunicazioni intervenute fra l'aprile 2016 e il luglio 2019 fra il dott. e l'avv. . CP_4 CP_1
Si indicano quali testi:
- l'avv. Immacolata Cassese per il capitolo di prova n. 1;
- la sig.ra per i capitoli di prova dal n. 2 al n. 4; Testimone_1
- il dott. per i capitoli di prova dal n. 2 al n. 9 e 11; CP_4
- il dott. per i capitoli di prova nn. 10-11. Controparte_6
c) Si chiede che venga espletata una CTU tecnico-contabile, con riferimento ai docc. 1-2-3-16-22 e/o comunque su tutta la documentazione ritenuta necessaria, volta a confermare la quantificazione del danno patrimoniale patito dal sig. per effetto delle condotte dei convenuti avv.ti e Pt_1 CP_3 con riferimento ai procedimenti tributari indicati in narrativa. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa. Si richiamano tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento, così giudicare: In via preliminare,
Rigettare la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata mancandone i requisiti previsti dalla legge;
Dichiarare inammissibile l'atto di appello notificato per la mancata indicazione dei motivi di censura in relazione alle singole statuizioni della sentenza;
Nel merito,
- Confermare la sentenza impugnata ed in ogni caso rigettare tutte le domande di controparte poiché infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo convenuto, Società a tenere indenne l'avv. Controparte_7
per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del risarcimento del danno determinato;
CP_1
- condannare l'appellante, al pagamento delle spese del presente giudizio;
In via istruttoria, qualora questa Corte ritenesse ammissibili le prove per testi articolate da controparte si chiede l'ammissione delle prove per testi contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6, n.2 che di seguito si trascrivono:
Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria con i testi che verranno eventualmente indicati da controparte sui fatti da quest'ultima indicati e sui fatti indicati nei capitoli 1, 2 e 3 della comparsa di risposta e, inoltre, sui seguenti capitoli di prova: CP_ 1. Vero è che la delega per l'accesso in CTP è stata consegnata dal sig. allo studio in Pt_1 data prossima al 21.07.2016?
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2. Vero è che il sig. non ha mai incontrato l'avv. in data antecedente al 2 febbraio Pt_1 CP_1
2016? 3. Vero è che a fine 2016 lo studio L.F. nell'interesse del proprio cliente, sig. , richiedeva un Pt_1 parere in merito alla proponibilità di un giudizio di responsabilità professionale nei confronti dei colleghi Orto e Per_1 CP_3
4. Vero è che il sig. ha rateizzato i carichi fiscali derivanti dagli accertamenti 2007, 2008 e Pt_1
2009 nel mese di maggio 2015?
5. Vero è che l'avv. ha ricostruito le vicende processuali in CTP ed ha recuperato i relativi atti CP_1 processuali?
6. Vero è che il sig. ha consegnato la revoca dell'avv. la perizia di stima del danno e Pt_1 CP_3 la documentazione relativa alla rateizzazione e rottamazione dei crediti tributari relativi all'anno di imposta 2007, 2008, 2009?”.
Per Controparte_2
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342, 1° comma, c.p.c.;
- in alternativa, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza per non aver in alcun modo censurato le motivazioni della sentenza di prime cure e disporre la discussione orale dalla causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione con la quale il Tribunale ha affermato che le richieste istruttorie attoree non sono idonee ad assolvere all'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'incarico professionale che sarebbe stato conferito all'Avv. ma solo una valutazione in merito all'appellabilità della sentenza della CP_1 Part e della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione con la quale il Tribunale ha accertato con riferimento al giudizio prognostico in merito all'esito del gravame che l'attore non ha spiegato sulla base di quali valutazioni il ricorso avrebbe avuto concrete possibilità di riconoscimento avanti la CTR dichiarare comunque inammissibile l'appello ; nella denegata ipotesi in cui l'appello non venga dichiarato palesemente inammissibile respingere integralmente tutti i motivi di appello ex adverso proposti siccome inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6357/2024. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito ed in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse, da un lato, accertare e dichiarare la sussistenza del conferimento di un incarico professionale all'Avv. e CP_1 conseguentemente la responsabilità di quest'ultimo in relazione alla mancata proposizione dell'appello e dall'altro che l'appellante fornisca la prova del fatto che l'appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 1009/22/16 non ancora passata in giudicato, avrebbe potuto essere accolto ove proposto e quindi di avere riportato un danno derivante in rapporto di causalità con la condotta professionale dello stesso, limitare ogni condanna al solo danno che
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venisse mai rigorosamente provato in corso di causa e comunque nei limiti del 50%, sussistendo responsabilità per l'altro 50% dell'Avv. con espressa deduzione delle franchigie e scoperti CP_3 previsti dal contratto limitando espressamente la condanna entro il massimale previsto dal contratto di assicurazione stipulato dall'Avv. con CP_1 Controparte_2
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse, da un lato, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Avv. per non aver incardinato una causa di responsabilità CP_1 professionale nei confronti dei precedenti difensori e dall'altro che l'attore ha fornito la prova del fatto che un eventuale causa per responsabilità professionale avrebbe potuto essere accolta ove proposta, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata dal contratto di assicurazione in relazioni agli onorari percepiti dal professionista in quanto trattasi di restituzione di compensi e non danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello dell'attore e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “E' vero che”:
1) lo studio commerciale e fiscale denominato “ nella persona del Controparte_5 legale rappresentante Dr. aveva dato formale incarico all'Avv. di prestare una CP_4 CP_1 consulenza sia in merito all'opportunità di impugnare la sentenza della commissione tributaria che aveva statuito sui redditi del signor del 2008, che in merito alla proposizione di azione di Pt_1 responsabilità professionale nei confronti dei precedenti difensori del nei due giudizi innanzi Pt_1 alla commissione tributaria;
2) il legale rappresentante dello studio di consulenza commerciale dott. su CP_5 CP_4 espresso incarico del signor , aveva conferito delega all'avv. affinché lo stesso Pt_1 CP_1 accedesse presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per estrarre copia della sentenza n.
1009/2016 pronunciata ai danni del signor , perché il contribuente non era a conoscenza Pt_1 dell'esito del giudizio tributario;
3) l'avv. in forza di delega al ritiro del 21.06.2016 accedeva alla cancelleria della CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Milano estraendo copia uso studio della sentenza n. 1009/2016
e verificava se presso la CTP di Milano vi fossero appelli pendenti avverso la sentenza;
4) lo studio di consulenza commerciale in persona del dott. chiedeva all'avv. CP_5 CP_4 CP_1 se fosse possibile accedere nuovamente presso la cancelleria della CTP di Milano per ritirare gli atti ed il fascicolo di parte, conferendo all'uopo ulteriore delega che si rammostra all'avv. Cassese (cfr. doc. 2 fascicolo convenuto);
5) la collaboratrice e/o collega dell'avv. nel corso del secondo accesso presso la CTP di CP_1
Milano ritirò solo gli atti e non il fascicolo di parte, dal momento che risultava ancora in essere la procura conferita all'avv. per il ricorso avverso l'avviso di accertamento Irpef 2008 e la CP_3 cancelleria non consentiva il ritiro del fascicolo da parte di soggetto diverso dall'Avv. che CP_3 risultava essere tuttora ancora difensore del;
Pt_1 6) il dott. quale titolare dello studio di consulenza commerciale chiedeva all'avv. CP_4 CP_5 di valutare se fosse possibile esperire appello avverso la sentenza emessa d9 alla CTP di CP_1
Milano, sez. 22, n. 1009/2016; 7) in data 26.05.2016 l'avv. consegnava allo studio di consulenza commerciale un CP_1 CP_5 parere scritto nel quale si faceva presente che la sentenza emessa dalla CTP di Milano e depositata in
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data 02.02.2016 avrebbe già potuto essere stata notificata all'avv. quindi già essere passata CP_3 in giudicato e nel quale si sconsigliava di interporre appello;
8) nel mese di ottobre 2016 l'avv. veniva nuovamente contattato dal legale rappresentante dello CP_1 CP_ studio per la redazione di un parere in merito ad un eventuale azione di responsabilità professionale nei confronti dei difensori che avevano patrocinato il sig. innanzi alla C.T.P. di Pt_1
Milano;
9) l'avv. chiedeva al dott. dello studio L.F. di fargli pervenire documentazione CP_1 CP_4 comprovante il rilascio dell'incarico professionale alla collega la revoca di quest'ultima, CP_3 nonché copia delle istanze di accertamento con adesione per gli anni d'imposta 2007 e 2008 unitamente ai documenti e memorie prodotte dall'Agenzia delle Entrate;
10) nel mese di aprile 2017, su richiesta del dott. dello studio L.F. l'avv. elaborava una CP_4 CP_1 bozza di lettera di messa in mora/istanza di negoziazione assistita da far sottoscrivere al sig. , Pt_1 nonché copia di un possibile atto di citazione nei confronti dei precedenti difensori del sig. , Pt_1 che venivano trasmesse via mail in data 13.04.2017 in formato word;
CP_
11) in data 14.03.2018 l'avv. richiedeva al dott. dello studio copia delle CP_1 CP_4 rottamazioni e rateizzazioni effettuate dal sig. relative agli anni di imposta 2007, 2008, 2009; Pt_1
12) il dott. dello studio L.F. aveva consegnato all'avv. solo la copia di una mail con CP_4 CP_1 richiesta di rottamazione di tre cartelle, tre intimazioni di pagamento ed alcuni estratti di ruolo e null'altro;
13) il dott. lo studio L.F. a fronte del diniego dell'avv. di procedere alla radicazione di CP_4 CP_1 un giudizio nei confronti dei precedenti difensori del signor , motivato dall' assenza di Pt_1 conferimento di procura che dall' assenza della necessaria documentazione necessaria che il Dr. non inviava mai all'Avv. comunicava a quest'ultimo che per la posizione del signor CP_4 CP_1
l'incarico doveva ritenersi concluso. Pt_1
Si indica a teste:
- Avv. Immacolata Cassese, con studio in Milano, Piazza Napoli n. 19. Nella denegata ipotesi mancato rigetto della domanda per carenza di prova, ci chiede ammettersi CTU volta ad accertare se il calcolo del reddito su cui calcolare l'imposta e l'abbattimento operato nella sentenza di primo grado della commissione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi del 2008, tenuto conto della documentazione prodotta nel presente giudizio. Quanto alla prova testimoniale richiesta dall'appellante anche nel presente giudizio relativa all'asserita sussistenza di un rapporto tra il sig. e l'Avv. si rileva ancora una volta che Pt_1 CP_1 tutti i capitoli sono inammissibili e nello specifico il cap. 6) che correttamente il Tribunale ha ritenuto che non assolva all'onere probatorio relativo alla dimostrazione del relativo incarico professionale in quanto tale articolo non mira a dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico professionale, ma solo l'eventuale valutazione in ordine all'appellabilità della sentenza, circostanza peraltro non contestata, statuizione peraltro non impugnata e perciò passata in giudicato.
Nello specifico i capitoli di prova sono tutti inammissibili per i seguenti motivi:
- il cap. 1) è inammissibile in quanto circostanza documentale e non contestata;
- il cap. 2) è inammissibile in quanto irrilevante posto che il rapporto con l'Avv. per le stesse CP_1 allegazioni dell'attore iniziava nel giugno 2016 ed anche perché la circostanza che da gennaio a maggio 2014 si fossero svolte delle riunioni tra il sig. , l'avv. ed il dott. presso Pt_1 CP_3 CP_4 gli uffici dello studio professionale L.F. è inconferente ed irrilevante circa la prova del rapporto tra il
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e l'avv. ma piuttosto riguarda la posizione dell'altra convenuta contumace avv. Pt_1 CP_1
CP_3
- il cap. 3) è inammissibile per il medesimo motivo del capitolo precedente a cui esso è riferibile;
- il cap. 4) è inammissibile in quanto da un lato irrilevante e generico in quanto non è indicato in quale giorno si sarebbe verificato il presunto incontro , non circostanziato (la circostanza che possano essersi incontrati è inconferente ed irrilevante) e comunque circostanza smentita anche documentalmente, in considerazione anche del fatto che l'avv. ha dichiarato di non aver mai CP_1 avuto il piacere di incontrare il sig. ; in ogni caso appare assolutamente irrilevante in quanto Pt_1 nel capitolo non viene indicato quale fatto si sarebbe verificato in questa fantomatica riunione;
- il cap. 5) è assolutamente irrilevante in quanto anche ove venisse provato il fatto che le parti possano anche aver discusso di proporre appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale, non implica di certo il conferimento di un mandato a proporre appello, dal momento che l'avv. aveva licenziato anche un parere negativo sull'appellabilità della sentenza, peraltro CP_1 probabilmente già passata in giudicato;
- il cap. 6) è irrilevante, in quanto come statuito dal Tribunale non mira a dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico professionale, ma solo l'eventuale valutazione in ordine all'appellabilità della sentenza, circostanza quest'ultima peraltro non contestata,
- il cap. 9) ed il capitolo 10) sono irrilevanti;
- il cap. 11 è inammissibile perché in esso non è descritto un fatto che possa essere o meno confermato da un teste oculare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio gli avvocati e deducendo Parte_1 Controparte_3 CP_1 l'inadempimento dei contratti di patrocinio e/o di mandato loro conferiti e per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguentemente derivati. In particolare, con riguardo all'avv. l'attore deduceva quanto segue: CP_3
- di avere conferito all'Avv. un primo mandato avente per oggetto l'impugnazione CP_3 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008 con i quali era stato rideterminato il reddito effettivamente percepito in misura maggiore di quello dichiarato con conseguente debenza di maggiore Irpef, nonché un secondo mandato per impugnare l'analogo avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza del 2.2.2016, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'avviso di accertamento per l'anno
2007, in quanto notificato con un giorno di ritardo e aveva parzialmente accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2008;
- che il ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009 non era mai stato presentato -come successivamente appreso dopo aver conferito apposito incarico all'avv. per valutare profili di inadempimento da parte dell'avv. rispetto agli incarichi CP_1 CP_3 conferiteli-;
- che gli inadempimenti dell'avv. si sostanziavano nella tardiva presentazione del ricorso CP_3 per l'anno di imposta 2007 -dichiarato inammissibile- e nell'omessa presentazione del ricorso per pagina 8 di 16 l'anno di imposta 2009, laddove gli stessi se, presentato – quello del 2009- o tempestivamente presentato -quello del 2007-, sarebbero stati verosimilmente almeno parzialmente accolti come desumibile dal parziale accoglimento del ricorso per l'anno di imposta 2008, con conseguenti danni patiti dall'attore determinati: i) nella mancata riduzione di Irpef e relative sanzioni i seguito alla riduzione del maggior reddito accertato nella misura del 22% come stabilito dalla CTP per l'anno di imposta 2008; ii) nel pagamento dei compensi da determinarsi in via equitativa. Con riferimento all'avv. deduceva: CP_1 Pt_1
- di avergli conferito mandato di agire in giudizio nei confronti dell'avv. per ottenere il CP_3 risarcimento del danno derivante dall'inadempimento professionale sopradescritto;
- che l'avv. aveva omesso di adempiere a tale mandato, non avendo inviato all'avv. CP_1 alcuna comunicazione, né avendo mai instaurato alcun giudizio nei confronti della CP_3 stessa, nonostante avesse inviato in visione all'attore una bozza dell'atto di citazione, privandolo del risarcimento dei danni dovuti dalla medesima;
- di avergli conferito mandato e procura alle liti per appellare la sentenza della CTP in merito all'avviso di accertamento per l'anno 2008, ma nonostante l'avv. lo avesse informato che CP_1 il termine per proporre appello non era ancora scaduto, non aveva mai proposto l'impugnazione, causandogli i danni conseguenti ad una mancata pronuncia a lui favorevole nel giudizio di appello. L'avv. imaneva contumace. CP_3 L'avv. eccepiva di non aver mai ricevuto alcun mandato professionale, né per chiedere il CP_1 risarcimento dei danni all'avv. né per impugnare la sentenza della CTP, avendo CP_3 unicamente eseguito, su incarico dello un accesso agli atti presso la Controparte_5
CTP per estrarre una copia della sentenza, verificando, nell'occasione, che era possibile ritirare solo gli atti ma non i fascicoli, in quanto il mandato conferito all'avv. risultava ancora in essere. CP_3
Affermava, inoltre, di aver consegnato, in data 28.7.2016, allo un parere negativo in merito CP_5 alla possibilità di proporre appello. Chiamava, quindi, in garanzia la propria assicurazione.
-ora solo chiedeva il rigetto delle domande proposte nei confronti del Controparte_2 CP_2 proprio assicurato, richiamando, in ogni caso, i limiti di copertura assicurativa.
2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6357/2024, pubblicata il 24.06.2024, rigettava le domande di
Pt_1
In particolare, per quanto concerneva la domanda formulata nei confronti dell'avv. , il CP_3 tribunale affermava che non era provato che, se proposti i ricorsi contro gli avvisi del 2007 e del
2009, sarebbero stati parzialmente accolti perchè: 1) l'accertamento parzialmente accolto per l'anno
2008 non era sovrapponibile a quello degli altri due anni, in quanto: i) le voci di spesa utilizzate per rideterminare i maggiori redditi nei tre anni accertati non erano le medesime;
ii) nei tre ricorsi si faceva riferimento a voci di spesa non documentate differenti;
iii) differenti erano le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate;
iv) nulla si ricavava neppure dalla consulenza di parte prodotta che si limitava a calcolare per la riduzione del danno la medesima percentuale di riduzione del reddito operata per il 2008 senza spiegare le ragioni per cui sarebbe stata applicabile anche agli altri due anni.
pagina 9 di 16 Per quanto concerneva la domanda nei confronti dell'avv. il tribunale affermava quanto CP_1 segue:
A) in relazione alla omessa richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. CP_3 mancava la prova del conferimento mandato, risultando agli atti unicamente: i) una bozza della lettera di messa in mora e una bozza dell'atto di citazione -doc.14-; ii) un preventivo per il compenso di tale attività; iii) un atto di citazione incompleto, essendo presenti settori non compilati, fra cui quello relativo alla quantificazione del danno, non essendo neppure dimostrato che i dati richiesti con mail del 12.2.2018 -doc.
7- fossero stati forniti al professionista;
B) in relazione all'omessa presentazione dell'appello nei confronti della sentenza della CTP per l'avviso di accertamento per l'anno 2008 che: I) risultava provato solo il conferimento all'avv. di un mandato a valutare l'esito favorevole CP_1 di un eventuale appello -evaso con il parere scritto reso in data 26.7.2016-, ma non risultava provato il conferimento allo stesso del mandato a impugnare la sentenza, posto che risultava documentato solo: i) una delega a prendere visione degli atti;
ii) la procura prodotta sub doc. 23 era priva di riferimento ad uno specifico procedimento e della sottoscrizione del difensore;
iii) risultava ancora in essere il mandato all'avv. iv) il cap.6 della prova testimoniale era inidoneo a provare il CP_3 conferimento del mandato;
II) mancava la prova prognostica dell'esito favorevole dell'impugnazione, sia per l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 -stante la tardività del ricorso-, sia di quello per l'anno 2008, in quanto non veniva spiegata la ragione per cui all'esito del giudizio di secondo grado, Pt_1 avrebbe potuto ottenere un esito della lite più favorevole rispetto a quello già conseguito, anche in considerazione del possibile appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e del parere contrario alla proposizione dell'impugnazione espresso dall'avv. CP_1
III) non era condivisibile la quantificazione del danno, non essendo indicate e computate le somme versate per la procedura di rottamazione che risultava avviata;
C) era inammissibile la richiesta risarcitoria relativamente ai compensi corrisposti ai due professionisti in assenza di domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento e di domanda di restituzione degli stessi.
3. ha proposto quattro motivi di appello. Pt_1
3.1 Con il primo motivo censura il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'avv. in CP_3 quanto:
a) non corrisponde al vero che il ricorso per l'anno 2007 non sia sovrapponibile a quello del 2008, posto che: -) gli stessi sono pressoché identici;
-) sono identiche anche le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate;
-) gli stessi sono stati riuniti e decisi insieme;
-) dall'accoglimento parziale del ricorso per l'anno 2008, si evince che anche quello relativo all'anno 2007, se tempestivamente proposto, sarebbe stato almeno parzialmente accolto;
b) per le medesime ragioni, anche il ricorso relativo all'anno 2009 era sovrapponibile a quello relativo all'anno 2008 e, se proposto, sarebbe stato accolto;
3.2 Con il secondo motivo censura il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'avv. in CP_1 quanto, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, è provato:
pagina 10 di 16 a) il conferimento del mandato a chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'avv. dai seguenti elementi: i) il messaggio inviato su WhatsApp dell'avv. Romeo -doc. 25 CP_3 pag, 2- con il quale comunicava di aver notificato l'atto di citazione e che la settimana successiva l'avrebbe iscritto a ruolo;
ii) la richiesta di acconto sui compensi formulata con la prenotula di fattura del 21.4.2017 -doc.17 pag. 4-; iii) la comunicazione del 6.2.2018 con la quale l'avv. CP_1 faceva intendere che il giudizio proseguiva -doc.25 pag.3-; b) il conferimento del mandato a impugnare la sentenza della CTP, in quanto i) la procura alle liti prodotta era idonea -doc. 24 pag. 9-; ii) con la mail del 28.7.2018, l'avv. chiedeva l'acconto CP_1 per la proposizione dell'appello -doc.24 pag.11-; iii) il parere contrario alla proposizione dell'appello dell'avv. non è mai stato inviato, essendo stato redatto ex post per giustificare CP_1 la mancata proposizione dell'impugnazione dopo il saldo dell'acconto richiesto a tal fine.
3.3 Con il terzo motivo -rubricato come quinto- censura l'errata valutazione della perizia di parte del dott. 16-, per quanto concerne i dati numerici ivi riportati, posto che la giurisprudenza Per_2 della Suprema Corte ormai pacifica nell'affermare che le consulenze tecniche di parte sono da tenere in considerazione anche ai fini decisori laddove presentino profili di attendibilità e affidabilità, come nel caso di specie.
3.4 Con il quarto motivo -rubricato come sesto- censura l'erronea attribuzione dell'onere della prova da parte del tribunale, in quanti l'appellante aveva provato il conferimento degli incarichi e dedotto i rispettivi inadempimenti, quindi, gravava sui professionisti e non sull'appellante -come erroneamente attribuito dal tribunale- l'onere di provare l'adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere a loro non imputabile.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, nel caso di accoglimento dello stesso, CP_1
l'accoglimento della domanda di garanzia.
5. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
6. rimasta contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello deve essere rigettato.
1.1Il primo motivo è infondato.
Gli avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono stati emessi in seguito ad accertamenti sintetici fondati sull'allora vigente “redditometro”. Esso consisteva in un elenco di beni e/o servizi, individuati da specifici decreti ministeriali, la cui disponibilità presupponeva una determinata capacità di spesa -per acquisirne la disponibilità e/o per mantenerli-, calcolata secondo coefficienti predeterminati che faceva presumere la sussistenza di un reddito adeguato a sostenerli.
pagina 11 di 16 Laddove fosse stato riscontrato, per più annualità, uno scostamento superiore ad una determinata percentuale fra reddito accertato presuntivamente mediante tali indici e il reddito dichiarato, sussistevano i presupposti per la rideterminazione del reddito mediante accertamento sintetico ex art. 38 comma 4 dpr 600/73.
Si trattava di una presunzione relativa. Tuttavia, era onere del contribuente provare il possesso di redditi esenti o tassati alla fonte che giustificassero le spese per l'acquisto o la gestione dei beni indice rilevati ovvero l'insussistenza dei presupposti fattuali del reddito presunto.
Nel caso specifico, per l'anno 2007, l'Agenzia delle Entrate ha valutato ai fini della rideterminazione del reddito sintetico del le seguenti spese sostenute dal nucleo familiare dello stesso: i) per Pt_1 l'acquisto di un'auto nel 2007, ii) per il pagamento delle rate di leasing relative a due imbarcazioni;
iii) per il pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile adibito a residenza principale in Segrate;
iv) per la gestione di tre immobili adibiti ad abitazione secondaria;
v) per la collaboratrice domestica;
vi) per l'acquisto e per il pagamento delle rate di mutuo delle abitazioni in Milano via
Garofali oggetto di locazione. Nel ricorso avverso questo avviso di accertamento, l'avv. contestava: i) il computo CP_3 dell'entità delle spese versate per l'acquisto degli immobili in Milano via Garofoli -risultanti in misura inferiore rispetto a quelle determinate dall'ufficio- e il criterio di determinazione dell'ammontare del mutuo;
ii) il computo delle rate del mutuo gravante sull'abitazione principale;
iii) il computo di uno dei due contratti di leasing sulle imbarcazione, in quanto una delle due era stata venduta nel 2007, sia pure con scrittura privata, formalizzata solo nell'anno 2008 con scrittura notarile;
iv) la mancata considerazione degli ingenti importi disponibili sui conti correnti. Nell'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, ai fini dell'accertamento sintetico del reddito venivano considerate le stesse spese sostenute nell'anno precedente con l'aggiunta delle spese di acquisto di un motociclo e di un'autovettura, acquistate in quell'anno. Nel ricorso avverso l'avviso di accertamento del 2008, l'avv. contestava: i) la non CP_3 imputabilità al nucleo familiare del delle spese di acquisto dell'auto avvenuto nel 2008, in Pt_1 quanto pagata e intestata alla società CAD Mollica;
ii) i proventi derivanti dalla cessione avvenuta nell'anno 2008 del box sito in Milano via Garofalo n.5 e della autovettura targata CP2229PV; iii) il computo delle rate del leasing sull'imbarcazione ceduta nel 2007 e formalizzata con scrittura notarile nel 2008; iv) il computo delle rate del mutuo sulle abitazioni di Milano via Garofoli;
v) il computo delle rate del mutuo gravante sull'abitazione principale. I ricorsi avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 sono stati riuniti e decisi dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza pubblicata in data 2.2.2016. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per l'anno 2007, accogliendo l'eccezione di tardività della presentazione dello stesso dell'Agenzia e accoglieva parzialmente quello relativo all'anno 2008, rideterminando il reddito sintetico accertato presuntivamente in € 506.421,00, in € 400.000,00 –“ In relazione all'avviso di accertamento per l'anno 2008, la Commissione decide il reddito di euro 400.000,00 e motiva come segue.
2.2 Il ricorrente non documenta la disponibilità finanziaria che dichiara esistente all'inizio di ciascun anno accertato.
2.3 Le controdeduzioni depositate dall'Agenzia per confermare la validità dei conteggi effettuati sul reddito accertato non risultano sempre sufficientemente chiarificatrici” -. La motivazione aspecifica della sentenza non consente di individuare quali voci di spesa non siano state computate in modo congruo, né per quali ragioni.
pagina 12 di 16 Tuttavia, ai fini che qui rilevano, dall'accoglimento parziale del ricorso dell'anno 2008, non può ritenersi provato presuntivamente che sarebbe stato accolto anche quello relativo all'anno 2007 se l'avv. o avesse tempestivamente presentato. CP_3
Infatti, occorre evidenziare che i motivi di ricorso non erano coincidenti e sovrapponibili -come affermato dall'appellante-. Il ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento dell'anno 2008 conteneva alcune contestazioni peculiari che potevano valere solo per quell'anno di imposta -il mancato computo, a giustificazione del maggior reddito necessario a sostenere le spese dei ricavi derivanti dalle cessioni avvenute in quell'anno del box e di un'auto- e la necessità di non dover tenere conto quale bene indice dell'auto acquistata nello stesso anno in quanto pagata e intestata alla società. L'esclusione di tali importi avrebbe comportato una rideterminazione del reddito quasi coincidente con quella stabilita in sentenza.
Pertanto, in assenza di una puntuale motivazione della sentenza e in presenza di presupposti fattuali in parte diversi dei due avvisi di accertamento e di motivi di ricorso in parte diversi, alcuni attinenti al solo 2008, non può ritenersi solo dal fatto che la CTP abbia rideterminato il reddito presunto per un determinato importo relativamente all'anno 2008, che sarebbe giunta ad analoghe conclusioni anche per l'anno 2007. Depone, invece, in senso contrario a questa conclusione, il fatto che le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate al ricorso del 2008 non contenevano alcuna difesa in merito alla mancata considerazione degli importi ricavati dalle cessioni dei due beni avvenute nel 2008, potendo quindi pur nella sua genericità la motivazione della sentenza attanagliarsi a tale motivo di ricorso proprio solo di quell'anno. Peraltro, l'appellante, nel motivo di appello si è limitato ad affermare genericamente la sovrapponibilità dei due ricorsi -circostanza smentita in fatto- senza neppure addurre una specifica ragione per cui dalla motivazione dell'accoglimento del ricorso per l'anno 2008 potesse desumersi che discendesse un analogo esito per il ricorso dell'anno 2007, qualora lo stesso fosse stato esaminato nel merito. Peraltro, anche la consulenza di parte prodotta dall'appellante, si limita ad assumere come presupposto questa conclusione e a calcolare, sulla base della percentuale di riduzione del reddito decisa per l'anno 2008 -22%- quale sarebbe stata la riduzione del reddito per l'anno 2007 applicando la stessa percentuale. Quanto esposto vale ancor più per il ricorso mai presentato relativo all'avviso di accertamento per l'anno 2009. Infatti, in merito allo stesso, che, ancorchè proponibile solo all'inizio del 2015, sarebbe stato verosimilmente riunito a quelli proposti e deciso unitariamente agli stessi, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva, è dirimente il fatto che la rideterminazione del reddito per quell'anno era avvenuta sulla base di beni indice molto difformi da quella degli anni 2007-2008, tant'è che il reddito era stata rideterminato in misura molto inferiore a quello dei due anni precedenti -
€ 211.612,00 a fronte di € 506.421,00 e € 563.477,00-. Pertanto, anche i motivi dell'ipotetico ricorso sarebbero stati diversi, non potendo ritenersi che a una situazione fattuale radicalmente diversa potesse essere applicato la stessa ratio decidendi ancor più in ragione dell'assoluta genericità della stessa.
pagina 13 di 16 Conclusivamente, da quanto esposto non può trarsi alcuna prognosi di accoglimento neppure parziale dei due ricorsi ove proposti – ex plurimis, Cass. n. 2109 del 19/01/2024 In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)-. Peraltro, per quanto concerne l'omessa presentazione del ricorso per l'anno 2009, difetta anche la prova del conferimento del mandato. Infatti, la delega all'avv. di rappresentarlo e assisterlo “nel presente procedimento” - doc. è CP_3 del 14.1.2014, ma l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009 era stato spedito per la notifica il 4.12.2014. Quindi, non avendo compiuto l'avv. alcun atto processuale relativamente al CP_3 suddetto avviso di accertamento, nulla di quanto prodotto prova il conferimento dell'incarico alla stessa anche con riguardo all'impugnazione di tale avviso di accertamento.
1.2Il secondo motivo è infondato.
1.2.1 Il tribunale riteneva -implicitamente- che non vi fosse prova del conferimento del mandato per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'avv. in quanto risultava dagli atti CP_3 unicamente la bozza di messa in mora predisposta a firma del 14- e quella dell'atto di Parte_3 citazione -incompleto di alcuni dati-doc.14-, oltre ad una richiesta di preventivo per il compenso per tale attività. Ciò posto, il tribunale, come dedotto nel motivo di appello non ha considerato il fatto che l'avv. con mail in data 13.4.2017 -doc. pag.23- inviava in allegato al dott. affinchè li CP_1 CP_4 comunicasse al le copie uso studio della citazione e della lettera di messa in mora e, il Pt_1 medesimo giorno, subito dopo il ricevimento della mail, il dott. tramite messaggio WhatsApp CP_4 chiedeva all'avv. se la lettera e l'atto di citazione erano stati inviati, in quanto non aveva CP_1 rinvenuto, né la ricevuta di presentazione né quella di invio telematico. L'avv. rispondeva che CP_1 si trattava delle copie a uso studio, dichiarando che la notifica era stata effettuata tramite ufficiale giudiziario e non aveva ancora ricevuto la prova della notificazione. Dichiarava anche che la settimana prossima l'atto doveva essere iscritto a ruolo. Tali circostanze provano per fatti concludenti il completamento dell'atto di citazione e il conferimento del mandato professionale. Tuttavia, la condotta omissiva dell'avv. non ha provocato alcun danno all'appellante. CP_1
Infatti, per quanto già esposto, nessun danno aveva causato al medesimo la condotta omissiva dell'avv. sicchè, ove anche fosse stata presentata la domanda di risarcimento del danno da CP_8 parte dell'avv. secondo il principio del più probabile che non, la stessa sarebbe stata rigettata. CP_1 Infine, nel momento in cui l'appellante aveva avuto conoscenza della condotta omissiva dell'avv.
– 2019- il diritto al risarcimento del danno non era ancora prescritto -essendo le condotte CP_1 dell'avv. state poste in essere nel 2014 e conosciute nel 2016-. Quindi il danno non si era CP_3 ancora definitivamente verificato -La responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto pagina 14 di 16 del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità non sussista - Cass. 33442/2022-.
1.2.2 Neppure il secondo profilo del motivo di appello è fondato.
Infatti, indipendentemente dalla prova del conferimento del mandato a appellare la sentenza della CTP del 2.2.2016, non può formularsi una prognosi favorevole, secondo il principio del più probabile che non, in merito all'accoglimento dell'appello ove fosse stato effettivamente proposto. Infatti, il ricorso per l'anno 2007 era pacificamente tardivo. In proposito, come si evince dal preciso computo evidenziato dalle puntuali controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, l'avviso di accertamento era stato notificato il 17.7.2013 e, tenuto conto del periodo di sospensione feriale e del termine di 90 giorni di sospensione per l'istanza di accertamento con adesione, avrebbe dovuto essere notificato entro il 29.1.2014 -60+90-, invece è stato notificato il 30.1.2014. Per quanto concerne il ricorso per l'anno 2008, il diniego di un'ulteriore riduzione del reddito è stato giustificato dall'omessa documentazione della disponibilità sui conti correnti enunciata nel ricorso.
Infatti, dalla sola lettura del ricorso si evince che non vi sia alcun richiamo a documentazione che provasse l'affermazione del ricorrente di avere disponibilità sui propri conti correnti. Pertanto, tale affermazione era rimasta una mera allegazione priva di qualsiasi prova. Né, la prova poteva essere presumibilmente integrata, posto che dalla mancata produzione della documentazione bancaria relativi ai propri conti correnti, si desume l'assenza della stessa, posto che, diversamente, sarebbe stato agevole per l'appellante produrla. Inoltre, in caso di presentazione dell'appello non era implausibile che l'Agenzia delle Entrate presentasse a sua volta appello incidentale -visto il tenore non particolarmente convincente della motivazione del parziale accoglimento del ricorso- con probabile reformatio in peius della sentenza.
1.3Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
1. Secondo i principi della soccombenza e della causalità, deve essere condannata a pagare le Pt_1 spese di lite del presente grado di giudizio e a liquidate, sulla base dei valori medi CP_1 CP_2 di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore compreso fra € 52.000 e
€ 260.000, secondo il disputatum, liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977 per la fase di studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-. Nulla si dispone sulle spese di essendo la stessa rimasta contumace anche in questo grado CP_3 di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6357/2024, pubblicata il 24.06.2024;
pagina 15 di 16 3.condanna a pagare a e a le spese del presente Parte_1 CP_1 Controparte_2 grado che si liquidano, in complessivi € 9.991,00, per ciascuna parte, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4.nulla dispone sulle spese di Controparte_3
5.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 2.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
1.
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