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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco D'Orazi Presidente dott. Carolina Gentili Giudice dott. Cinzia Gamberini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12224/2022 promossa da
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 quale TRee del (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
MA LO D'RE con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a BO, in viale A.
VA n. 1;
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Controparte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a Cosenza in via Nicola Serra n. 96;
CONVENUTA
e con c.f. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Fortunato Defina e Carlo Emanuele Tasselli con domicilio eletto presso il primo nel suo studio sito a BO in via Santo Stefano n. 29.
ZI MA
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha così concluso:
“In via principale:
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di
datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, Persona_1 Persona_2
racc. n. 25955, sono le ultime volontà del de cuius, revocando ed annullando in esso espressamente il testatore ogni precedente suo testamento;
- accertare la qualità di erede/legatario della in qualità di TRee del “ Parte_1 [...]
; Parte_2
- dichiarare, che le uniche disposizioni valide sono quelle contenute nel testamento olografo di
datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, Persona_1 Persona_2
racc. n. 25955;
-disporre il conseguenziale trasferimento delle quote sociali e tutto il Controparte_4 portafoglio SER-FID nel fondo in “ , quindi a favore della in Parte_2 Parte_1 qualità di TRee del “ ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative a beni conferiti dal testatore nel “ in quanto estranei all'asse ereditario;
Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in entrambi i testamenti del 10/03/2020, relative ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote in percentuale, non essendo tale modifica apportabile da un solo Disponente in caso di premorienza dell'altro, in quanto tale potere non è previsto dall'atto istitutivo del e, conseguentemente;
Pt_2
- dichiarare beneficiari de residuo del “ i sig.ri Parte_2 Controparte_2 Parte_3
, ed il , ognuno per la quota del 20%,
[...] CP_3 Controparte_1 Parte_2
come indicato a firma congiunta da entrambi i Disponenti il 23/11/2018;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non ritenere annullato per revoca il testamento datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. Persona_2
n. 26093:
- accertare e dichiarare che le ultime volontà del de cuius erano che le quote sociali Persona_1
e tutto il portafoglio SER-FID di sua competenza confluissero nel Controparte_4 Parte_2
e e, conseguentemente;
Pt_2
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie relative alle quote sociali CP_4
e portafoglio SER-FID, contenute nel testamento olografo di datato 10/03/2020,
[...] Persona_1
pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. n. 26093, sono frutto di errore Persona_2
dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà e, conseguentemente;
- dichiarare l'annullamento delle disposizioni testamentarie relative alle quote sociali
[...]
e portafoglio SER-FID, contenute nel testamento olografo di datato CP_4 Persona_1
10/03/2020, pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. n. 26093, in quanto Persona_2
frutto di errore, non essendoci corrispondenza tra le dichiarazioni relative a detti lasciti e la reale volontà del testatore e, conseguentemente
- dichiarare, che le uniche disposizioni valide relative alle quote sociali e portafoglio CP_4 CP_5
sono quelle contenute nel testamento olografo di datato 10/03/2020, pubblicato
[...] Persona_1
dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, racc. n. 25955, in quanto corrispondenti alla sua Persona_2
volontà;
- accertare e dichiarare la qualità di erede/legatario della in qualità di TRee del Parte_1
“ ; Parte_2
- disporre il conseguenziale trasferimento delle quote sociali e tutto il Controparte_4
portafoglio SER-FID al TRee del a favore della in qualità di Parte_2 Parte_1
TRee del “ ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative a beni conferiti dal testatore nel “ in quanto estranei all'asse ereditario;
Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote in percentuale, non essendo tale modifica apportabile da un solo Disponente in caso di premorienza dell'altro, non essendo tale potere previsto dall'atto istitutivo del e, conseguentemente;
Pt_2
- dichiarare beneficiari de residuo del “ i sig.ri Parte_2 Controparte_2 Parte_3
, ed il , ognuno per la quota del 20%,
[...] CP_3 Controparte_1 Parte_2
come indicato a firma congiunta da entrambi i Disponenti il 23/11/2018.
In ulteriore subordine laddove il giudicante non dovesse ravvisare la possibilità di determinare la posteriorità del testamento olografo datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, Per_2 recante la registrazione n. 357888 del 09/09/20, rispetto all'altro pari data o dovesse ravvisare cause di annullamento ex art. 624 cc
- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o annullamento di entrambi i testamenti datati
10/03/2020 e, per l'effetto
pagina 3 di 23 - dichiarare aperta la successione di secondo le precedenti schede testamentarie del Persona_1
26/01/2018 e successiva integrazione e modifica del 23/03/2019, entrambe pubblicate a cura del
Notaio , di BO, in data 07/09/2020 (rep. 68408, Racc. 22717) e registrate il Persona_3
9/09/2020.
In ogni caso:
- ordinare la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla sig.ra Controparte_1
in data 25/01/2021;
- condannare la sig.ra a restituire al TRee del , Controparte_1 Parte_2 [...]
tutti i beni di cui risulterà entrata indebitamente in possesso”. Parte_1
La convenuta ha così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande attoree perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e negli atti difensivi successivi.
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 10 marzo 2010, pubblicato in data 9 ottobre 2020 da notaio rep. n. 40534 e racc. n. 26903, quali ultime volontà del Persona_2
defunto recante la revoca della coeva disposizione testamentaria pubblicata in data Persona_1
7 settembre 2020 e di quelle precedenti, ordinando al trustee la variazione delle quote dei beneficiari de residuo nella misura indicata nella scheda testamentaria sopra indicata, con contestuale declaratoria di apertura della successione del defunto per effetto e sulla scorta del Persona_1
testamento olografo del 10 marzo 2020, pubblicato in data 9 ottobre 2020 in favore di
[...]
quale erede universale del patrimonio relitto del de cuius. CP_1
IN OGNI CASO
- dichiarare, inoltre, l'improcedibilità delle domande dei terzi chiamati per violazione del disposto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
IN OGNI CASO - dichiarare, inoltre, l'inammissibilità della chiamata di terzo per difetto del requisito di comunanza di causa;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione ad causam dei terzi chiamati in relazione ai dedotti profili di inefficacia /invalidità degli atti di disposizione ovvero rigettare le domande dei terzi chiamati perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto”.
I terzi chiamati hanno concluso:
pagina 4 di 23 “Accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti e/o di tutte le disposizioni di
e di di modifica dell'atto istitutivo del TR “ON-LM” Persona_1 Parte_4 dell'8.2.2017 (rep. 38972; Racc. 11967) indicate nel paragrafo A della comparsa di risposta e in atti e ciò per i motivi e le ragioni tutte ivi espresse,
In via principale
I) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Persona_2
Racc. 25955), registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT nonché del testamento olografo, anch'esso del 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. 26093), Persona_2
registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto,
(i) dichiarare aperta la successione del Sig. secondo il testamento olografo del Persona_1
26.1.2018 e successiva modifica con scheda olografa datata 27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del
Notaio di BO in data 7.9.2020 (rep. 68408; Racc. 22717) e registrati a Persona_3
BO il 9.9.2020; (ii) ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta in data 25.1.2021; (iii) condannare la Sig.ra Controparte_1
a restituire alla nella sua qualità di TRee dell'erede universale Controparte_1 Parte_1
TR ONLM, tutti i beni riportati nella dichiarazione di successione presentata dalla convenuta il 25.1.2021 nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi così come individuati in atti e/o meglio specificati in corso di causa.
In via subordinata
II) Accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 624 c.c. del testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Persona_2
Racc. 25955), registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT e del testamento olografo, anch'esso datato 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. Persona_2
26093), registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT, disponendone l'annullamento per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto, (i) dichiarare aperta la successione del Sig. Persona_1
secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica con scheda olografa datata
27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del Notaio di BO in data 7.9.2020 (rep. Persona_3
68408; Racc. 22717) e registrati a BO il 9.9.2020; (ii) ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta in data Controparte_1
25.1.2021 e (iii) condannare la Sig.ra a restituire alla nella sua Controparte_1 Parte_1 qualità di TRee dell'erede universale TR OT LM, tutti i beni riportati nella dichiarazione di
pagina 5 di 23 successione presentata dalla convenuta il 25.1.2021 nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi, così come individuati in atti e/o meglio specificati in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
III) Accertare e dichiarare la compatibilità delle disposizioni testamentarie del de cuius Per_1
contenute nel testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a
[...]
Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Racc. 25955), registrato a BO in data Persona_2
9.9.2020 al n. 35798 IT con quelle del testamento olografo, anch'esso datato 10.3.2020, pubblicato il
9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. 26093), registrato a BO in data Persona_2
12.10.2020 al n. 40978 ed aventi ad oggetto la nomina della sig.ra come erede Controparte_1 universale e l'attribuzione delle azioni della e del portafoglio titoli SER-FID alla Controparte_4
nella sua qualità di TRee del quale erede o legatario per le Parte_1 Parte_2 ragioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre il conseguente trasferimento delle azioni della
[...]
e del portafoglio titoli SERFID alla nella sua qualità di TRee del CP_4 Parte_1
. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato (da ora per brevità anche solo Parte_1
) ha citato in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della Pt_1 Controparte_1
propria qualità di erede o legatario in successione di in forza del testamento olografo Persona_1
del 10.3.2020 pubblicato in data 7.9.2020 e il trasferimento in suo favore dei beni ivi indicati, nonché la dichiarazione di nullità delle disposizioni testamentarie contenute nel citato testamento e nel testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020 con cui il testatore ha disposto di beni estranei all'asse ereditario, delle quote dei beneficiari de residuo del trust e dei subentri, della revoca e della nomina del guardiano del trust e della nomina a controllore della manutenzione degli immobili conferiti nel trust.
L'attrice in particolare ha rappresentato che:
- e la moglie avevano istituito il trust denominato “TRUST BOTTONI E Persona_1 Parte_4
SALMI” con finalità assistenziali vitalizie a beneficio di loro stessi e, alla loro morte, dei beneficiari de residuo e (nipoti), (la quale Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_1
assisteva gli anziani coniugi) e il trust stesso;
- a seguito del decesso della moglie era caduto in stato di prostrazione e Parte_4 Persona_1
smarrimento e aveva reso difficili le visite dei parenti fino a rendere impossibile ogni Controparte_1
contatto in occasione della pandemia di Covid-19;
- a seguito del decesso di in data 20.8.2020 venivano pubblicati quattro testamenti Persona_1
olografi:
pagina 6 di 23 1) testamento olografo del 26.1.2018;
2) successiva modifica con scheda olografa datata 27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del notaio di BO in data 7.9.2020 al n. rep. 68408 e registrati a BO il 9.9.2020; Persona_3
3) testamento olografo del 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto del notaio di Persona_2
Castenaso n. rep. 40332, registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT;
4) testamento olografo del 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 con atto del notaio n. rep. Persona_2
40534, registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT;
- i primi due testamenti – con cui veniva nominato erede universale il TR e mentre Per_1 Pt_2
veniva lasciato alla moglie l'intero portafoglio “17008422 Ser Fid italiana- rub. 2327” – erano stati revocati con i testamenti del 10.3.2020;
- dei due testamenti redatti il 10.3.2020 quello pubblicato il 7.9.2020 deve ritenersi posteriore e quindi l'unico dotato di efficacia, mentre il testamento pubblicato il 9.10.2020, oltre ad essere stato revocato perché anteriore all'altro, è l'effetto di un errore dovuto ad una momentanea falsa rappresentazione della realtà;
- con il testamento pubblicato il 7.9.2020 il de cuius aveva attribuito al le quote Parte_2
della e il portafoglio titoli n. 17008422; aveva disposto di beni di proprietà del Controparte_4
aveva attribuito il 100% delle quote di beneficiaria de residuo alla convenuta;
Parte_2
aveva regolato i subentri nelle quote dei beneficiari de residuo per il momento successivo alla morte dei medesimi;
infine aveva proceduto alla nomina della convenuta a controllore della manutenzione di villa ON LM (bene immobile conferito nel trust);
- in conseguenza, secondo tali disposizioni testamentarie, il deve ritenersi Parte_2
successore per causa di morte delle quote della e del portafoglio titoli n. Controparte_4
17008422;
- mentre debbono considerarsi nulle, per assenza dei relativi poteri, le disposizioni con cui il testatore aveva disposto di beni di proprietà del aveva attribuito il 100% delle quote di Parte_2
beneficiaria de residuo alla convenuta;
aveva regolato i subentri nelle quote dei beneficiari de residuo per il momento successivo alla morte dei medesimi;
aveva proceduto alla nomina della convenuta a controllore della manutenzione di villa ON LM (bene immobile conferito nel trust);
- il testatore in vita aveva sempre manifestato la volontà di conferire nel trust le quote della
[...]
e il portafoglio titoli n. 17008422; CP_4
- il tentativo di mediazione aveva dato esito negativo.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare la validità e l'efficacia del testamento del 10.3.2020 pubblicato il pagina 7 di 23 9.10.2020, di ordinare al trustee la variazione delle quote dei beneficiari de residuo nella misura indicata nel citato testamento e di dichiarare l'apertura della successione di sulla Persona_1
scorta del medesimo scritto di ultima volontà.
Alla prima udienza, sulla base della richiesta formulata a verbale da parte attrice, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei signori e Controparte_2 CP_3 Parte_3
fissando nuova udienza.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto, in via principale, di Controparte_2 CP_3
accertare e di dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti posti in essere in vita da Per_1
e da nonché delle disposizioni mortis causa del primo integranti modifica dell'atto
[...] Parte_4
istituivo del trust, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti del 10.3.2020 pubblicati il 7.9.2020 e il 9.10.2020 e, quindi, di dichiarare aperta la successione di Persona_1
secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica del 27.3.2019; nonché in via subordinata di dichiarare l'annullamento di entrambi i testamenti del 10.3.2020 per falsa rappresentazione della realtà in capo al testatore indotta da e per incapacità dello Controparte_1
stesso; nonché in via di ulteriore subordine di dichiarare la compatibilità delle disposizione dei due testamenti del 10.3.2020 aventi ad oggetto la nomina ad erede universale di , Controparte_1
l'attribuzione delle azioni di e del portafoglio Ser-Fid alla Gestam TR s.r.l. e per Controparte_4
l'effetto il trasferimento di tali beni al trustee; nonché in ogni caso di ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta, di condannare
[...]
a restituire alla tutti i beni riportati nella dichiarazione di successione CP_1 Parte_1
nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi.
Nessuno si è costituito per Parte_3
All'udienza del 22.6.2023 la convenuta ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale fatta valere dai terzi chiamati per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché eccezione di inammissibilità delle medesime domande riconvenzionali per difetto di dipendenza delle stesse dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice; il Giudice rigettata l'eccezione di improcedibilità ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la memoria n. 1 la convenuta, contestando in fatto e in diritto le allegazioni avversarie, ha ribadito l'eccezione di improcedibilità della domanda dei terzi chiamati per violazione dell'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 nonché l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di comunanza di causa e ha chiesto altresì la dichiarazione di carenza di legittimazione ad causam dei terzi chiamati in relazione ai dedotti profili di inefficacia /invalidità degli atti di disposizione di cui è causa, nonché il rigetto delle loro domande.
pagina 8 di 23 Successivamente, esaurita l'istruttoria consistita nell'assunzione di prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
°
Vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dai terzi chiamati nel foglio di precisazione delle conclusioni riportandosi sul punto all'ordinanza a verbale dell'udienza del 19.12.2023 – che si richiama integralmente e si conferma – non essendo emersa d'altro canto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
1. Sul contenuto dei testamenti oggetto di causa.
La controversia verte sulla validità e sull'interpretazione dei quattro testamenti olografi redatti da deceduto il 20.8.2020 (v. doc. 4 fasc. attrice) di cui di seguito si riporta il contenuto Persona_1
per quanto di interesse nella presente causa.
1) Con il primo testamento olografo del 26.1.2018 il de cuius aveva nominato erede universale il trustee del trust ON e LM (v. doc. 5 fasc. attrice).
2) Con il secondo del 27.3.2019, di variazione del primo del 26.1.2018, il testatore aveva ripartito il suo patrimonio e aveva lasciato al trustee del trust le quote del contratto di associazione in partecipazione con Opera Loft s.r.l. e quelle della RE s.r.l. (intendendo Rerum s.r.l.), mentre aveva lasciato alla moglie l'intero portafoglio 17008422 Ser Fid italiana- rub. 2327, oltre alle somme di cui ai Parte_4
conti correnti presso la Credit Agricol, la AN di Lussemburgo e la AN di BO.
Con successiva modifica del 12.4.2019 apposta in calce al testamento del 27.3.2019 Persona_1
aveva aggiunto la clausola che, in caso di premorienza della moglie, si intendeva erede universale il trust e (v. doc. 5 fasc. attore). Per_1 Pt_2
3) Con il terzo testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 (v. doc. 6 fasc. attrice) il de cuius aveva:
- disposto l'annullamento di ogni precedente testamento e in particolare di quello del 26.1.2018 e la variazione del 27.3.2019;
- revocato dalla carica di guardiano l'avvocato MA LO D'RE per conflitto di interessi;
- nominato guardiano il dottor di Cosenza;
Persona_4
- nominato controllore della manutenzione di Villa ON LM di Castenaso;
Controparte_1
- disposto il trasferimento per successione al trust e delle quote della Per_1 Pt_2 CP_4
e del portafoglio titoli n. 17008422;
[...]
pagina 9 di 23 - nominato erede universale;
Controparte_1
- attribuito il 100% delle quote di beneficiaria de residuo a , nonché il 100% del Controparte_1
residuo del conto corrente 554 presso banca Credit Agricol e AN di BO filiale di Castenaso;
- individuato i beneficiari de residuo e le relative quote per il momento successivo alla morte di
[...]
nel seguente modo: nipote di 20% in CP_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_3
nipote di 20% Dott. , nipote di 20% CP_3 Persona_1 CP_2 CP_2 Persona_1 nipote di 20% Parte_3 Persona_1 Parte_2
- individuato quali beneficiari del residuo l' di via Guinizelli BO e la Controparte_7 [...]
di Osimo (AN) ciascuno al 50% per il momento successivo alla morte di questi soggetti CP_8
sopra indicati;
- ribadito l'annullamento di quanto disposto con la comunicazione del 29.11.2018 relativa alla ripartizione dei redditi del trust.
4) Con il quarto testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020 (v. doc. 7 fasc. attrice) il de cuius aveva:
- disposto l'annullamento dei precedenti testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019;
- revocato ogni precedente disposizione testamentaria;
- nominato erede universale del proprio patrimonio;
Controparte_1
- descritto il proprio patrimonio come composto di: quote della portafoglio Controparte_4
17008422 Ser-Fid. Italiana, residuo dei conti corrente presso banca Credit Agricol 280 e 554, residuo presso AN di BO (260 azioni GilMA),
- individuato quale beneficiaria unica del residuo del trust (indicando la titolarità Controparte_1
quale beneficiaria unica del residuo quale cespite del patrimonio);
- escluso dalla compagine dei beneficiari de CP_3 Controparte_2 Parte_3
residuo;
- specificato che le quote dei beneficiari de residuo restano all'80% a e al 20% al Controparte_1
trust;
- disposto che alla morte di il residuo del trust venga diviso in parti uguali tra i nipoti Controparte_1
CP_3 Controparte_2 Parte_3
- disposto alla morte dei nipoti il subentro di di via Guinizelli BO. Controparte_7
Il de cuius, dopo aver apposto una formula di chiusura e aver sottoscritto e datato lo scritto, aveva poi proseguito con ulteriori disposizioni e quindi aveva apposto nuovamente la data del 10.3.2020 e aveva:
- ribadito l'annullamento di quanto disposto con la comunicazione del 23.11.2018 relativa alla ripartizione del reddito del trust;
pagina 10 di 23 - ribadito la ripartizione del reddito del trust nei termini seguenti: 20% (venti) Parte_2
80% (ottanta) 0% (zero) 0% (zero) Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Parte_3
0% (zero)”;
[...]
- ribadito (rectius modificato) la ripartizione del reddito del trust alla morte di nei Controparte_1 termini seguenti: “TR ON 20% (venti) (venticinque%) 20% (venti) idem Pt_2 CP_3
20% (venti) idem 20% (venti) idem 20%”; Controparte_2 Parte_3 Controparte_6
- disposto che alla morte dei nipoti la quota passi a di via Guinizelli BO e alla Controparte_7
, ciascuno al 50%. Controparte_8
Il de cuius, dopo aver apposto una formula di chiusura e aver sottoscritto e datato lo scritto, aveva poi proseguito con ulteriori disposizioni e quindi aveva apposto nuovamente la data del 10.3.2020 e aveva:
- revocato l'incarico di guardiano all'avvocato MA LO D'RE per conflitto di interessi;
- nominato guardiano il dottor di Cosenza;
Persona_4
- nominato a controllore della manutenzione di Villa ON LM. Controparte_1
2. Sulle questioni pregiudiziali.
Posta questa ricostruzione in fatto sul contenuto dei testamenti oggetto di causa, si devono disaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta . CP_1
In primo luogo, si deve confermare il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dai terzi chiamati già disposto con l'ordinanza a verbale dell'udienza del 22.6.2023 – che qui si conferma e si richiama integralmente – in quanto il procedimento di mediazione era già stato svolto con riferimento alla domanda principale dando esito negativo e che appariva pertanto non utile, ma anzi meramente dilatorio, la reiterazione del tentativo di mediazione.
Quanto all' eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di terzo per difetto del requisito della comunanza di causa, questa deve essere rigettata rilevandosi in merito che sussiste non solo una connessione per il titolo con la domanda principale (rappresentato dai testamenti di cui è causa e dal trust), ma anche un interesse alla partecipazione dei terzi chiamati nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra tutti i soggetti che in qualità diverse sono richiamati nel testamento e nel trust.
La convenuta ha altresì sollevato eccezione di difetto di legittimazione ad causam dei terzi chiamati a far valere l'inefficacia/invalidità delle disposizioni testamentarie relative alla modifica dei beneficiari de residuo del trust o delle relative quote e far valere l'annullabilità ex art. 624 c.c. dei testamenti aventi pari data.
Sul punto va osservato in diritto che la legittimazione ad agire – intesa quale titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine a un determinato rapporto – sussiste quando il diritto affermato nella pagina 11 di 23 domanda è affermato come diritto di colui che propone la domanda, indipendentemente dalla questione della effettiva titolarità del diritto controverso (che è invece questione di merito).
Ciò posto, va osservato che nel caso di specie i terzi hanno proposto domande di invalidità/inefficacia di singole disposizioni testamentarie o dei testamenti del de cuius (oggetto dell'eccezione ora al vaglio).
Pertanto, considerando che le azioni volte alla dichiarazione di una invalidità possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse, deve essere verificata la sussistenza di un interesse – più che un diritto – alla proposizione delle stesse da parte dei terzi.
Ora, tale interesse si deve ritenere sussistente in considerazione del fatto che dal giudizio di invalidità o inefficacia possono derivare dei diritti patrimoniali in capo ai terzi e quindi in definitiva quest'ultimi possono trarre beneficio dalla invalidità/inefficacia delle disposizioni.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalla convenuta deve essere CP_1
pertanto rigettata.
Ciò posto con riferimento alle questioni pregiudiziali si può passare al merito della causa.
3. Sui testamenti.
3.1. Sulla validità dei testamenti del 10.3.2020.
La prima questione che si sottopone al Collegio è quella di verificare la validità dei due testamenti del
10.3.2020 posto che i terzi chiamati sostengono, in via principale, che tali atti di ultima volontà siano nulli per difetto di forma scritta e mancanza di una valida data stante l'impossibilità di stabilire l'anteriorità o la posteriorità dell'uno o dell'altro; nonché sostengono in via subordinata l'annullabilità dei citati testamenti ai sensi dell'art. 624 c.c. e per incapacità del testatore.
3.1.1 Sulla validità formale.
I due testamenti sono validi in quanto entrambi presentano tutti i requisiti formali di validità previsti dall'ordinamento giuridico, ossia la redazione, la datazione e la sottoscrizione di mano del testatore ai sensi dell'art. 602 c.c.
In particolare è pacifico – perché non specificamente contestato dalle parti in causa – che sia il testamento olografo pubblicato il 7.9.2020 sia quello pubblicato il 9.10.2020 sono stati scritti per intero, datati e sottoscritti di mano da Persona_1
Inoltre, dalla semplice analisi visiva dei documenti, nonché dai verbali di pubblicazione dei notai incaricati, emerge che essi sono stati scritti a mano su fogli di carta, che è presente la data comprensiva dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno e che è presente la sottoscrizione alla fine delle disposizioni.
pagina 12 di 23 Non merita accoglimento la tesi dei terzi chiamati che sostiene l'assenza di una data validamente apposta nei due testamenti perché “non possono di certo essere stati scritti insieme, uno con la mano destra ed uno con la mano sinistra” in quanto tali atti possono (come sono) essere stati scritti il medesimo giorno, ma in momenti diversi, come del pari non merita accoglimento la tesi dei terzi chiamati tale per cui vi sarebbe un “difetto di forma scritta dal momento che 'la contemporaneità non è mai dello scrivere'” in quanto è fin troppo evidente che entrambi i documenti consistono in scritture effettuate su un supporto cartaceo.
In conseguenza della riscontrata assenza di vizi di forma deve essere rigettata la domanda dei terzi chiamati volta alla dichiarazione di invalidità e/o inefficacia dei due testamenti (domanda principale).
3.1.2. Sulla validità ai sensi dell'art. 624 c.c. e sulla capacità del testatore.
I terzi chiamati nei loro atti processuali hanno prospettato che le disposizioni di entrambi i testamenti del 10.3.2020 siano annullabili perché frutto di un errore e, in particolare, perché conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà indotta dalla convenuta o perché redatti in stato di Controparte_1
incapacità di testare.
Anche l'attrice ha proposto domanda di annullamento per errore ex art. 624 c.c., ma solo con riferimento al testamento pubblicato il 9.10.2020 e per di più in via subordinata al mancato accoglimento della propria domanda principale. Per tal motivo la domanda di annullamento attorea deve ritenersi assorbita per le ragioni di cui infra.
La domanda dei terzi chiamati invece deve essere vagliata in considerazione del rigetto della loro domanda principale.
Anche questa domanda deve essere rigettata.
I terzi hanno rappresentato che la nomina a erede universale della sarebbe stata conseguenza CP_1
della condotta della medesima che avrebbe ingenerato falsamente nel de cuius la consapevolezza di essere stato abbandonato dai suoi familiari e di poter contare quindi solo su di lei (circostanza appunto non vera nella loro prospettazione).
In particolare, la convenuta avrebbe approfittato dell'età avanzata e del precario stato di salute e cognitivo del de cuius il quale, quindi, avrebbe proceduto a redigere testamento sulla base di una rappresentazione del mondo non aderente alla realtà dei fatti e comunque in stato di incapacità di testare (rectius nella specie di incapacità di intendere e volere).
In merito va innanzitutto osservato che la disciplina dell'annullabilità dei testamenti per errore (art. 624 commi 1 e 2 c.c.) richiede che l'errore medesimo – da intendersi quale falsa rappresentazione della realtà da parte del testatore e quindi motivo della disposizione – sia rinvenibile dallo stesso testamento e sia il movente esclusivo della determinazione volitiva del testatore.
pagina 13 di 23 La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è “necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. n. 24637/2010)
e che “l'errore sul motivo assunto dall'art. 624, comma 2, c.c., quale causa di annullamento delle disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (Cass. n.7178/2018).
Tanto osservato, quanto alla questione dell'annullabilità per errore dei testamenti, va rilevato che non è emersa l'esistenza in capo al testatore di una falsa rappresentazione di un fatto oggettivamente non vero risultante dai testamenti stessi e determinante la sua volontà.
Non risulta dai testamenti che il testatore fosse convinto di un proprio stato di solitudine e di poter contare solo sulla , come non risulta che tale circostanza in ipotesi non sia vera, né che sia CP_1 stato l'unico motivo determinante le disposizioni testamentarie.
Non vi è evidenza che il testatore abbia sbagliato nel percepire un fatto obiettivo e che questo sbaglio abbia determinato in via esclusiva la sua volontà, in modo che se ne debba dedurre che se il fatto fosse stato percepito e conosciuto nella sua verità, quella disposizione non sarebbe stata fatta.
Anzi le stesse argomentazioni delle parti portano a ritenere che, piuttosto che di errata percezione della realtà, debba discorrersi di una valutazione libera e insindacabile propria del testatore fatta in relazione alla realtà della sua condizione, cioè la condizione di un uomo anziano, senza parenti stretti, con una persona che lo assisteva e legata a lui da vincoli di affetto.
Quanto invece alla questione dell'annullamento dei testamenti per falsa rappresentazione della realtà indotta dalla , va rilevato che secondo la prospettazione dei terzi chiamati la “strategia” CP_1
raggirante della emergerebbe da plurimi indizi quali le continue denigrazioni della CP_1
medesima nei confronti dei parenti del de cuius; le reiterazioni e le cancellature contenute nei testamenti di cui è causa;
le indicazioni errate della data di comunicazione di novembre 2018 e della residenza della che indicherebbero uno stato di ansia e prostrazione;
l'incompleta CP_1
trascrizione del codice fiscale;
la condotta della che si era identificata presso le strutture CP_1
sanitarie come la figlia del il contributo fornito dalla convenuta per l'avvio del procedimento Per_1
di adozione della stessa mentre il si trovava in ospedale;
la progressiva e sistematica riduzione Per_1
pagina 14 di 23 dei c/c del de cuius; i prospetti redatti in vita dal nel 2019 che non menzionano mai la Per_1
. CP_1
Sul punto va rilevato che l'approfittamento o la condotta raggirante della non risultano CP_1
provati, come neppure risulta provata la sussistenza di una discrasia tra realtà percepita e realtà fattuale in capo al de cuius in conseguenza di ciò.
Gli elementi addotti dai terzi non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provato il fatto dell'errore o del dolo, ma rimangono meri elementi di fatto, episodi sconnessi tra loro e pertanto privi di valenza probatoria.
Infatti la presenza di cancellature, ripetizioni o refusi sui testamenti è ben lungi dal dimostrare l'errore in capo al testatore o condotte dolose sul medesimo.
Come pure la circostanza che la – persona che si prendeva cura del de cuius privo di parenti CP_1
prossimi, convivente e che aveva un rapporto pluriannuale di vicinanza e affetto tale per cui era stato avviato il procedimento di adozione di maggiorenne – si presentasse nelle strutture sanitarie come unica referente, o financo come figlia, nel periodo della pandemia del covid-19 (che notoriamente ha comportato un restringimento delle possibilità di visita soprattutto di pazienti ricoverati in ospedale) nulla dice in ordine alla sussistenza di un vizio della volontà in capo al testatore.
Le diminuzioni delle somme in conto corrente non rappresentano elementi indiziari di una coartazione della volontà, mentre il mancato riferimento della nei prospetti contabili del de cuius non è CP_1
indicativo di alcunché non essendo necessario che la volontà testamentaria sia conforme alla volontà precedentemente dimostrata e ben potendo il testatore determinarsi a una precisa disposizione al momento stesso della redazione dell'atto di ultima volontà anche in contrasto con quanto precedentemente disposto.
Sfornita di prova è la circostanza di condotte o parole denigratorie dei parenti perpetrate dalla
. CP_1
Quanto all'incapacità di testare (invero nelle specie di incapacità di intendere e di volere), va rilevato che il 9.3.2020, e quindi appena il giorno prima di quello di redazione dei testamenti, il medico ha certificato la sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo a Persona_5 Per_1
(v. doc. 15 fasc. convenuta). Addirittura in sede istruttoria (deposizione del medico v.
[...] Per_5
verbale di udienza del 22.2.2024) è emerso che era stato lo stesso de cuius a chiedere tale specifica certificazione della sua capacità al fine – più che verosimile – di premunirsi di un attestazione medica per non mettere in discussione le sue ultime volontà dato che si sarebbe di lì a poco (il giorno dopo) determinato a scrivere testamento. Inoltre, il medico ha riportato che anche successivamente Per_5
pagina 15 di 23 alla visita del 9.3.2020 non aveva dato evidenza di alcun scadimento cognitivo e ciò Persona_1
fino agli ultimi giorni di vita.
Sulla base di quanto esposto, la domanda di annullamento dei testamenti del 10.3.2020, per errore, falsa rappresentazione di volontà indotta dalla convenuta o per incapacità di intendere e di volere, deve essere rigettata.
3.2. Sulla revoca dei testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019.
Posta la validità dei due testamenti del 10.3.2020, va rilevato che entrambi rappresentano la chiara e inequivoca, nonché pacifica – tra le parti – volontà del testatore di revocare il testamento del 26.1.2018
e quello del 27.3.2019 di variazione del primo.
Infatti nel testamento pubblicato il 7.9.2020 ha disposto “l'annullamento di ogni Persona_1
precedente testamento e in particolare in data 26 gennaio 2018 e variazione dello stesso in data 27
Marzo 2019” e nel testamento pubblicato il 9.10.2020 il medesimo ha disposto “l'annullamento dei precedenti testamenti in data 26 Gennaio 2018 e variazione dello stesso in data 27 Marzo 2019”.
Pertanto, sulla base di questa chiara e univoca volontà di revoca – su cui non serve soffermarsi oltre – va rigettata la domanda volta alla dichiarazione dell'apertura della successione del de cuius secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica del 27.3.2019.
3.3. Sulla posteriorità del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020.
La seconda questione che si sottopone al Collegio è quella in ordine all'interpretazione dei due atti di ultima volontà datati 10.3.2020 per stabilire un ordine cronologico di redazione dei medesimi dato che i due testamenti contengono disposizioni incompatibili tra loro.
In merito si deve ritenere posteriore il testamento pubblicato il 7.9.2020.
Dalla comparazione delle due schede testamentarie infatti emergono numerosi indizi per ritenere che il testamento pubblicato il 7.9.2020 sia stato scritto per ultimo e che quindi rappresenti l'ultima e definitiva versione della volontà del testatore.
3.3.1. Sul testamento del 9.10.2020.
Il documento testamentario del 9.10.2020 (da ora per chiarezza espositiva si farà riferimento al testamento del 7.9.2020 e al testamento del 9.10.2020 facendo invero riferimento al testamento del
10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 e al testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020) è costituito da tre corpi di testo distinti e tutti datati in cima e sottoscritti in calce: in particolare il primo corpo del testo si apre con data, descrizione (“TESTAMENTO OLOGRAFO” sottolineato), ancora una volta la data e si chiude con l'espressione “letto e sottoscritto”, sottoscrizione e data;
il secondo corpo del testo si apre con un'altra apposizione di data dopo l'espressione “segue dietro %” e si conclude con pagina 16 di 23 l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data;
il terzo corpo del testo che si apre con la data,
l'espressione “con la presente” e si conclude con l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data.
La presenza di tre corpi del testo, che per struttura (data, disposizioni, espressioni di chiusura, sottoscrizione e data) si presentano come autonomi, fa ritenere che il documento sia stato scritto a più riprese.
A ciò si aggiunge che il testamento del 9.10.2020 presenta sottolineature, cancellature che si fanno molto evidenti nel secondo corpo di testo dove gli importi percentuali rappresentativi delle quote di reddito del trust da attribuire ai beneficiari de residuo risultano sovrascritti, mentre gli importi riportati in lettere tra parentesi sono barrati.
Addirittura va rilevato che risultano sovrascritti quattro importi su cinque (quelli del trust, di CP_3
, di , di mentre non è sovrascritto l'importo associato a
[...] Controparte_2 Parte_3
, la cui indicazione “ 20%” la precedente Controparte_6 Controparte_6 Parte_5
indicazione del beneficiario e la frase successiva suggerendo la circostanza che sia stata aggiunta successivamente (in coerenza con le sovrascritture degli importi che si giustificherebbero proprio per l'aggiunta successiva di un altro beneficiario che va a diminuire le quote degli altri).
Tali sottolineature, cancellature, sovrascritture e aggiunte fanno ritenere che il testamento del 9.10.2020 sia stato rimaneggiato dal de cuius stesso il quale è ritornato su alcuni punti per meglio rappresentare la sua volontà.
Oltre a tali elementi estrinseci, dal punto di vista contenutistico va rilevato quanto segue.
Il testatore, nel primo corpo del testo, riporta solo parzialmente il proprio codice fiscale e disciplina la propria successione nel seguente modo (per quanto di interesse per la questione di cui si tratta): annulla i precedenti testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019, revoca ogni precedente disposizione testamentaria, esclude dalla compagine dei beneficiari del residuo e CP_3 Controparte_2
e individua la quota dell'80% in capo a , e – dopo aver disposto che Parte_3 Controparte_1
alla morte della il patrimonio vada diviso tra i nipoti – individua quale beneficiario alla CP_1 morte dei nipoti solo l'onlus . CP_7
Nel secondo corpo del testo il testatore afferma “al fine di rendere del tutto pacifico il trasferimento dei beni che ho lasciato e in esecuzione delle mie volontà”, ribadisce l'annullamento della comunicazione del 23.11.2018 (utilizzando l'espressione “ribadisco l'annullamento” che provvede a sottolineare manifestando quindi l'importanza della disposizione), ribadisce la ripartizione del reddito del trust indicando i nomi e gli importi percentuali pari a 0% in capo ai nipoti, ribadisce come deve avvenire la ripartizione alla morte di (con tutte le sovrascritture e cancellazioni sopra evidenziate) Controparte_1
pagina 17 di 23 per poi tornare nuovamente sulla ripartizione per il caso di morte dei nipoti indicando non solo l'onlus
, ma aggiungendo anche la . CP_7 Controparte_8
Con il terzo corpo del testo il testatore procede alla revoca dell'incarico di guardiano, alla nuova nomina e alla nomina del controllore della manutenzione di Villa ON LM.
Anche dal punto di vista contenutistico vi sono evidenze di una formazione a più riprese del documento in quanto il testatore ribadisce volontà già manifestate oppure le integra (vedasi la menzione della Lega del filo d'oro).
3.3.2. Sul testamento del 7.9.2020.
Il testamento del 7.9.2020 invece si presenta come un atto scritto su un foglio a righe più ordinato e con una calligrafia più chiara e intellegibile, frutto di un andamento più lento (come si evince dall'assenza di sbavature), privo di cancellature, sovrascritture e sottolineature, nonché con gli elementi di importanza evidenziati per mezzo della centratura delle parole “testamento olografo”, “dispongo”,
“l'annullamento”.
È costituito inoltre da un unico corpo del testo che si apre con l'indicazione del luogo (Castenaso), la data, la descrizione (“TESTAMENTO OLOGRAFO” a chiare lettere non sottolineate), il riferimento completo al codice fiscale e si chiude con l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data.
Dal punto di vista contenutistico (per quanto di interesse per la questione di cui si tratta), il documento riporta le volontà del de cuius senza ripetizioni o ribadimenti in una struttura logicamente ordinata che parte dall'annullamento di ogni precedente testamento e con la successiva specificazione di quelli del
26.1.2018 e del 27.3.2019, prosegue con la revoca e la nomina dei soggetti del trust, con l'individuazione di quale beneficiaria del residuo, con l'individuazione precisa dei Controparte_1 beneficiari de residuo per il momento della morte della , con l'individuazione di CP_1 [...]
e (in un'unica disposizione) per il momento della morte dei nipoti, con CP_7 Controparte_8
l'annullamento della precedente ripartizione del reddito del trust di cui alla comunicazione del novembre 2018.
L'analisi formale e contenutistica delle schede testamentarie porta a concludere che il testamento del
9.10.2020 sia stato formato a più riprese e quindi sia sintomo di una volontà in divenire e non ancora consolidata in capo al de cuius.
Mentre il testamento del 7.9.2020 si presenta sia dal punto di vista formale che sostanziale quale espressione di una volontà chiara e determinata e quindi ultima e definitiva.
Non sono invece in grado di mutare tali conclusioni le circostanze che nel testamento del 9.10.2020 siano indicati il numero di due conti corrente presso banca Credit Agricol anziché uno solo (non solo il
554 ma anche il 280), il riferimento al numero di azioni presso AN di BO (260 azioni GilMA) e pagina 18 di 23 il fatto che la comunicazione di ripartizione del reddito del trust sia indicata con la data corretta del
23.11.2018. Tali piccoli dettagli non possono ritenersi elementi di per sé idonei a stabilire la posteriorità del suddetto testamento essendo invece qualificabili come mere specificazioni superflue o meri refusi.
È appena il caso di considerare infine che l'attribuzione dei beni al trust si pone in continuità con la volontà che aveva espresso in vita in diverse occasioni come emerso in sede Persona_1
istruttoria dalla testimonianza di (v. verbale del 22.2.2024). Tes_1
4. Sulla revoca del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020.
Sulla base della accertata posteriorità del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 con il quale il testatore ha disposto “l'annullamento di ogni precedente testamento e in particolare in data 26 gennaio
2018 e variazione dello stesso in data 27 Marzo 2019”, il testamento recante la medesima data e pubblicato il 9.10.2020 deve intendersi revocato.
Pertanto, va accertato che l'unico testamento produttivo di effetti è il testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 e la domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata. CP_1
5. Sulle qualità di legatario della in qualità di trustee Parte_1
Individuato il testamento del 7.9.2020 quale unico testamento produttivo di effetti, è necessario procedere all'interpretazione e all'analisi delle disposizioni ivi contenute.
Con tale atto di ultima volontà ha stabilito “il trasferimento per successione nel Persona_1
patrimonio delle seguenti attività: Parte_2
Tutte le quote da me possedute della Viale Murri 10 BO Controparte_4
L'intero patrimonio del portafoglio 17008422 rubbrica 2327 SER – FID Fiduciaria Italiana, gestito da
e Partner di Lugano”. CP_9
Tale volontà traslativa si deve ritenere quale disposizione di legato in favore di in Parte_1 qualità di trustee del “ . Parte_2
L'interpretazione in tal senso si ricava considerando che il testatore ha utilizzato l'espressione
“trasferimento per successione”, mentre non ha fatto uso della terminologia propria dell'istituzione di erede come invece fatto con riferimento a per la quale ha utilizzato specificamente la Controparte_1 seguente puntuale espressione “nomino EREDE UNIVERSALE del mio patrimonio la Sig ra
[...]
”. CP_1
Dalla lettura complessiva del testamento si ricava che il testatore era in grado cogliere la differenza tra successione a titolo universale e a titolo particolare tanto che il testatore ha istituito erede universale la a chiare lettere sia semanticamente (utilizzando la corretta locuzione “erede universale”) sia CP_1
ortograficamente (utilizzando addirittura lo stampatello maiuscolo).
pagina 19 di 23 Di conseguenza, l'uso delle semplici parole “trasferimento per successione” indica di converso la volontà di effettuare un mero trasferimento e quindi una successione a titolo particolare e, in definitiva, un legato.
Infine propende per la qualificazione in termini di legato la puntuale indicazione di determinati beni quali oggetto del trasferimento (quote societarie e il portafoglio) specificandosi in ultima analisi che i beni indicati non possono considerarsi quali quote del patrimonio, così escludendosi la c.d. istituzione ex re certa.
Va osservato che il legato è disposto a favore del “trust ON LM” e quindi si deve ritenere che sia stato disposto a favore del trustee del trust ossia la società attrice.
Per quanto detto, va accertata la qualità di legataria in capo alla società con Parte_1
riferimento alle quote della società (sita in viale Murri n. 10 BO) e al Controparte_4
portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER – FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di CP_9
Lugano.
Va rigettata la domanda con cui l'attrice chiede di disporre in suo favore il trasferimento dei suddetti beni in quanto l'effetto traslativo della proprietà è un effetto automatico del legato che si produce al momento della morte del testatore ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c. – avendo peraltro la società attrice manifestato la chiara volontà di non rinunciare al legato attraverso la proposizione della domanda giudiziale in esame.
6. Sulle disposizioni testamentarie relative al trust.
La società attrice ha chiesto la dichiarazione di nullità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie relative a beni estranei all'asse ereditario, ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote percentuali e alla loro modifica, alla nomina a controllore della manutenzione della CP_1
rappresentando la carenza di potere del testatore a provvedere a simili modifiche del trust.
I terzi chiamati hanno chiesto la dichiarazione di invalidità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie di modifica dell'atto istitutivo del trust, in particolare quelle fatte in vita dai coniugi e congiuntamente e quelle mortis causa di relative all'attribuzione alla Per_1 Pt_2 Per_1
del 100% delle quote di beneficiaria de residuo del trust, all'esclusione dei beneficiari CP_1 residuali già nominati nell'atto istitutivo del trust, alle modiche alle quote di ripartizione del reddito del trust e alle disposizioni dell'eredità futura altrui.
I terzi chiamati hanno altresì chiesto la dichiarazione di invalidità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie relative alla revoca dalla carica di guardiano dell'avvocato D'RE, alla nomina al suo posto del dottor e alla nomina della a controllore della manutenzione di Villa Per_4 CP_1
ON LM.
pagina 20 di 23 In merito va rilevato che l'atto istitutivo del trust (v. doc. 1 fasc. attrice) all'art. 18 lett. E. definisce i
“beneficiari residuali” come “la persona o le persone indicate nel presente strumento dai Disponenti, o coloro i quali siano nominati con testamento”.
Da tale disposizione si evince in capo ai disponenti il potere di variazione dei beneficiari con testamento e ciò anche ad opera del solo il quale in conseguenza della morte della Persona_1 moglie era divenuto unico erede della moglie, l'unico beneficiario e l'unico disponente del trust ancora in vita. Si deve quindi ritenere che egli potesse esercitare individualmente tutti i poteri spettanti ai beneficiari (in vita) così come disciplinati dall'atto istitutivo del trust anche in considerazione del fatto che il testamento congiunto non è ammissibile.
Va precisato che la citata disposizione dell'atto istitutivo del trust può ritenersi non in contrasto con il divieto di patti successori perché la clausola non obbliga i disponenti alla variazione e pertanto mantiene rispettata la volontà testamentaria sia nell'an (se fare testamento) che nel quomodo (come effettuare la disposizione testamentaria).
Tanto rilevato, le disposizioni testamentarie con cui il testatore dispone la nomina della CP_1
quale beneficiaria de residuo per il 100% e dispone l'esclusione dei beneficiari de residuo precedentemente indicati sono valide ed efficaci, mentre si deve ritenere assorbita la domanda di inefficacia della comunicazione del novembre 2018 con cui i coniugi avevano dapprima variato la compagine dei beneficiari.
Quanto alle disposizioni con cui il testatore individua i beneficiari de residuo successivamente alla morte della , va rilevato che il conferimento della qualità di beneficiario del residuo è CP_1 un'attribuzione di un diritto soggettivo di natura obbligatoria, la quale attribuzione ha natura fiduciaria legata alla persona del beneficiario e per questo limitata alla vita di questo e incedibile.
Le disposizioni testamentarie di nomina dei beneficiari per il tempo successivo alla dipartita di
[...]
devono quindi intendersi valide ed efficaci. CP_1
Deve ritenersi efficace la disposizione con cui il de cuius ha disposto la nomina della a CP_1
controllore della manutenzione di Villa ON LM da intendersi quale mero incarico di quest'ultima
– in qualità di beneficiaria de residuo – a supervisionare lo stato di fatto di Parte_6
conferita in trust segnalando situazioni che richiedono interventi di riparazione e messa in pristino al fine di evitare il deperimento dell'immobile di pregio a cui il testatore era indubbiamente legato.
Quanto alle disposizioni di revoca per conflitto di interessi e nuova nomina del guardiano, va rilevato che il trust prevede espressamente il potere dei beneficiari di revocare il guardiano per gravi motivi
(vedasi art. 45 lett. D. dell'atto istitutivo del trust ove è previsto che “il Guardiano è revocato dai
pagina 21 di 23 Beneficiari solo per gravi motivi”) nonché il potere di nominare il guardiano e ciò anche per mezzo di testamento (vedasi art. 6 lett. B. dell'atto istitutivo del trust).
Dalla lettura congiunta di tali disposizioni emerge la titolarità di un potere di revoca e di nomina del guardiano entrambi esercitabili mediante testamento da parte dei beneficiari.
Sulla base di tale ricostruzione della disciplina del guardiano del trust e delle considerazioni sopra fatte quanto alla sussistenza di potere in capo a si deve ritenere pienamente efficace la Persona_1
disposizione testamentaria con cui il medesimo ha revocato l'avvocato D'RE dalla carica di guardiano indicando la sussistenza di un conflitto di interessi – che integra sicuramente un grave motivo – e conseguentemente ha nominato alla carica di guardiano il dottor Per_4
7. Sulla domanda di cancellazione della dichiarazione di successione della convenuta.
L'attrice ha chiesto la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta il
25.1.2021.
Sul punto va osservato che l'Autorità giurisdizionale ordinaria non ha alcun potere di ordinare la cancellazione di un adempimento fiscale a cui è tenuto un soggetto individuato come contribuente dalla legge.
Peraltro, va rilevato che la dichiarazione di successione è un adempimento a cui è tenuto il chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 346/1990 (disciplina vigente all'epoca dell'apertura della successione) e che era evidentemente chiamata all'eredità e che quindi correttamente Controparte_1
ha presentato la dichiarazione di successione.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
8. Sulla domanda di condanna alla restituzione dei beni.
La società attrice, in qualità di trustee del “ ha chiesto infine la condanna di Parte_2
alla restituzione tutti i beni di cui risulterà entrata indebitamente in possesso. Controparte_1
In virtù del riconoscimento della qualità di legatario in capo al trustee per quanto detto sopra, la domanda va accolta e deve essere condannata alla restituzione in favore della società Controparte_1
attrice dei beni oggetto del legato (quote della società sita in viale Murri n. 10 Controparte_4
BO e portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e CP_9
Partner di Lugano).
9. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate nei reciproci rapporti ricorrendo gravi ed eccezionali motivi.
Ciò in considerazione della reciproca soccombenza seppur non integrale e della alta complessità della controversia con particolare riferimento alla natura extra ordinamentale dell'istituto del trust e alla pagina 22 di 23 circostanza dei plurimi testamenti, nonché della lealtà dimostrata da che ha Controparte_1
provveduto a pubblicare entrambi i testamenti olografi del de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara che il testamento olografo del 10.3.2020 redatto da pubblicato in Persona_1
data 7.9.2020 con atto del notaio di Castenaso n. rep. 40332, registrato a BO in data Persona_2
9.9.2020 al n. 35798 IT è posteriore e l'unico produttivo di effetti rispetto al testamento olografo del
10.3.2020 redatto da pubblicato il 9.10.2020 con atto del notaio n. Persona_1 Persona_2
rep. 40534, registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT;
- accerta la qualità di legatario in capo a in qualità di trustee del Parte_1 Parte_2
con riferimento alle quote della società (sita in via Murri n. 10 BO) e
[...] Controparte_4
al portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di CP_9
Lugano;
- condanna alla restituzione in favore di in qualità di trustee del Controparte_1 Parte_1
dei beni oggetto del legato (quote della società sita in Parte_2 Controparte_4
viale Murri n. 10 BO e portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di Lugano); CP_9
- rigetta tutte le altre eccezioni e domande;
- spese di lite compensate nei reciproci rapporti.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cinzia Gamberini dott. Marco D'Orazi
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco D'Orazi Presidente dott. Carolina Gentili Giudice dott. Cinzia Gamberini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12224/2022 promossa da
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 quale TRee del (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
MA LO D'RE con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a BO, in viale A.
VA n. 1;
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Controparte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a Cosenza in via Nicola Serra n. 96;
CONVENUTA
e con c.f. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Fortunato Defina e Carlo Emanuele Tasselli con domicilio eletto presso il primo nel suo studio sito a BO in via Santo Stefano n. 29.
ZI MA
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha così concluso:
“In via principale:
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di
datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, Persona_1 Persona_2
racc. n. 25955, sono le ultime volontà del de cuius, revocando ed annullando in esso espressamente il testatore ogni precedente suo testamento;
- accertare la qualità di erede/legatario della in qualità di TRee del “ Parte_1 [...]
; Parte_2
- dichiarare, che le uniche disposizioni valide sono quelle contenute nel testamento olografo di
datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, Persona_1 Persona_2
racc. n. 25955;
-disporre il conseguenziale trasferimento delle quote sociali e tutto il Controparte_4 portafoglio SER-FID nel fondo in “ , quindi a favore della in Parte_2 Parte_1 qualità di TRee del “ ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative a beni conferiti dal testatore nel “ in quanto estranei all'asse ereditario;
Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in entrambi i testamenti del 10/03/2020, relative ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote in percentuale, non essendo tale modifica apportabile da un solo Disponente in caso di premorienza dell'altro, in quanto tale potere non è previsto dall'atto istitutivo del e, conseguentemente;
Pt_2
- dichiarare beneficiari de residuo del “ i sig.ri Parte_2 Controparte_2 Parte_3
, ed il , ognuno per la quota del 20%,
[...] CP_3 Controparte_1 Parte_2
come indicato a firma congiunta da entrambi i Disponenti il 23/11/2018;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non ritenere annullato per revoca il testamento datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. Persona_2
n. 26093:
- accertare e dichiarare che le ultime volontà del de cuius erano che le quote sociali Persona_1
e tutto il portafoglio SER-FID di sua competenza confluissero nel Controparte_4 Parte_2
e e, conseguentemente;
Pt_2
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie relative alle quote sociali CP_4
e portafoglio SER-FID, contenute nel testamento olografo di datato 10/03/2020,
[...] Persona_1
pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. n. 26093, sono frutto di errore Persona_2
dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà e, conseguentemente;
- dichiarare l'annullamento delle disposizioni testamentarie relative alle quote sociali
[...]
e portafoglio SER-FID, contenute nel testamento olografo di datato CP_4 Persona_1
10/03/2020, pubblicato dal notaio il 9/10/2020, rep. N. 40534, racc. n. 26093, in quanto Persona_2
frutto di errore, non essendoci corrispondenza tra le dichiarazioni relative a detti lasciti e la reale volontà del testatore e, conseguentemente
- dichiarare, che le uniche disposizioni valide relative alle quote sociali e portafoglio CP_4 CP_5
sono quelle contenute nel testamento olografo di datato 10/03/2020, pubblicato
[...] Persona_1
dal notaio il 7/09/2020, rep. N. 40332, racc. n. 25955, in quanto corrispondenti alla sua Persona_2
volontà;
- accertare e dichiarare la qualità di erede/legatario della in qualità di TRee del Parte_1
“ ; Parte_2
- disporre il conseguenziale trasferimento delle quote sociali e tutto il Controparte_4
portafoglio SER-FID al TRee del a favore della in qualità di Parte_2 Parte_1
TRee del “ ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative a beni conferiti dal testatore nel “ in quanto estranei all'asse ereditario;
Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie, contenute in tutti i testamenti, relative ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote in percentuale, non essendo tale modifica apportabile da un solo Disponente in caso di premorienza dell'altro, non essendo tale potere previsto dall'atto istitutivo del e, conseguentemente;
Pt_2
- dichiarare beneficiari de residuo del “ i sig.ri Parte_2 Controparte_2 Parte_3
, ed il , ognuno per la quota del 20%,
[...] CP_3 Controparte_1 Parte_2
come indicato a firma congiunta da entrambi i Disponenti il 23/11/2018.
In ulteriore subordine laddove il giudicante non dovesse ravvisare la possibilità di determinare la posteriorità del testamento olografo datato 10/03/2020, pubblicato dal notaio il 7/09/2020, Per_2 recante la registrazione n. 357888 del 09/09/20, rispetto all'altro pari data o dovesse ravvisare cause di annullamento ex art. 624 cc
- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o annullamento di entrambi i testamenti datati
10/03/2020 e, per l'effetto
pagina 3 di 23 - dichiarare aperta la successione di secondo le precedenti schede testamentarie del Persona_1
26/01/2018 e successiva integrazione e modifica del 23/03/2019, entrambe pubblicate a cura del
Notaio , di BO, in data 07/09/2020 (rep. 68408, Racc. 22717) e registrate il Persona_3
9/09/2020.
In ogni caso:
- ordinare la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla sig.ra Controparte_1
in data 25/01/2021;
- condannare la sig.ra a restituire al TRee del , Controparte_1 Parte_2 [...]
tutti i beni di cui risulterà entrata indebitamente in possesso”. Parte_1
La convenuta ha così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande attoree perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e negli atti difensivi successivi.
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 10 marzo 2010, pubblicato in data 9 ottobre 2020 da notaio rep. n. 40534 e racc. n. 26903, quali ultime volontà del Persona_2
defunto recante la revoca della coeva disposizione testamentaria pubblicata in data Persona_1
7 settembre 2020 e di quelle precedenti, ordinando al trustee la variazione delle quote dei beneficiari de residuo nella misura indicata nella scheda testamentaria sopra indicata, con contestuale declaratoria di apertura della successione del defunto per effetto e sulla scorta del Persona_1
testamento olografo del 10 marzo 2020, pubblicato in data 9 ottobre 2020 in favore di
[...]
quale erede universale del patrimonio relitto del de cuius. CP_1
IN OGNI CASO
- dichiarare, inoltre, l'improcedibilità delle domande dei terzi chiamati per violazione del disposto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
IN OGNI CASO - dichiarare, inoltre, l'inammissibilità della chiamata di terzo per difetto del requisito di comunanza di causa;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione ad causam dei terzi chiamati in relazione ai dedotti profili di inefficacia /invalidità degli atti di disposizione ovvero rigettare le domande dei terzi chiamati perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto”.
I terzi chiamati hanno concluso:
pagina 4 di 23 “Accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti e/o di tutte le disposizioni di
e di di modifica dell'atto istitutivo del TR “ON-LM” Persona_1 Parte_4 dell'8.2.2017 (rep. 38972; Racc. 11967) indicate nel paragrafo A della comparsa di risposta e in atti e ciò per i motivi e le ragioni tutte ivi espresse,
In via principale
I) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Persona_2
Racc. 25955), registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT nonché del testamento olografo, anch'esso del 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. 26093), Persona_2
registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto,
(i) dichiarare aperta la successione del Sig. secondo il testamento olografo del Persona_1
26.1.2018 e successiva modifica con scheda olografa datata 27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del
Notaio di BO in data 7.9.2020 (rep. 68408; Racc. 22717) e registrati a Persona_3
BO il 9.9.2020; (ii) ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta in data 25.1.2021; (iii) condannare la Sig.ra Controparte_1
a restituire alla nella sua qualità di TRee dell'erede universale Controparte_1 Parte_1
TR ONLM, tutti i beni riportati nella dichiarazione di successione presentata dalla convenuta il 25.1.2021 nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi così come individuati in atti e/o meglio specificati in corso di causa.
In via subordinata
II) Accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 624 c.c. del testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Persona_2
Racc. 25955), registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT e del testamento olografo, anch'esso datato 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. Persona_2
26093), registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT, disponendone l'annullamento per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto, (i) dichiarare aperta la successione del Sig. Persona_1
secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica con scheda olografa datata
27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del Notaio di BO in data 7.9.2020 (rep. Persona_3
68408; Racc. 22717) e registrati a BO il 9.9.2020; (ii) ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta in data Controparte_1
25.1.2021 e (iii) condannare la Sig.ra a restituire alla nella sua Controparte_1 Parte_1 qualità di TRee dell'erede universale TR OT LM, tutti i beni riportati nella dichiarazione di
pagina 5 di 23 successione presentata dalla convenuta il 25.1.2021 nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi, così come individuati in atti e/o meglio specificati in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
III) Accertare e dichiarare la compatibilità delle disposizioni testamentarie del de cuius Per_1
contenute nel testamento olografo datato 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto a
[...]
Ministero Notaio di Castenaso (rep. 40332; Racc. 25955), registrato a BO in data Persona_2
9.9.2020 al n. 35798 IT con quelle del testamento olografo, anch'esso datato 10.3.2020, pubblicato il
9.10.2020 dal Notaio (Rep. 40534; Racc. 26093), registrato a BO in data Persona_2
12.10.2020 al n. 40978 ed aventi ad oggetto la nomina della sig.ra come erede Controparte_1 universale e l'attribuzione delle azioni della e del portafoglio titoli SER-FID alla Controparte_4
nella sua qualità di TRee del quale erede o legatario per le Parte_1 Parte_2 ragioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre il conseguente trasferimento delle azioni della
[...]
e del portafoglio titoli SERFID alla nella sua qualità di TRee del CP_4 Parte_1
. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato (da ora per brevità anche solo Parte_1
) ha citato in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della Pt_1 Controparte_1
propria qualità di erede o legatario in successione di in forza del testamento olografo Persona_1
del 10.3.2020 pubblicato in data 7.9.2020 e il trasferimento in suo favore dei beni ivi indicati, nonché la dichiarazione di nullità delle disposizioni testamentarie contenute nel citato testamento e nel testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020 con cui il testatore ha disposto di beni estranei all'asse ereditario, delle quote dei beneficiari de residuo del trust e dei subentri, della revoca e della nomina del guardiano del trust e della nomina a controllore della manutenzione degli immobili conferiti nel trust.
L'attrice in particolare ha rappresentato che:
- e la moglie avevano istituito il trust denominato “TRUST BOTTONI E Persona_1 Parte_4
SALMI” con finalità assistenziali vitalizie a beneficio di loro stessi e, alla loro morte, dei beneficiari de residuo e (nipoti), (la quale Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_1
assisteva gli anziani coniugi) e il trust stesso;
- a seguito del decesso della moglie era caduto in stato di prostrazione e Parte_4 Persona_1
smarrimento e aveva reso difficili le visite dei parenti fino a rendere impossibile ogni Controparte_1
contatto in occasione della pandemia di Covid-19;
- a seguito del decesso di in data 20.8.2020 venivano pubblicati quattro testamenti Persona_1
olografi:
pagina 6 di 23 1) testamento olografo del 26.1.2018;
2) successiva modifica con scheda olografa datata 27.3.2019, entrambi pubblicati a cura del notaio di BO in data 7.9.2020 al n. rep. 68408 e registrati a BO il 9.9.2020; Persona_3
3) testamento olografo del 10.3.2020, pubblicato in data 7.9.2020 con atto del notaio di Persona_2
Castenaso n. rep. 40332, registrato a BO in data 9.9.2020 al n. 35798 IT;
4) testamento olografo del 10.3.2020, pubblicato il 9.10.2020 con atto del notaio n. rep. Persona_2
40534, registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT;
- i primi due testamenti – con cui veniva nominato erede universale il TR e mentre Per_1 Pt_2
veniva lasciato alla moglie l'intero portafoglio “17008422 Ser Fid italiana- rub. 2327” – erano stati revocati con i testamenti del 10.3.2020;
- dei due testamenti redatti il 10.3.2020 quello pubblicato il 7.9.2020 deve ritenersi posteriore e quindi l'unico dotato di efficacia, mentre il testamento pubblicato il 9.10.2020, oltre ad essere stato revocato perché anteriore all'altro, è l'effetto di un errore dovuto ad una momentanea falsa rappresentazione della realtà;
- con il testamento pubblicato il 7.9.2020 il de cuius aveva attribuito al le quote Parte_2
della e il portafoglio titoli n. 17008422; aveva disposto di beni di proprietà del Controparte_4
aveva attribuito il 100% delle quote di beneficiaria de residuo alla convenuta;
Parte_2
aveva regolato i subentri nelle quote dei beneficiari de residuo per il momento successivo alla morte dei medesimi;
infine aveva proceduto alla nomina della convenuta a controllore della manutenzione di villa ON LM (bene immobile conferito nel trust);
- in conseguenza, secondo tali disposizioni testamentarie, il deve ritenersi Parte_2
successore per causa di morte delle quote della e del portafoglio titoli n. Controparte_4
17008422;
- mentre debbono considerarsi nulle, per assenza dei relativi poteri, le disposizioni con cui il testatore aveva disposto di beni di proprietà del aveva attribuito il 100% delle quote di Parte_2
beneficiaria de residuo alla convenuta;
aveva regolato i subentri nelle quote dei beneficiari de residuo per il momento successivo alla morte dei medesimi;
aveva proceduto alla nomina della convenuta a controllore della manutenzione di villa ON LM (bene immobile conferito nel trust);
- il testatore in vita aveva sempre manifestato la volontà di conferire nel trust le quote della
[...]
e il portafoglio titoli n. 17008422; CP_4
- il tentativo di mediazione aveva dato esito negativo.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare la validità e l'efficacia del testamento del 10.3.2020 pubblicato il pagina 7 di 23 9.10.2020, di ordinare al trustee la variazione delle quote dei beneficiari de residuo nella misura indicata nel citato testamento e di dichiarare l'apertura della successione di sulla Persona_1
scorta del medesimo scritto di ultima volontà.
Alla prima udienza, sulla base della richiesta formulata a verbale da parte attrice, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei signori e Controparte_2 CP_3 Parte_3
fissando nuova udienza.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto, in via principale, di Controparte_2 CP_3
accertare e di dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti posti in essere in vita da Per_1
e da nonché delle disposizioni mortis causa del primo integranti modifica dell'atto
[...] Parte_4
istituivo del trust, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti del 10.3.2020 pubblicati il 7.9.2020 e il 9.10.2020 e, quindi, di dichiarare aperta la successione di Persona_1
secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica del 27.3.2019; nonché in via subordinata di dichiarare l'annullamento di entrambi i testamenti del 10.3.2020 per falsa rappresentazione della realtà in capo al testatore indotta da e per incapacità dello Controparte_1
stesso; nonché in via di ulteriore subordine di dichiarare la compatibilità delle disposizione dei due testamenti del 10.3.2020 aventi ad oggetto la nomina ad erede universale di , Controparte_1
l'attribuzione delle azioni di e del portafoglio Ser-Fid alla Gestam TR s.r.l. e per Controparte_4
l'effetto il trasferimento di tali beni al trustee; nonché in ogni caso di ordinare alle Autorità competenti la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta, di condannare
[...]
a restituire alla tutti i beni riportati nella dichiarazione di successione CP_1 Parte_1
nonché tutti quelli dalla stessa illegittimamente appresi.
Nessuno si è costituito per Parte_3
All'udienza del 22.6.2023 la convenuta ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale fatta valere dai terzi chiamati per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché eccezione di inammissibilità delle medesime domande riconvenzionali per difetto di dipendenza delle stesse dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice; il Giudice rigettata l'eccezione di improcedibilità ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la memoria n. 1 la convenuta, contestando in fatto e in diritto le allegazioni avversarie, ha ribadito l'eccezione di improcedibilità della domanda dei terzi chiamati per violazione dell'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 nonché l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di comunanza di causa e ha chiesto altresì la dichiarazione di carenza di legittimazione ad causam dei terzi chiamati in relazione ai dedotti profili di inefficacia /invalidità degli atti di disposizione di cui è causa, nonché il rigetto delle loro domande.
pagina 8 di 23 Successivamente, esaurita l'istruttoria consistita nell'assunzione di prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
°
Vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dai terzi chiamati nel foglio di precisazione delle conclusioni riportandosi sul punto all'ordinanza a verbale dell'udienza del 19.12.2023 – che si richiama integralmente e si conferma – non essendo emersa d'altro canto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
1. Sul contenuto dei testamenti oggetto di causa.
La controversia verte sulla validità e sull'interpretazione dei quattro testamenti olografi redatti da deceduto il 20.8.2020 (v. doc. 4 fasc. attrice) di cui di seguito si riporta il contenuto Persona_1
per quanto di interesse nella presente causa.
1) Con il primo testamento olografo del 26.1.2018 il de cuius aveva nominato erede universale il trustee del trust ON e LM (v. doc. 5 fasc. attrice).
2) Con il secondo del 27.3.2019, di variazione del primo del 26.1.2018, il testatore aveva ripartito il suo patrimonio e aveva lasciato al trustee del trust le quote del contratto di associazione in partecipazione con Opera Loft s.r.l. e quelle della RE s.r.l. (intendendo Rerum s.r.l.), mentre aveva lasciato alla moglie l'intero portafoglio 17008422 Ser Fid italiana- rub. 2327, oltre alle somme di cui ai Parte_4
conti correnti presso la Credit Agricol, la AN di Lussemburgo e la AN di BO.
Con successiva modifica del 12.4.2019 apposta in calce al testamento del 27.3.2019 Persona_1
aveva aggiunto la clausola che, in caso di premorienza della moglie, si intendeva erede universale il trust e (v. doc. 5 fasc. attore). Per_1 Pt_2
3) Con il terzo testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 (v. doc. 6 fasc. attrice) il de cuius aveva:
- disposto l'annullamento di ogni precedente testamento e in particolare di quello del 26.1.2018 e la variazione del 27.3.2019;
- revocato dalla carica di guardiano l'avvocato MA LO D'RE per conflitto di interessi;
- nominato guardiano il dottor di Cosenza;
Persona_4
- nominato controllore della manutenzione di Villa ON LM di Castenaso;
Controparte_1
- disposto il trasferimento per successione al trust e delle quote della Per_1 Pt_2 CP_4
e del portafoglio titoli n. 17008422;
[...]
pagina 9 di 23 - nominato erede universale;
Controparte_1
- attribuito il 100% delle quote di beneficiaria de residuo a , nonché il 100% del Controparte_1
residuo del conto corrente 554 presso banca Credit Agricol e AN di BO filiale di Castenaso;
- individuato i beneficiari de residuo e le relative quote per il momento successivo alla morte di
[...]
nel seguente modo: nipote di 20% in CP_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_3
nipote di 20% Dott. , nipote di 20% CP_3 Persona_1 CP_2 CP_2 Persona_1 nipote di 20% Parte_3 Persona_1 Parte_2
- individuato quali beneficiari del residuo l' di via Guinizelli BO e la Controparte_7 [...]
di Osimo (AN) ciascuno al 50% per il momento successivo alla morte di questi soggetti CP_8
sopra indicati;
- ribadito l'annullamento di quanto disposto con la comunicazione del 29.11.2018 relativa alla ripartizione dei redditi del trust.
4) Con il quarto testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020 (v. doc. 7 fasc. attrice) il de cuius aveva:
- disposto l'annullamento dei precedenti testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019;
- revocato ogni precedente disposizione testamentaria;
- nominato erede universale del proprio patrimonio;
Controparte_1
- descritto il proprio patrimonio come composto di: quote della portafoglio Controparte_4
17008422 Ser-Fid. Italiana, residuo dei conti corrente presso banca Credit Agricol 280 e 554, residuo presso AN di BO (260 azioni GilMA),
- individuato quale beneficiaria unica del residuo del trust (indicando la titolarità Controparte_1
quale beneficiaria unica del residuo quale cespite del patrimonio);
- escluso dalla compagine dei beneficiari de CP_3 Controparte_2 Parte_3
residuo;
- specificato che le quote dei beneficiari de residuo restano all'80% a e al 20% al Controparte_1
trust;
- disposto che alla morte di il residuo del trust venga diviso in parti uguali tra i nipoti Controparte_1
CP_3 Controparte_2 Parte_3
- disposto alla morte dei nipoti il subentro di di via Guinizelli BO. Controparte_7
Il de cuius, dopo aver apposto una formula di chiusura e aver sottoscritto e datato lo scritto, aveva poi proseguito con ulteriori disposizioni e quindi aveva apposto nuovamente la data del 10.3.2020 e aveva:
- ribadito l'annullamento di quanto disposto con la comunicazione del 23.11.2018 relativa alla ripartizione del reddito del trust;
pagina 10 di 23 - ribadito la ripartizione del reddito del trust nei termini seguenti: 20% (venti) Parte_2
80% (ottanta) 0% (zero) 0% (zero) Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Parte_3
0% (zero)”;
[...]
- ribadito (rectius modificato) la ripartizione del reddito del trust alla morte di nei Controparte_1 termini seguenti: “TR ON 20% (venti) (venticinque%) 20% (venti) idem Pt_2 CP_3
20% (venti) idem 20% (venti) idem 20%”; Controparte_2 Parte_3 Controparte_6
- disposto che alla morte dei nipoti la quota passi a di via Guinizelli BO e alla Controparte_7
, ciascuno al 50%. Controparte_8
Il de cuius, dopo aver apposto una formula di chiusura e aver sottoscritto e datato lo scritto, aveva poi proseguito con ulteriori disposizioni e quindi aveva apposto nuovamente la data del 10.3.2020 e aveva:
- revocato l'incarico di guardiano all'avvocato MA LO D'RE per conflitto di interessi;
- nominato guardiano il dottor di Cosenza;
Persona_4
- nominato a controllore della manutenzione di Villa ON LM. Controparte_1
2. Sulle questioni pregiudiziali.
Posta questa ricostruzione in fatto sul contenuto dei testamenti oggetto di causa, si devono disaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta . CP_1
In primo luogo, si deve confermare il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dai terzi chiamati già disposto con l'ordinanza a verbale dell'udienza del 22.6.2023 – che qui si conferma e si richiama integralmente – in quanto il procedimento di mediazione era già stato svolto con riferimento alla domanda principale dando esito negativo e che appariva pertanto non utile, ma anzi meramente dilatorio, la reiterazione del tentativo di mediazione.
Quanto all' eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di terzo per difetto del requisito della comunanza di causa, questa deve essere rigettata rilevandosi in merito che sussiste non solo una connessione per il titolo con la domanda principale (rappresentato dai testamenti di cui è causa e dal trust), ma anche un interesse alla partecipazione dei terzi chiamati nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra tutti i soggetti che in qualità diverse sono richiamati nel testamento e nel trust.
La convenuta ha altresì sollevato eccezione di difetto di legittimazione ad causam dei terzi chiamati a far valere l'inefficacia/invalidità delle disposizioni testamentarie relative alla modifica dei beneficiari de residuo del trust o delle relative quote e far valere l'annullabilità ex art. 624 c.c. dei testamenti aventi pari data.
Sul punto va osservato in diritto che la legittimazione ad agire – intesa quale titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine a un determinato rapporto – sussiste quando il diritto affermato nella pagina 11 di 23 domanda è affermato come diritto di colui che propone la domanda, indipendentemente dalla questione della effettiva titolarità del diritto controverso (che è invece questione di merito).
Ciò posto, va osservato che nel caso di specie i terzi hanno proposto domande di invalidità/inefficacia di singole disposizioni testamentarie o dei testamenti del de cuius (oggetto dell'eccezione ora al vaglio).
Pertanto, considerando che le azioni volte alla dichiarazione di una invalidità possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse, deve essere verificata la sussistenza di un interesse – più che un diritto – alla proposizione delle stesse da parte dei terzi.
Ora, tale interesse si deve ritenere sussistente in considerazione del fatto che dal giudizio di invalidità o inefficacia possono derivare dei diritti patrimoniali in capo ai terzi e quindi in definitiva quest'ultimi possono trarre beneficio dalla invalidità/inefficacia delle disposizioni.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalla convenuta deve essere CP_1
pertanto rigettata.
Ciò posto con riferimento alle questioni pregiudiziali si può passare al merito della causa.
3. Sui testamenti.
3.1. Sulla validità dei testamenti del 10.3.2020.
La prima questione che si sottopone al Collegio è quella di verificare la validità dei due testamenti del
10.3.2020 posto che i terzi chiamati sostengono, in via principale, che tali atti di ultima volontà siano nulli per difetto di forma scritta e mancanza di una valida data stante l'impossibilità di stabilire l'anteriorità o la posteriorità dell'uno o dell'altro; nonché sostengono in via subordinata l'annullabilità dei citati testamenti ai sensi dell'art. 624 c.c. e per incapacità del testatore.
3.1.1 Sulla validità formale.
I due testamenti sono validi in quanto entrambi presentano tutti i requisiti formali di validità previsti dall'ordinamento giuridico, ossia la redazione, la datazione e la sottoscrizione di mano del testatore ai sensi dell'art. 602 c.c.
In particolare è pacifico – perché non specificamente contestato dalle parti in causa – che sia il testamento olografo pubblicato il 7.9.2020 sia quello pubblicato il 9.10.2020 sono stati scritti per intero, datati e sottoscritti di mano da Persona_1
Inoltre, dalla semplice analisi visiva dei documenti, nonché dai verbali di pubblicazione dei notai incaricati, emerge che essi sono stati scritti a mano su fogli di carta, che è presente la data comprensiva dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno e che è presente la sottoscrizione alla fine delle disposizioni.
pagina 12 di 23 Non merita accoglimento la tesi dei terzi chiamati che sostiene l'assenza di una data validamente apposta nei due testamenti perché “non possono di certo essere stati scritti insieme, uno con la mano destra ed uno con la mano sinistra” in quanto tali atti possono (come sono) essere stati scritti il medesimo giorno, ma in momenti diversi, come del pari non merita accoglimento la tesi dei terzi chiamati tale per cui vi sarebbe un “difetto di forma scritta dal momento che 'la contemporaneità non è mai dello scrivere'” in quanto è fin troppo evidente che entrambi i documenti consistono in scritture effettuate su un supporto cartaceo.
In conseguenza della riscontrata assenza di vizi di forma deve essere rigettata la domanda dei terzi chiamati volta alla dichiarazione di invalidità e/o inefficacia dei due testamenti (domanda principale).
3.1.2. Sulla validità ai sensi dell'art. 624 c.c. e sulla capacità del testatore.
I terzi chiamati nei loro atti processuali hanno prospettato che le disposizioni di entrambi i testamenti del 10.3.2020 siano annullabili perché frutto di un errore e, in particolare, perché conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà indotta dalla convenuta o perché redatti in stato di Controparte_1
incapacità di testare.
Anche l'attrice ha proposto domanda di annullamento per errore ex art. 624 c.c., ma solo con riferimento al testamento pubblicato il 9.10.2020 e per di più in via subordinata al mancato accoglimento della propria domanda principale. Per tal motivo la domanda di annullamento attorea deve ritenersi assorbita per le ragioni di cui infra.
La domanda dei terzi chiamati invece deve essere vagliata in considerazione del rigetto della loro domanda principale.
Anche questa domanda deve essere rigettata.
I terzi hanno rappresentato che la nomina a erede universale della sarebbe stata conseguenza CP_1
della condotta della medesima che avrebbe ingenerato falsamente nel de cuius la consapevolezza di essere stato abbandonato dai suoi familiari e di poter contare quindi solo su di lei (circostanza appunto non vera nella loro prospettazione).
In particolare, la convenuta avrebbe approfittato dell'età avanzata e del precario stato di salute e cognitivo del de cuius il quale, quindi, avrebbe proceduto a redigere testamento sulla base di una rappresentazione del mondo non aderente alla realtà dei fatti e comunque in stato di incapacità di testare (rectius nella specie di incapacità di intendere e volere).
In merito va innanzitutto osservato che la disciplina dell'annullabilità dei testamenti per errore (art. 624 commi 1 e 2 c.c.) richiede che l'errore medesimo – da intendersi quale falsa rappresentazione della realtà da parte del testatore e quindi motivo della disposizione – sia rinvenibile dallo stesso testamento e sia il movente esclusivo della determinazione volitiva del testatore.
pagina 13 di 23 La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è “necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. n. 24637/2010)
e che “l'errore sul motivo assunto dall'art. 624, comma 2, c.c., quale causa di annullamento delle disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (Cass. n.7178/2018).
Tanto osservato, quanto alla questione dell'annullabilità per errore dei testamenti, va rilevato che non è emersa l'esistenza in capo al testatore di una falsa rappresentazione di un fatto oggettivamente non vero risultante dai testamenti stessi e determinante la sua volontà.
Non risulta dai testamenti che il testatore fosse convinto di un proprio stato di solitudine e di poter contare solo sulla , come non risulta che tale circostanza in ipotesi non sia vera, né che sia CP_1 stato l'unico motivo determinante le disposizioni testamentarie.
Non vi è evidenza che il testatore abbia sbagliato nel percepire un fatto obiettivo e che questo sbaglio abbia determinato in via esclusiva la sua volontà, in modo che se ne debba dedurre che se il fatto fosse stato percepito e conosciuto nella sua verità, quella disposizione non sarebbe stata fatta.
Anzi le stesse argomentazioni delle parti portano a ritenere che, piuttosto che di errata percezione della realtà, debba discorrersi di una valutazione libera e insindacabile propria del testatore fatta in relazione alla realtà della sua condizione, cioè la condizione di un uomo anziano, senza parenti stretti, con una persona che lo assisteva e legata a lui da vincoli di affetto.
Quanto invece alla questione dell'annullamento dei testamenti per falsa rappresentazione della realtà indotta dalla , va rilevato che secondo la prospettazione dei terzi chiamati la “strategia” CP_1
raggirante della emergerebbe da plurimi indizi quali le continue denigrazioni della CP_1
medesima nei confronti dei parenti del de cuius; le reiterazioni e le cancellature contenute nei testamenti di cui è causa;
le indicazioni errate della data di comunicazione di novembre 2018 e della residenza della che indicherebbero uno stato di ansia e prostrazione;
l'incompleta CP_1
trascrizione del codice fiscale;
la condotta della che si era identificata presso le strutture CP_1
sanitarie come la figlia del il contributo fornito dalla convenuta per l'avvio del procedimento Per_1
di adozione della stessa mentre il si trovava in ospedale;
la progressiva e sistematica riduzione Per_1
pagina 14 di 23 dei c/c del de cuius; i prospetti redatti in vita dal nel 2019 che non menzionano mai la Per_1
. CP_1
Sul punto va rilevato che l'approfittamento o la condotta raggirante della non risultano CP_1
provati, come neppure risulta provata la sussistenza di una discrasia tra realtà percepita e realtà fattuale in capo al de cuius in conseguenza di ciò.
Gli elementi addotti dai terzi non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provato il fatto dell'errore o del dolo, ma rimangono meri elementi di fatto, episodi sconnessi tra loro e pertanto privi di valenza probatoria.
Infatti la presenza di cancellature, ripetizioni o refusi sui testamenti è ben lungi dal dimostrare l'errore in capo al testatore o condotte dolose sul medesimo.
Come pure la circostanza che la – persona che si prendeva cura del de cuius privo di parenti CP_1
prossimi, convivente e che aveva un rapporto pluriannuale di vicinanza e affetto tale per cui era stato avviato il procedimento di adozione di maggiorenne – si presentasse nelle strutture sanitarie come unica referente, o financo come figlia, nel periodo della pandemia del covid-19 (che notoriamente ha comportato un restringimento delle possibilità di visita soprattutto di pazienti ricoverati in ospedale) nulla dice in ordine alla sussistenza di un vizio della volontà in capo al testatore.
Le diminuzioni delle somme in conto corrente non rappresentano elementi indiziari di una coartazione della volontà, mentre il mancato riferimento della nei prospetti contabili del de cuius non è CP_1
indicativo di alcunché non essendo necessario che la volontà testamentaria sia conforme alla volontà precedentemente dimostrata e ben potendo il testatore determinarsi a una precisa disposizione al momento stesso della redazione dell'atto di ultima volontà anche in contrasto con quanto precedentemente disposto.
Sfornita di prova è la circostanza di condotte o parole denigratorie dei parenti perpetrate dalla
. CP_1
Quanto all'incapacità di testare (invero nelle specie di incapacità di intendere e di volere), va rilevato che il 9.3.2020, e quindi appena il giorno prima di quello di redazione dei testamenti, il medico ha certificato la sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo a Persona_5 Per_1
(v. doc. 15 fasc. convenuta). Addirittura in sede istruttoria (deposizione del medico v.
[...] Per_5
verbale di udienza del 22.2.2024) è emerso che era stato lo stesso de cuius a chiedere tale specifica certificazione della sua capacità al fine – più che verosimile – di premunirsi di un attestazione medica per non mettere in discussione le sue ultime volontà dato che si sarebbe di lì a poco (il giorno dopo) determinato a scrivere testamento. Inoltre, il medico ha riportato che anche successivamente Per_5
pagina 15 di 23 alla visita del 9.3.2020 non aveva dato evidenza di alcun scadimento cognitivo e ciò Persona_1
fino agli ultimi giorni di vita.
Sulla base di quanto esposto, la domanda di annullamento dei testamenti del 10.3.2020, per errore, falsa rappresentazione di volontà indotta dalla convenuta o per incapacità di intendere e di volere, deve essere rigettata.
3.2. Sulla revoca dei testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019.
Posta la validità dei due testamenti del 10.3.2020, va rilevato che entrambi rappresentano la chiara e inequivoca, nonché pacifica – tra le parti – volontà del testatore di revocare il testamento del 26.1.2018
e quello del 27.3.2019 di variazione del primo.
Infatti nel testamento pubblicato il 7.9.2020 ha disposto “l'annullamento di ogni Persona_1
precedente testamento e in particolare in data 26 gennaio 2018 e variazione dello stesso in data 27
Marzo 2019” e nel testamento pubblicato il 9.10.2020 il medesimo ha disposto “l'annullamento dei precedenti testamenti in data 26 Gennaio 2018 e variazione dello stesso in data 27 Marzo 2019”.
Pertanto, sulla base di questa chiara e univoca volontà di revoca – su cui non serve soffermarsi oltre – va rigettata la domanda volta alla dichiarazione dell'apertura della successione del de cuius secondo il testamento olografo del 26.1.2018 e successiva modifica del 27.3.2019.
3.3. Sulla posteriorità del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020.
La seconda questione che si sottopone al Collegio è quella in ordine all'interpretazione dei due atti di ultima volontà datati 10.3.2020 per stabilire un ordine cronologico di redazione dei medesimi dato che i due testamenti contengono disposizioni incompatibili tra loro.
In merito si deve ritenere posteriore il testamento pubblicato il 7.9.2020.
Dalla comparazione delle due schede testamentarie infatti emergono numerosi indizi per ritenere che il testamento pubblicato il 7.9.2020 sia stato scritto per ultimo e che quindi rappresenti l'ultima e definitiva versione della volontà del testatore.
3.3.1. Sul testamento del 9.10.2020.
Il documento testamentario del 9.10.2020 (da ora per chiarezza espositiva si farà riferimento al testamento del 7.9.2020 e al testamento del 9.10.2020 facendo invero riferimento al testamento del
10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 e al testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020) è costituito da tre corpi di testo distinti e tutti datati in cima e sottoscritti in calce: in particolare il primo corpo del testo si apre con data, descrizione (“TESTAMENTO OLOGRAFO” sottolineato), ancora una volta la data e si chiude con l'espressione “letto e sottoscritto”, sottoscrizione e data;
il secondo corpo del testo si apre con un'altra apposizione di data dopo l'espressione “segue dietro %” e si conclude con pagina 16 di 23 l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data;
il terzo corpo del testo che si apre con la data,
l'espressione “con la presente” e si conclude con l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data.
La presenza di tre corpi del testo, che per struttura (data, disposizioni, espressioni di chiusura, sottoscrizione e data) si presentano come autonomi, fa ritenere che il documento sia stato scritto a più riprese.
A ciò si aggiunge che il testamento del 9.10.2020 presenta sottolineature, cancellature che si fanno molto evidenti nel secondo corpo di testo dove gli importi percentuali rappresentativi delle quote di reddito del trust da attribuire ai beneficiari de residuo risultano sovrascritti, mentre gli importi riportati in lettere tra parentesi sono barrati.
Addirittura va rilevato che risultano sovrascritti quattro importi su cinque (quelli del trust, di CP_3
, di , di mentre non è sovrascritto l'importo associato a
[...] Controparte_2 Parte_3
, la cui indicazione “ 20%” la precedente Controparte_6 Controparte_6 Parte_5
indicazione del beneficiario e la frase successiva suggerendo la circostanza che sia stata aggiunta successivamente (in coerenza con le sovrascritture degli importi che si giustificherebbero proprio per l'aggiunta successiva di un altro beneficiario che va a diminuire le quote degli altri).
Tali sottolineature, cancellature, sovrascritture e aggiunte fanno ritenere che il testamento del 9.10.2020 sia stato rimaneggiato dal de cuius stesso il quale è ritornato su alcuni punti per meglio rappresentare la sua volontà.
Oltre a tali elementi estrinseci, dal punto di vista contenutistico va rilevato quanto segue.
Il testatore, nel primo corpo del testo, riporta solo parzialmente il proprio codice fiscale e disciplina la propria successione nel seguente modo (per quanto di interesse per la questione di cui si tratta): annulla i precedenti testamenti del 26.1.2018 e del 27.3.2019, revoca ogni precedente disposizione testamentaria, esclude dalla compagine dei beneficiari del residuo e CP_3 Controparte_2
e individua la quota dell'80% in capo a , e – dopo aver disposto che Parte_3 Controparte_1
alla morte della il patrimonio vada diviso tra i nipoti – individua quale beneficiario alla CP_1 morte dei nipoti solo l'onlus . CP_7
Nel secondo corpo del testo il testatore afferma “al fine di rendere del tutto pacifico il trasferimento dei beni che ho lasciato e in esecuzione delle mie volontà”, ribadisce l'annullamento della comunicazione del 23.11.2018 (utilizzando l'espressione “ribadisco l'annullamento” che provvede a sottolineare manifestando quindi l'importanza della disposizione), ribadisce la ripartizione del reddito del trust indicando i nomi e gli importi percentuali pari a 0% in capo ai nipoti, ribadisce come deve avvenire la ripartizione alla morte di (con tutte le sovrascritture e cancellazioni sopra evidenziate) Controparte_1
pagina 17 di 23 per poi tornare nuovamente sulla ripartizione per il caso di morte dei nipoti indicando non solo l'onlus
, ma aggiungendo anche la . CP_7 Controparte_8
Con il terzo corpo del testo il testatore procede alla revoca dell'incarico di guardiano, alla nuova nomina e alla nomina del controllore della manutenzione di Villa ON LM.
Anche dal punto di vista contenutistico vi sono evidenze di una formazione a più riprese del documento in quanto il testatore ribadisce volontà già manifestate oppure le integra (vedasi la menzione della Lega del filo d'oro).
3.3.2. Sul testamento del 7.9.2020.
Il testamento del 7.9.2020 invece si presenta come un atto scritto su un foglio a righe più ordinato e con una calligrafia più chiara e intellegibile, frutto di un andamento più lento (come si evince dall'assenza di sbavature), privo di cancellature, sovrascritture e sottolineature, nonché con gli elementi di importanza evidenziati per mezzo della centratura delle parole “testamento olografo”, “dispongo”,
“l'annullamento”.
È costituito inoltre da un unico corpo del testo che si apre con l'indicazione del luogo (Castenaso), la data, la descrizione (“TESTAMENTO OLOGRAFO” a chiare lettere non sottolineate), il riferimento completo al codice fiscale e si chiude con l'espressione “in fede”, la sottoscrizione e la data.
Dal punto di vista contenutistico (per quanto di interesse per la questione di cui si tratta), il documento riporta le volontà del de cuius senza ripetizioni o ribadimenti in una struttura logicamente ordinata che parte dall'annullamento di ogni precedente testamento e con la successiva specificazione di quelli del
26.1.2018 e del 27.3.2019, prosegue con la revoca e la nomina dei soggetti del trust, con l'individuazione di quale beneficiaria del residuo, con l'individuazione precisa dei Controparte_1 beneficiari de residuo per il momento della morte della , con l'individuazione di CP_1 [...]
e (in un'unica disposizione) per il momento della morte dei nipoti, con CP_7 Controparte_8
l'annullamento della precedente ripartizione del reddito del trust di cui alla comunicazione del novembre 2018.
L'analisi formale e contenutistica delle schede testamentarie porta a concludere che il testamento del
9.10.2020 sia stato formato a più riprese e quindi sia sintomo di una volontà in divenire e non ancora consolidata in capo al de cuius.
Mentre il testamento del 7.9.2020 si presenta sia dal punto di vista formale che sostanziale quale espressione di una volontà chiara e determinata e quindi ultima e definitiva.
Non sono invece in grado di mutare tali conclusioni le circostanze che nel testamento del 9.10.2020 siano indicati il numero di due conti corrente presso banca Credit Agricol anziché uno solo (non solo il
554 ma anche il 280), il riferimento al numero di azioni presso AN di BO (260 azioni GilMA) e pagina 18 di 23 il fatto che la comunicazione di ripartizione del reddito del trust sia indicata con la data corretta del
23.11.2018. Tali piccoli dettagli non possono ritenersi elementi di per sé idonei a stabilire la posteriorità del suddetto testamento essendo invece qualificabili come mere specificazioni superflue o meri refusi.
È appena il caso di considerare infine che l'attribuzione dei beni al trust si pone in continuità con la volontà che aveva espresso in vita in diverse occasioni come emerso in sede Persona_1
istruttoria dalla testimonianza di (v. verbale del 22.2.2024). Tes_1
4. Sulla revoca del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 9.10.2020.
Sulla base della accertata posteriorità del testamento del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 con il quale il testatore ha disposto “l'annullamento di ogni precedente testamento e in particolare in data 26 gennaio
2018 e variazione dello stesso in data 27 Marzo 2019”, il testamento recante la medesima data e pubblicato il 9.10.2020 deve intendersi revocato.
Pertanto, va accertato che l'unico testamento produttivo di effetti è il testamento olografo del 10.3.2020 pubblicato il 7.9.2020 e la domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata. CP_1
5. Sulle qualità di legatario della in qualità di trustee Parte_1
Individuato il testamento del 7.9.2020 quale unico testamento produttivo di effetti, è necessario procedere all'interpretazione e all'analisi delle disposizioni ivi contenute.
Con tale atto di ultima volontà ha stabilito “il trasferimento per successione nel Persona_1
patrimonio delle seguenti attività: Parte_2
Tutte le quote da me possedute della Viale Murri 10 BO Controparte_4
L'intero patrimonio del portafoglio 17008422 rubbrica 2327 SER – FID Fiduciaria Italiana, gestito da
e Partner di Lugano”. CP_9
Tale volontà traslativa si deve ritenere quale disposizione di legato in favore di in Parte_1 qualità di trustee del “ . Parte_2
L'interpretazione in tal senso si ricava considerando che il testatore ha utilizzato l'espressione
“trasferimento per successione”, mentre non ha fatto uso della terminologia propria dell'istituzione di erede come invece fatto con riferimento a per la quale ha utilizzato specificamente la Controparte_1 seguente puntuale espressione “nomino EREDE UNIVERSALE del mio patrimonio la Sig ra
[...]
”. CP_1
Dalla lettura complessiva del testamento si ricava che il testatore era in grado cogliere la differenza tra successione a titolo universale e a titolo particolare tanto che il testatore ha istituito erede universale la a chiare lettere sia semanticamente (utilizzando la corretta locuzione “erede universale”) sia CP_1
ortograficamente (utilizzando addirittura lo stampatello maiuscolo).
pagina 19 di 23 Di conseguenza, l'uso delle semplici parole “trasferimento per successione” indica di converso la volontà di effettuare un mero trasferimento e quindi una successione a titolo particolare e, in definitiva, un legato.
Infine propende per la qualificazione in termini di legato la puntuale indicazione di determinati beni quali oggetto del trasferimento (quote societarie e il portafoglio) specificandosi in ultima analisi che i beni indicati non possono considerarsi quali quote del patrimonio, così escludendosi la c.d. istituzione ex re certa.
Va osservato che il legato è disposto a favore del “trust ON LM” e quindi si deve ritenere che sia stato disposto a favore del trustee del trust ossia la società attrice.
Per quanto detto, va accertata la qualità di legataria in capo alla società con Parte_1
riferimento alle quote della società (sita in viale Murri n. 10 BO) e al Controparte_4
portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER – FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di CP_9
Lugano.
Va rigettata la domanda con cui l'attrice chiede di disporre in suo favore il trasferimento dei suddetti beni in quanto l'effetto traslativo della proprietà è un effetto automatico del legato che si produce al momento della morte del testatore ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c. – avendo peraltro la società attrice manifestato la chiara volontà di non rinunciare al legato attraverso la proposizione della domanda giudiziale in esame.
6. Sulle disposizioni testamentarie relative al trust.
La società attrice ha chiesto la dichiarazione di nullità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie relative a beni estranei all'asse ereditario, ai subentri nelle quote dei beneficiari de residuo e/o alle loro quote percentuali e alla loro modifica, alla nomina a controllore della manutenzione della CP_1
rappresentando la carenza di potere del testatore a provvedere a simili modifiche del trust.
I terzi chiamati hanno chiesto la dichiarazione di invalidità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie di modifica dell'atto istitutivo del trust, in particolare quelle fatte in vita dai coniugi e congiuntamente e quelle mortis causa di relative all'attribuzione alla Per_1 Pt_2 Per_1
del 100% delle quote di beneficiaria de residuo del trust, all'esclusione dei beneficiari CP_1 residuali già nominati nell'atto istitutivo del trust, alle modiche alle quote di ripartizione del reddito del trust e alle disposizioni dell'eredità futura altrui.
I terzi chiamati hanno altresì chiesto la dichiarazione di invalidità o di inefficacia delle disposizioni testamentarie relative alla revoca dalla carica di guardiano dell'avvocato D'RE, alla nomina al suo posto del dottor e alla nomina della a controllore della manutenzione di Villa Per_4 CP_1
ON LM.
pagina 20 di 23 In merito va rilevato che l'atto istitutivo del trust (v. doc. 1 fasc. attrice) all'art. 18 lett. E. definisce i
“beneficiari residuali” come “la persona o le persone indicate nel presente strumento dai Disponenti, o coloro i quali siano nominati con testamento”.
Da tale disposizione si evince in capo ai disponenti il potere di variazione dei beneficiari con testamento e ciò anche ad opera del solo il quale in conseguenza della morte della Persona_1 moglie era divenuto unico erede della moglie, l'unico beneficiario e l'unico disponente del trust ancora in vita. Si deve quindi ritenere che egli potesse esercitare individualmente tutti i poteri spettanti ai beneficiari (in vita) così come disciplinati dall'atto istitutivo del trust anche in considerazione del fatto che il testamento congiunto non è ammissibile.
Va precisato che la citata disposizione dell'atto istitutivo del trust può ritenersi non in contrasto con il divieto di patti successori perché la clausola non obbliga i disponenti alla variazione e pertanto mantiene rispettata la volontà testamentaria sia nell'an (se fare testamento) che nel quomodo (come effettuare la disposizione testamentaria).
Tanto rilevato, le disposizioni testamentarie con cui il testatore dispone la nomina della CP_1
quale beneficiaria de residuo per il 100% e dispone l'esclusione dei beneficiari de residuo precedentemente indicati sono valide ed efficaci, mentre si deve ritenere assorbita la domanda di inefficacia della comunicazione del novembre 2018 con cui i coniugi avevano dapprima variato la compagine dei beneficiari.
Quanto alle disposizioni con cui il testatore individua i beneficiari de residuo successivamente alla morte della , va rilevato che il conferimento della qualità di beneficiario del residuo è CP_1 un'attribuzione di un diritto soggettivo di natura obbligatoria, la quale attribuzione ha natura fiduciaria legata alla persona del beneficiario e per questo limitata alla vita di questo e incedibile.
Le disposizioni testamentarie di nomina dei beneficiari per il tempo successivo alla dipartita di
[...]
devono quindi intendersi valide ed efficaci. CP_1
Deve ritenersi efficace la disposizione con cui il de cuius ha disposto la nomina della a CP_1
controllore della manutenzione di Villa ON LM da intendersi quale mero incarico di quest'ultima
– in qualità di beneficiaria de residuo – a supervisionare lo stato di fatto di Parte_6
conferita in trust segnalando situazioni che richiedono interventi di riparazione e messa in pristino al fine di evitare il deperimento dell'immobile di pregio a cui il testatore era indubbiamente legato.
Quanto alle disposizioni di revoca per conflitto di interessi e nuova nomina del guardiano, va rilevato che il trust prevede espressamente il potere dei beneficiari di revocare il guardiano per gravi motivi
(vedasi art. 45 lett. D. dell'atto istitutivo del trust ove è previsto che “il Guardiano è revocato dai
pagina 21 di 23 Beneficiari solo per gravi motivi”) nonché il potere di nominare il guardiano e ciò anche per mezzo di testamento (vedasi art. 6 lett. B. dell'atto istitutivo del trust).
Dalla lettura congiunta di tali disposizioni emerge la titolarità di un potere di revoca e di nomina del guardiano entrambi esercitabili mediante testamento da parte dei beneficiari.
Sulla base di tale ricostruzione della disciplina del guardiano del trust e delle considerazioni sopra fatte quanto alla sussistenza di potere in capo a si deve ritenere pienamente efficace la Persona_1
disposizione testamentaria con cui il medesimo ha revocato l'avvocato D'RE dalla carica di guardiano indicando la sussistenza di un conflitto di interessi – che integra sicuramente un grave motivo – e conseguentemente ha nominato alla carica di guardiano il dottor Per_4
7. Sulla domanda di cancellazione della dichiarazione di successione della convenuta.
L'attrice ha chiesto la cancellazione della dichiarazione di successione presentata dalla convenuta il
25.1.2021.
Sul punto va osservato che l'Autorità giurisdizionale ordinaria non ha alcun potere di ordinare la cancellazione di un adempimento fiscale a cui è tenuto un soggetto individuato come contribuente dalla legge.
Peraltro, va rilevato che la dichiarazione di successione è un adempimento a cui è tenuto il chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 346/1990 (disciplina vigente all'epoca dell'apertura della successione) e che era evidentemente chiamata all'eredità e che quindi correttamente Controparte_1
ha presentato la dichiarazione di successione.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
8. Sulla domanda di condanna alla restituzione dei beni.
La società attrice, in qualità di trustee del “ ha chiesto infine la condanna di Parte_2
alla restituzione tutti i beni di cui risulterà entrata indebitamente in possesso. Controparte_1
In virtù del riconoscimento della qualità di legatario in capo al trustee per quanto detto sopra, la domanda va accolta e deve essere condannata alla restituzione in favore della società Controparte_1
attrice dei beni oggetto del legato (quote della società sita in viale Murri n. 10 Controparte_4
BO e portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e CP_9
Partner di Lugano).
9. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate nei reciproci rapporti ricorrendo gravi ed eccezionali motivi.
Ciò in considerazione della reciproca soccombenza seppur non integrale e della alta complessità della controversia con particolare riferimento alla natura extra ordinamentale dell'istituto del trust e alla pagina 22 di 23 circostanza dei plurimi testamenti, nonché della lealtà dimostrata da che ha Controparte_1
provveduto a pubblicare entrambi i testamenti olografi del de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara che il testamento olografo del 10.3.2020 redatto da pubblicato in Persona_1
data 7.9.2020 con atto del notaio di Castenaso n. rep. 40332, registrato a BO in data Persona_2
9.9.2020 al n. 35798 IT è posteriore e l'unico produttivo di effetti rispetto al testamento olografo del
10.3.2020 redatto da pubblicato il 9.10.2020 con atto del notaio n. Persona_1 Persona_2
rep. 40534, registrato a BO in data 12.10.2020 al n. 40978 IT;
- accerta la qualità di legatario in capo a in qualità di trustee del Parte_1 Parte_2
con riferimento alle quote della società (sita in via Murri n. 10 BO) e
[...] Controparte_4
al portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di CP_9
Lugano;
- condanna alla restituzione in favore di in qualità di trustee del Controparte_1 Parte_1
dei beni oggetto del legato (quote della società sita in Parte_2 Controparte_4
viale Murri n. 10 BO e portafoglio 17008422 rubrica 2327 SER-FID Fiduciaria Italiana gestito da e Partner di Lugano); CP_9
- rigetta tutte le altre eccezioni e domande;
- spese di lite compensate nei reciproci rapporti.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cinzia Gamberini dott. Marco D'Orazi
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