Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
13.3.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16392/24 R.G. Lavoro cui sono stati riuniti i proc. 16393/24, 16394/24,
16395/24, 16396/24
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ferrara Parte_4 Parte_5
Pietro, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI
E
, già , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 CP_1 tempore, Dott. Ing. , con sede legale in via Comunale del Principe CP_2 CP_1
n.13/a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia e Errico De Falco, elettivamente domiciliata come in atti. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, depositati in data 12.7.24, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell'Amministrazione resistente, ciascuno con le seguenti decorrenze:
Aziende Sanitarie del 7.4.1999, con qualifica di “Collaboratore professionale tecnico radiologo”, presso l'Ospedale del Mare;
ESPOSITO dal 19.11.2002, inquadrato nel livello D2 (fino ad aprile 2019) e nel livello D3 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del Personale delle Aziende Sanitarie del 7.4.1999, con qualifica di “Collaboratore professionale tecnico radiologo”, presso l'Ospedale del Mare;
dal 1.7.1993, inquadrato nel livello D6 del C.C.N.L. del Parte_3
Personale delle Aziende Sanitarie del 7.4.1999, con qualifica di “Collaboratore professionale sanitario infermiere”, presso l'Ospedale Incurabili;
SCARPATO dal 29.7.1991, inquadrato nel livello D5 (fino ad aprile 2019) e nel livello D6 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del Personale delle Aziende Sanitarie del 7.4.1999, con qualifica di “Collaboratore professionale sanitario ostetrico”, presso l'Ospedale Loreto Mare;
dal 18.1.2001, inquadrato nel livello D5 (da maggio 2019) e nel livello Pt_5
D6 (da novembre 2022) del C.C.N.L. del Personale delle Aziende Sanitarie del
7.4.1999, con qualifica di “Collaboratore professionale sanitario ostetrico”, presso l'Ospedale Loreto Mare.
Hanno esposto di essere turnisti, svolgendo le rispettive prestazioni lavorative su un turno articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00; di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
di avere svolto, in qualità di turnisti, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni indicati nei fogli di servizio.
Hanno precisato che per tale detta attività trova applicazione l'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018 che ha sostituito l'art. 9 c. 6 del CCNL
20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di essere creditori, rispettivamente, degli importi per ciascuno di essi indicati nei singoli ricorsi, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016- 2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29 che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001; di avere contabilizzato i crediti pretesi come da conteggi allegati ai ricorsi;
che a nulla erano valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 hanno invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla loro tesi.
Hanno concluso chiedendo, ciascuno, di “-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per
l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto
- condannare, la convenuta, al pagamento, quanto al dell'importo di Parte_1
euro 1.723,48, quanto all' dell'importo di euro 2.538,60, quanto al Pt_2
dell'importo di euro 5.177,88, quanto allo dell'importo di Parte_3 Pt_4
euro 5.748,94 e quanto al dell'importo di euro 3.520,30, giusti conteggi Pt_5
elaborati al(i) presente(i) ricorso(i), per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Costituitasi tempestivamente in tutti i procedimenti, la ha eccepito CP_3
la nullità dei ricorsi per carenza espositiva, la decadenza, la prescrizione quinquennale (a eccezione del proc. 16392/2024) dei crediti azionati e nel merito l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto delle stesse, col favore delle spese, diritti e onorari di giudizio.
In esito alla udienza del 13.3.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti come sopra indicata, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato che i ricorsi contengono la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate, avendo consentito alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi stessi.
Del pari, va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere i lavoratori richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale.
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte convenuta .
In primo luogo va evidenziato che i ricorrenti sono tuttora dipendenti della convenuta, per cui va rammentato del noto indirizzo di legittimità consacrato nella sentenza della
Cassazione n. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In particolare, si è ritenuto che in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Fornero
n. 92/2012 e con la introduzione del regime previsto dal Lgs. 23/2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non è più assistito da un regime di stabilità.
Tuttavia, quanto ai dipendenti pubblici, le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023, hanno affermato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto
(dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Pertanto, nella specie i ricorrenti risultano avere validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione;
infatti, quanto a , e , le Pt_2 Pt_4 Pt_5
domande comprendono crediti maturati, per ciò che riguarda dal Parte_2
15.8.2018 al 2022, per dal 8.12.2017 al 2022 e per Parte_4 Pt_5
dal 2019 al 2022, laddove gli atti interruttivi consistono nelle lettere di
[...]
Contr messa in mora notificate alla onvenuta, risalenti rispettivamente al 27.7.2023, al 23.11.22 e al 20.4.21 , sicché dette notifiche hanno validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti.
Quanto al ricorrente (la cui richiesta attiene al periodo dal Parte_3
25.4.2018 al 2022), va tenuto conto del fatto che l'unico, documentato atto interruttivo della prescrizione consiste nella notifica del ricorso alla convenuta, risalente al 19.1.23, sicché anche detta notifica ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti quanto alla totalità degli stessi.
Quanto al merito, le domande dei ricorrenti sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. n. 5983/2023 dr. Per_1
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ). Per_2 Persona_3
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lui percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di
2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art.
20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo i ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Contr La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.
6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa
S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del
c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre
2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716);
Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali
è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n.
90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi
e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del
c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l.
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall'Azienda (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico
e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o
a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Cont La convenuta sostiene di avere fatto fruire ai ricorrenti molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, i ricorrenti hanno negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del Contr C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha, a sua volta, provato che essi abbiano avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare Contr che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma
(già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nelle note Contr difensive all'uopo concesse, il ricorrente ha allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili.
Pertanto, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al
50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dai ricorrenti e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dagli stessi, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL
2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Contr Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , rispettivamente,
[...] Parte_4 Parte_5
delle somme di euro 1.723,48, 2.538,60, 5.177,88, 5.748,94 e 3.520,30 oltre per tutti interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione,
P.Q.M.
Contr In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore dei ricorrenti Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3
, rispettivamente e nell'ordine Parte_4 Parte_5
sopra indicato degli importi di euro 1.723,48, 2.538,60, 5.177,88, 5.748,94 e
3.520,30 oltre per ciascuno di essi interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
Contr Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidando dette spese in complessivi € 2.780,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 17.3.25
Il Giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi