Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 538/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 538 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a SICULIANA (AG), in [...] Parte_1
11/01/1971, C.F. rappresentata e difesa dagli avvo- C.F._1
cati GRILLO GIUSEPPE, PEC e GRIL- Email_1
LO NICOLÒ PEC Email_2
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in Controparte_1
data 05/12/1967, elettivamente domiciliato in Porto Empedocle nella Via
Roma n.42 presso lo studio dell'avv. TROJA LUIGI che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Sciacca
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 8 gennaio 2025 le parti conclu-
devano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 Parte_1
ha evocato in giudizio chiedendo al Tri- Controparte_1
bunale di: “Pronunciare la separazione giudiziale tra Parte_2
[... e;
2- Ritenere e dichiarare che nulla vi è Controparte_1
da disporre in ordine all'affidamento della prole;
3- Condannare
[...]
al pagamento delle spese, delle competenze e de- Controparte_1
gli onorari del presente giudizio”
Si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda relativa alla separazione personale e chiedendo la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
Preso atto dell'impossibilità di dare corso al tentativo di conciliazione tra le parti stante la mancata comparizione del resistente all'udienza ap-
positamente fissata, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto in fatto, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato nel corso della prima udienza dalla
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ricorrente.
Non vi sono ulteriori domande formulate dalle parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione,
tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_3
, nata a [...], in data [...], e
[...] [...]
, nato a SICULIANA (AG), in [...] Controparte_1
05/12/1967, i quali hanno contratto matrimonio in SICULIANA, in data
16/12/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu-
ne al n. 36, parte II serie A, Vol. dell'anno 1989;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
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