Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2023, proposto da
IZ UN CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Mariano, Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Porto Cesareo, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della nota 11/10/22, prot. n. 0028539 (successivamente ricevuta) con cui il Responsabile del V Settore del Comune di Porto Cesareo, ha rigettato l'istanza di p.d.c. 06/06/22 prot. n. 15531 (prat. n. 9860/22) , tra cui la nota 07/09/22 prot. n. 0024858, a firma del Responsabile del V Settore del suddetto Comune di Porto Cesareo, recante il preavviso di rigetto di detta istanza di p.d.c. ed ove occorra delle note 15/10/18 prot. n. 0019363 e 22/10/18 prot. 0020179 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e, nei limiti dell'interesse della ricorrente della scheda PAE relativa alla costa di Porto Cesareo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra CA IZ UN ha agito, dinanzi a questo TAR, per l’annullamento della nota proto n. 28539 dell’11.10.2022, a firma del Responsabile del Settore V – Urbanistica e S.U.E. del Comune di Porto Cesareo, avente ad oggetto “Pratica edilizia n. 9860/2022 - Istanza prot. n. 15531del 06/06/2022. Provvedimento di diniego definitivo.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione dell’art. 146 comma 5, 6,7, 8, e 9, D.lgs. n. 42/2004; violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata.
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 136, 142 e143 del D.lgs. n 42/2004.
-Eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, violazione delle linee interpretative per l’attuazione del PPTR approvate con DGR Puglia n. 2331 del 28 dicembre 2017.
In data 09.01.2023 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il Comune di Porto Cesareo e la Regione Puglia, invece, non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza pubblica del 20.05.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
La vicenda di causa inerisce il diniego opposto dal Comune di Porto Cesareo all’istanza presentato dalla ricorrente per il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ed e) del D.P.R. n. 380/2001 dell’immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Porto Cesareo, alla via Riccione, e distinto nel NCEU al fg. 27, p.lla 1637, sub 1.
In particolare, il Comune di Porto Cesareo ha denegato l’istanza per: “... la sostanziale opposizione manifestata dalla Soprintendenza in ordine a tutte le istanze di permesso di costruire per interventi di nuova costruzione e/o ampliamenti superiori al 20% del volume esistente da realizzare su terreni ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ancorché classificati nel vigente PUG come zona B (e già al 6 settembre 1985) ”
Nel caso di specie sovviene proprio un intervento avente le caratteristiche di cui al precedente punto3, in quanto la Soprintendenza dapprima con le note del 15-10-2018 e del 22-10-2018 (in copia allegate), quindi con diverse interlocuzioni intervenute tra i funzionari e gli uffici comunali - ha evidenziato che per le pratiche relative a nuove costruzioni nella fascia dei 300 metri dal mare vi sarebbe una sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 136 e all’art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 di per sé ostativa al rilascio dei permessi secondo quanto riportato nel documento di indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16-2- 2015” (quesito 7— Rif. Art. 90), e sarebbe altresì preclusiva la scheda PAE relativa alla costa di Porto Cesareo; ed inoltre, ha eccepito che nel territorio del Comune di Porto Cesareo non vi sarebbero idonee perimetrazioni delle aree escluse ex art. 142 comma 2 D.Lgs. n. 42/2004; atteso che nella deliberazione di GR n. 1702 dell’8-11-2016 recante la valutazione regionale di conformità del PUG al PPTR si era rilevato che la tavola di perimetrazione dei territori esclusi avrebbe dovuto formare oggetto di successivo provvedimento di intesa con il MIBAC Segretariato regionale ex art. 385 NTA del PPTR, intesa non ancora intervenuta.
Per tali ragioni i funzionari della Soprintendenza hanno invitato l’UTC a non rilasciare titoli edilizi in contrasto con tali principi e a segnalare quelli già rilasciati, giungendo a sollecitare altresì per questi ultimi l’adozione di provvedimenti di rigetto.
A tale complessiva impostazione lo scrivente ufficio ha opposto che per un per un verso la eventuale sovrapposizione di vincoli ai sensi dell’art. 90 comma 6 delle NTA del PPTR non determina affatto una situazione di inedificabilità delle aree interessate allorquando comunque sussistano le esclusioni di cui all’art. 142, comma 2 D.Lgs. n. 42/2004, per altro verso che la perimetrazione operata dall’Amministrazione comunale in sede di presa d’atto della conformità del PUG al PPTR ha natura meramente ricognitiva di aree che sono già escluse ex lege dall’applicazione delle prescrizioni di inedificabilità rivenienti dal D.Lgs. n. 42/2004, sicché per tali aree non occorre una preventiva intesa con il MIBAC Segretariato regionale ”,
E tuttavia nel descritto quadro di riferimento l’ufficio è dell’avviso che a fronte della ferma opposizione della Soprintendenza, che ravvisa ipotesi di stridente contrasto con le norme paesaggistiche nelle fattispecie in esame, non vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di costruire …”.
Ebbene, la questione dei limiti di edificabilità su terreni - quale quello dell’attuale ricorrente - ricadenti nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia, classificati come zona B nel vigente PUG, è stata sottoposta più volte all’attenzione tanto di questo T.A.R. che del Consiglio di Stato.
In particolare, il Supremo Organo di giustizia amministrativa, con la recente sentenza, sezione IV, del 28.6.2023, n. 6316 ha avuto modo di precisare che: “ del sistema di norme del PPTR citate è possibile un’interpretazione diversa da quelle sin qui esposte, la quale ritiene che l’art. 90 comma 3 NTA non sia privo di contenuto, come si è detto, ma abbia invece un significato ben preciso: quello di escludere le aree di cui all’art. 142 comma 2 d. lgs. 42/2004, ovvero, come si precisa ancora una volta, quelle classificate come zone omogenee A e B alla data indicata, dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR stesso. Si tratta di lettura senz’altro astrattamente possibile, perché coerente con il principio logico, prima che giuridico, secondo il quale una norma va interpretata nel senso in cui essa abbia qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno.
Posta questa interpretazione del comma 3 dell’art. 90, l’inciso contenuto nell’art. 79 NTA - per cui la disciplina per esso prevista, comprendente anche le schede PAE, vale “fatto salvo” quanto previsto dall’art. 90 stesso- starebbe a significare che le esclusioni da esso disposte, come sopra ricostruite, si applicano anche alle schede PAE, ovvero che esse non sono direttamente applicabili alle aree classificate come A e B.
Nell’incertezza fra le due interpretazioni possibili, più o meno restrittiva, ad avviso del Collegio va allora scelta l’interpretazione che conduce al risultato più liberale, ovvero quella appena esposta, che riassumendo esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le comprenda,
Ciò non significa, come è evidente, consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca.
Come è ovvio starà poi alla Regione -nell’esercizio della propria autonomia e delle scelte, anche politiche, da essa consentite- decidere se attivare la procedura di revisione del PPTR già delineata nella delibera 1065/2019 -che come detto non risulta abbia avuto ad oggi un seguito concreto- e decidere in quella sede, o in altra sede competente, se e in che limiti stabilire vincoli di inedificabilità più estesi e intensi, ma con l’onere di affermarli in modo esplicito, e salvo come è naturale il sindacato di legittimità sull’atto relativo. (parti 23-27 sentenza: Cons. St.sez. IV, 28.6.2023, n. 6316).
Le medesime considerazioni valgono per il caso in esame con la conseguenza che l’area di proprietà della ricorrente sfugge alle previsioni generali di inedificabilità assoluta, ferma restante la verifica in concreto in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle note della Soprintendenza del 2018 – richiamate, in parte motiva, nel gravato diniego - non potendo le stesse assurgere a diniego di autorizzazione paesaggistica.
Le note predette, infatti, non contengono statuizioni specifiche e dettagliate, né risultano dirette a disciplinare specifici procedimenti (tanto meno quello in esame).
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del diniego gravato.
Le spese, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO