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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 03.4.2025 N. 320/2023 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(PIVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Vorano Pec: Email_1
-Ricorrente- contro (C.F. ) con l'avv. Filippo Rizzi CP_1 C.F._1
Pec: Email_2
-Resistente - Oggetto: risarcimento danno
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1.1. Con ricorso datato 17.5.2023 e depositato telematicamente la società ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
Nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della responsabilità del sig. CP_1 condannarlo al pagamento della somma di euro euro 21.896.16 o alla diversa maggiore o minore ritenuta di
Giustizia;
***** 1.2. La ricorrente espone, a sostegno del ricorso, di aver assunto in data CP_1
28.09.2020, con la qualifica di impiegato I° livello, CCNL Metalmeccanico artigiano, con mansioni Responsabile tecnico cantiere e supporto tecnico per l'ufficio con funzioni commerciali (doc. 2 e 3 - ricorso).
1.3. Il lavoratore, contestualmente, aveva sottoscritto un patto di stabilità: a fronte del pagamento di corrispettivo da parte datoriale, sarebbe stato vincolato a una penale ammontante (nel caso di specie) ad euro 14.400 qualora lo stesso avesse receduto dal contratto di lavoro entro il secondo anno di lavoro, ovvero entro il 31 dicembre 2022.
1.4. In data 14.10.2021 il resistente, alla guida del veicolo aziendale che aveva in dotazione, aveva provocato, per propria colpa, un incidente stradale, tamponando un'autovettura: del predetto sinistro veniva redatta contestazione amichevole, e in conseguenza del sinistro stesso, l'autovettura aziendale subiva danni per euro 26989,70 oltre iva, come risultante dal preventivo datato 21 ottobre 2021 (doc.4-5-6 ricorso).
1.5. In considerazione dell'entità del danno subito, risultava più conveniente per la società acquistare un nuovo automezzo.
1.6. Tale acquisto veniva perfezionato mediante un contratto di leasing per l'importo complessivo di euro 16.169,79; somma a cui dovevano sommarsi ulteriori importi: euro 860 per spese di istruzione della pratica (doc.6 – ricorso ) ed euro 237,90 per dotare il mezzo di scritte pubblicizzanti la ditta, come quelle presenti sul veicolo dismesso perché, appunto, gravemente incidentato (doc.
7 - ricorso).
1.7. La ricorrente aggiunge che, nel tempo intercorrente tra l'elaborazione del preventivo e l'acquisto del nuovo automezzo, per fare fronte alle necessità aziendali, aveva dovuto ricorrere a due contratti di noleggio: il costo ammontava, per 30 giorni, ad euro 615,56
(doc.8) e per ulteriori 6 ad euro 167,04 (doc.9) e per i primi 4 giorni dal sinistro, quando l'auto era ferma in officina per la redazione del preventivo di riparazione aveva dovuto ricorrere ad “auto sostitutiva” il cui contributo ammontava ad euro 200 (doc.10 - ricorso).
1.8. La società precisa inoltre che l'assicurazione le aveva riconosciuto l'importo di euro
6.210 a titolo di indennizzo per il sinistro subito, in virtù di apposita polizza assicurativa stipulata dalla stessa (doc.11 - ricorso)
1.8. La successiva rivendita del mezzo incidentato consentiva infine alla società di recuperare l'ulteriore importo di euro 300 (doc.12 - ricorso).
Pag. 2 di 11 1.9. La ricorrente prosegue la narrazione ricordando che, in data 29.10.2021, sempre alla guida di un mezzo aziendale, il resistente non rispettando i limiti derivanti da una zona a traffico limitato, subiva multa per euro 77,80 e che essa era stata pagata dalla ricorrente
(doc.13 - ricorso).
1.10. In data 27.11.2021 il sig. causava, per propria colpa, un ulteriore incidente alla CP_1 guida del mezzo aziendale danneggiando, per non aver rispettato una precedenza, un altro veicolo (doc.14 - ricorso).
1.11. A ciò aggiunge che in data 20 e 21 dicembre 2021, utilizzando la scheda carburante aziendale, senza alcuna autorizzazione, il aveva acquistato per la propria vettura CP_1 euro 90 e 90 di gasolio (doc.15 – ricorso).
1.12. In data 6.7.2022 la società datrice di lavoro inviava al dipendente una richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del comportamento del lavoratore, e ciò per euro 10.380,19, richiesta rimasta tuttavia senza effetto.
1.13. Il 3.11.2022 il sig. si dimetteva adducendo una giusta causa. CP_1
1.14. Contestando la sussistenza della giusta causa, la società sollecitata il sig. al CP_1 pagamento dell'importo previsto dal patto di stabilità in ragione della sua violazione, ancora una volta senza alcun esito.
1.15. decideva pertanto di emettere una busta paga negativa, per euro Parte_1
9.898,07, addebitando tali oneri all'ex dipendente in parziale compensazione tra le rispettive spettanze (doc.18 - ricorso).
1.16. La predetta società ha così deciso di agire in giudizio, per recuperare il proprio credito nei confronti del lavoratore, pari a euro 11.998.09, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla condotta negligente del lavoratore stesso, e ad euro 9.898,07 per l'inadempimento al patto di stabilità (da cui si erano detratti i crediti di fine rapporto dell'ex dipendente); tutto ciò per importo complessivo residuo, a favore della datrice di lavoro, di euro 21.896.16.
*****
1.17. Radicato il contraddittorio, all'udienza del. 12.10.2023 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice prendeva atto della mancata costituzione e comparizione in udienza del convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, e ne dichiarava la contumacia.
1.18. A scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva le istanze istruttorie di parte ricorrente, coma da ordinanza emessa.
Pag. 3 di 11 1.19. Con comparsa depositata in data 8.1.2024 si costituiva tardivamente in CP_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 6.5.2024 il convenuto si costituiva a mezzo di nuovo difensore.
1.20. Assunte le prove ammesse all'udienza del 7.5.2024, il convenuto con note scritte presentate in vista della successiva udienza del 7.2.2025, contestava le pretese azionate dalla datrice di lavoro, e ribadiva la sussistenza della giusta causa delle dimissioni dal medesimo rassegnate, sostenendo che la datrice di lavoro avesse omesso il pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore in relazione a ottobre 2022 illegittimamente trattenendo dai compensi somme ad essa non spettanti.
1.21. Al riguardo, il lavoratore sottolinea come non possa essergli imputata alcuna responsabilità in relazione ai sinistri occorsi alla guida del mezzo che aveva in dotazione, come dimostrerebbe l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione.
1.22. In considerazione della giusta causa di recesso nessuna somma spetterebbe alla società in relazione al patto di stabilità.
1.23. Contesta infine in quanto non provate le altre domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
******
1.24. Esaurita l'istruttoria, il giudice ritenendo la causa matura per la decisione fissa udienza di discussione con termine per note.
******
2. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e deve essere accolta per Parte_1 le seguenti motivazioni.
******
2.1. Prima di tutto deve essere osservato che il resistente si costituiva in giudizio in data
8.01.2024 senza contestare specificatamente il contenuto del ricorso e senza prendere posizione in modo preciso nei confronti dei fatti affermati dalla ricorrente.
2.2. Il lavoratore si è limitato infatti a esporre che il ricorso è stato “notificato senza che lo stesso gli sia stato comunicato”, ma che “tuttavia quanto dedotto da parte avversa va negato nella realtà dei fatti
e della qualifica della causa petendi e del petitum. Nei limiti della verifica di cui al punto 1, allo stato si riserva ogni deduzione e argomentazione e si chiede allo stato che il ricorso sia respinto in ogni parte e capo e
Pag. 4 di 11 si chiede altresì che in fissanda udienza sia consentita la audizione del convenuto e (quanto meno) la discussione orale”.
2.3. In virtù del principio racchiuso nell'art. 115 c.p.c. la tardiva costituzione e la generica contestazione dei fatti posti alla base delle domande azionate fa sì che gli stessi siano da ritenersi non contestati, e quindi suscettibili di essere posti, da parte del giudice, a fondamento della decisione.
2.4. Ciò premesso, va detto che le pretese risarcitorie, e per gli altri titoli indicati nel ricorso, azionate da parte ricorrente sono da ritenersi comunque provate sulla base della documentazione da essa prodotta e dell'istruttoria di causa.
2.5. Quanto al sinistro provocato dal alla guida dell'automezzo aziendale, lo stesso è CP_1 documentato dai verbali di contestazione amichevole di incidente e dagli altri documenti versati in atti dalla ricorrente.
2.6. In sede di prova testimoniale inoltre la teste impiegata degli uffici Testimone_1 tecnici;
sui capitoli ammessi di cui al ricorso introduttivo ha dichiarato:
“Sul 3) non so dire;
so che il sig. doveva stare in ufficio e utilizzava anche i mezzi aziendali per CP_1 andare in cantiere, non so quale automezzo di specifico;
Sul 4) posso dire che vedevo arrivare il sig. in azienda tutti i giorni con l'auto aziendale che gli era CP_1 stata assegnata;
non ricordo esattamente il modello;
ADR; attualmente sono a disposizione della società come mezzi aziendali 4 furgoni e 1 doblò; Sul 5) non so dire, non me ne occupavo;
Sul 6) non so;
Sul 7) non so: ADR: non ricordo quando il ha restituito il mezzo aziendale”. CP_1
2.7. La teste ha riferito che “l'edificio della nostra abitazione è attaccato a quello Testimone_2 dell'azienda; io non sono dipendente della società, ho una mia attività di commercio ambulante, ma vado in azienda tutti i pomeriggi sono responsabile del controllo di gestione, vado a controllare i bilanci e la contabilità, questo dal 2000 circa;
la mattina svolgo la mia attività di commercio ambulante;
conosco il sig.
lo vedevo tutti i giorni, era il responsabile tecnico dell'azienda con funzione anche CP_1 commerciale e utilizzava gli automezzi aziendali”.
Pag. 5 di 11 2.8. La stessa testimone sentita sui capitoli del ricorso ha dichiarato:
“Sul 3) confermo la circostanza, l'automezzo in questione era stato preso a noleggio perché il precedente era inutilizzabile a seguito dell'incidente; era stato assegnato al sig. il periodo era quello;
CP_1
Sul 4) il sig. utilizzava sempre l'automezzo, tutti i giorni, lo usava per venire al lavoro e per andare CP_1
a casa;
ADR: lo vedevo perché, come ho detto, l'azienda è attaccata alla abitazione dove vivo e io sono presente i pomeriggi, ma anche tutto il giorno, il Lunedì e il Venerdì, quando non svolgo la mia attività di commercio ambulante;
Sul 5) confermo la circostanza;
lo so perché, facendo il controllo della contabilità, ho visto la documentazione, ho visto gli scontrini firmati e ho chiesto spiegazioni all'impiegata amministrativa, sig.ra
ai primi del 2022; lei mi ha riferito che il sig. aveva preso le tessere aziendali;
il sig. Tes_3 CP_1 aveva preso la tessera aziendale e aveva acquistato il carburante presso il rivenditore Tamoil sito a CP_1
Bagnolo San Vito, per 180 €; preciso che ha utilizzato la tessera aziendale per fare due rifornimenti, per le due auto personali, mi pare che siano una jeep e una familiare, per € 90 di ciascuno dei due rifornimenti:
ADR: ho chiesto all'impiegata come mai avesse consegnato la tessera aziendale al sig. e lei mi ha CP_1 detto che non ci aveva pensato, ma la situazione era molto ambigua e poco chiara;
ogni tessera ha il numero di targa del mezzo indicato e la tessera consegnata al dall'impiegata portava la targa di un furgone CP_1 della società;
Sul 6) confermo, come ho detto si tratta di due acquisti per i due automezzi di proprietà del sig. CP_1
Sul 7) l'acquisto non era stato in alcun modo autorizzato. ADR: dopo l'incidente del 14.10.2021 al sig.
è stata assegnata l'autovettura Fiat 312, presa a noleggio;
preciso che, nel dicembre del 2021 è stato CP_1 preso a noleggio un altro mezzo che gli è stato assegnato e che, subito dopo, il sig. ha avuto un altro CP_1 incidente, in quel caso non era sua la responsabilità”.
2.9. Risulta quindi ampiamente provato in corso di causa che il avesse utilizzato il CP_1 veicolo aziendale e che alla guida di esso avesse causato un incidente con propria responsabilità.
2.10. Quanto ai danni subiti dalla vettura, essi sono rappresentati dai documenti in atti, non contestati, dai quali si desume che la stima operata dalla ricorrente risulta congrua in relazione alla tipologia di veicolo e ai valori di mercato, al pari delle altre spese sostenute
Pag. 6 di 11 dalla stessa datrice di lavoro per sopperire alla mancata utilizzabilità di tale veicolo per il periodo necessario alla sostituzione dello stesso.
2.11. A nulla rileva la circostanza che la stessa datrice di lavoro abbia, in occasione dell'incidente, beneficiato di una polizza assicurativa, dal momento che l'indennizzo ricevuto è stato detratto dalle somme complessivamente richieste al lavoratore a titolo di risarcimento del danno.
2.12. Provati sono anche i crediti della società per le contravvenzioni riportate dal lavoratore e gli indebiti rifornimenti di carburante.
2.13. Essi, oltre a non essere stati contestati e da ritenersi quindi pacifici, risultano confermati dai documenti prodotti (cfr. doc. 13 ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni.
2.14. Sotto tale profilo, è vero che la teste sopra citata è moglie del titolare Tes_2 dell'azienda datrice di lavoro in regime di separazione dei beni.
2.15. E' anche vero, peraltro, che le sue dichiarazioni non per questo sono da reputarsi inattendibili, posto che esse, da un lato, appaiono precise, logiche e dotate di coerenza intrinseca, dall'altro sono supportate da altrettanto precisi riscontri, desumibili dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dall'altro testimone escusso, mai in contraddizione con le prime, per quanto più generiche su alcuni punti, anche in virtù della posizione ricoperta in azienda.
2.16. Risulta quindi giustificata sia nell' an che nel quantum la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente per i suddetti titoli nei confronti di CP_1
******
2.17. Quanto alle somme richieste dalla datrice di lavoro nei confronti del resistente per la violazione del patto di stabilità da parte di quest'ultimo, esse risultano conformi alle previsioni contrattuali e alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro fra le parti, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giusta causa di recesso da parte del lavoratore.
2.18. Innanzitutto, va osservato, al riguardo, che, all'atto del recesso, il lavoratore indicava genericamente un'ampia serie di ragioni, dalla presunta violazione della “privacy” al mancato pagamento della retribuzione, senza peraltro menzionare alcun fatto concreto e
Pag. 7 di 11 specifico a sostegno di tali affermazioni, e ciò non solo nella lettera di dimissioni ma anche in sede di costituzione in giudizio, dove nulla rappresenta, come sopra evidenziato, a confutazione delle domande della ricorrente.
2.19. Solo nelle note conclusive fa riferimento a presunti inadempimenti di parte datoriale in relazione all'ultima busta paga.
2.20. Anche qui, peraltro, le deduzioni del lavoratore risultano tardive, molto generiche e prive di qualsiasi riscontro concreto, posto che mai il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, prima del recesso, aveva contestato mancati pagamenti della retribuzione, e posto che le somme delle quali la datrice di lavoro aveva chiesto al dipendente il risarcimento risultavano da quest'ultimo effettivamente dovute alla società per i motivi sopra rappresentati. Non a caso, le dimissioni del lavoratore sono state formalizzante a novembre
2022, ossia poco tempo dopo che la società datrice di lavoro aveva chiesto al medesimo lavoratore il ristoro dei danni da lui causati con l'incidente da lui provocato.
2.21. Non sussistendo giusta causa di recesso, le dimissioni presentate dal lavoratore in data
3.11.2022 si pongono in evidente violazione della clausola di durata minima garantita (o patto di stabilità) sottoscritta dalle parti unitamente al contratto di lavoro datato 28.9.2020
(doc.
1 - ricorso).
2.22. Tale patto ha durata di 36 mesi decorrenti dal 01.01.2021.
2.23. E' previsto e disciplinato a tal fine un corrispettivo ad hoc a favore del lavoratore, in misura crescente, per tutta la durata del vincolo (ammontante in totale a euro 13.000,00 su
36 mesi), nonché un obbligo di risarcimento a carico del lavoratore stesso in caso di recesso anticipato senza giusta causa. Risarcimento determinato in euro 4.800,00, se il recesso è esercitato entro il primo anno, euro 14.400,00, entro il secondo, euro 24.000,00, entro il terzo anno.
2.24. Quanto all'introduzione di simili pattuizioni nell'ambito del contrato di lavoro, le stesse sono state ritenute generalmente legittime da parte della giurisprudenza: “in tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un
Pag. 8 di 11 corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 14457 del 09/06/2017 (Rv. 644545 - 01)).
2.25. Nel caso di specie, la clausola sottoscritta dalle parti rispetta le condizioni indicate dalla giurisprudenza, essendo il vincolo giustificato dalla natura del rapporto di lavoro, limitato nel tempo e accompagnato dalla corresponsione, da parte del datore di lavoro e a favore del lavoratore, di un compenso adeguato.
2.26. Parimenti legittima ed efficace è da ritenersi la penale contrattuale a carico del lavoratore prevista nel contratto attraverso il richiamo all'art. 1382 c.c.: essa appare coerente con il corrispondente impegno del datore di lavoratore di ricompensare con un'apposita voce retributiva il dipendente gravato dal vincolo, e gli importi rispettivamente a carico delle parti sono tra loro omogenei e sinallagmaticamente equilibrati (di fatto, il lavoratore in caso di violazione del patto si troverebbe a dover restituire una somma pari a circa il doppio di quella percepita in ragione del patto stesso).
2.27. Si ritiene pertanto fondata, nel caso di specie, la pretesa della società datrice di ottenere dal resistente, a causa del recesso anticipato senza giusta causa, l'importo pari a quello contemplato nel contratto, ossia euro 14.400,00, essendo le dimissioni avvenute nel secondo anno.
2.28. Da tale importo la società ha correttamente detratto, compensandole nei limiti della concorrenza, le somme spettanti al lavoratore in forza del rapporto di lavoro, così come risultanti dalla busta paga, e addebitando al lavoratore la differenza pari a euro 9.898,07.
2.29. Per le ragioni sopra esposte tale importo non appare manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 1384 c.c. risultando coerente con le somme percepite dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo.
******
3. Conclusioni
Pag. 9 di 11 3.1. Alla luce di quanto sopra osservato, si deve ritenere accertato il diritto della ricorrente a ottenere dal lavoratore il risarcimento dei danni causati al datore di lavoro per effetto della condotta negligente o dell'incuria tenuta dal lavoratore stesso nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dato che quest'ultimo si è reso responsabile di un incidente con propria colpa mentre era alla guida del mezzo aziendale in dotazione e di altri comportamenti scorretti, evidenziati nel ricorso.
3.2. Tali danni sono stati correttamente quantificati dalla ricorrente stessa secondo i criteri sanciti dagli art. 1218 e 1223 e ss. c.c., con riferimento alle spese per la riparazione / sostituzione del veicolo incidentato e a quelle accessorie e consequenziali, da essa puntualmente documentate in atti (e precisamente in euro 10.380,19, ritenendo in proposito condivisibile la quantificazione racchiusa nella lettera inviata al lavoratore con data 6.7.2022).
3.3. E' parimenti accertato il diritto della ricorrente a ottenere dal lavoratore il risarcimento per le sanzioni amministrative in cui era incorso mentre conduceva il mezzo aziendale e addebitate alla società proprietaria del mezzo stesso, nella misura indicata in atti nella misura di euro 77,80.
3.4. Lo stesso dovrà inoltre restituire la somma di euro 180,00 per gli indebiti acquisti di carburante, risultando anche tale pretesa della ricorrente provata all'esito dell'istruttoria di causa.
3.5. Da ultimo, la società ricorrente ha diritto di ottenere dal lavoratore convenuto la corresponsione della somma prevista dalla penale contrattuale per il recesso in violazione della clausola contrattuale di durata minima, nella misura indicata nel paragrafo precedente.
3.6. Dovrà pertanto essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, per i titoli indicati nel ricorso, della somma complessiva di euro 20.458,26.
3.7. Non meritano invece accoglimento le eccezioni e le difese svolte dal lavoratore, per i motivi sopra evidenziati.
*****
Pag. 10 di 11 3.8. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il lavoratore convenuto deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
3.9. La natura della controversia rende opportuno fissare in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
3.10. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
conseguentemente, accertata la responsabilità di per gli illeciti al CP_1 medesimo attribuiti, condanna quest'ultimo al pagamento, a favore di parte ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, della somma complessiva di euro 20.458,26;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.750,00, oltre a rimborso CU per € 118,50, spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Mantova, 3.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(PIVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Vorano Pec: Email_1
-Ricorrente- contro (C.F. ) con l'avv. Filippo Rizzi CP_1 C.F._1
Pec: Email_2
-Resistente - Oggetto: risarcimento danno
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1.1. Con ricorso datato 17.5.2023 e depositato telematicamente la società ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
Nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della responsabilità del sig. CP_1 condannarlo al pagamento della somma di euro euro 21.896.16 o alla diversa maggiore o minore ritenuta di
Giustizia;
***** 1.2. La ricorrente espone, a sostegno del ricorso, di aver assunto in data CP_1
28.09.2020, con la qualifica di impiegato I° livello, CCNL Metalmeccanico artigiano, con mansioni Responsabile tecnico cantiere e supporto tecnico per l'ufficio con funzioni commerciali (doc. 2 e 3 - ricorso).
1.3. Il lavoratore, contestualmente, aveva sottoscritto un patto di stabilità: a fronte del pagamento di corrispettivo da parte datoriale, sarebbe stato vincolato a una penale ammontante (nel caso di specie) ad euro 14.400 qualora lo stesso avesse receduto dal contratto di lavoro entro il secondo anno di lavoro, ovvero entro il 31 dicembre 2022.
1.4. In data 14.10.2021 il resistente, alla guida del veicolo aziendale che aveva in dotazione, aveva provocato, per propria colpa, un incidente stradale, tamponando un'autovettura: del predetto sinistro veniva redatta contestazione amichevole, e in conseguenza del sinistro stesso, l'autovettura aziendale subiva danni per euro 26989,70 oltre iva, come risultante dal preventivo datato 21 ottobre 2021 (doc.4-5-6 ricorso).
1.5. In considerazione dell'entità del danno subito, risultava più conveniente per la società acquistare un nuovo automezzo.
1.6. Tale acquisto veniva perfezionato mediante un contratto di leasing per l'importo complessivo di euro 16.169,79; somma a cui dovevano sommarsi ulteriori importi: euro 860 per spese di istruzione della pratica (doc.6 – ricorso ) ed euro 237,90 per dotare il mezzo di scritte pubblicizzanti la ditta, come quelle presenti sul veicolo dismesso perché, appunto, gravemente incidentato (doc.
7 - ricorso).
1.7. La ricorrente aggiunge che, nel tempo intercorrente tra l'elaborazione del preventivo e l'acquisto del nuovo automezzo, per fare fronte alle necessità aziendali, aveva dovuto ricorrere a due contratti di noleggio: il costo ammontava, per 30 giorni, ad euro 615,56
(doc.8) e per ulteriori 6 ad euro 167,04 (doc.9) e per i primi 4 giorni dal sinistro, quando l'auto era ferma in officina per la redazione del preventivo di riparazione aveva dovuto ricorrere ad “auto sostitutiva” il cui contributo ammontava ad euro 200 (doc.10 - ricorso).
1.8. La società precisa inoltre che l'assicurazione le aveva riconosciuto l'importo di euro
6.210 a titolo di indennizzo per il sinistro subito, in virtù di apposita polizza assicurativa stipulata dalla stessa (doc.11 - ricorso)
1.8. La successiva rivendita del mezzo incidentato consentiva infine alla società di recuperare l'ulteriore importo di euro 300 (doc.12 - ricorso).
Pag. 2 di 11 1.9. La ricorrente prosegue la narrazione ricordando che, in data 29.10.2021, sempre alla guida di un mezzo aziendale, il resistente non rispettando i limiti derivanti da una zona a traffico limitato, subiva multa per euro 77,80 e che essa era stata pagata dalla ricorrente
(doc.13 - ricorso).
1.10. In data 27.11.2021 il sig. causava, per propria colpa, un ulteriore incidente alla CP_1 guida del mezzo aziendale danneggiando, per non aver rispettato una precedenza, un altro veicolo (doc.14 - ricorso).
1.11. A ciò aggiunge che in data 20 e 21 dicembre 2021, utilizzando la scheda carburante aziendale, senza alcuna autorizzazione, il aveva acquistato per la propria vettura CP_1 euro 90 e 90 di gasolio (doc.15 – ricorso).
1.12. In data 6.7.2022 la società datrice di lavoro inviava al dipendente una richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del comportamento del lavoratore, e ciò per euro 10.380,19, richiesta rimasta tuttavia senza effetto.
1.13. Il 3.11.2022 il sig. si dimetteva adducendo una giusta causa. CP_1
1.14. Contestando la sussistenza della giusta causa, la società sollecitata il sig. al CP_1 pagamento dell'importo previsto dal patto di stabilità in ragione della sua violazione, ancora una volta senza alcun esito.
1.15. decideva pertanto di emettere una busta paga negativa, per euro Parte_1
9.898,07, addebitando tali oneri all'ex dipendente in parziale compensazione tra le rispettive spettanze (doc.18 - ricorso).
1.16. La predetta società ha così deciso di agire in giudizio, per recuperare il proprio credito nei confronti del lavoratore, pari a euro 11.998.09, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla condotta negligente del lavoratore stesso, e ad euro 9.898,07 per l'inadempimento al patto di stabilità (da cui si erano detratti i crediti di fine rapporto dell'ex dipendente); tutto ciò per importo complessivo residuo, a favore della datrice di lavoro, di euro 21.896.16.
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1.17. Radicato il contraddittorio, all'udienza del. 12.10.2023 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice prendeva atto della mancata costituzione e comparizione in udienza del convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, e ne dichiarava la contumacia.
1.18. A scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva le istanze istruttorie di parte ricorrente, coma da ordinanza emessa.
Pag. 3 di 11 1.19. Con comparsa depositata in data 8.1.2024 si costituiva tardivamente in CP_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 6.5.2024 il convenuto si costituiva a mezzo di nuovo difensore.
1.20. Assunte le prove ammesse all'udienza del 7.5.2024, il convenuto con note scritte presentate in vista della successiva udienza del 7.2.2025, contestava le pretese azionate dalla datrice di lavoro, e ribadiva la sussistenza della giusta causa delle dimissioni dal medesimo rassegnate, sostenendo che la datrice di lavoro avesse omesso il pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore in relazione a ottobre 2022 illegittimamente trattenendo dai compensi somme ad essa non spettanti.
1.21. Al riguardo, il lavoratore sottolinea come non possa essergli imputata alcuna responsabilità in relazione ai sinistri occorsi alla guida del mezzo che aveva in dotazione, come dimostrerebbe l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione.
1.22. In considerazione della giusta causa di recesso nessuna somma spetterebbe alla società in relazione al patto di stabilità.
1.23. Contesta infine in quanto non provate le altre domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
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1.24. Esaurita l'istruttoria, il giudice ritenendo la causa matura per la decisione fissa udienza di discussione con termine per note.
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2. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e deve essere accolta per Parte_1 le seguenti motivazioni.
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2.1. Prima di tutto deve essere osservato che il resistente si costituiva in giudizio in data
8.01.2024 senza contestare specificatamente il contenuto del ricorso e senza prendere posizione in modo preciso nei confronti dei fatti affermati dalla ricorrente.
2.2. Il lavoratore si è limitato infatti a esporre che il ricorso è stato “notificato senza che lo stesso gli sia stato comunicato”, ma che “tuttavia quanto dedotto da parte avversa va negato nella realtà dei fatti
e della qualifica della causa petendi e del petitum. Nei limiti della verifica di cui al punto 1, allo stato si riserva ogni deduzione e argomentazione e si chiede allo stato che il ricorso sia respinto in ogni parte e capo e
Pag. 4 di 11 si chiede altresì che in fissanda udienza sia consentita la audizione del convenuto e (quanto meno) la discussione orale”.
2.3. In virtù del principio racchiuso nell'art. 115 c.p.c. la tardiva costituzione e la generica contestazione dei fatti posti alla base delle domande azionate fa sì che gli stessi siano da ritenersi non contestati, e quindi suscettibili di essere posti, da parte del giudice, a fondamento della decisione.
2.4. Ciò premesso, va detto che le pretese risarcitorie, e per gli altri titoli indicati nel ricorso, azionate da parte ricorrente sono da ritenersi comunque provate sulla base della documentazione da essa prodotta e dell'istruttoria di causa.
2.5. Quanto al sinistro provocato dal alla guida dell'automezzo aziendale, lo stesso è CP_1 documentato dai verbali di contestazione amichevole di incidente e dagli altri documenti versati in atti dalla ricorrente.
2.6. In sede di prova testimoniale inoltre la teste impiegata degli uffici Testimone_1 tecnici;
sui capitoli ammessi di cui al ricorso introduttivo ha dichiarato:
“Sul 3) non so dire;
so che il sig. doveva stare in ufficio e utilizzava anche i mezzi aziendali per CP_1 andare in cantiere, non so quale automezzo di specifico;
Sul 4) posso dire che vedevo arrivare il sig. in azienda tutti i giorni con l'auto aziendale che gli era CP_1 stata assegnata;
non ricordo esattamente il modello;
ADR; attualmente sono a disposizione della società come mezzi aziendali 4 furgoni e 1 doblò; Sul 5) non so dire, non me ne occupavo;
Sul 6) non so;
Sul 7) non so: ADR: non ricordo quando il ha restituito il mezzo aziendale”. CP_1
2.7. La teste ha riferito che “l'edificio della nostra abitazione è attaccato a quello Testimone_2 dell'azienda; io non sono dipendente della società, ho una mia attività di commercio ambulante, ma vado in azienda tutti i pomeriggi sono responsabile del controllo di gestione, vado a controllare i bilanci e la contabilità, questo dal 2000 circa;
la mattina svolgo la mia attività di commercio ambulante;
conosco il sig.
lo vedevo tutti i giorni, era il responsabile tecnico dell'azienda con funzione anche CP_1 commerciale e utilizzava gli automezzi aziendali”.
Pag. 5 di 11 2.8. La stessa testimone sentita sui capitoli del ricorso ha dichiarato:
“Sul 3) confermo la circostanza, l'automezzo in questione era stato preso a noleggio perché il precedente era inutilizzabile a seguito dell'incidente; era stato assegnato al sig. il periodo era quello;
CP_1
Sul 4) il sig. utilizzava sempre l'automezzo, tutti i giorni, lo usava per venire al lavoro e per andare CP_1
a casa;
ADR: lo vedevo perché, come ho detto, l'azienda è attaccata alla abitazione dove vivo e io sono presente i pomeriggi, ma anche tutto il giorno, il Lunedì e il Venerdì, quando non svolgo la mia attività di commercio ambulante;
Sul 5) confermo la circostanza;
lo so perché, facendo il controllo della contabilità, ho visto la documentazione, ho visto gli scontrini firmati e ho chiesto spiegazioni all'impiegata amministrativa, sig.ra
ai primi del 2022; lei mi ha riferito che il sig. aveva preso le tessere aziendali;
il sig. Tes_3 CP_1 aveva preso la tessera aziendale e aveva acquistato il carburante presso il rivenditore Tamoil sito a CP_1
Bagnolo San Vito, per 180 €; preciso che ha utilizzato la tessera aziendale per fare due rifornimenti, per le due auto personali, mi pare che siano una jeep e una familiare, per € 90 di ciascuno dei due rifornimenti:
ADR: ho chiesto all'impiegata come mai avesse consegnato la tessera aziendale al sig. e lei mi ha CP_1 detto che non ci aveva pensato, ma la situazione era molto ambigua e poco chiara;
ogni tessera ha il numero di targa del mezzo indicato e la tessera consegnata al dall'impiegata portava la targa di un furgone CP_1 della società;
Sul 6) confermo, come ho detto si tratta di due acquisti per i due automezzi di proprietà del sig. CP_1
Sul 7) l'acquisto non era stato in alcun modo autorizzato. ADR: dopo l'incidente del 14.10.2021 al sig.
è stata assegnata l'autovettura Fiat 312, presa a noleggio;
preciso che, nel dicembre del 2021 è stato CP_1 preso a noleggio un altro mezzo che gli è stato assegnato e che, subito dopo, il sig. ha avuto un altro CP_1 incidente, in quel caso non era sua la responsabilità”.
2.9. Risulta quindi ampiamente provato in corso di causa che il avesse utilizzato il CP_1 veicolo aziendale e che alla guida di esso avesse causato un incidente con propria responsabilità.
2.10. Quanto ai danni subiti dalla vettura, essi sono rappresentati dai documenti in atti, non contestati, dai quali si desume che la stima operata dalla ricorrente risulta congrua in relazione alla tipologia di veicolo e ai valori di mercato, al pari delle altre spese sostenute
Pag. 6 di 11 dalla stessa datrice di lavoro per sopperire alla mancata utilizzabilità di tale veicolo per il periodo necessario alla sostituzione dello stesso.
2.11. A nulla rileva la circostanza che la stessa datrice di lavoro abbia, in occasione dell'incidente, beneficiato di una polizza assicurativa, dal momento che l'indennizzo ricevuto è stato detratto dalle somme complessivamente richieste al lavoratore a titolo di risarcimento del danno.
2.12. Provati sono anche i crediti della società per le contravvenzioni riportate dal lavoratore e gli indebiti rifornimenti di carburante.
2.13. Essi, oltre a non essere stati contestati e da ritenersi quindi pacifici, risultano confermati dai documenti prodotti (cfr. doc. 13 ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni.
2.14. Sotto tale profilo, è vero che la teste sopra citata è moglie del titolare Tes_2 dell'azienda datrice di lavoro in regime di separazione dei beni.
2.15. E' anche vero, peraltro, che le sue dichiarazioni non per questo sono da reputarsi inattendibili, posto che esse, da un lato, appaiono precise, logiche e dotate di coerenza intrinseca, dall'altro sono supportate da altrettanto precisi riscontri, desumibili dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dall'altro testimone escusso, mai in contraddizione con le prime, per quanto più generiche su alcuni punti, anche in virtù della posizione ricoperta in azienda.
2.16. Risulta quindi giustificata sia nell' an che nel quantum la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente per i suddetti titoli nei confronti di CP_1
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2.17. Quanto alle somme richieste dalla datrice di lavoro nei confronti del resistente per la violazione del patto di stabilità da parte di quest'ultimo, esse risultano conformi alle previsioni contrattuali e alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro fra le parti, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giusta causa di recesso da parte del lavoratore.
2.18. Innanzitutto, va osservato, al riguardo, che, all'atto del recesso, il lavoratore indicava genericamente un'ampia serie di ragioni, dalla presunta violazione della “privacy” al mancato pagamento della retribuzione, senza peraltro menzionare alcun fatto concreto e
Pag. 7 di 11 specifico a sostegno di tali affermazioni, e ciò non solo nella lettera di dimissioni ma anche in sede di costituzione in giudizio, dove nulla rappresenta, come sopra evidenziato, a confutazione delle domande della ricorrente.
2.19. Solo nelle note conclusive fa riferimento a presunti inadempimenti di parte datoriale in relazione all'ultima busta paga.
2.20. Anche qui, peraltro, le deduzioni del lavoratore risultano tardive, molto generiche e prive di qualsiasi riscontro concreto, posto che mai il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, prima del recesso, aveva contestato mancati pagamenti della retribuzione, e posto che le somme delle quali la datrice di lavoro aveva chiesto al dipendente il risarcimento risultavano da quest'ultimo effettivamente dovute alla società per i motivi sopra rappresentati. Non a caso, le dimissioni del lavoratore sono state formalizzante a novembre
2022, ossia poco tempo dopo che la società datrice di lavoro aveva chiesto al medesimo lavoratore il ristoro dei danni da lui causati con l'incidente da lui provocato.
2.21. Non sussistendo giusta causa di recesso, le dimissioni presentate dal lavoratore in data
3.11.2022 si pongono in evidente violazione della clausola di durata minima garantita (o patto di stabilità) sottoscritta dalle parti unitamente al contratto di lavoro datato 28.9.2020
(doc.
1 - ricorso).
2.22. Tale patto ha durata di 36 mesi decorrenti dal 01.01.2021.
2.23. E' previsto e disciplinato a tal fine un corrispettivo ad hoc a favore del lavoratore, in misura crescente, per tutta la durata del vincolo (ammontante in totale a euro 13.000,00 su
36 mesi), nonché un obbligo di risarcimento a carico del lavoratore stesso in caso di recesso anticipato senza giusta causa. Risarcimento determinato in euro 4.800,00, se il recesso è esercitato entro il primo anno, euro 14.400,00, entro il secondo, euro 24.000,00, entro il terzo anno.
2.24. Quanto all'introduzione di simili pattuizioni nell'ambito del contrato di lavoro, le stesse sono state ritenute generalmente legittime da parte della giurisprudenza: “in tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un
Pag. 8 di 11 corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 14457 del 09/06/2017 (Rv. 644545 - 01)).
2.25. Nel caso di specie, la clausola sottoscritta dalle parti rispetta le condizioni indicate dalla giurisprudenza, essendo il vincolo giustificato dalla natura del rapporto di lavoro, limitato nel tempo e accompagnato dalla corresponsione, da parte del datore di lavoro e a favore del lavoratore, di un compenso adeguato.
2.26. Parimenti legittima ed efficace è da ritenersi la penale contrattuale a carico del lavoratore prevista nel contratto attraverso il richiamo all'art. 1382 c.c.: essa appare coerente con il corrispondente impegno del datore di lavoratore di ricompensare con un'apposita voce retributiva il dipendente gravato dal vincolo, e gli importi rispettivamente a carico delle parti sono tra loro omogenei e sinallagmaticamente equilibrati (di fatto, il lavoratore in caso di violazione del patto si troverebbe a dover restituire una somma pari a circa il doppio di quella percepita in ragione del patto stesso).
2.27. Si ritiene pertanto fondata, nel caso di specie, la pretesa della società datrice di ottenere dal resistente, a causa del recesso anticipato senza giusta causa, l'importo pari a quello contemplato nel contratto, ossia euro 14.400,00, essendo le dimissioni avvenute nel secondo anno.
2.28. Da tale importo la società ha correttamente detratto, compensandole nei limiti della concorrenza, le somme spettanti al lavoratore in forza del rapporto di lavoro, così come risultanti dalla busta paga, e addebitando al lavoratore la differenza pari a euro 9.898,07.
2.29. Per le ragioni sopra esposte tale importo non appare manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 1384 c.c. risultando coerente con le somme percepite dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo.
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3. Conclusioni
Pag. 9 di 11 3.1. Alla luce di quanto sopra osservato, si deve ritenere accertato il diritto della ricorrente a ottenere dal lavoratore il risarcimento dei danni causati al datore di lavoro per effetto della condotta negligente o dell'incuria tenuta dal lavoratore stesso nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dato che quest'ultimo si è reso responsabile di un incidente con propria colpa mentre era alla guida del mezzo aziendale in dotazione e di altri comportamenti scorretti, evidenziati nel ricorso.
3.2. Tali danni sono stati correttamente quantificati dalla ricorrente stessa secondo i criteri sanciti dagli art. 1218 e 1223 e ss. c.c., con riferimento alle spese per la riparazione / sostituzione del veicolo incidentato e a quelle accessorie e consequenziali, da essa puntualmente documentate in atti (e precisamente in euro 10.380,19, ritenendo in proposito condivisibile la quantificazione racchiusa nella lettera inviata al lavoratore con data 6.7.2022).
3.3. E' parimenti accertato il diritto della ricorrente a ottenere dal lavoratore il risarcimento per le sanzioni amministrative in cui era incorso mentre conduceva il mezzo aziendale e addebitate alla società proprietaria del mezzo stesso, nella misura indicata in atti nella misura di euro 77,80.
3.4. Lo stesso dovrà inoltre restituire la somma di euro 180,00 per gli indebiti acquisti di carburante, risultando anche tale pretesa della ricorrente provata all'esito dell'istruttoria di causa.
3.5. Da ultimo, la società ricorrente ha diritto di ottenere dal lavoratore convenuto la corresponsione della somma prevista dalla penale contrattuale per il recesso in violazione della clausola contrattuale di durata minima, nella misura indicata nel paragrafo precedente.
3.6. Dovrà pertanto essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, per i titoli indicati nel ricorso, della somma complessiva di euro 20.458,26.
3.7. Non meritano invece accoglimento le eccezioni e le difese svolte dal lavoratore, per i motivi sopra evidenziati.
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Pag. 10 di 11 3.8. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il lavoratore convenuto deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
3.9. La natura della controversia rende opportuno fissare in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
3.10. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
conseguentemente, accertata la responsabilità di per gli illeciti al CP_1 medesimo attribuiti, condanna quest'ultimo al pagamento, a favore di parte ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, della somma complessiva di euro 20.458,26;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.750,00, oltre a rimborso CU per € 118,50, spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Mantova, 3.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
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