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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 848/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 848/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
G. Marconi n. 375 presso lo studio dell'Avv. CAMPLONE ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara al Viale G. CP_1 C.F._2
Marconi n. 77 presso lo studio dell'Avv. MARINARI PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.03.2005 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 [...]
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 26, parte I, CP_1 uff. I, anno 2005, dalla cui unione nasceva la figlia nato a [...] il [...]. Persona_1
2. Con ricorso depositato il 12 marzo 2025 la chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con regolamentazione dell'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale in ordine ad affidamento, collocamento e diritto di visita, obbligo di contribuzione al mantenimento, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Costituitosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla separazione e all'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, chiedendo tuttavia disporsi a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di € 250,00, contrariamente alla somma di € 400,00 pretesa dalla ricorrente.
4. All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti in data 11.06.2025.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, come mentovato in narrativa, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
B) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivrà nell'abitazione sita in Pescara, Strada Provinciale San Silvestro n. 173/A, condotta in locazione con contratto di locazione abitativa del 25.07.2018 reg. al n. 5859 serie 3T il 26.7.2018, intestato alla Signora con un canone mensile di €500,00 e che, pertanto, resterà Parte_1 assegnata alla medesima unitamente a tutti gli arredi che la compongono e alle Parte_1
pagina 2 di 4 relative pertinenze;
la signora provvederà al pagamento del canone di locazione e Parte_1 delle spese delle utenze;
C) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile di €300,00 (€trecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente;
D) La Signora continuerà a percepire in via esclusiva l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico per la figlia e l'assegno di inclusione;
E) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
- il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia ogni volta che gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore lo consentiranno, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà della figlia;
- il padre potrà incontrare la figlia nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della sig.ra per il prelievo Parte_1
e l'accompagnamento;
- durante le vacanze natalizie, il sig. potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il CP_1 periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e, con la madre, il lunedì in albis e viceversa.
F) La signora riconosce il diritto di visita all'estero del padre e, pertanto, presta il Parte_1 consenso affinché la figlia possa recarsi in Francia a far visita al padre quando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore lo consentiranno, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà della figlia medesima, a condizione che il padre acquisti e si faccia esclusivo carico del costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Roma /Parigi e si impegni a recarsi a prendere e riportare la figlia in aeroporto a Parigi seguendo le procedure previste per i minori che viaggiano da soli, accogliendo la figlia nella propria dimora per il periodo che la stessa rimarrà in visita;
G) L'autovettura C3 Picasso TARGATA ED775NE di proprietà della Signora Parte_1 resterà sua nella piena ed esclusiva disponibilità;
pagina 3 di 4 H) Il padre dovrà comunicare alla madre con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole. Le parti reciprocamente autorizzano il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente necessario per l'espatrio della figlia minore;
Persona_1
L) Spese integralmente compensate tra le parti.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
12.03.2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Pescara il 23.03.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 26, parte I, uff. I, anno 2005) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 848/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
G. Marconi n. 375 presso lo studio dell'Avv. CAMPLONE ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara al Viale G. CP_1 C.F._2
Marconi n. 77 presso lo studio dell'Avv. MARINARI PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.03.2005 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 [...]
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 26, parte I, CP_1 uff. I, anno 2005, dalla cui unione nasceva la figlia nato a [...] il [...]. Persona_1
2. Con ricorso depositato il 12 marzo 2025 la chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con regolamentazione dell'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale in ordine ad affidamento, collocamento e diritto di visita, obbligo di contribuzione al mantenimento, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Costituitosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla separazione e all'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, chiedendo tuttavia disporsi a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di € 250,00, contrariamente alla somma di € 400,00 pretesa dalla ricorrente.
4. All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti in data 11.06.2025.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, come mentovato in narrativa, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
B) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivrà nell'abitazione sita in Pescara, Strada Provinciale San Silvestro n. 173/A, condotta in locazione con contratto di locazione abitativa del 25.07.2018 reg. al n. 5859 serie 3T il 26.7.2018, intestato alla Signora con un canone mensile di €500,00 e che, pertanto, resterà Parte_1 assegnata alla medesima unitamente a tutti gli arredi che la compongono e alle Parte_1
pagina 2 di 4 relative pertinenze;
la signora provvederà al pagamento del canone di locazione e Parte_1 delle spese delle utenze;
C) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile di €300,00 (€trecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente;
D) La Signora continuerà a percepire in via esclusiva l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico per la figlia e l'assegno di inclusione;
E) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
- il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia ogni volta che gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore lo consentiranno, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà della figlia;
- il padre potrà incontrare la figlia nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della sig.ra per il prelievo Parte_1
e l'accompagnamento;
- durante le vacanze natalizie, il sig. potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il CP_1 periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e, con la madre, il lunedì in albis e viceversa.
F) La signora riconosce il diritto di visita all'estero del padre e, pertanto, presta il Parte_1 consenso affinché la figlia possa recarsi in Francia a far visita al padre quando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore lo consentiranno, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà della figlia medesima, a condizione che il padre acquisti e si faccia esclusivo carico del costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Roma /Parigi e si impegni a recarsi a prendere e riportare la figlia in aeroporto a Parigi seguendo le procedure previste per i minori che viaggiano da soli, accogliendo la figlia nella propria dimora per il periodo che la stessa rimarrà in visita;
G) L'autovettura C3 Picasso TARGATA ED775NE di proprietà della Signora Parte_1 resterà sua nella piena ed esclusiva disponibilità;
pagina 3 di 4 H) Il padre dovrà comunicare alla madre con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole. Le parti reciprocamente autorizzano il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente necessario per l'espatrio della figlia minore;
Persona_1
L) Spese integralmente compensate tra le parti.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
12.03.2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Pescara il 23.03.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 26, parte I, uff. I, anno 2005) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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