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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 968/2024 R.G. promossa da c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Mauro
ATTORE
nei confronti di p. iva , quale procuratrice di p. iva CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Farfariello P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note di trattazione scritta in data 10.06.2025: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed
istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e,
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 2520/2023 emesso dal Tribunale di
Treviso in data 24 novembre 2023”.
Per la convenuta, come da note di trattazione scritta in data 20.06.2025: “In via
principale -accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 1 dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla. -accertare e dichiarare la
fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 2520/2023 del Tribunale di Treviso. In ogni caso -il
tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. -con vittoria di spese, diritti e
onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto n. 2520/2023, con il quale il Parte_1
Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
mandataria di (a sua volta asserita cessionaria del diritto di Controparte_3
credito di , la somma di euro 11.027,91 (oltre interessi e Controparte_4
spese) sulla base del contratto di finanziamento n. 00005156831 del 25.10.2008.
L'opponente ha dedotto:
- il difetto di prova della dedotta cessione del credito originariamente in titolarità
di Controparte_4
- la presenza nel contratto di clausole abusive in danno del consumatore;
- la prescrizione del diritto;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il quantum debeatur.
Tanto premesso, l'attore ha domandato la revoca del decreto opposto.
Pt_ La convenuta ha diffusamente contestato le deduzioni dell' e domandato il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 2 L'opposizione è accolta, non avendo l'attrice sostanziale assolto in modo adeguato all'onere su di sè gravante di dimostrare la titolarità del diritto di credito
de quo.
Sul punto ha dedotto che il credito restitutorio sorto dal contratto di CP_1
finanziamento sarebbe stato ceduto, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999, da a e da questa a Controparte_4 Parte_2 CP_3
[...]
Ed ha prodotto in giudizio i due avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, le rispettive raccomandate con le quali le cessionarie avevano comunicato al debitore la cessione del credito e chiesto il pagamento del dovuto nonché la dichiarazione di di “conferma” della cessione del Parte_2
credito in favore di CP_1
Questa documentazione non è sufficiente a dimostrare la “prima” cessione del credito.
Va qui ribadito quanto osservato dalla consivisibile giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 17944/2023).
In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 3 sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati.
In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi,
quale indizio.
Applicando siffatti principi al caso di specie, risulta chiaro che l'avviso di pubblicazione in G.U. della cessione del credito di in favore di Controparte_4
(asserita dante causa di , seppure rilevante ai Parte_2 Controparte_3
fini della notificazione al ceduto della cessione del credito (avendo la stessa efficacia della notifica a mezzo raccomandata prodotta in giudizio), non dimostra l'esistenza del contratto fra le parti.
Tanto più che la pubblicazione risulta curata non dall'originaria creditrice, ma dalla stessa pretesa cessionaria, e che difettano ulteriori elementi che consentano di valutarla in via indiziaria.
Ciò posto, non è possibile attribuire valore nemmeno alla dichiarazione di conferma della “seconda” cessione in favore di in quanto resa Controparte_3
da soggetto la cui legittimazione non è stata dimostrata. Parte_2
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 4 In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è revocato.
L'opposta è condannata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del decreto medesimo (Cass. ord. n. 33174/2023).
Le spese processuali sseguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi quanto alle fasi di studio,
introduttiva e minimi quanto alla fase decisoria e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2520/2023 del 27.11.2023, opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'attore opponente,
delle spese procssuali che liquida in euro 118,50 per anticipazioni e in euro
3.387,00 per compenso oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 30 giugno 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 5 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 giugno 2025, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 968/2024 R.G. promossa da c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Mauro
ATTORE
nei confronti di p. iva , quale procuratrice di p. iva CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Farfariello P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note di trattazione scritta in data 10.06.2025: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed
istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e,
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 2520/2023 emesso dal Tribunale di
Treviso in data 24 novembre 2023”.
Per la convenuta, come da note di trattazione scritta in data 20.06.2025: “In via
principale -accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 1 dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla. -accertare e dichiarare la
fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 2520/2023 del Tribunale di Treviso. In ogni caso -il
tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. -con vittoria di spese, diritti e
onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto n. 2520/2023, con il quale il Parte_1
Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
mandataria di (a sua volta asserita cessionaria del diritto di Controparte_3
credito di , la somma di euro 11.027,91 (oltre interessi e Controparte_4
spese) sulla base del contratto di finanziamento n. 00005156831 del 25.10.2008.
L'opponente ha dedotto:
- il difetto di prova della dedotta cessione del credito originariamente in titolarità
di Controparte_4
- la presenza nel contratto di clausole abusive in danno del consumatore;
- la prescrizione del diritto;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il quantum debeatur.
Tanto premesso, l'attore ha domandato la revoca del decreto opposto.
Pt_ La convenuta ha diffusamente contestato le deduzioni dell' e domandato il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 2 L'opposizione è accolta, non avendo l'attrice sostanziale assolto in modo adeguato all'onere su di sè gravante di dimostrare la titolarità del diritto di credito
de quo.
Sul punto ha dedotto che il credito restitutorio sorto dal contratto di CP_1
finanziamento sarebbe stato ceduto, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999, da a e da questa a Controparte_4 Parte_2 CP_3
[...]
Ed ha prodotto in giudizio i due avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, le rispettive raccomandate con le quali le cessionarie avevano comunicato al debitore la cessione del credito e chiesto il pagamento del dovuto nonché la dichiarazione di di “conferma” della cessione del Parte_2
credito in favore di CP_1
Questa documentazione non è sufficiente a dimostrare la “prima” cessione del credito.
Va qui ribadito quanto osservato dalla consivisibile giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 17944/2023).
In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 3 sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati.
In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi,
quale indizio.
Applicando siffatti principi al caso di specie, risulta chiaro che l'avviso di pubblicazione in G.U. della cessione del credito di in favore di Controparte_4
(asserita dante causa di , seppure rilevante ai Parte_2 Controparte_3
fini della notificazione al ceduto della cessione del credito (avendo la stessa efficacia della notifica a mezzo raccomandata prodotta in giudizio), non dimostra l'esistenza del contratto fra le parti.
Tanto più che la pubblicazione risulta curata non dall'originaria creditrice, ma dalla stessa pretesa cessionaria, e che difettano ulteriori elementi che consentano di valutarla in via indiziaria.
Ciò posto, non è possibile attribuire valore nemmeno alla dichiarazione di conferma della “seconda” cessione in favore di in quanto resa Controparte_3
da soggetto la cui legittimazione non è stata dimostrata. Parte_2
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 4 In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è revocato.
L'opposta è condannata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del decreto medesimo (Cass. ord. n. 33174/2023).
Le spese processuali sseguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi quanto alle fasi di studio,
introduttiva e minimi quanto alla fase decisoria e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2520/2023 del 27.11.2023, opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'attore opponente,
delle spese procssuali che liquida in euro 118,50 per anticipazioni e in euro
3.387,00 per compenso oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 30 giugno 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 5 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 968/2024 r.g. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 giugno 2025, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.