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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile
in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 80-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(CF ) in persona del liquidatore, con sede in Torino (TO), c.so
[...] P.IVA_1
Unione Sovietica n.115, società operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato: che il tentativo di notifica a mezzo PEC del ricorso a cura della Cancelleria è andato a buon fine in data 21.02.2025 per l'udienza del 25.03.2025; che all'udienza del 25.03.2025 è comparso il procuratore della ricorrente, dando atto che il credito di costei (euro 7.692,61) è derivato dalla cessazione del rapporto di lavoro ed evidenziando, altresì, come dalla consultazione delle informazioni depositate dagli Enti interrogati (Ag. Entrate-
Riscossione ed Ag. Delle Entrate) risultino debiti per oltre 112.000 euro e ricavi annotati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 pari ad oltre 263.000 euro. Ha riferito, infine, di avere tentato senza esito il recupero forzoso del credito ed ha insistito, pertanto, per l'apertura della dichiarazione della liquidazione giudiziale: ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- La società debitrice ha un debito residuo esigibile, documentato nei confronti della ricorrente pari a euro 7.692,61 (cfr. doc. da 1 a 3 del ricorso);
- I tentativi di recupero del credito esperiti dalla ricorrente tramite pignoramenti mobiliari, uno presso la sede di Torino ed uno presso l'unità locale di Alba hanno avuto esito infruttuoso
(cfr. doc. da 4 a 6 del ricorso);
- Dalle Informazioni richieste ed ottenute presso Ag. Entrate -Riscossione risultano iscritti a ruolo debiti erariali per oltre 112 mila euro;
- Dalle Informazioni richieste ed ottenute presso Ag. Entrate risultano ricavi effettivi per l'anno
2022 pari ad oltre 263 mila euro (cfr. pag. 10 di 23 delle produzioni AdE);
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(cf ) in persona del liquidatore, con sede in Torino (TO), c.so
[...] P.IVA_1
Unione Sovietica n.115 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.6.2025 alle ore 17.00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
3 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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