Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
APPELLANTE
contro
: rappresentato e difeso dall'Avv. DE LEONARDIS DANIELE e Controparte_1
dall'Avv. PUNZI COSIMO NICOLA
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.2.2023 il Giudice del Lavoro di dichiarava cessata la CP_1
materia del contendere sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 18.7.2023 e notificato il 21.7.2023, inteso ad ottenere la condanna dell' al pagamento della somma di euro 19.117,56, (pacificamente) dovutagli in CP_1
relazione al periodo di sovrapposizione (1.3.2020 – 31.12.2022) tra NASPI ed
cedolino di novembre 2023 ha versato allo tutto quanto dovuto a titolo di Pt_1
NASPI, non solo in relazione al cennato periodo di “sovrapposizione”, ma anche per tutto il periodo successivo fino a tutto l'ottobre 2023, data in cui – circostanza altrettanto pacifica tra le parti - il beneficio dell'erogazione di tale prestazione previdenziale si esauriva).
Compensava le spese di lite tra le parti “considerato che a fronte dell'opzione esercitata dal ricorrente di pagamento della NASPI sino ad ottobre 2023, la prestazione richiesta non era esigibile alla data di presentazione del ricorso”.
L' odierno appello proposto il 5.8.2024 dall'assicurato è rivolto a censurare tale ultima statuizione di compensazione delle spese processuali, non avendo il primo giudice correttamente applicato il principio della cd soccombenza virtuale.
L'assunto difensivo dell' , sviluppato in comparsa di risposta, risulta invece CP_1
finalizzato a giustificare il cennato pagamento effettuato (solo) nel novembre 2023 sul presupposto che l'erogazione della NASPI si esauriva, come detto, ad ottobre
2023, allegando, all'uopo, che essa, nella specie, diveniva esigibile solo in tale data in quanto “pur avendo l'istante optato per l'indennità di disoccupazione” (id est
NASPI) “avrebbe potuto, in ipotesi, e a seguito di rinuncia alla NA, rientrare nel godimento dell'AOI, a seguito del decorso del tempo di sovrapposizione tra le due prestazioni ma, così facendo, non sarebbe stato più ammesso, ex post, alla fruizione dell'indennità di disoccupazione residua oggetto dell'opzione”.
L'appello è fondato.
Questi in sintesi i fatti rilevanti di causa.
Con decreto di omologa del 16.10.22, sulla base della CTU espletata, all'odierno appellante veniva riconosciuta la riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'11.2.2020.
2 Lo , dunque, in data 15.12.2022, notificava all' il decreto di omologa e Pt_1 CP_1
detto Istituto, in data 4.1.2023, accoglieva la domanda, riconoscendogli l'assegno ordinario di invalidità.
L' , tuttavia, non liquidava gli arretrati per il periodo intercorrente tra CP_1
l'1.3.2020 e il 31.12.2022, in attesa dell'apposita dichiarazione di opzione tra NA
(della quale già lo fruiva) e assegno ordinario di invalidità, stante la Pt_1
sovrapposizione tra le due prestazioni nel periodo compreso tra l'1.7.2022 e il
31.1.2023.
Il ricorrente, dunque, in data 27.1.2023, con apposita dichiarazione in atti, optava,
“per il periodo di sovrapposizione” tra le due prestazioni (senza alcuna specificazione – rectius - limitazione temporale) per il pagamento della NA (in quanto più favorevole), e tale documentazione veniva regolarmente acquisita dall'
in data 1.2.2023 (data dalla quale prendeva a decorrere lo spatium deliberandi CP_2
di 120 giorni sancito, anche per la NASPI, dal messaggio n. 4818 del 16.7.2015 CP_1
citato dall'appellante e che andava a scadere dunque in data 1.6.2023).
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 18.7.2023, il ricorrente dunque del tutto legittimamente ha preteso il pagamento della NASPI che si rammenta dev'essere corrisposta mensilmente ex art. 5 D. lgs. N. 22/2015 laddove, tra l'altro, il versamento in “unica soluzione” – qui di fatto effettuato dall' – risulta ex lege CP_1
giustificato - solo per avvantaggiare l'assicurato - dal successivo art. 8 in relazione all'ipotesi, del tutto differente e non ricorrente nella specie, della liquidazione unica anticipata in favore di chi debba intraprendere una nuova attività imprenditoriale.
Né si giustifica l'addotta necessità dell di “attendere” il naturale esaurimento CP_1
della NASPI onde valutare quale prestazione doveva essere concretamente erogata, una volta che, appunto, l'assicurato abbia, come avvenuto nella fattispecie, già formalmente optato per il pagamento della NASPI per (l'intero) periodo di sovrapposizione.
Pertanto le spese del doppio grado, cui si provvede, come da dispositivo, seguono l'indubbia soccombenza virtuale dell' . CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 5.8.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 7.2.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante ed in distrazione, del compenso per il doppio grado del giudizio che liquida in €. 2.000,00, quanto al primo grado ed in € 1.000,00 quanto al presente grado d'appello, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari il 27/05/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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