Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo - sezione specializzata agraria - composto dai sigg.
1) Laura Giraldi Presidente
2) Tommaso Del Giudice Giudice rel.
3) Raffaella Dimatteo Giudice
4) Francesco Lanceni Esperto
5) Francesco Possenti Esperto
nella causa civile agraria, iscritta al n. 1494/2025 R.G.A.C., passata in decisione alla pubblica udienza collegiale del 23/05/2025, avente ad oggetto: contratto di affitto di fondo rustico,
tra in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Mario Franchina, presso il cui studio legale,
in è elettivamente domiciliata, Pt_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
1
[...]
sulle conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/03/2025, ha chiesto accertarsi la Parte_1
cessazione del contratto di affitto, intercorso con alla data Controparte_1
convenuta del 30/11/2024, nonché condannarsi quest'ultima società al rilascio del compendio immobiliare affittato ed al pagamento dei canoni già impagati e successivamente dovuti sino all'effettivo rilascio.
pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e Controparte_1
veniva dichiarata contumace.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
2.1. Anzitutto deve dichiararsi cessato in data 30/11/2024 il documentato contratto di affitto tra le parti, concluso validamente in deroga alla disciplina legale, ai sensi dell'art. 45 della L. 3 maggio
1982, n. 203: infatti, l'art. 5 del doc. 1 di parte ricorrente fissa tale termine al “30 novembre 2024,
con esclusione di tacito rinnovo”, sancendo una negazione altresì rafforzata dal successivo art. 14,
che impone la forma scritta ad substantiam per ogni modifica negoziale (circa l'attitudine del vincolo di forma ad escludere la tacita rinnovazione, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 06/09/2023, n.
26026, Rv. 669101 – 01).
2.2. Conseguentemente, deve condannarsi la società resistente al rilascio, in favore della ricorrente,
del compendio immobiliare affittato. L'esecuzione di ciò, tuttavia, potrà avvenire solo al termine dell'annata agraria in corso, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.lgs. n. 150 del 2011, non venendo meno la vincolatività di tale disposizione per la sola circostanza della cessazione dell'affitto ante
causam: infatti, “quanto alla data di esecuzione dell'ordine di rilascio, in caso di controversie
2 agrarie, il giudice è privo di qualsiasi discrezionalità potendo avvenire il rilascio del fondo solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva” (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11195 del 2005).
2.3. Comprovato il rapporto di affitto di fondo rustico ed in applicazione dei principi di S.U., sent.
n. 13533 del 2001, deve altresì condannarsi la resistente al pagamento degli allegati canoni impagati, vale a dire € 200.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli ratei di cui al punto 4. del ricorso, dalla data di scadenza di ciascuno degli stessi e sino al soddisfo.
2.4. Inoltre, non essendo stato restituito il compendio affittato alla scadenza del 30/11/2024, ai sensi dell'art. 1591 c.c., deve condannarsi la resistente al pagamento dei successivi importi, pari ai corrispettivi per il godimento. Sul punto, facendo riferimento all'esegesi della Suprema Corte
secondo la quale “l'importo dovuto dall'occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione” (così Cass.
Sez. 3, sent. del 07/02/2006, n. 2525, Rv. 586527 – 01), di talché tale soggetto “è tenuto al pagamento (…) dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite” (in tal senso Cass. Sez. 3, sent. del 25/02/2009, n. 4484, Rv. 606777 -
01), deve prescindersi da queste ultime per come indicate in contratto e deve liquidarsi, per ogni giorno di protratta occupazione, l'importo capitale del valore locatizio giornaliero, desunto da quanto dovuto per l'ultimo periodo 01/01/2024-30/11/2024 in base al contratto. Ne consegue che la resistente deve essere condannata, in favore della ricorrente, al pagamento dell'importo di € 449,10
(= 150.000,00 : 334 giorni tra l'01/01/2024 ed il 30/11/2024) per ogni giorno di occupazione del compendio de quo, da parte della resistente, dalla richiesta data dell'01/12/2024 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 da ciascun corrispondente giorno di occupazione al saldo.
2.4.1. In merito, deve solo puntualizzarsi come il riconoscimento degli interessi ex D.lgs. n. 231 del
2002 è coerente sia con le conclusioni di parte ricorrente - considerato come, secondo Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, non vi sia esigenza di “specificare, nella domanda
3 giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” -, sia con la destinazione del compendio immobiliare de quo ad impresa agricola, secondo quanto rinvenibile in contratto.
2.4.2. Nulla è dovuto, invece, a titolo di rivalutazione monetaria: infatti, secondo la giurisprudenza,
l'obbligazione di cui alla prima parte dell'art. 1591 c.c. è determinata nel suo ammontare da quest'ultima norma, ha natura di valuta (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3183 del
14/02/2006) e non risulta provato un maggior danno ex art. 1591 c.c. nel caso di specie, tenuto in considerazione come parimenti di valuta sarebbe l'obbligazione di pagamento del canone avente scaturigine da un alternativo ed ipotetico contratto di affitto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente;
le stesse si liquidano, in favore della ricorrente, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'importo delle domande accolte, della loro bassa complessità e della contumacia della resistente, in € 786,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi (di cui € 1.772,00 per fase di studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria/di trattazione, € 3.082,00 per fase decisionale, calcolati in misura minima), oltre rimborso spese generali del 15%, ed oltre IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa come sopra proposta,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) Accertato che l'affitto agrario, pattuito dalle parti con il contratto del 26/06/2023, è cessato in data 30/11/2024, condanna al rilascio, in data Controparte_1
10/11/2025, termine dell'annata agraria in corso, in favore di del Parte_1
compendio immobiliare affittato con detto contratto, libero da persone e cose;
4 2) Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
dell'importo di € 200.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 Parte_1
sui singoli ratei di cui al punto 4. del ricorso, dalla data di scadenza di ciascuno degli stessi e sino al soddisfo;
3) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 449,10 per ogni giorno di occupazione del compendio Parte_1
immobiliare predetto, da parte della resistente, dalla data dell'01/12/2024 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 da ciascun corrispondente giorno di occupazione al saldo;
4) Rigetta nel resto;
5) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 786,00 per spese vive ed € Parte_1
11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Deposito della motivazione entro 30 giorni.
Bergamo, 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Tommaso Del Giudice dott.ssa Laura Giraldi
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