Decreto presidenziale 20 gennaio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Pennetta e Claudia Marini, con domicilio eletto presso lo studio Carla Pennetta in Perugia, via M. Angeloni 115;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale di ritiro cautelare delle armi del giorno -OMISSIS- della Questura di Perugia – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso;
**per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto Prefettizio prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei confronti del ricorrente, la Prefettura di Perugia ha disposto in data -OMISSIS- il ritiro cautelare delle armi in applicazione dell’art. 39, secondo comma, del TULPS. E’ poi stato avviato il procedimento per l’adozione del divieto di detenzione delle armi e munizioni.
1.1. Il provvedimento fa riferimento all’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dato che il ricorrente “ ha avuto conflittualità con un vicino di casa ”.
2. Secondo quanto emerge dagli atti successivi, in data -OMISSIS- il ricorrente aveva presentato alla Questura di Perugia una denuncia-querela nei confronti del sig.-OMISSIS-, suo vicino di casa, e da ciò l’Amministrazione ha evinto l’esistenza di un’accesa conflittualità tra i due, legata alla titolarità del diritto al parcheggio inerente a un posto auto ubicato di fronte all’ingresso di un magazzino di proprietà IS e da lui rivendicato. Tale conflittualità sarebbe spesso degenerata in episodi di aggressioni verbali, tra cui quello avvenuto in data -OMISSIS-, all’origine della denuncia (allorquando, a detta del ricorrente,-OMISSIS- teneva un atteggiamento provocatorio, insultandolo e spingendolo). In data -OMISSIS-, il ricorrente è stato querelato a sua volta da-OMISSIS- per l’ipotesi di reato di violenza privata. Dalle contrapposte querele sono scaturiti due procedimenti penali.
3. Il processo verbale del sequestro è stato impugnato con il ricorso introduttivo.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 39 del TULPS, il difetto dei presupposti ed il difetto di motivazione, posto che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alla presunta urgenza dell’intervento, né alle ragioni per le quali il ricorrente debba ritenersi capace di abusare della detenzione delle armi, anche considerato che il ricorrente è incensurato e che non vi è alcun precedente che possa lasciar supporre un’incuria o leggerezza nell’uso delle armi, detenute (per uso puramente sportivo) da circa dieci anni.
4. In data -OMISSIS- è stato adottato il divieto di detenzione ed uso delle armi.
Il provvedimento è motivato con il richiamo ai fatti sopra sintetizzati al par. 1.1., dai quali, ad avviso della Prefettura di Perugia, “ emerge una situazione di accesa, attuale conflittualità, per questioni di vicinato legate all'utilizzo di posti auto, tra [il ricorrente ed-OMISSIS-], di cui appaiono sintomatiche le suindicate, reciproche querele, una delle quali tuttora al vaglio dell’A.G. ”, così da condurre, anche sulla base del richiamo a massime giurisprudenziali, ad affermare in particolare “ che alla luce della richiamata situazione di conflittualità, la detenzione delle armi da parte del [ricorrente] appare inopportuna. Il detentore di armi, infatti, per giurisprudenza consolidata, deve tenere una condotta irreprensibile, osservare le regole di civile convivenza, nonché essere persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo; che, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza amministrativa, un caso tipico, tra i tanti che giustificano le misure interdittive di detenzione armi è quello delle "situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (così T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 21 gennaio 2022, n.47; T.A.R. Lombardia Brescia sez. I , 02 novembre 2022, n. 1061); che sotto il profilo della prevenzione amministrativa, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risultano idonei a far fondatamente ritenere che, allo stato, [il ricorrente] non offre le garanzie di affidabilità necessarie alla detenzione delle armi e non consentono di escludere, sulla base di un giudizio prognostico, il pericolo di abuso delle stesse da parte del predetto alla luce della suindicata situazione di grave conflittualità con [-OMISSIS-] . ”.
5. Avverso il divieto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, lamentando in sostanza l’incongruenza del giudizio prognostico di inaffidabilità, alla luce delle effettive circostanze del diverbio, dell’avvenuto cambiamento di residenza (da -OMISSIS- a -OMISSIS-), dei molti mesi trascorsi senza ulteriori contrasti.
Ad avviso del ricorrente, ciò che emergerebbe dall’istruttoria, al di là del dato oggettivo dell’esistenza di un contrasto tra vicini di casa per motivi futili, è che di fronte a reiterate e violente provocazioni da parte del vicino, il ricorrente, oltre ad alterare il tono di voce ed esprimersi in modo a tratti volgare, non ha mai avuto alcun istinto di reazione violenta o aggressiva o minacciosa. A dire del ricorrente, il decorso del tempo avrebbe dunque di fatto dimostrato che non vi è stata alcuna recrudescenza nei rapporti tra le parti e, soprattutto, che la condotta dell’esponente è rimasta impeccabile e priva di mende.
6. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, è stato sottolineato che sussistevano validi elementi per l’adozione dei provvedimenti in funzione di prevenzione di rischi per la sicurezza pubblica, anche perché la querela presentata contro il ricorrente è ancora pendente.
7. Il Collegio osserva anzitutto che l’art. 39, secondo comma, del TULPS, prevede il potere di disporre “ nei casi d’urgenza … l’immediato ritiro cautelare ” delle armi.
La formulazione della norma rende evidente la ratio di massima anticipazione della prevenzione di rischi per la sicurezza pubblica sottesa al provvedimento (come sottolinea la giurisprudenza, il ritiro cautelare “ è una misura preventiva ed anticipatoria, finalizzata ad evitare che la situazione di pericolo possa degenerare. Il divieto di detenzione e la revoca sono provvedimenti distinti, autonomi e definitivi ” - Cons. Stato, III, n. 715/2020), destinato ad essere seguito, dopo i necessari approfondimenti istruttori (va altresì sottolineato che la norma dispone l’obbligo di cessione a terzi delle armi ritirate, ma concede a tal fine un termine di 150 giorni), da un più motivato divieto di detenzione, oppure, qualora i timori iniziali siano stati fugati da detti approfondimenti, dalla restituzione delle armi al legittimo titolare. Per giustificare il provvedimento sono quindi sufficienti minimi elementi oggettivi dai quali possa paventarsi l’esistenza di una situazione di rischio.
Nel caso in esame, la soglia motivazionale in ordine ai presupposti del ritiro è senz’altro superata, risultando sufficiente il richiamo alla conflittualità esistente con il vicino di casa, i cui caratteri sono in seguito stati tratteggiati nel provvedimento di divieto, situazione che di per sé appariva potenzialmente idonea a supportare un giudizio di inaffidabilità nei confronti del ricorrente.
Il ricorso introduttivo deve pertanto ritenersi infondato.
8. Infondati devono anche ritenersi i motivi aggiunti, per le considerazioni che seguono.
8.1. Quanto al divieto di detenzione ed alla sua motivazione, il Collegio ribadisce che, secondo la giurisprudenza consolidata “ Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati .
(così, da ultima, Cons. Stato, III, n. 7176/2025).
8.2. L’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio le registrazioni audio presentate dal ricorrente all’AGO a supporto della propria querela nei confronti IS (il DVD è stato acquisito in deroga alle regole tecniche del SIGA, previa autorizzazione di questo Tribunale). Dall’ascolto delle registrazioni riferite agli alterchi N- (si ripete, intenzionalmente e direttamente effettuate dal ricorrente) emerge che il ricorrente ha tenuto un atteggiamento volgare e provocatorio, mentre vere e proprie minacce sono state profferite da-OMISSIS-
8.3. Tuttavia, come ha più volte affermato la giurisprudenza, un caso tipico, tra i tanti che giustificano le misure interdittive di detenzione armi è quello delle “ situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato ” (così TAR Marche, I, n. 47/2022; vedi anche TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1061/2022; relativamente a divieti originati da conflittualità tra vicini, cfr. anche TAR Umbria, n. 442/2024 e n. 484/2025). In particolare, in un giudizio nel quale il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avesse valutato la sua personalità, essendosi limitata a prendere in esame un singolo episodio che, peraltro, farebbe riferimento a mere provocazioni verbali, senza mai dimostrare che la condotta tenuta avesse mai raggiunto un livello tale da diventare intimidatorio, il giudice, nel respingere il ricorso, ha affermato che “ precedenti pronunce hanno già avuto modo di precisare come la litigiosità e l’esistenza di una conflittualità siano di per sé idonee e sufficienti a giustificare il divieto di detenzione di armi, in quanto “non si può escludere che il clima di conflittualità sia tuttora esistente o solo momentaneamente sopito e che i contrasti che si creano tra vicini costituiscono spesso fonte di livore che tende ad esasperarsi col tempo per il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti” (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260 (Cons. Stato sent. n. 4451/2021 del 10.6.2021 T.A.R., Firenze, sez. II, 20/09/2018, n. 1200). (così, TAR Toscana, IV, n. 739/2024).
Pertanto, le argomentazioni che fanno leva sulla personalità del ricorrente e sulla comparazione tra il suo comportamento e quello IS non riescono ad inficiare la logicità della valutazione effettuata, in una prospettiva di massima prevenzione, dalla Prefettura.
8.4. A giustificare il provvedimento vi è inoltre il rilievo secondo il quale la denuncia nei confronti del ricorrente non sia ancora stata archiviata, e ciò non è stato contestato in giudizio. In ogni caso, dagli episodi sopra richiamati è trascorso un periodo assai limitato, comunque insufficiente a rendere inattuale il giudizio di inaffidabilità. Né il cambiamento di residenza del ricorrente potrebbe risultare dirimente, posto che la conflittualità si riferisce ad un contesto condominiale in cui è rimasta ad abitare la madre del ricorrente, per cui non vi è motivo per ipotizzare che le occasioni di incontrare-OMISSIS- siano venute meno.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.