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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1408/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Piazza Cappuccini n. 8-10, presso lo studio dell'Avv.
D'AM IN, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Nazionale n. 18, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Alì Fernanda, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 8/12/2024, ha adito il Tribunale di Palmi per Parte_1 sentir condannare, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, l'ex coniuge al Controparte_1 pagamento della quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto da lui maturato nel periodo di permanenza del vincolo coniugale.
La ricorrente ha premesso di essere stata coniugata con il resistente dal 13/07/1995, che con sentenza del Tribunale Civile di Catania, passata in giudicato n. 1935/2024, pubblicata il 19/04/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile tra la ricorrente e l' prevedendo l'obbligo per l'odierno resistente di versare alla moglie un assegno Controparte_1 divorzile determinato “nella stessa misura di cui alla sentenza di separazione del 30.04.2022 n.
1898/2022 emessa dal Tribunale di Catania”.
La ricorrente ha dedotto che dunque deve riconoscersi il suo diritto alla corresponsione del 40% del
TFR che l'ex coniuge avrebbe percepito al momento del pensionamento, avvenuto durante la pendenza del giudizio divorzile.
Il resistente costituendosi, ha negato il diritto della ricorrente alla corresponsione Controparte_1 di alcunché, in quanto lo stesso non risultava ancora aver percepito il trattamento TFR.
In vi istruttoria è stata acquista presso l' l'attestazione che il trattamento di fine rapporto netto CP_2 spettante all' risultava pari ad € 62.409,77 da erogarsi in due rate (la prima di € CP_1
43.945,03 con decorrenza dal 21.03.2025 e la seconda di € 18.464,74, con decorrenza dal
21.03.2026).
La causa veniva assegnata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di rito.
2.Il Tribunale ritiene che il ricorso proposto da sia fondato. Parte_1
L'art. 12 bis L. n. 898/1970 dispone che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civile del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
L'attribuzione della quota di T.F.R. in favore dell'ex coniuge è subordinata alla sussistenza di due condizioni che devono essere contestualmente rilevate nel caso concreto, l'una negativa (il non passaggio a nuove nozze da parte dell'ex coniuge richiedente la quota) e l'altra positiva (la titolarità del medesimo ex coniuge istante dell'assegno divorzile in suo favore), di guisa che il mancato riscontro anche di una sola delle due condizioni previste dalla legge determina l'impossibilità di procedere al riconoscimento del diritto alla quota di T.F.R. in favore dell'ex coniuge richiedente.
Nel caso di specie, si deve riconoscere la sussistenza della condizione “negativa” (il non passaggio a nuove nozze della ricorrente sulla scorta delle risultanze documentali in atti) nonché dell'ulteriore circostanza che l'indennità di fine rapporto del resistente è stata maturata in data 20/03/2024 (data cessazione dal servizio), ovverosia dopo la proposizione della domanda di divorzio, proposta in data
1.06.2023. La sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n.
1935/2024 del Tribunale Civile di Catania, pubblicata il 19/04/2024) è peraltro passata in giudicato
(cfr. attestazione di passaggio in giudicato prodotta dalla ricorrente) ed essa ha riconosciuto l'assegno divorzile alla ricorrente: questa considerazione consente di procedere all'attribuzione della quota di T.F.R. in favore della stessa, essendosi formato il giudicato in punto di titolarità dell'assegno divorzile.
Sul punto il resistente non contesta il diritto dell'ex coniuge ricorrente alla quota di TFR, ma ne nega la sua sussistenza sul presupposto che il trattamento di fine rapporto non risulta ancora percepito in forza delle normative intervenute che hanno posticipato la liquidazione (secondo determinate scadenze) rispetto al momento del pensionamento.
Tuttavia, sul punto la S.C. ha precisato che il coniuge divorziato, il quale risulti titolare di assegno di divorzio, ha diritto ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la mancata percezione concreta del trattamento di fine rapporto non impedisce l'accertamento del diritto dell'ex coniuge a ricevere la quota. L'avvenuta liquidazione e percezione del trattamento di fine rapporto da parte del titolare è una condizione di esigibilità e non un elemento costitutivo per valutare la domanda ai sensi dell'art. 12-bis l. n.
898/1970. Il relativo credito diviene, quindi, esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo viene effettivamente erogato (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16055; in termini
Cassazione civile sez. I, 08/08/2022, n.24403; Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34619).
Ciò detto, il calcolo della quota di TFR spettante al coniuge, dunque, si articola nell'individuazione dell'importo netto percepito dall'obbligato, nella divisione di tale importo per gli anni di durata del rapporto lavorativo, nella moltiplicazione di tale ultimo importo per gli anni di durata del matrimonio sovrapposti alla durata dell'attività lavorativa, nel frazionamento del 40% del risultato.
Nel caso di specie dagli atti emerge che l' ha prestato attività lavorativa dal Controparte_1
15/09/1990 al 20/03/2024, che a titolo di TFR gli è stato riconosciuta la complessiva somma netta di € 62.409,77, che il matrimonio con è stato celebrato in data 13/07/1995 e Controparte_3 dichiarato cessato con sentenza n. 1935/2024 del 19/04/2024; operando il calcolo sopra specificato l'importo del 40% del TFR spettante a è pari ad € 21.424,24 (€ 62.409,77 diviso Parte_1
402 mesi di durata del rapporto di lavoro, moltiplicato per 344 mesi di matrimonio sovrapponibile al rapporto di lavoro = € 53.405,37*40%= € 21.362,15).
In detti termini, deve dichiararsi il diritto della , ai sensi dell'art. 12 bis L. n. Parte_1
898/1970, alla quota del TFR spettante ad per l'importo di € 21.362,15. Controparte_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione, comunque, dell'espresso riconoscimento, da parte dell' del diritto della ricorrente. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta il diritto di per la causale di cui in parte motiva- alla quota del TFR Parte_2 spettante ad per l'importo di € 21.362,15; Controparte_1
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Piazza Cappuccini n. 8-10, presso lo studio dell'Avv.
D'AM IN, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Nazionale n. 18, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Alì Fernanda, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 8/12/2024, ha adito il Tribunale di Palmi per Parte_1 sentir condannare, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, l'ex coniuge al Controparte_1 pagamento della quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto da lui maturato nel periodo di permanenza del vincolo coniugale.
La ricorrente ha premesso di essere stata coniugata con il resistente dal 13/07/1995, che con sentenza del Tribunale Civile di Catania, passata in giudicato n. 1935/2024, pubblicata il 19/04/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile tra la ricorrente e l' prevedendo l'obbligo per l'odierno resistente di versare alla moglie un assegno Controparte_1 divorzile determinato “nella stessa misura di cui alla sentenza di separazione del 30.04.2022 n.
1898/2022 emessa dal Tribunale di Catania”.
La ricorrente ha dedotto che dunque deve riconoscersi il suo diritto alla corresponsione del 40% del
TFR che l'ex coniuge avrebbe percepito al momento del pensionamento, avvenuto durante la pendenza del giudizio divorzile.
Il resistente costituendosi, ha negato il diritto della ricorrente alla corresponsione Controparte_1 di alcunché, in quanto lo stesso non risultava ancora aver percepito il trattamento TFR.
In vi istruttoria è stata acquista presso l' l'attestazione che il trattamento di fine rapporto netto CP_2 spettante all' risultava pari ad € 62.409,77 da erogarsi in due rate (la prima di € CP_1
43.945,03 con decorrenza dal 21.03.2025 e la seconda di € 18.464,74, con decorrenza dal
21.03.2026).
La causa veniva assegnata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di rito.
2.Il Tribunale ritiene che il ricorso proposto da sia fondato. Parte_1
L'art. 12 bis L. n. 898/1970 dispone che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civile del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
L'attribuzione della quota di T.F.R. in favore dell'ex coniuge è subordinata alla sussistenza di due condizioni che devono essere contestualmente rilevate nel caso concreto, l'una negativa (il non passaggio a nuove nozze da parte dell'ex coniuge richiedente la quota) e l'altra positiva (la titolarità del medesimo ex coniuge istante dell'assegno divorzile in suo favore), di guisa che il mancato riscontro anche di una sola delle due condizioni previste dalla legge determina l'impossibilità di procedere al riconoscimento del diritto alla quota di T.F.R. in favore dell'ex coniuge richiedente.
Nel caso di specie, si deve riconoscere la sussistenza della condizione “negativa” (il non passaggio a nuove nozze della ricorrente sulla scorta delle risultanze documentali in atti) nonché dell'ulteriore circostanza che l'indennità di fine rapporto del resistente è stata maturata in data 20/03/2024 (data cessazione dal servizio), ovverosia dopo la proposizione della domanda di divorzio, proposta in data
1.06.2023. La sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n.
1935/2024 del Tribunale Civile di Catania, pubblicata il 19/04/2024) è peraltro passata in giudicato
(cfr. attestazione di passaggio in giudicato prodotta dalla ricorrente) ed essa ha riconosciuto l'assegno divorzile alla ricorrente: questa considerazione consente di procedere all'attribuzione della quota di T.F.R. in favore della stessa, essendosi formato il giudicato in punto di titolarità dell'assegno divorzile.
Sul punto il resistente non contesta il diritto dell'ex coniuge ricorrente alla quota di TFR, ma ne nega la sua sussistenza sul presupposto che il trattamento di fine rapporto non risulta ancora percepito in forza delle normative intervenute che hanno posticipato la liquidazione (secondo determinate scadenze) rispetto al momento del pensionamento.
Tuttavia, sul punto la S.C. ha precisato che il coniuge divorziato, il quale risulti titolare di assegno di divorzio, ha diritto ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la mancata percezione concreta del trattamento di fine rapporto non impedisce l'accertamento del diritto dell'ex coniuge a ricevere la quota. L'avvenuta liquidazione e percezione del trattamento di fine rapporto da parte del titolare è una condizione di esigibilità e non un elemento costitutivo per valutare la domanda ai sensi dell'art. 12-bis l. n.
898/1970. Il relativo credito diviene, quindi, esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo viene effettivamente erogato (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16055; in termini
Cassazione civile sez. I, 08/08/2022, n.24403; Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34619).
Ciò detto, il calcolo della quota di TFR spettante al coniuge, dunque, si articola nell'individuazione dell'importo netto percepito dall'obbligato, nella divisione di tale importo per gli anni di durata del rapporto lavorativo, nella moltiplicazione di tale ultimo importo per gli anni di durata del matrimonio sovrapposti alla durata dell'attività lavorativa, nel frazionamento del 40% del risultato.
Nel caso di specie dagli atti emerge che l' ha prestato attività lavorativa dal Controparte_1
15/09/1990 al 20/03/2024, che a titolo di TFR gli è stato riconosciuta la complessiva somma netta di € 62.409,77, che il matrimonio con è stato celebrato in data 13/07/1995 e Controparte_3 dichiarato cessato con sentenza n. 1935/2024 del 19/04/2024; operando il calcolo sopra specificato l'importo del 40% del TFR spettante a è pari ad € 21.424,24 (€ 62.409,77 diviso Parte_1
402 mesi di durata del rapporto di lavoro, moltiplicato per 344 mesi di matrimonio sovrapponibile al rapporto di lavoro = € 53.405,37*40%= € 21.362,15).
In detti termini, deve dichiararsi il diritto della , ai sensi dell'art. 12 bis L. n. Parte_1
898/1970, alla quota del TFR spettante ad per l'importo di € 21.362,15. Controparte_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione, comunque, dell'espresso riconoscimento, da parte dell' del diritto della ricorrente. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta il diritto di per la causale di cui in parte motiva- alla quota del TFR Parte_2 spettante ad per l'importo di € 21.362,15; Controparte_1
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola