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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3139 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del le Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 il sig. proponeva Parte_1 opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-003339596, notificata in data 17.03.2025, con la quale veniva comminata una sanzione amministrativa di € 7.560,68, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2015, di cui all'accertamento n. .200.29.11.2019.05.13332 del 29.11.2019. CP_1
Il ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento e rilevava la prescrizione del credito per intervenuta decorrenza del termine quinquennale.
Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità /l'illegittimità /
l'inefficacia /l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la non debenza delle somme (per 1 CP_ contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2015, o, in via gradata la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per tardività, l'insussistenza della prescrizione per essere stato regolarmente notificato l'atto di accertamento presupposto nell'anno 2019, cui seguiva la rettifica dello stesso nell'anno 2024 e la sospensione della prescrizione, e comunque, la regolarità del procedimento.
Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-003339596 trae origine dall'accertamento dell' n. 200.29.11.2019.05.13332 del 29.11.2019. CP_1
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2015.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, sollevata dalla difesa della resistente. CP_ L' assume che l'ordinanza sarebbe stata notificata in data 14.03.2025 ed il ricorso sarebbe stato proposto oltre i 30 giorni di cui alla L. 689/81, eccependone pertanto, la sua inammissibilità in quanto tardivo.
Alla stregua dell'art. 6, co. 6 del D.Lgs. 150/2011 (che ha sostituito l'art. 22 della L.
689/81) “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” CP_ Ebbene, l' su cui grava l'onere di provare la eccepita tardività, non ha fornito la prova della effettiva ricezione del documento al destinatario;
invero, ha depositato il duplicato dell'avviso di ricevimento della racc. n. 380502976486 del 14.03.2025, consegnata presuntivamente a familiare convivente (di cui non si evincono le generalità, né la firma) ed in cui si dà atto di aver spedito, in data 14.03.2025, la raccomandata informativa n. 260502876489.
2 Sul punto, è noto che il D.L. 248/2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L.
31/2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo all'art. 7 della L.
890/82, un comma in cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., dunque, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. n. 17373/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, per fornire la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, è necessario produrre sia l'avviso di ricevimento che la comunicazione di avvenuto deposito: “ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale…” (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287).
A differenza della disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., la disciplina speciale innanzi richiamata, prevede dunque quale adempimento essenziale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. in fattispecie simile, Cass. ordinanza n. 14089 del 27-05-2025). CP_ Nel caso in esame, ritiene il giudicante che l' non abbia fornito la prova della effettiva ricezione della raccomandata al destinatario, sicchè per le ragioni esposte, in linea con il condivisibile orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi sufficiente la data di invio della stessa il 14.03.2025 che, peraltro, non rappresenta il momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto ed a partire dal quale decorreva il termine di 30 giorni per l'impugnazione, alla stregua del principio di scissione degli effetti della notificazione.
Posto, dunque, che - in mancanza di prova contraria - parte ricorrente dichiara di aver ricevuto il documento contenente l'ordinanza ingiunzione in data 17.03.2025, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 16.04.2025, esso
3 è da considerarsi tempestivo.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Il ricorrente si duole dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme intimate con l'ordinanza ingiunzione, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione
Orbene, alla stregua dell'art. 28 della L. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, ed è noto che i contributi previdenziali si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 3 L. 335/95.
Nel caso di specie l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica dell'atto di CP_2 accertamento al ricorrente in data 31.12.2019 con raccomandata n. 78603717826-6 per CP_ compiuta giacenza (cfr. in produzione . La notifica è regolare avendo l'Ente allegato in atti sia l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata, da cui si evince la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico avvenuto in data
21.12.2019, sia la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) indirizzato al
[...]
, sia l'esito della raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Parte_1
CP_ L' assume di aver notificato al contribuente ulteriore atto interruttivo costituito dalla rettifica dell'avviso di accertamento in data 17.09.2024 (cfr. in atti); tuttavia, deposita in atti il solo duplicato della racc. n. 38050213252-9 presuntivamente notificata a persona di famiglia (anche in questo caso senza generalità né firma alcuna), cui sarebbe seguito l'invio della raccomandata informativa in pari data: analogamente, non fornendo la prova della ricezione della predetta raccomandata, per le ragioni supra esposte, non può considerarsi perfezionata la notifica e, dunque, validamente interrotto il termine di prescrizione.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, specifica la Suprema Corte, non è, infatti, consentito derogare alla disposizione di cui all'art. 1334 c.c., secondo la quale “…Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati….” ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un “…atto che valga a costituire in mora il debitore…” (Cass. Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, Cass. 29854/2024).
Tanto premesso va, tuttavia, considerato che la normativa emergenziale covid ha previsto due distinti periodi di sospensione che incidono significativamente sulla
4 decorrenza e sul decorso della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Complessivamente, dunque, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di
311 giorni.
Ne consegue che, applicando i principi esposti alla controversia in oggetto, sommando
311 giorni al computo prescrizionale a far data dalla notifica dell'atto di accertamento del 31.12.2019, il termine quinquennale non è decorso alla data di notifica dell'OI impugnata (17.03.2025).
Il mancato compimento del termine prescrizionale determina l'attuale esigibilità del credito di cui all'ordinanza ingiunzione. Tale essendo l'unico motivo di impugnazione dell''ordinanza ingiunzione, la sua infondatezza determina il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.000,00.
Santa Maria Capua Vetere, 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3139 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del le Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 il sig. proponeva Parte_1 opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-003339596, notificata in data 17.03.2025, con la quale veniva comminata una sanzione amministrativa di € 7.560,68, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2015, di cui all'accertamento n. .200.29.11.2019.05.13332 del 29.11.2019. CP_1
Il ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento e rilevava la prescrizione del credito per intervenuta decorrenza del termine quinquennale.
Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità /l'illegittimità /
l'inefficacia /l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la non debenza delle somme (per 1 CP_ contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2015, o, in via gradata la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per tardività, l'insussistenza della prescrizione per essere stato regolarmente notificato l'atto di accertamento presupposto nell'anno 2019, cui seguiva la rettifica dello stesso nell'anno 2024 e la sospensione della prescrizione, e comunque, la regolarità del procedimento.
Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-003339596 trae origine dall'accertamento dell' n. 200.29.11.2019.05.13332 del 29.11.2019. CP_1
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2015.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, sollevata dalla difesa della resistente. CP_ L' assume che l'ordinanza sarebbe stata notificata in data 14.03.2025 ed il ricorso sarebbe stato proposto oltre i 30 giorni di cui alla L. 689/81, eccependone pertanto, la sua inammissibilità in quanto tardivo.
Alla stregua dell'art. 6, co. 6 del D.Lgs. 150/2011 (che ha sostituito l'art. 22 della L.
689/81) “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” CP_ Ebbene, l' su cui grava l'onere di provare la eccepita tardività, non ha fornito la prova della effettiva ricezione del documento al destinatario;
invero, ha depositato il duplicato dell'avviso di ricevimento della racc. n. 380502976486 del 14.03.2025, consegnata presuntivamente a familiare convivente (di cui non si evincono le generalità, né la firma) ed in cui si dà atto di aver spedito, in data 14.03.2025, la raccomandata informativa n. 260502876489.
2 Sul punto, è noto che il D.L. 248/2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L.
31/2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo all'art. 7 della L.
890/82, un comma in cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., dunque, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. n. 17373/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, per fornire la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, è necessario produrre sia l'avviso di ricevimento che la comunicazione di avvenuto deposito: “ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale…” (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287).
A differenza della disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., la disciplina speciale innanzi richiamata, prevede dunque quale adempimento essenziale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. in fattispecie simile, Cass. ordinanza n. 14089 del 27-05-2025). CP_ Nel caso in esame, ritiene il giudicante che l' non abbia fornito la prova della effettiva ricezione della raccomandata al destinatario, sicchè per le ragioni esposte, in linea con il condivisibile orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi sufficiente la data di invio della stessa il 14.03.2025 che, peraltro, non rappresenta il momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto ed a partire dal quale decorreva il termine di 30 giorni per l'impugnazione, alla stregua del principio di scissione degli effetti della notificazione.
Posto, dunque, che - in mancanza di prova contraria - parte ricorrente dichiara di aver ricevuto il documento contenente l'ordinanza ingiunzione in data 17.03.2025, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 16.04.2025, esso
3 è da considerarsi tempestivo.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Il ricorrente si duole dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme intimate con l'ordinanza ingiunzione, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione
Orbene, alla stregua dell'art. 28 della L. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, ed è noto che i contributi previdenziali si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 3 L. 335/95.
Nel caso di specie l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica dell'atto di CP_2 accertamento al ricorrente in data 31.12.2019 con raccomandata n. 78603717826-6 per CP_ compiuta giacenza (cfr. in produzione . La notifica è regolare avendo l'Ente allegato in atti sia l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata, da cui si evince la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico avvenuto in data
21.12.2019, sia la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) indirizzato al
[...]
, sia l'esito della raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Parte_1
CP_ L' assume di aver notificato al contribuente ulteriore atto interruttivo costituito dalla rettifica dell'avviso di accertamento in data 17.09.2024 (cfr. in atti); tuttavia, deposita in atti il solo duplicato della racc. n. 38050213252-9 presuntivamente notificata a persona di famiglia (anche in questo caso senza generalità né firma alcuna), cui sarebbe seguito l'invio della raccomandata informativa in pari data: analogamente, non fornendo la prova della ricezione della predetta raccomandata, per le ragioni supra esposte, non può considerarsi perfezionata la notifica e, dunque, validamente interrotto il termine di prescrizione.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, specifica la Suprema Corte, non è, infatti, consentito derogare alla disposizione di cui all'art. 1334 c.c., secondo la quale “…Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati….” ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un “…atto che valga a costituire in mora il debitore…” (Cass. Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, Cass. 29854/2024).
Tanto premesso va, tuttavia, considerato che la normativa emergenziale covid ha previsto due distinti periodi di sospensione che incidono significativamente sulla
4 decorrenza e sul decorso della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Complessivamente, dunque, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di
311 giorni.
Ne consegue che, applicando i principi esposti alla controversia in oggetto, sommando
311 giorni al computo prescrizionale a far data dalla notifica dell'atto di accertamento del 31.12.2019, il termine quinquennale non è decorso alla data di notifica dell'OI impugnata (17.03.2025).
Il mancato compimento del termine prescrizionale determina l'attuale esigibilità del credito di cui all'ordinanza ingiunzione. Tale essendo l'unico motivo di impugnazione dell''ordinanza ingiunzione, la sua infondatezza determina il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.000,00.
Santa Maria Capua Vetere, 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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