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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n°2378 del 10 giugno 2019 Oggetto: impugnativa di licenziamento .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott. Amato Carbone Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 19/2023 del Ruolo Generale
Sez. Lavoro, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Maurizio Parte_1
TI e LV PA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-RECLAMANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-RECLAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 L. 300/1970 depositato il 24.10.2017, - premesso di essere Parte_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato da (nel tempo divenuta CP_2 CP_3
e, da ultimo, ) con la
[...] Controparte_4 Controparte_5 qualifica di “impiegato di primo livello – ufficiale di riscossione” – impugnava il licenziamento per giusta causa, comunicatogli con nota del 25.05.2017 all'esito del procedimento disciplinare promosso, con comunicazione prot. 886624 del 27.02.2017, per condotte di rivelazione di segreti d'ufficio, con violazione del dovere di segretezza previsto dalla legge e dalla normativa aziendale. Nella fase sommaria, esponeva di essere stato coinvolto in un procedimento penale (proc. Pt_1 penale n. 4570/2006 Rg) in relazione al quale, con ordinanza n. 99/2010, il Gip del Tribunale di Lecce aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura interdittiva della sospensione per mesi due dal servizio;
che Equitalia Lecce, con nota n. 688/2010, aveva pertanto disposto l'allontanamento dal servizio del dipendente, rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con ordinanza del 18.1.2011, il Tribunale del Riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva nei confronti del ricorrente;
che la società datrice di lavoro aveva revocato con effetto immediato il provvedimento dell'allontanamento dal servizio e, con nota n. 20/2011, aveva revocato la misura dell'inibizione all'accesso al sistema informativo aziendale, precedentemente disposta;
che, stante il rinvio a giudizio disposto nei confronti del ricorrente, con nota n. 093 del 20.9.2011 la società datrice di lavoro aveva determinato l'allontanamento temporaneo dal servizio del ricorrente, rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con nota dell'8.10.2012,
aveva riammesso in servizio il ricorrente, ancora una volta, rinviando alle risultanze anche CP_3 non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con sentenza n. 2306 del 22.6.2016 (depositata il 20.10.2016), il Tribunale di Lecce aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 e 326 c.p., alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione “perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti al servizio, rivelava a Controparte_3
in più occasioni, informazioni riguardanti posizioni di soggetti dallo stesso Parte_2 indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori”; che, con nota prot. n. 886624 del 27.2.2017 Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a, (nel frattempo succeduta a , aveva comunicato al ricorrente la Controparte_4 contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 l. n. 300/1970; che, con nota del 10.3.2017, il ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni, evidenziando che la sentenza era stata appellata, ed aveva chiesto di essere sentito personalmente, rilasciando poi le dichiarazioni rese nel processo verbale di giustificazione del 20.03.2017; che, con nota n. 3720945 del 25.5.2017, era stato comunicato al ricorrente il licenziamento disciplinare.
Tanto dedotto, il ricorrente impugnava il licenziamento eccependo: 1) la violazione del principio di immediatezza della contestazione - in quanto l'azienda aveva avuto conoscenza dei fatti, divenuti oggetto di addebito, quantomeno dall'anno 2010- ritenendo inappropriato il richiamo al disposto dell'art. 35 CCNL (che consente all'Azienda, in relazione a quanto previsto dall'art. 75, lett. c e d, di rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti), la cui applicazione doveva intendersi esclusa nella specie ai sensi del successivo art. 36; 2) la genericità della contestazione, perché priva dei dati e degli aspetti essenziali del fatto addebitato;
3) l'inesistenza della giusta causa e la mancanza di proporzione fra la condotta addebitata e l'estrema sanzione irrogata.
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con conseguente sua Pt_1 reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni;
in via gradata chiedeva il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 18, commi
5 o 6, l. n. 300/70.
L , costituitasi con memoria del 7/12/2017, contestava gli avversi Controparte_1 assunti e concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza n. 8074 del 14.02.2018 il Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio sommario, rigettava il ricorso ritenendo legittima la sanzione del licenziamento irrogata al dipendente dalla società datrice di lavoro. In particolare, il giudice di prime cure evidenziava che, in ordine all'asserita intempestività della contestazione, difettava qualsivoglia lesione del diritto alla difesa del lavoratore, dato che la società lo aveva “...espressamente avvertito della volontà di attendere gli esiti del procedimento penale ...”, evitando in tal modo di ingenerare qualsiasi affidamento circa una eventuale acquiescenza;
che, quanto alla presunta genericità della contestazione, era agevole constatare come il richiamo alle accuse formulate nel processo penale consentisse di escludere in radice eventuali lesioni del diritto di difesa, essendo il ricorrente ben conscio dell'impianto accusatorio;
che, in merito alla asserita insussistenza della giusta causa, i fatti contestati al dipendente (peraltro sostanzialmente ammessi da controparte) riguardavano la violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e dunque ben potevano costituire causa di licenziamento disciplinare, sanzione ritenuta peraltro proporzionata alle violazioni accertate anche in sede penale.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 51, Pt_1 della legge n. 92/2012 depositato il 16.03.2018, con il quale sostanzialmente reiterava le argomentazioni già svolte in sede sommaria, insistendo nelle medesime conclusioni.
Nel giudizio di opposizione resisteva l' con memoria del Controparte_1
15.05.2018 ed insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, sostanzialmente confermando il contenuto della ordinanza impugnata, e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Il Tribunale dava altresì atto che, nelle more di tale fase processuale, era intervenuta la sentenza n.
566 del 28.3.2018 resa dalla Corte di Appello di Lecce – Sez. Unica Penale, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 22.06.2016, aveva dichiarato estinto il reato contestato a per intervenuta prescrizione pur riconoscendo, tuttavia, la sussistenza degli illeciti contestati Pt_1 in quanto frutto della consapevolezza da parte del ricorrente di aver fornito le informazioni riservate in assenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste.
Avverso la sentenza n°2378/2019 proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Lecce Pt_1 con ricorso dell'8 luglio 2019, riproponendo le medesime doglianze già sollevate nelle due fasi del giudizio di primo grado circa la presunta tardività della contestazione disciplinare, la genericità della contestazione, l'insussistenza della giusta causa e la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva, dolendosi altresì della mancata ammissione della prova testimoniale e dell'asserita violazione dell'art. 421 c.p.c., per non avere il Tribunale correttamente esercitato il proprio potere – dovere di ammissione d'ufficio delle prove necessarie a chiarire la vicenda.
resisteva al reclamo con memoria del 6/09/2019, con la quale ribadiva la piena legittimità del CP_5 licenziamento, tenuto conto degli inequivocabili e concordanti accertamenti già svolti sia in sede penale che nell'ambito delle due fasi del giudizio lavoristico di primo grado. A parere della società datrice di lavoro, risultava ormai appurata la grave violazione da parte del dipendente di numerosi obblighi di diligenza posto che le medesime condotte avevano già comportato la irrevocabile condanna di in sede penale a fini civili al risarcimento del danno nei confronti della parte Pt_1 civile . CP_5
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1324/2019 del 04.12.2019, accoglieva il reclamo, discostandosi dalle concordanti pronunce dei giudici del Tribunale di Lecce emesse nelle due fasi del processo di primo grado e, per l'effetto, dichiarava il diritto di alla reintegrazione nel posto Pt_1 di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate, condannando altresì al pagamento di una CP_5 indennità risarcitoria in favore del reclamante, ai sensi dell'art. 18, 4° comma, Legge 300/1970, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In particolare, dopo aver respinto il primo motivo di reclamo vertente sull'asserita tardività della contestazione, il giudice di seconde cure accoglieva il secondo motivo relativo alla supposta genericità della contestazione e dichiarava assorbite le ulteriori eccezioni e deduzioni delle parti.
Per la cassazione della predetta decisione, proponeva ricorso il 3.03.2020 innanzi al Supremo CP_5
Collegio, articolando cinque motivi di censura: - asserita violazione dell'art. 7 Legge n. 300/1970
(art. 360 co 1°, n.3 c.p.c.), per erronea applicazione del principio di specificità della contestazione;
- asserita violazione dell'art. 360, co. 1° n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (omesso esame integrale della lettera di contestazione del
27/02/2017); - supposta violazione degli artt. 578 e 654 c.p.p. per aver il giudice di seconde cure, ai fini del giudizio sulla specificità della contestazione, disconosciuto del tutto l'efficacia del giudicato penale a fini civili, addivenendo ad una ricostruzione della fattispecie de qua in palese contrasto con gli esiti del giudizio penale;
- asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. nonché dell'art. 32 CCNL 9/4/2008, commi 1 e 2 (art. 360, comma primo, n. 3,
c.p.c.) con riguardo alla dichiarata illegittimità del licenziamento da parte della Corte d'appello di
Lecce per difetto di specificità della contestazione disciplinare;
- supposta violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 (art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.) per aver la Corte di
Appello, una volta riscontrato (erroneamente) il vizio di genericità della contestazione disciplinare, riconosciuto al dipendente la tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria prevista dal comma
6 dell'art. 18 legge n. 300/1970.
resisteva con controricorso. Parte_1
Con ordinanza n. 31526 del 25/10/2022, la Corte di SS accoglieva il primo motivo di censura relativo alla legittimità della contestazione, ritenendo non violato il principio di specificità al pari dell'esercizio del diritto di difesa in capo a , e considerava assorbiti gli altri motivi di ricorso;
Pt_1 cassava, pertanto, la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche relativamente alle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio con ricorso del 12/01/2023, ribadendo che il recesso datoriale Pt_1 sarebbe stato esercitato in assenza di giusta causa e, ancor prima, in violazione dei limiti legislativi posti all'esercizio del diritto potestativo datoriale di recesso, la cui inosservanza, da parte del datore di lavoro, condiziona la validità e l'efficacia del licenziamento. A parere del lavoratore reclamante, in effetti, il Tribunale non avrebbe effettuato un esame analitico e critico dei documenti prodotti e riversati in atti da nè si sarebbe accorto che i medesimi non deponevano nel senso preteso da CP_5 parte avversa.
ha pertanto riproposto non solo il motivo afferente alla genericità della contestazione - Pt_1 esaminato dalla Corte di Appello e successivamente dal Supremo Collegio, con assorbimento degli altri - ma anche gli altri motivi esposti con il reclamo originario, ad eccezione del motivo attinente alla ritenuta violazione del principio di immediatezza, peraltro già rigettato dalla Corte, con statuizione passata in giudicato. Ha concluso chiedendo “ a) annullare il licenziamento comminato al ricorrente dichiarandone, accertando che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dall'Azienda datrice di lavoro per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla riforma operata con L. 92/2012 e : - dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro assegnatogli e ad ottenere il pagamento in proprio favore, ex art. 18, co. 4, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima di dodici mensilità, oltre all'accredito dell'intera contribuzione dovutagli per il periodo intercorso nelle CP_ more, - condannare l' convenuto a reintegrare il ricorrente ed a risarcirlo nella misura dinanzi indicata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché a versare in favore dello stesso la contribuzione del caso;
in via subordinata: annullare il licenziamento comminato al ricorrente, ex art. 18, co, 5. novellato, in ragione della mancata ricorrenza degli estremi della giusta CP_ causa addotta ad apparente sostegno del provvedimento espulsivo e per l'effetto: - condannare l' convenuto al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 novellato di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Ha formulato altresì richieste istruttorie.
Nel giudizio di rinvio si è costituita con memoria del 19/09/2023 ed ha chiesto la reiezione CP_5 integrale del ricorso;
in via subordinata, il respingimento della domanda di reintegrazione in servizio, vinte le spese.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata riservata sulle conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Come rilevato nella pronuncia del Supremo Collegio (n. 31526/22), la Corte territoriale accolse la domanda di , ritenendo la genericità della contestazione disciplinare allo stesso Parte_1 diretta, trascurando tuttavia di individuare nello specifico “l'incidenza della asserita mancata specificazione dei fatti sull'esercizio del diritto di difesa”, aspetto necessario affinché sia integrato il vizio di aspecificità della contestazione (Cass. 9590/2018). Allo scopo, è necessario valutare il materiale probatorio a disposizione e dunque lettera di addebito – la cui interpretazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali- nonché ad esempio l'attività difensiva in concreto esercitata da all'incolpato (pag. 7 sent. cit).
Tenendo in considerazione tali elementi, a fronte della riproposizione della relativa censura anche in questa fase del procedimento, il Collegio ritiene l'insussistenza del citato vizio.
Se lo scopo della contestazione di addebito è quello di consentire al suo destinatario un'immediata efficace difesa dal comportamento ritenuto disciplinarmente significativo, è sufficiente a smentire ogni possibile lesione del diritto di difesa e con essa la violazione del procedimento ex articolo 7 legge 300/70, l'esame delle puntuali e precise giustificazioni in replica fornite dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare prima e nei procedimenti giudiziari successivi, segno evidente di una esaustiva elencazione dei fatti addebitati e delle norme violate a presidio dell'ottimale esercizio di difesa (questa Corte, in un caso analogo, sent. n. 629/2020).
L ha rinviato alle risultanze, anche non definitive, del giudizio penale già a partire dal primo CP_1 atto del procedimento disciplinare di sospensione dal servizio del 20/09/2011. La determinazione datoriale, già in tale fase, fu corredata dal richiamo ai reati ascritti al , quelli di cui agli art. Pt_1
81 e 326 c.p. (doc. 21, fascicolo di primo grado del ricorrente).
Nella contestazione di addebito che ne è seguita (doc. 33, fascicolo di primo grado del ricorrente), si richiamano inoltre gli estremi del procedimento disciplinare già avviato (e sospeso) nonché quelli del giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 2306/16 del Tribunale di Lecce di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i delitti già citati, oltre al risarcimento del danno in favore di parte datrice per complessivi euro 30.000 in solidale con , Controparte_7 Controparte_8
e . La missiva prosegue con l'indicazione dell'ipotesi accusatoria ritenuta e così Controparte_9 esplicitata: “perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti Controparte_4 al servizio, rivelava a in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni Controparte_9 debitorie di soggetti allo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori;
in Lecce fino al 05/11/2008”; si fa inoltre riferimenti al contesto della condotta: “le indagini hanno svelato uno spaccato di disperazione da parte di coloro che avevano perso o rischiavano di perdere i loro beni ed è proprio nelle pieghe di questa disperazione che il si insinuava trovando un'importante bacino di Pt_2 utenza”; “importante bacino di utenza per il era poi rappresentato dai debitori dell' Pt_2 CP_3 che a vario modo e titolo a lui si rivolgevano per la soluzione delle loro problematiche con l'ente di riscossione;
in tale ambito il poteva contare sulla complicità di alcuni funzionari dell'ente Pt_2 di riscossione, i quali gli fornivano indebitamente notizie sulle posizioni debitorie dei clienti, notizie poi utilizzate per concordare con loro le modalità lecite o illecite più idonee a definire la posizione debitoria”.
Quanto agli elementi probatori, nella lettera di contestazione disciplinare, si riportano quelli posti a base della sentenza di condanna in sede penale in primo grado.: conversazioni captate tra il Pt_1
e il e il contegno del funzionario che ne era seguito, verosimilmente in aderenza alle Pt_2 indicazioni del secondo, nonché la documentazione sequestrata che confermerebbe la collaborazione del . Pt_1
La lettera del 25 maggio 2017 si conclude con la contestazione della “illecita rivelazione di segreti
d'ufficio, violazione del dovere di segretezza previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione) e dall'articolo
35 c.1 del decreto legislativo 13 Aprile 1999, n. 112” oltre che “violazione delle direttive aziendali che impongono l'osservanza del rispetto della normativa in tema di segreto d'ufficio, della privacy nell'utilizzo dei beni aziendali di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex 231/2001 con conseguente grave violazione dei principi di disciplina, dovere di collaborazione attiva e intesa secondo le direttive dell'azienda e l'inosservanza del divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi, sanciti dai nei commi n. 1 e 2 dell'art. 32 CCNL
9/4/2008”.
Il pregiudizio derivante dalla condotta illustrata è pure precisato nella parte in cui si specifica che le circostanze contestate sono aggravate “dal fatto che sono stati posti in essere da un addetto della discussione dei tributi alle dipendenze di una società a partecipazione pubblica assoggettati ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della costituzione il primo lavoratori sono pertanto tenuti ad assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza”.
Il comportamento censurato nonché le norme asseritamente violate sono, dunque, chiari, tanto da consentire, infatti, una difesa precisa e puntuale del dipendente fin dal primo riscontro. La lettera del
10/03/2017 (doc. 35, fascicolo di primo grado del ricorrente) che rivolge all'azienda come Pt_1
“giustificazioni” ex art. 7, l. 300/70, riguarda tutti gli aspetti della contestazione: quelli relativi al fatto materiale (non costituisce violazione del segreto di ufficio la comunicazione di informazioni relative alla posizione debitoria dei contribuenti al soggetto delegato, consentita per l'operatore in quanto dati non coperti da segreto), alle prove (il , di cui segnala una continua frequentazione con gli Pt_2 uffici di Lecce, conosciuto così da “tutti, impiegati, funzionari e dirigenti quale mandatario dei contribuenti che a lui si rivolgevano dai Comuni della Provincia di Lecce” rappresentava dunque soggetto abilitato a ricevere le informazioni e che non vi fosse un interessamento per conto di terzi sulle pratiche di ufficio, poiché sempre agiva come incaricato o mandatario dei contribuenti Pt_2 destinatari delle cartelle); ai requisiti soggettivi dell'autore (il quale non avendo la qualifica di pubblico ufficiale non avrebbe potuto esprimere la volontà pubblica) e al danno all'azienda
(asseritamente inesistente). Lo stesso può dirsi per la disciplina presuntivamente disattesa, che il funzionario sostiene di aver rispettato tanto da giustificare una riforma della sentenza penale non definitiva di condanna nonché l'annullamento della contestazione disciplinare.
Il collegamento tra il procedimento disciplinare e quello penale è ritenuto rilevante anche da Pt_1 che, in sede di giustificazioni, ribadisce la sua innocenza in considerazione della circostanza che non vi fosse ancora una sentenza di condanna penale passata in giudicato;
anche in questo caso, come in ipotesi analoghe, il reclamante ha adottato una linea difensiva che risulta palesemente incompatibile con l'ipotizzata genericità della contestazione. Dalla prima fase procedimentale, fornisce Pt_1 quindi un riscontro alle contestazioni disciplinari non solo consapevole, ma anche tecnico.
Non può, dunque, certamente dirsi che l'incolpato avesse una idea fumosa della contestazione disciplinare, potendosi ritenere, al contrario, che ne conoscesse, nel dettaglio, i profili oltre che i possibili scenari. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di appello.
Passando all'esame del merito, si rileva che, già nei primi atti difensivi, il dipendente ha ammesso alcuni fatti oggetto di addebito, sottolineando l'abitualità della collaborazione dell'ufficio con
: continua frequentazione degli uffici di Lecce da parte di , a volte accompagnato dai Pt_2 Pt_2 contribuenti interessati altre volte solo munito dei dati fiscali anagrafici degli stessi;
soggetto conosciuto pressoché da tutti.
In sede penale , per i medesimi fatti contestati in sede disciplinare, è stato condannato in Pt_1 primo grado alla pena di anni 1 e due mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 326 c.p., perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti al servizio, Controparte_4 rivelava a in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni debitorie di Controparte_9 soggetti dallo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori;
in Lecce fino al 05.11.2008 (sent. Trib. penale Lecce n. 2306 del 22/06/2016, doc. 6 memoria di primo grado ). Nella sentenza penale CP_5 si legge inoltre, nel paragrafo dedicato all'odierno appellante, quanto segue: “il nel corso Pt_1 dei due interrogatori resi innanzi al G.LP. ed acquisiti al dibattimento ha dichiarato di aver conosciuto il quando è venuto nel suo ufficio insieme ai signori e di averlo visto altre Pt_2 Per_1 volte in passato ma di non aver mai avuto a che fare con lui, sapendo unicamente che prima aveva un asilo. Nell'occasione dell'incontro con i il si presentava come consulente dei Per_1 Pt_2 contribuenti e chiedeva per loro conto delle informazioni ora munito del loro codice fiscale ora accompagnato dai contribuenti stessi. Più nel dettaglio il ha affermato che in passato era Pt_1 una prassi rilasciare informazioni senza delega diversamente da adesso che è necessaria. Il Pt_1 ha poi specificato, con riferimento alla posizione dei fratelli , che questi si erano presentati con Per_1 il mentre con riferimento alla posizione dei , sollecitato dal difensore, ha dichiarato Pt_2 Pt_3 che durante la conversazione con il si sentiva in sottofondo la signora che dettava Pt_2 Pt_3 al il codice fiscale. Ha poi soggiunto che le informazioni richieste potevano essere reperite Pt_2 dal contribuente sul portale dell'ente, previa registrazione e credenziali. Del pari il nel corso Pt_2 del suo interrogatorio, ha sostenuto che il è un amico di vecchia data e che questo gli Pt_1 rilasciava informazioni in base ad una richiesta ufficiale dei contribuenti fatta per il suo tramite, perché delegato a cui veniva conferito un apposito mandato”.
Nel prosieguo del processo de quo, il giudizio di colpevolezza non è stato ridimensionato, limitandosi il giudice di secondo grado a dichiarare l'estinzione del reato ascritto a per prescrizione Pt_1
(sentenza n°566 del 28 marzo 2018 della Corte d'Appello penale di Lecce;
doc. 45 del fascicolo di primo grado del ricorrente). Con la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Lecce, ritenuta accertata la condotta illecita di rivelazione del segreto d'ufficio, ha condannato al risarcimento del Pt_1
Contr danno in favore di ( costituita parte civile), danno quantificato nella somma di euro 4.000,00.
Nella predetta sentenza si legge “che non è stato affatto provato che avesse ricevuto deleghe Pt_2 dai debitori interessati: deleghe in suo favore non sono state rivenuti negli uffici di , né egli CP_3 ne ha prodotta neanche una;
dunque può affermarsi che egli non né titolare né delegato del diritto all'accesso di notizie del genere provenienti da;
che quanto ai fatti imputati al e CP_3 Pt_1 al , la singolarità e l'informalità delle modalità di rivelazione delle notizie di ufficio ( CP_7 anche in via telefonica) appaiono palesemente confliggenti con la posizione di delegato asseritamente rivestita dal;
che irrilevante è la circostanza che gli stessi fossero in alcuni Pt_2 casi presenti alle telefonate e pertanto sicuramente consenzienti in ordine all'acquisizione di notizie sulla loro posizione debitoria da parte del;
essenziale è il fatto che la rivelazione avveniva Pt_2 in assenza delle condizioni oggettive e soggettive per eseguirla.”.
La predetta sentenza n°566/2018 è stata confermata dalla Corte di SS con sentenza n°26228/2019 per la parte relativa alle statuizioni di condanna di al risarcimento del danno Pt_1
Contr in favore di . Nella anzidetta sentenza si legge : “Sulla stregua della puntuale ricostruzione delineata in punto di fatto dal Giudice di primo grado, la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità a carico di entrambi i ricorrenti, ponendo in rilievo: a) la reiterata, indebita, comunicazione a tale di Controparte_9 informazioni relative alle posizioni debitorie di contribuenti che in vario modo a lui si rivolgevano per la definizione di problematiche attinenti ai rapporti da essi intrattenuti con l'ente di riscossione
"Equitalia-Sud" presso i cui uffici entrambi i ricorrenti operavano;
b) l'assenza di deleghe CP_4 rilasciate al da parte dei debitori interessati all'accesso alle relative notizie d'ufficio; c) Pt_2
l'informalità delle modalità di rivelazione (anche per via telefonica) e l'assenza delle condizioni oggettive e soggettive idonee a consentirne la divulgazione a terzi;
d) l'insufficienza della delega orale (per la cui verifica il funzionario dovrebbe, in tesi, rimettersi alla buona fede del delegato, con la conseguente, possibile, violazione della privacy dei contribuenti, là dove terzi ignari e non deleganti) e l'irrilevanza della circostanza di fatto che gli interessati fossero talora presenti in occasione delle relative comunicazioni telefoniche e, dunque, sicuramente consenzienti all'acquisizione di notizie circa le rispettive posizioni debitorie da parte del .
1.1. Infondate Pt_2 sul punto devono ritenersi, alla stregua di un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, le questioni relative alla configurabilità della qualifica soggettiva pubblicistica dei dipendenti del concessionario " " (Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, Rv.260710), quand'anche le CP_3 Per_2 mansioni espletate siano quelle di addetto allo sportello (Sez. 2, n. 20039 del 20/04/2011, Vallario,
Rv. 250361), non esaurendosi infatti le sue attività in incarichi meramente manuali o d'ordine, poiché le funzioni svolte implicano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione finanziaria e costituiscono, quindi, complemento ed integrazione delle relative funzioni pubbliche in vista dell'utile esercizio dell'attività di riscossione dei tributi da parte dell'ente di appartenenza. Questa Corte (Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, , Rv. Questa Corte (Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. Tes_1
2016, , Rv. 267274; Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 269776) ha Tes_1 Parte_4 avuto modo di precisare, inoltre, che in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio si intendono, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete, non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto, condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell'art. 326 cod. pen. L'ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di cui all'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sui diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste”.
Orbene, il giudicato formatosi tra le parti con la sentenza n°26228/2019 della Corte di SS è vincolante, quanto all'accertamento dei fatti, nel presente giudizio ex 578 c.p.c. ( v. Cass.
n°11467/2020; 2083/2013). Si deve pertanto ritenere accertato che abbia tenuto condotte di Pt_1 rivelazione del segreto d'ufficio ovvero le condotte contestategli in sede disciplinare.
Inoltre e a prescindere dal predetto giudicato, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi di fatto già acquisiti nel procedimento penale (senza necessariamente, peraltro, disporne l'acquisizione qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza, Cass. n. 12321/2022); risulta pertanto corretta la decisione del Tribunale di non disporre una ulteriore istruttoria, invece richiesta dall'odierno appellante (terzo e quarto motivo di censura).
Il materiale probatorio acquisito nel processo penale è costituito dalle conversazioni captate tra il e il nonché dalla documentazione sequestrata che confermerebbe la collaborazione Pt_1 Pt_2 tra i due. Nel dettaglio, nella conversazione del 3 marzo 2008, contattava per Pt_2 Pt_1 conoscere l'ammontare del debito di Notaro soggetto gravato da pignoramento in Persona_3 atto e relativa vendita del bene pignorato e sapere se vi fossero sospensioni del procedimento esecutivo. Di contro comunicava che vi erano 47 cartelle, di cui 18 sospese e, a richiesta, Pt_1 acconsentiva a fornire, stampandolo, l'estratto di ruolo recante l'intera posizione del Notaro, che avrebbe recuperato quando si sarebbe recato in ufficio. Segue l'intercettazione di un'altra Pt_2 delle chiamate telefonata tra il e , nel corso della quale il primo invitava Pt_2 Controparte_11
l'interlocutrice a passare dallo studio per prendere due pratiche, una riguardante Persona_4
e l'altra l'Hotel Falli di Porto Cesareo specificando che dette pratiche dovevano essere consegnate una a e l'altra a dell'ufficio di a Lecce. La telefonata si concludeva con CP_12 Pt_1 CP_3
che diceva alla donna che avrebbe telefonato per avvertirlo del suo arrivo. Ed Pt_2 Pt_1 invero, questa telefonata occorreva il 10 luglio del 2008. In questa occasione, chiedeva un Pt_2 altro estratto integrale concernente la posizione debitoria di un amico, specificando che l'avrebbe ritirata dall'ufficio la Dott.ssa Il rispondeva che non vi erano problemi e chiedeva Per_5 Tes_2 al di passare da perché aveva la necessità di parlargli. Data 5 agosto 2008, Pt_2 Pt_5 Pt_2 reiterava la richiesta con riguardo alla posizione di e e , Parte_6 Parte_7 Pt_1 anticipando l'esito della ricerca telefonicamente, avrebbe trasmesso via fax il carteggio. La documentazione sequestrata, acquisita nel dibattimento penale, consiste in 18 stampe di visure del terminale rilasciate da Equitalia Lecce nel biennio 2006/2009 e tra cui quella concernente notaro
, eseguita ore 12:23 del 23/09/2008 dall'operatore contraddistinto dalla sigla Q 8 identificato Per_3 in . Parte_1
Orbene, le intercettazioni telefoniche predette e la documentazione oggetto di sequestro dimostrano che ha divulgato informazioni riservate a soggetto che non risultava formalmente Pt_1 autorizzato.
non contesta che dette conversazioni ci siano state né di aver effettivamente fornito a Pt_1
le informazioni da quest'ultimo richieste telefonicamente ma si giustifica, da un parte, Pt_2 sostenendo che la delega veniva comunque esibita da anche se non acquisita agli atti Pt_2 dell'ufficio, dall'altra, che si trattava di una prassi dell'ufficio rilasciare informazioni senza acquisire la delega in questione.
In proposito parte reclamante riporta a pag 43 dell'atto di riassunzione il contenuto di una circolare dell'8 agosto 2008 di riguardante il modus operandi del dipendente per non violare il Controparte_4 segreto d'ufficio: “In ottemperanza all'art. 35 del D.Lgs. 112/99 relativo al segreto d'ufficio con particolare riferimento alla legge sulla privacy n. 675 del 31/12/1996, la ns. Capogruppo ha impartito le seguenti disposizioni relativamente alla gestione delle richieste di informazione da parte dei contribuenti: Richieste d'informazioni da parte dei contribuenti che si recano presso gli
Uffici/sportelli : sarà cura dell'operatore addetto invitare il contribuente ad esibire il documento
d'identità valido e, nel caso in cui l'informazione viene richiesta per conto di un terzo, l'operatore richiederà la delega del contribuente nonché il documento d'identità del delegante. Tutta la documentazione esibita verrà sempre fotocopiata ed archiviata, in ordine cronologico di data, tra gli atti della società. Informazioni richieste telefonicamente : In tal caso l'operatore, dopo aver acquisito gli estremi del contribuente (nome cognome, codice fiscale) nonché del documento di riscossione per il quale gli vengono richieste le informazioni, si limiterà a dare delucidazioni per una migliore comprensione del medesimo documento. Informazioni su posizione debitoria del soggetto iscritto a ruolo ricevute in forma epistolare.: Tali richieste verranno evase inviando apposita missiva all'indirizzo del contribuente”..
Parte reclamante sottolinea che detta circolare è stata adottata solo in epoca successiva ad almeno 2 delle condotte ascritte al;
che, pertanto, in epoca precedente alla predetta circolare non vi Pt_1 erano disposizioni che ponevano il divieto di tenere le condotte contestatigli.
Orbene, anche ammesso che vi fosse la prassi aziendale di fornire informazioni a soggetti rispetto ai quali non era poi possibile provare ( a causa della mancata acquisizione della delega) che fossero formalmente delegati dai soggetti (contribuenti) interessati, detta prassi non poteva che porsi in contrasto con le norme in materia di tutela della privacy e determinare comunque la violazione di segreti di ufficio;
detta prassi non potrebbe costituire una scriminante o attenuante delle condotte contestate.
L'art. 326 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, con pena da sei mesi a tre anni. L'obbligo di segretezza non può essere derogato da consuetudini o prassi interne. ( v. SS Penale, Sez. VI, Sentenza n. 47670 del 11 luglio).
Parte reclamante ha poi chiesto la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: a) il sig.
[...]
, che per tutti era il “Dr. ” frequentava assiduamente gli uffici di , tanto da CP_9 Pt_2 CP_3 esser conosciuto pressoché da tutto il personale degli uffici, risultando accreditato anche a livello direttivo, cui si rivolgeva quale mandatario dei contribuenti che frequentemente lo accompagnavano e che a lui si affidavano per la trattazione della rispettiva debitoria, ovvero per chiedere dilazioni di pagamento e, laddove ve ne fossero le condizioni, gli sgravi delle cartelle, nel rispetto della vigente normativa;
b) Mai il , o altro dipendente, le volte in cui si è relazionato con il sig. Pt_1 [...]
per la trattazione della debitoria di qualsivoglia soggetto destinatario di procedure CP_9
, è stato destinatario di contestazione, verbale o scritta, elevata dai superiori gerarchici;
c) il CP_3 ridetto , quando interveniva in assenza dei soggetti interessati, era munito dei loro dati fiscali Pt_2 ed anagrafici oltre che di delega, che esibiva. Dopo che venne diramata la circolare dell'agosto 2008 sul segreto d'ufficio la ridetta documentazione, come in esso prescritto, veniva inserita nel fascicolo dell'utente in occasione del primo accesso;
d) Dopo l'intervento del nell'interesse e su delega Pt_2 dei sigg. e e dei sigg. e , questi hanno effettuato in favore Parte_6 Pt_7 Persona_6 Per_7 dell'Agenzia convenuta”.
Orbene, all'evidenza, i capitoli a), b) e d) sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini della configurazione di una scriminate rispetto ai fatti contestati. Del pari irrilevante è la circostanza di cui al capitolo di prova c) (“il ridetto , quando interveniva in assenza dei soggetti interessati, era Pt_2 munito dei loro dati fiscali ed anagrafici oltre che di delega, che esibiva. Dopo che venne diramata la circolare dell'agosto 2008 sul segreto d'ufficio la ridetta documentazione, come in esso prescritto, veniva inserita nel fascicolo dell'utente in occasione del primo accesso”), considerata da una parte la genericità della circostanza medesima e dall'altra la considerazione che la mera esibizione della delega da parte del , anche ammesso che ci sia effettivamente stata, non scrimina rispetto alla Pt_2 responsabilità disciplinare in esame.
Ed invero da una parte, dalla documentazione acquisita in sede penale, si rileva che molte volte le richieste venivano fatte telefonicamente dal ( non si fa riferimento a videochiamate durante Pt_2 le quali quest'ultimo mostrava la delega dei contribuenti); dall'altra la delega deve essere rilasciata dal contribuente ogni volta per i singoli atti e non basta la esibizione di una delega che possa valere a tempo indeterminato o comunque di una tale delega non è stata data prova ( fatto già accertato in sede penale)
Tanto premesso in fatto, si rileva che le condotte di rivelazione di segreto d'ufficio contestate a sono connotate da particolare gravità, soprattutto perchè realizzate alle dipendenze di un Pt_1 soggetto datoriale ( ), a cui era affidata la funzione istituzionale della riscossione dei CP_3 tributi, tenuti presenti anche i possibili rischi a cui il dipendente ha esposto il datore di lavoro con riferimento ai profili di tutela della privacy dei contribuenti. Si rileva inoltre che è stato accertato, in sede penale, che la datrice di lavoro ( costituitasi parte civile nel processo penale) ha subito un danno in conseguenza delle condotte contestate ( quantificato in euro in 30.000,00 euro in primo grado e ridotto a 4.000,00 euro in secondo grado).
Non vi è dubbio che una condotta connotata anche da disvalore penale ( v. art. 326 c.p. richiamato sopra) rientri senz'altro nelle possibili giuste cause di un licenziamento e, anzi, ne costituisca ipotesi di scuola, soprattutto per fattispecie di questo tipo che risultano peraltro strettamente attinenti all'attività lavorativa. Inoltre, ad abundantiam, si evidenzia l'inosservanza anche di norme disciplinari, sempre indicate nella lettera di addebito e soprariportate.
In proposito si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 35 d.lgs 112/1999 e all'art. 4 D.M. del
16/11/2000- vigenti al momento delle condotte contestate- sui doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio. La prima norma citata, abrogata solo quest'anno per mezzo del d.lgs. 33/2025, è chiara circa la segretezza dei dati conosciuti in occasione del servizio: “
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.
2. I terzi di cui il concessionario si avvale per
l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675”; così come la seconda: “Dovere di segretezza 1.
Nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di tutela dei dati personali, è dovere dei soggetti tenuti alla osservanza del presente codice di mantenere il segreto sugli elementi conosciuti nell'ambito dell'attività svolta e, comunque, di tenere riservati tali elementi nei limiti di quanto strettamente necessario all'assolvimento dei propri compiti. Costituisce altresì, dovere dei predetti soggetti fare osservare a coloro che operano per loro conto nell'ambito del servizio della riscossione, o che in qualunque modo e a qualsiasi titolo collaborano nella prestazione di tale servizio - nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - i doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio” (art.
4. D.M. 16 novembre 2000, Approvazione del codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
Nel Codice etico aziendale (doc. 11 del fascicolo dell' si legge, inoltre, che “le attività CP_1 aziendali possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti e dati che, per previsioni normative, interne e/o legislative, o per accordi negoziali, non possono venire divulgati. - Ogni dipendente e collaboratore esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione delle proprie mansioni svolte nell'interesse dell'Azienda” e che “La violazione delle norme e dei principi di comportamento contenuti o richiamati nel presente Codice (e in particolare quelli riferibili al
D.Lgs. 231/2001) lede il rapporto di fiducia instaurato dall'Azienda con i propri dipendenti e collaboratori esterni: in conseguenza di ciò, l'Azienda potrà tutelarsi con gli strumenti più opportuni, anche in sede disciplinare”.
Il CCNL applicabile, depositato da parte ricorrente in riassunzione (doc. 44), oltre a sancire, all'art. 32, l'obbligo per il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, di tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina di dignità e di moralità, tra i provvedimenti disciplinari, enumera, all'art. 38, lettera e), il licenziamento per giusta causa in ipotesi di una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di fiducia.
Orbene, nella fattispecie, ha disatteso quanto disposto dalle norme citate, oltre a quelle a Pt_1 protezione della privacy, agendo in maniera gravemente negligente, peraltro in modo reiterato nel tempo. Si osserva inoltre che quanto sopra rilevato è sufficiente a ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non essendo necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso (Cass. 9675/19, “Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto”), nelle sue possibili e diverse articolazioni, che ad ogni modo nella fattispecie sembra comunque ricorrere, come è emerso in sede penale.
Ed invero – sempre tenuta presente l'efficacia dell'accertamento ex art. 578 cpp, cfr. Cass.
12588/2024, Cass. 11467/2020 e Cass. 2083/2013 – va quindi complessivamente rilevato come la condotta materiale, causativa di danno, sia stata commessa nell'esercizio delle funzioni lavorative, in violazione di norme di condotta gravanti sul lavoratore e come la stessa abbia inciso sulla corretta gestione di delicate procedure dell'ufficio.
Per tutti questi motivi, ritenendosi proporzionale la risposta datoriale alle condotte contestate, si rigetta anche il terzo di impugnazione del reclamo che è dunque interamente respinto.
La sentenza impugnata va pertanto confermata anche nella parte relativa alle spese di causa.
Quanto alle spese del giudizio di reclamo, di quello di SS e del presente di riassunzione, in considerazione di pronunce discordi durante i vari gradi di giudizio, se ne stima conforme ad equità la compensazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n°
31526/2022, sul reclamo proposto con ricorso dell'8/7/2019 da nei confronti Parte_1 dell' , avverso la sentenza del 10 giugno 2019, n. Controparte_13
2378/2019 del Tribunale di Lecce, giudizio riassunto con ricorso del 12 gennaio 2023 da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 Controparte_13 rigetta il reclamo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di reclamo, del giudizio di SS e del giudizio di riassunzione.
Così deciso in Lecce il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Caterina Mainolfi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott. Amato Carbone Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 19/2023 del Ruolo Generale
Sez. Lavoro, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Maurizio Parte_1
TI e LV PA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-RECLAMANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-RECLAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 L. 300/1970 depositato il 24.10.2017, - premesso di essere Parte_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato da (nel tempo divenuta CP_2 CP_3
e, da ultimo, ) con la
[...] Controparte_4 Controparte_5 qualifica di “impiegato di primo livello – ufficiale di riscossione” – impugnava il licenziamento per giusta causa, comunicatogli con nota del 25.05.2017 all'esito del procedimento disciplinare promosso, con comunicazione prot. 886624 del 27.02.2017, per condotte di rivelazione di segreti d'ufficio, con violazione del dovere di segretezza previsto dalla legge e dalla normativa aziendale. Nella fase sommaria, esponeva di essere stato coinvolto in un procedimento penale (proc. Pt_1 penale n. 4570/2006 Rg) in relazione al quale, con ordinanza n. 99/2010, il Gip del Tribunale di Lecce aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura interdittiva della sospensione per mesi due dal servizio;
che Equitalia Lecce, con nota n. 688/2010, aveva pertanto disposto l'allontanamento dal servizio del dipendente, rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con ordinanza del 18.1.2011, il Tribunale del Riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva nei confronti del ricorrente;
che la società datrice di lavoro aveva revocato con effetto immediato il provvedimento dell'allontanamento dal servizio e, con nota n. 20/2011, aveva revocato la misura dell'inibizione all'accesso al sistema informativo aziendale, precedentemente disposta;
che, stante il rinvio a giudizio disposto nei confronti del ricorrente, con nota n. 093 del 20.9.2011 la società datrice di lavoro aveva determinato l'allontanamento temporaneo dal servizio del ricorrente, rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con nota dell'8.10.2012,
aveva riammesso in servizio il ricorrente, ancora una volta, rinviando alle risultanze anche CP_3 non definitive del procedimento penale la valutazione dal punto di vista disciplinare;
che, con sentenza n. 2306 del 22.6.2016 (depositata il 20.10.2016), il Tribunale di Lecce aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 e 326 c.p., alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione “perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti al servizio, rivelava a Controparte_3
in più occasioni, informazioni riguardanti posizioni di soggetti dallo stesso Parte_2 indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori”; che, con nota prot. n. 886624 del 27.2.2017 Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a, (nel frattempo succeduta a , aveva comunicato al ricorrente la Controparte_4 contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 l. n. 300/1970; che, con nota del 10.3.2017, il ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni, evidenziando che la sentenza era stata appellata, ed aveva chiesto di essere sentito personalmente, rilasciando poi le dichiarazioni rese nel processo verbale di giustificazione del 20.03.2017; che, con nota n. 3720945 del 25.5.2017, era stato comunicato al ricorrente il licenziamento disciplinare.
Tanto dedotto, il ricorrente impugnava il licenziamento eccependo: 1) la violazione del principio di immediatezza della contestazione - in quanto l'azienda aveva avuto conoscenza dei fatti, divenuti oggetto di addebito, quantomeno dall'anno 2010- ritenendo inappropriato il richiamo al disposto dell'art. 35 CCNL (che consente all'Azienda, in relazione a quanto previsto dall'art. 75, lett. c e d, di rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti), la cui applicazione doveva intendersi esclusa nella specie ai sensi del successivo art. 36; 2) la genericità della contestazione, perché priva dei dati e degli aspetti essenziali del fatto addebitato;
3) l'inesistenza della giusta causa e la mancanza di proporzione fra la condotta addebitata e l'estrema sanzione irrogata.
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con conseguente sua Pt_1 reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni;
in via gradata chiedeva il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 18, commi
5 o 6, l. n. 300/70.
L , costituitasi con memoria del 7/12/2017, contestava gli avversi Controparte_1 assunti e concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza n. 8074 del 14.02.2018 il Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio sommario, rigettava il ricorso ritenendo legittima la sanzione del licenziamento irrogata al dipendente dalla società datrice di lavoro. In particolare, il giudice di prime cure evidenziava che, in ordine all'asserita intempestività della contestazione, difettava qualsivoglia lesione del diritto alla difesa del lavoratore, dato che la società lo aveva “...espressamente avvertito della volontà di attendere gli esiti del procedimento penale ...”, evitando in tal modo di ingenerare qualsiasi affidamento circa una eventuale acquiescenza;
che, quanto alla presunta genericità della contestazione, era agevole constatare come il richiamo alle accuse formulate nel processo penale consentisse di escludere in radice eventuali lesioni del diritto di difesa, essendo il ricorrente ben conscio dell'impianto accusatorio;
che, in merito alla asserita insussistenza della giusta causa, i fatti contestati al dipendente (peraltro sostanzialmente ammessi da controparte) riguardavano la violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e dunque ben potevano costituire causa di licenziamento disciplinare, sanzione ritenuta peraltro proporzionata alle violazioni accertate anche in sede penale.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 51, Pt_1 della legge n. 92/2012 depositato il 16.03.2018, con il quale sostanzialmente reiterava le argomentazioni già svolte in sede sommaria, insistendo nelle medesime conclusioni.
Nel giudizio di opposizione resisteva l' con memoria del Controparte_1
15.05.2018 ed insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, sostanzialmente confermando il contenuto della ordinanza impugnata, e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Il Tribunale dava altresì atto che, nelle more di tale fase processuale, era intervenuta la sentenza n.
566 del 28.3.2018 resa dalla Corte di Appello di Lecce – Sez. Unica Penale, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 22.06.2016, aveva dichiarato estinto il reato contestato a per intervenuta prescrizione pur riconoscendo, tuttavia, la sussistenza degli illeciti contestati Pt_1 in quanto frutto della consapevolezza da parte del ricorrente di aver fornito le informazioni riservate in assenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste.
Avverso la sentenza n°2378/2019 proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Lecce Pt_1 con ricorso dell'8 luglio 2019, riproponendo le medesime doglianze già sollevate nelle due fasi del giudizio di primo grado circa la presunta tardività della contestazione disciplinare, la genericità della contestazione, l'insussistenza della giusta causa e la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva, dolendosi altresì della mancata ammissione della prova testimoniale e dell'asserita violazione dell'art. 421 c.p.c., per non avere il Tribunale correttamente esercitato il proprio potere – dovere di ammissione d'ufficio delle prove necessarie a chiarire la vicenda.
resisteva al reclamo con memoria del 6/09/2019, con la quale ribadiva la piena legittimità del CP_5 licenziamento, tenuto conto degli inequivocabili e concordanti accertamenti già svolti sia in sede penale che nell'ambito delle due fasi del giudizio lavoristico di primo grado. A parere della società datrice di lavoro, risultava ormai appurata la grave violazione da parte del dipendente di numerosi obblighi di diligenza posto che le medesime condotte avevano già comportato la irrevocabile condanna di in sede penale a fini civili al risarcimento del danno nei confronti della parte Pt_1 civile . CP_5
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1324/2019 del 04.12.2019, accoglieva il reclamo, discostandosi dalle concordanti pronunce dei giudici del Tribunale di Lecce emesse nelle due fasi del processo di primo grado e, per l'effetto, dichiarava il diritto di alla reintegrazione nel posto Pt_1 di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate, condannando altresì al pagamento di una CP_5 indennità risarcitoria in favore del reclamante, ai sensi dell'art. 18, 4° comma, Legge 300/1970, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In particolare, dopo aver respinto il primo motivo di reclamo vertente sull'asserita tardività della contestazione, il giudice di seconde cure accoglieva il secondo motivo relativo alla supposta genericità della contestazione e dichiarava assorbite le ulteriori eccezioni e deduzioni delle parti.
Per la cassazione della predetta decisione, proponeva ricorso il 3.03.2020 innanzi al Supremo CP_5
Collegio, articolando cinque motivi di censura: - asserita violazione dell'art. 7 Legge n. 300/1970
(art. 360 co 1°, n.3 c.p.c.), per erronea applicazione del principio di specificità della contestazione;
- asserita violazione dell'art. 360, co. 1° n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (omesso esame integrale della lettera di contestazione del
27/02/2017); - supposta violazione degli artt. 578 e 654 c.p.p. per aver il giudice di seconde cure, ai fini del giudizio sulla specificità della contestazione, disconosciuto del tutto l'efficacia del giudicato penale a fini civili, addivenendo ad una ricostruzione della fattispecie de qua in palese contrasto con gli esiti del giudizio penale;
- asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. nonché dell'art. 32 CCNL 9/4/2008, commi 1 e 2 (art. 360, comma primo, n. 3,
c.p.c.) con riguardo alla dichiarata illegittimità del licenziamento da parte della Corte d'appello di
Lecce per difetto di specificità della contestazione disciplinare;
- supposta violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 (art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.) per aver la Corte di
Appello, una volta riscontrato (erroneamente) il vizio di genericità della contestazione disciplinare, riconosciuto al dipendente la tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria prevista dal comma
6 dell'art. 18 legge n. 300/1970.
resisteva con controricorso. Parte_1
Con ordinanza n. 31526 del 25/10/2022, la Corte di SS accoglieva il primo motivo di censura relativo alla legittimità della contestazione, ritenendo non violato il principio di specificità al pari dell'esercizio del diritto di difesa in capo a , e considerava assorbiti gli altri motivi di ricorso;
Pt_1 cassava, pertanto, la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche relativamente alle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio con ricorso del 12/01/2023, ribadendo che il recesso datoriale Pt_1 sarebbe stato esercitato in assenza di giusta causa e, ancor prima, in violazione dei limiti legislativi posti all'esercizio del diritto potestativo datoriale di recesso, la cui inosservanza, da parte del datore di lavoro, condiziona la validità e l'efficacia del licenziamento. A parere del lavoratore reclamante, in effetti, il Tribunale non avrebbe effettuato un esame analitico e critico dei documenti prodotti e riversati in atti da nè si sarebbe accorto che i medesimi non deponevano nel senso preteso da CP_5 parte avversa.
ha pertanto riproposto non solo il motivo afferente alla genericità della contestazione - Pt_1 esaminato dalla Corte di Appello e successivamente dal Supremo Collegio, con assorbimento degli altri - ma anche gli altri motivi esposti con il reclamo originario, ad eccezione del motivo attinente alla ritenuta violazione del principio di immediatezza, peraltro già rigettato dalla Corte, con statuizione passata in giudicato. Ha concluso chiedendo “ a) annullare il licenziamento comminato al ricorrente dichiarandone, accertando che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dall'Azienda datrice di lavoro per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla riforma operata con L. 92/2012 e : - dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro assegnatogli e ad ottenere il pagamento in proprio favore, ex art. 18, co. 4, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima di dodici mensilità, oltre all'accredito dell'intera contribuzione dovutagli per il periodo intercorso nelle CP_ more, - condannare l' convenuto a reintegrare il ricorrente ed a risarcirlo nella misura dinanzi indicata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché a versare in favore dello stesso la contribuzione del caso;
in via subordinata: annullare il licenziamento comminato al ricorrente, ex art. 18, co, 5. novellato, in ragione della mancata ricorrenza degli estremi della giusta CP_ causa addotta ad apparente sostegno del provvedimento espulsivo e per l'effetto: - condannare l' convenuto al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 novellato di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Ha formulato altresì richieste istruttorie.
Nel giudizio di rinvio si è costituita con memoria del 19/09/2023 ed ha chiesto la reiezione CP_5 integrale del ricorso;
in via subordinata, il respingimento della domanda di reintegrazione in servizio, vinte le spese.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata riservata sulle conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Come rilevato nella pronuncia del Supremo Collegio (n. 31526/22), la Corte territoriale accolse la domanda di , ritenendo la genericità della contestazione disciplinare allo stesso Parte_1 diretta, trascurando tuttavia di individuare nello specifico “l'incidenza della asserita mancata specificazione dei fatti sull'esercizio del diritto di difesa”, aspetto necessario affinché sia integrato il vizio di aspecificità della contestazione (Cass. 9590/2018). Allo scopo, è necessario valutare il materiale probatorio a disposizione e dunque lettera di addebito – la cui interpretazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali- nonché ad esempio l'attività difensiva in concreto esercitata da all'incolpato (pag. 7 sent. cit).
Tenendo in considerazione tali elementi, a fronte della riproposizione della relativa censura anche in questa fase del procedimento, il Collegio ritiene l'insussistenza del citato vizio.
Se lo scopo della contestazione di addebito è quello di consentire al suo destinatario un'immediata efficace difesa dal comportamento ritenuto disciplinarmente significativo, è sufficiente a smentire ogni possibile lesione del diritto di difesa e con essa la violazione del procedimento ex articolo 7 legge 300/70, l'esame delle puntuali e precise giustificazioni in replica fornite dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare prima e nei procedimenti giudiziari successivi, segno evidente di una esaustiva elencazione dei fatti addebitati e delle norme violate a presidio dell'ottimale esercizio di difesa (questa Corte, in un caso analogo, sent. n. 629/2020).
L ha rinviato alle risultanze, anche non definitive, del giudizio penale già a partire dal primo CP_1 atto del procedimento disciplinare di sospensione dal servizio del 20/09/2011. La determinazione datoriale, già in tale fase, fu corredata dal richiamo ai reati ascritti al , quelli di cui agli art. Pt_1
81 e 326 c.p. (doc. 21, fascicolo di primo grado del ricorrente).
Nella contestazione di addebito che ne è seguita (doc. 33, fascicolo di primo grado del ricorrente), si richiamano inoltre gli estremi del procedimento disciplinare già avviato (e sospeso) nonché quelli del giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 2306/16 del Tribunale di Lecce di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i delitti già citati, oltre al risarcimento del danno in favore di parte datrice per complessivi euro 30.000 in solidale con , Controparte_7 Controparte_8
e . La missiva prosegue con l'indicazione dell'ipotesi accusatoria ritenuta e così Controparte_9 esplicitata: “perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti Controparte_4 al servizio, rivelava a in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni Controparte_9 debitorie di soggetti allo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori;
in Lecce fino al 05/11/2008”; si fa inoltre riferimenti al contesto della condotta: “le indagini hanno svelato uno spaccato di disperazione da parte di coloro che avevano perso o rischiavano di perdere i loro beni ed è proprio nelle pieghe di questa disperazione che il si insinuava trovando un'importante bacino di Pt_2 utenza”; “importante bacino di utenza per il era poi rappresentato dai debitori dell' Pt_2 CP_3 che a vario modo e titolo a lui si rivolgevano per la soluzione delle loro problematiche con l'ente di riscossione;
in tale ambito il poteva contare sulla complicità di alcuni funzionari dell'ente Pt_2 di riscossione, i quali gli fornivano indebitamente notizie sulle posizioni debitorie dei clienti, notizie poi utilizzate per concordare con loro le modalità lecite o illecite più idonee a definire la posizione debitoria”.
Quanto agli elementi probatori, nella lettera di contestazione disciplinare, si riportano quelli posti a base della sentenza di condanna in sede penale in primo grado.: conversazioni captate tra il Pt_1
e il e il contegno del funzionario che ne era seguito, verosimilmente in aderenza alle Pt_2 indicazioni del secondo, nonché la documentazione sequestrata che confermerebbe la collaborazione del . Pt_1
La lettera del 25 maggio 2017 si conclude con la contestazione della “illecita rivelazione di segreti
d'ufficio, violazione del dovere di segretezza previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione) e dall'articolo
35 c.1 del decreto legislativo 13 Aprile 1999, n. 112” oltre che “violazione delle direttive aziendali che impongono l'osservanza del rispetto della normativa in tema di segreto d'ufficio, della privacy nell'utilizzo dei beni aziendali di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex 231/2001 con conseguente grave violazione dei principi di disciplina, dovere di collaborazione attiva e intesa secondo le direttive dell'azienda e l'inosservanza del divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi, sanciti dai nei commi n. 1 e 2 dell'art. 32 CCNL
9/4/2008”.
Il pregiudizio derivante dalla condotta illustrata è pure precisato nella parte in cui si specifica che le circostanze contestate sono aggravate “dal fatto che sono stati posti in essere da un addetto della discussione dei tributi alle dipendenze di una società a partecipazione pubblica assoggettati ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della costituzione il primo lavoratori sono pertanto tenuti ad assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza”.
Il comportamento censurato nonché le norme asseritamente violate sono, dunque, chiari, tanto da consentire, infatti, una difesa precisa e puntuale del dipendente fin dal primo riscontro. La lettera del
10/03/2017 (doc. 35, fascicolo di primo grado del ricorrente) che rivolge all'azienda come Pt_1
“giustificazioni” ex art. 7, l. 300/70, riguarda tutti gli aspetti della contestazione: quelli relativi al fatto materiale (non costituisce violazione del segreto di ufficio la comunicazione di informazioni relative alla posizione debitoria dei contribuenti al soggetto delegato, consentita per l'operatore in quanto dati non coperti da segreto), alle prove (il , di cui segnala una continua frequentazione con gli Pt_2 uffici di Lecce, conosciuto così da “tutti, impiegati, funzionari e dirigenti quale mandatario dei contribuenti che a lui si rivolgevano dai Comuni della Provincia di Lecce” rappresentava dunque soggetto abilitato a ricevere le informazioni e che non vi fosse un interessamento per conto di terzi sulle pratiche di ufficio, poiché sempre agiva come incaricato o mandatario dei contribuenti Pt_2 destinatari delle cartelle); ai requisiti soggettivi dell'autore (il quale non avendo la qualifica di pubblico ufficiale non avrebbe potuto esprimere la volontà pubblica) e al danno all'azienda
(asseritamente inesistente). Lo stesso può dirsi per la disciplina presuntivamente disattesa, che il funzionario sostiene di aver rispettato tanto da giustificare una riforma della sentenza penale non definitiva di condanna nonché l'annullamento della contestazione disciplinare.
Il collegamento tra il procedimento disciplinare e quello penale è ritenuto rilevante anche da Pt_1 che, in sede di giustificazioni, ribadisce la sua innocenza in considerazione della circostanza che non vi fosse ancora una sentenza di condanna penale passata in giudicato;
anche in questo caso, come in ipotesi analoghe, il reclamante ha adottato una linea difensiva che risulta palesemente incompatibile con l'ipotizzata genericità della contestazione. Dalla prima fase procedimentale, fornisce Pt_1 quindi un riscontro alle contestazioni disciplinari non solo consapevole, ma anche tecnico.
Non può, dunque, certamente dirsi che l'incolpato avesse una idea fumosa della contestazione disciplinare, potendosi ritenere, al contrario, che ne conoscesse, nel dettaglio, i profili oltre che i possibili scenari. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di appello.
Passando all'esame del merito, si rileva che, già nei primi atti difensivi, il dipendente ha ammesso alcuni fatti oggetto di addebito, sottolineando l'abitualità della collaborazione dell'ufficio con
: continua frequentazione degli uffici di Lecce da parte di , a volte accompagnato dai Pt_2 Pt_2 contribuenti interessati altre volte solo munito dei dati fiscali anagrafici degli stessi;
soggetto conosciuto pressoché da tutti.
In sede penale , per i medesimi fatti contestati in sede disciplinare, è stato condannato in Pt_1 primo grado alla pena di anni 1 e due mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 326 c.p., perché nella sua qualità di dipendente di violando i doveri inerenti al servizio, Controparte_4 rivelava a in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni debitorie di Controparte_9 soggetti dallo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori;
in Lecce fino al 05.11.2008 (sent. Trib. penale Lecce n. 2306 del 22/06/2016, doc. 6 memoria di primo grado ). Nella sentenza penale CP_5 si legge inoltre, nel paragrafo dedicato all'odierno appellante, quanto segue: “il nel corso Pt_1 dei due interrogatori resi innanzi al G.LP. ed acquisiti al dibattimento ha dichiarato di aver conosciuto il quando è venuto nel suo ufficio insieme ai signori e di averlo visto altre Pt_2 Per_1 volte in passato ma di non aver mai avuto a che fare con lui, sapendo unicamente che prima aveva un asilo. Nell'occasione dell'incontro con i il si presentava come consulente dei Per_1 Pt_2 contribuenti e chiedeva per loro conto delle informazioni ora munito del loro codice fiscale ora accompagnato dai contribuenti stessi. Più nel dettaglio il ha affermato che in passato era Pt_1 una prassi rilasciare informazioni senza delega diversamente da adesso che è necessaria. Il Pt_1 ha poi specificato, con riferimento alla posizione dei fratelli , che questi si erano presentati con Per_1 il mentre con riferimento alla posizione dei , sollecitato dal difensore, ha dichiarato Pt_2 Pt_3 che durante la conversazione con il si sentiva in sottofondo la signora che dettava Pt_2 Pt_3 al il codice fiscale. Ha poi soggiunto che le informazioni richieste potevano essere reperite Pt_2 dal contribuente sul portale dell'ente, previa registrazione e credenziali. Del pari il nel corso Pt_2 del suo interrogatorio, ha sostenuto che il è un amico di vecchia data e che questo gli Pt_1 rilasciava informazioni in base ad una richiesta ufficiale dei contribuenti fatta per il suo tramite, perché delegato a cui veniva conferito un apposito mandato”.
Nel prosieguo del processo de quo, il giudizio di colpevolezza non è stato ridimensionato, limitandosi il giudice di secondo grado a dichiarare l'estinzione del reato ascritto a per prescrizione Pt_1
(sentenza n°566 del 28 marzo 2018 della Corte d'Appello penale di Lecce;
doc. 45 del fascicolo di primo grado del ricorrente). Con la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Lecce, ritenuta accertata la condotta illecita di rivelazione del segreto d'ufficio, ha condannato al risarcimento del Pt_1
Contr danno in favore di ( costituita parte civile), danno quantificato nella somma di euro 4.000,00.
Nella predetta sentenza si legge “che non è stato affatto provato che avesse ricevuto deleghe Pt_2 dai debitori interessati: deleghe in suo favore non sono state rivenuti negli uffici di , né egli CP_3 ne ha prodotta neanche una;
dunque può affermarsi che egli non né titolare né delegato del diritto all'accesso di notizie del genere provenienti da;
che quanto ai fatti imputati al e CP_3 Pt_1 al , la singolarità e l'informalità delle modalità di rivelazione delle notizie di ufficio ( CP_7 anche in via telefonica) appaiono palesemente confliggenti con la posizione di delegato asseritamente rivestita dal;
che irrilevante è la circostanza che gli stessi fossero in alcuni Pt_2 casi presenti alle telefonate e pertanto sicuramente consenzienti in ordine all'acquisizione di notizie sulla loro posizione debitoria da parte del;
essenziale è il fatto che la rivelazione avveniva Pt_2 in assenza delle condizioni oggettive e soggettive per eseguirla.”.
La predetta sentenza n°566/2018 è stata confermata dalla Corte di SS con sentenza n°26228/2019 per la parte relativa alle statuizioni di condanna di al risarcimento del danno Pt_1
Contr in favore di . Nella anzidetta sentenza si legge : “Sulla stregua della puntuale ricostruzione delineata in punto di fatto dal Giudice di primo grado, la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità a carico di entrambi i ricorrenti, ponendo in rilievo: a) la reiterata, indebita, comunicazione a tale di Controparte_9 informazioni relative alle posizioni debitorie di contribuenti che in vario modo a lui si rivolgevano per la definizione di problematiche attinenti ai rapporti da essi intrattenuti con l'ente di riscossione
"Equitalia-Sud" presso i cui uffici entrambi i ricorrenti operavano;
b) l'assenza di deleghe CP_4 rilasciate al da parte dei debitori interessati all'accesso alle relative notizie d'ufficio; c) Pt_2
l'informalità delle modalità di rivelazione (anche per via telefonica) e l'assenza delle condizioni oggettive e soggettive idonee a consentirne la divulgazione a terzi;
d) l'insufficienza della delega orale (per la cui verifica il funzionario dovrebbe, in tesi, rimettersi alla buona fede del delegato, con la conseguente, possibile, violazione della privacy dei contribuenti, là dove terzi ignari e non deleganti) e l'irrilevanza della circostanza di fatto che gli interessati fossero talora presenti in occasione delle relative comunicazioni telefoniche e, dunque, sicuramente consenzienti all'acquisizione di notizie circa le rispettive posizioni debitorie da parte del .
1.1. Infondate Pt_2 sul punto devono ritenersi, alla stregua di un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, le questioni relative alla configurabilità della qualifica soggettiva pubblicistica dei dipendenti del concessionario " " (Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, Rv.260710), quand'anche le CP_3 Per_2 mansioni espletate siano quelle di addetto allo sportello (Sez. 2, n. 20039 del 20/04/2011, Vallario,
Rv. 250361), non esaurendosi infatti le sue attività in incarichi meramente manuali o d'ordine, poiché le funzioni svolte implicano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione finanziaria e costituiscono, quindi, complemento ed integrazione delle relative funzioni pubbliche in vista dell'utile esercizio dell'attività di riscossione dei tributi da parte dell'ente di appartenenza. Questa Corte (Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, , Rv. Questa Corte (Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. Tes_1
2016, , Rv. 267274; Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 269776) ha Tes_1 Parte_4 avuto modo di precisare, inoltre, che in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio si intendono, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete, non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto, condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell'art. 326 cod. pen. L'ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di cui all'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sui diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste”.
Orbene, il giudicato formatosi tra le parti con la sentenza n°26228/2019 della Corte di SS è vincolante, quanto all'accertamento dei fatti, nel presente giudizio ex 578 c.p.c. ( v. Cass.
n°11467/2020; 2083/2013). Si deve pertanto ritenere accertato che abbia tenuto condotte di Pt_1 rivelazione del segreto d'ufficio ovvero le condotte contestategli in sede disciplinare.
Inoltre e a prescindere dal predetto giudicato, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi di fatto già acquisiti nel procedimento penale (senza necessariamente, peraltro, disporne l'acquisizione qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza, Cass. n. 12321/2022); risulta pertanto corretta la decisione del Tribunale di non disporre una ulteriore istruttoria, invece richiesta dall'odierno appellante (terzo e quarto motivo di censura).
Il materiale probatorio acquisito nel processo penale è costituito dalle conversazioni captate tra il e il nonché dalla documentazione sequestrata che confermerebbe la collaborazione Pt_1 Pt_2 tra i due. Nel dettaglio, nella conversazione del 3 marzo 2008, contattava per Pt_2 Pt_1 conoscere l'ammontare del debito di Notaro soggetto gravato da pignoramento in Persona_3 atto e relativa vendita del bene pignorato e sapere se vi fossero sospensioni del procedimento esecutivo. Di contro comunicava che vi erano 47 cartelle, di cui 18 sospese e, a richiesta, Pt_1 acconsentiva a fornire, stampandolo, l'estratto di ruolo recante l'intera posizione del Notaro, che avrebbe recuperato quando si sarebbe recato in ufficio. Segue l'intercettazione di un'altra Pt_2 delle chiamate telefonata tra il e , nel corso della quale il primo invitava Pt_2 Controparte_11
l'interlocutrice a passare dallo studio per prendere due pratiche, una riguardante Persona_4
e l'altra l'Hotel Falli di Porto Cesareo specificando che dette pratiche dovevano essere consegnate una a e l'altra a dell'ufficio di a Lecce. La telefonata si concludeva con CP_12 Pt_1 CP_3
che diceva alla donna che avrebbe telefonato per avvertirlo del suo arrivo. Ed Pt_2 Pt_1 invero, questa telefonata occorreva il 10 luglio del 2008. In questa occasione, chiedeva un Pt_2 altro estratto integrale concernente la posizione debitoria di un amico, specificando che l'avrebbe ritirata dall'ufficio la Dott.ssa Il rispondeva che non vi erano problemi e chiedeva Per_5 Tes_2 al di passare da perché aveva la necessità di parlargli. Data 5 agosto 2008, Pt_2 Pt_5 Pt_2 reiterava la richiesta con riguardo alla posizione di e e , Parte_6 Parte_7 Pt_1 anticipando l'esito della ricerca telefonicamente, avrebbe trasmesso via fax il carteggio. La documentazione sequestrata, acquisita nel dibattimento penale, consiste in 18 stampe di visure del terminale rilasciate da Equitalia Lecce nel biennio 2006/2009 e tra cui quella concernente notaro
, eseguita ore 12:23 del 23/09/2008 dall'operatore contraddistinto dalla sigla Q 8 identificato Per_3 in . Parte_1
Orbene, le intercettazioni telefoniche predette e la documentazione oggetto di sequestro dimostrano che ha divulgato informazioni riservate a soggetto che non risultava formalmente Pt_1 autorizzato.
non contesta che dette conversazioni ci siano state né di aver effettivamente fornito a Pt_1
le informazioni da quest'ultimo richieste telefonicamente ma si giustifica, da un parte, Pt_2 sostenendo che la delega veniva comunque esibita da anche se non acquisita agli atti Pt_2 dell'ufficio, dall'altra, che si trattava di una prassi dell'ufficio rilasciare informazioni senza acquisire la delega in questione.
In proposito parte reclamante riporta a pag 43 dell'atto di riassunzione il contenuto di una circolare dell'8 agosto 2008 di riguardante il modus operandi del dipendente per non violare il Controparte_4 segreto d'ufficio: “In ottemperanza all'art. 35 del D.Lgs. 112/99 relativo al segreto d'ufficio con particolare riferimento alla legge sulla privacy n. 675 del 31/12/1996, la ns. Capogruppo ha impartito le seguenti disposizioni relativamente alla gestione delle richieste di informazione da parte dei contribuenti: Richieste d'informazioni da parte dei contribuenti che si recano presso gli
Uffici/sportelli : sarà cura dell'operatore addetto invitare il contribuente ad esibire il documento
d'identità valido e, nel caso in cui l'informazione viene richiesta per conto di un terzo, l'operatore richiederà la delega del contribuente nonché il documento d'identità del delegante. Tutta la documentazione esibita verrà sempre fotocopiata ed archiviata, in ordine cronologico di data, tra gli atti della società. Informazioni richieste telefonicamente : In tal caso l'operatore, dopo aver acquisito gli estremi del contribuente (nome cognome, codice fiscale) nonché del documento di riscossione per il quale gli vengono richieste le informazioni, si limiterà a dare delucidazioni per una migliore comprensione del medesimo documento. Informazioni su posizione debitoria del soggetto iscritto a ruolo ricevute in forma epistolare.: Tali richieste verranno evase inviando apposita missiva all'indirizzo del contribuente”..
Parte reclamante sottolinea che detta circolare è stata adottata solo in epoca successiva ad almeno 2 delle condotte ascritte al;
che, pertanto, in epoca precedente alla predetta circolare non vi Pt_1 erano disposizioni che ponevano il divieto di tenere le condotte contestatigli.
Orbene, anche ammesso che vi fosse la prassi aziendale di fornire informazioni a soggetti rispetto ai quali non era poi possibile provare ( a causa della mancata acquisizione della delega) che fossero formalmente delegati dai soggetti (contribuenti) interessati, detta prassi non poteva che porsi in contrasto con le norme in materia di tutela della privacy e determinare comunque la violazione di segreti di ufficio;
detta prassi non potrebbe costituire una scriminante o attenuante delle condotte contestate.
L'art. 326 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, con pena da sei mesi a tre anni. L'obbligo di segretezza non può essere derogato da consuetudini o prassi interne. ( v. SS Penale, Sez. VI, Sentenza n. 47670 del 11 luglio).
Parte reclamante ha poi chiesto la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: a) il sig.
[...]
, che per tutti era il “Dr. ” frequentava assiduamente gli uffici di , tanto da CP_9 Pt_2 CP_3 esser conosciuto pressoché da tutto il personale degli uffici, risultando accreditato anche a livello direttivo, cui si rivolgeva quale mandatario dei contribuenti che frequentemente lo accompagnavano e che a lui si affidavano per la trattazione della rispettiva debitoria, ovvero per chiedere dilazioni di pagamento e, laddove ve ne fossero le condizioni, gli sgravi delle cartelle, nel rispetto della vigente normativa;
b) Mai il , o altro dipendente, le volte in cui si è relazionato con il sig. Pt_1 [...]
per la trattazione della debitoria di qualsivoglia soggetto destinatario di procedure CP_9
, è stato destinatario di contestazione, verbale o scritta, elevata dai superiori gerarchici;
c) il CP_3 ridetto , quando interveniva in assenza dei soggetti interessati, era munito dei loro dati fiscali Pt_2 ed anagrafici oltre che di delega, che esibiva. Dopo che venne diramata la circolare dell'agosto 2008 sul segreto d'ufficio la ridetta documentazione, come in esso prescritto, veniva inserita nel fascicolo dell'utente in occasione del primo accesso;
d) Dopo l'intervento del nell'interesse e su delega Pt_2 dei sigg. e e dei sigg. e , questi hanno effettuato in favore Parte_6 Pt_7 Persona_6 Per_7 dell'Agenzia convenuta”.
Orbene, all'evidenza, i capitoli a), b) e d) sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini della configurazione di una scriminate rispetto ai fatti contestati. Del pari irrilevante è la circostanza di cui al capitolo di prova c) (“il ridetto , quando interveniva in assenza dei soggetti interessati, era Pt_2 munito dei loro dati fiscali ed anagrafici oltre che di delega, che esibiva. Dopo che venne diramata la circolare dell'agosto 2008 sul segreto d'ufficio la ridetta documentazione, come in esso prescritto, veniva inserita nel fascicolo dell'utente in occasione del primo accesso”), considerata da una parte la genericità della circostanza medesima e dall'altra la considerazione che la mera esibizione della delega da parte del , anche ammesso che ci sia effettivamente stata, non scrimina rispetto alla Pt_2 responsabilità disciplinare in esame.
Ed invero da una parte, dalla documentazione acquisita in sede penale, si rileva che molte volte le richieste venivano fatte telefonicamente dal ( non si fa riferimento a videochiamate durante Pt_2 le quali quest'ultimo mostrava la delega dei contribuenti); dall'altra la delega deve essere rilasciata dal contribuente ogni volta per i singoli atti e non basta la esibizione di una delega che possa valere a tempo indeterminato o comunque di una tale delega non è stata data prova ( fatto già accertato in sede penale)
Tanto premesso in fatto, si rileva che le condotte di rivelazione di segreto d'ufficio contestate a sono connotate da particolare gravità, soprattutto perchè realizzate alle dipendenze di un Pt_1 soggetto datoriale ( ), a cui era affidata la funzione istituzionale della riscossione dei CP_3 tributi, tenuti presenti anche i possibili rischi a cui il dipendente ha esposto il datore di lavoro con riferimento ai profili di tutela della privacy dei contribuenti. Si rileva inoltre che è stato accertato, in sede penale, che la datrice di lavoro ( costituitasi parte civile nel processo penale) ha subito un danno in conseguenza delle condotte contestate ( quantificato in euro in 30.000,00 euro in primo grado e ridotto a 4.000,00 euro in secondo grado).
Non vi è dubbio che una condotta connotata anche da disvalore penale ( v. art. 326 c.p. richiamato sopra) rientri senz'altro nelle possibili giuste cause di un licenziamento e, anzi, ne costituisca ipotesi di scuola, soprattutto per fattispecie di questo tipo che risultano peraltro strettamente attinenti all'attività lavorativa. Inoltre, ad abundantiam, si evidenzia l'inosservanza anche di norme disciplinari, sempre indicate nella lettera di addebito e soprariportate.
In proposito si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 35 d.lgs 112/1999 e all'art. 4 D.M. del
16/11/2000- vigenti al momento delle condotte contestate- sui doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio. La prima norma citata, abrogata solo quest'anno per mezzo del d.lgs. 33/2025, è chiara circa la segretezza dei dati conosciuti in occasione del servizio: “
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.
2. I terzi di cui il concessionario si avvale per
l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675”; così come la seconda: “Dovere di segretezza 1.
Nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di tutela dei dati personali, è dovere dei soggetti tenuti alla osservanza del presente codice di mantenere il segreto sugli elementi conosciuti nell'ambito dell'attività svolta e, comunque, di tenere riservati tali elementi nei limiti di quanto strettamente necessario all'assolvimento dei propri compiti. Costituisce altresì, dovere dei predetti soggetti fare osservare a coloro che operano per loro conto nell'ambito del servizio della riscossione, o che in qualunque modo e a qualsiasi titolo collaborano nella prestazione di tale servizio - nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - i doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio” (art.
4. D.M. 16 novembre 2000, Approvazione del codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
Nel Codice etico aziendale (doc. 11 del fascicolo dell' si legge, inoltre, che “le attività CP_1 aziendali possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti e dati che, per previsioni normative, interne e/o legislative, o per accordi negoziali, non possono venire divulgati. - Ogni dipendente e collaboratore esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione delle proprie mansioni svolte nell'interesse dell'Azienda” e che “La violazione delle norme e dei principi di comportamento contenuti o richiamati nel presente Codice (e in particolare quelli riferibili al
D.Lgs. 231/2001) lede il rapporto di fiducia instaurato dall'Azienda con i propri dipendenti e collaboratori esterni: in conseguenza di ciò, l'Azienda potrà tutelarsi con gli strumenti più opportuni, anche in sede disciplinare”.
Il CCNL applicabile, depositato da parte ricorrente in riassunzione (doc. 44), oltre a sancire, all'art. 32, l'obbligo per il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, di tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina di dignità e di moralità, tra i provvedimenti disciplinari, enumera, all'art. 38, lettera e), il licenziamento per giusta causa in ipotesi di una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di fiducia.
Orbene, nella fattispecie, ha disatteso quanto disposto dalle norme citate, oltre a quelle a Pt_1 protezione della privacy, agendo in maniera gravemente negligente, peraltro in modo reiterato nel tempo. Si osserva inoltre che quanto sopra rilevato è sufficiente a ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non essendo necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso (Cass. 9675/19, “Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto”), nelle sue possibili e diverse articolazioni, che ad ogni modo nella fattispecie sembra comunque ricorrere, come è emerso in sede penale.
Ed invero – sempre tenuta presente l'efficacia dell'accertamento ex art. 578 cpp, cfr. Cass.
12588/2024, Cass. 11467/2020 e Cass. 2083/2013 – va quindi complessivamente rilevato come la condotta materiale, causativa di danno, sia stata commessa nell'esercizio delle funzioni lavorative, in violazione di norme di condotta gravanti sul lavoratore e come la stessa abbia inciso sulla corretta gestione di delicate procedure dell'ufficio.
Per tutti questi motivi, ritenendosi proporzionale la risposta datoriale alle condotte contestate, si rigetta anche il terzo di impugnazione del reclamo che è dunque interamente respinto.
La sentenza impugnata va pertanto confermata anche nella parte relativa alle spese di causa.
Quanto alle spese del giudizio di reclamo, di quello di SS e del presente di riassunzione, in considerazione di pronunce discordi durante i vari gradi di giudizio, se ne stima conforme ad equità la compensazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n°
31526/2022, sul reclamo proposto con ricorso dell'8/7/2019 da nei confronti Parte_1 dell' , avverso la sentenza del 10 giugno 2019, n. Controparte_13
2378/2019 del Tribunale di Lecce, giudizio riassunto con ricorso del 12 gennaio 2023 da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 Controparte_13 rigetta il reclamo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di reclamo, del giudizio di SS e del giudizio di riassunzione.
Così deciso in Lecce il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Caterina Mainolfi)